La giunta regionale

Udita la relazione dell’Assessore con delega ai Trasporti, Infrastrutture Mobilità e Logistica, Avv. Giandonato Morra;

Visto l’art. 3 bis del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 come inserito dall’art. 25, comma 1 lett. a) del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27;

Visto, altresì, l’art. 53, comma 1 lett. a) del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 che ha parzialmente modificato e integrato il citato art. 3 bis;

Considerato che la disposizione come da ultimo modificata dall’art. 53 del D.L.83/2012, stabilisce che «A tutela della concorrenza e dell'ambiente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi, entro il termine del 30 giugno 2012»;

Che il legislatore statale, nella medesima disposizione, ha dettato i principi e criteri alla luce dei quali le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano devono operare, precisando che «la dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali di norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale. Le regioni possono individuare specifici bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale, motivando la scelta in base a criteri di differenziazione territoriale e socio-economica e in base a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio, anche su proposta dei comuni presentata entro il 31 maggio 2012 previa lettera di adesione dei sindaci interessati o delibera di un organismo associato e già costituito ai sensi dell'articolo 30 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.»;

Visto il documento istruttorio (allegato n.1) elaborato dalla Direzione Trasporti Infrastrutture Mobilità e Logistica che ricostruisce il quadro normativo unitamente all’attuale organizzazione del trasporto pubblico locale nella Regione Abruzzo; illustra le richieste degli Enti Locali pervenute entro il 31 maggio e prefigura, ai sensi della predetta norma, l’organizzazione dei servizi di trasporto regionale e locale in quattro bacini di traffico, per i servizi automobilistici, come riportati nella cartografia (allegato n. 2) e in un unico bacino regionale per i servizi ferroviari;

Dato atto che il dimensionamento dei bacini imposto dal legislatore statale deve essere, di norma, non inferiore almeno a quello del territorio provinciale, salvo motivata eccezione, e che la scelta deve essere orientata in modo che si realizzino, da un lato, economie di scala e, dall’altro, differenziazioni idonee a massimizzare l’efficienza del servizio;

Che nell’ambito dei lavori del “Tavolo permanente sul trasporto pubblico locale per l’Abruzzo”, istituito con D.G.R. n. 31 agosto 2010 n. 654 ai fini della definizione delle strategie sui temi della mobilità e del TPL nella regione, composto da rappresentanti dell’ amministrazione regionale, dell’ANCI, dell’UPA, delle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, della Unioncamere, delle Associazioni di categoria delle aziende di trasporto sia pubbliche che private, delle Società pubbliche regionali di trasporto, di Trenitalia, di RFI, ecc., sono state avanzate alcune proposte tese alla definizione dei bacini ottimali di traffico;

Che, in particolare, le Organizzazioni sindacali di settore e l’ANAV hanno prospettato, nel corso dei diversi incontri, le proprie proposte di dimensionamento dei bacini (come illustrate nel documento istruttorio) e che l’ Assessorato ai Trasporti e Mobilità ha incontrato i Sindaci dei quattro Comuni Capoluogo, al fine di procedere ad un esame congiunto delle disposizioni vigenti in materia e che ha provveduto, tramite il Presidente dell’ANCI, a sensibilizzare sulla materia anche tutti gli altri Sindaci, rammentando l’imminente scadenza;

Evidenziato che, alla prevista data del 31 maggio 2012, risultano pervenute le seguenti proposte tese all’individuazione di bacini ottimali ed omogenei di traffico da parte dei seguenti enti locali: Comuni di L’Aquila, Teramo, Chieti, Lanciano, Vasto, Casalbordino, Cupello, Tufillo e Monteodorisio e Comunità Montana “Montagna Sangro Vastese” la quale ha inoltrato la propria proposta sulla scorta di quanto richiesto dai Comuni di Archi, Bomba, Borrello, Civitaluparella, Colledimezzo, Gamberale, Montazzoli, Montebello sul Sangro, Monteferrante, Montelapiano, Montenerodomo, Pietraferrazzana, Pizzoferrato, Quadri, Roio del Sangro, Rosello, Tornareccio e Villa Santa Maria;

Ritenuto condividere l’impostazione metodologica delineata nel documento istruttorio e nella relazione dell’Assessore, in base alle quali è possibile accogliere, quali eccezioni alla regola di bacini non inferiori al territorio provinciale, soltanto le richieste di perimetrazione formulate dal Comune di L’Aquila e dalla Comunità Montana “Montagna Sangro Vastese”, individuando rispettivamente il BACINO “A” e il BACINO “B”, alla luce delle motivazioni espresse nel medesimo documento istruttorio e secondo la perimetrazione di cui all’allegato 2;

Ritenuto, altresì, individuare quale ulteriori BACINI “C” E “D” le delimitazioni territoriali definite nell’allegato 2, condividendo le ragioni e le motivazioni espresse nella relazione istruttoria, atteso, altresì, che la perimetrazione dei primi due bacini “A” e “B” ed, altresì, la valorizzazione ed estensione dell’area attualmente interessata dal sistema di integrazione “UNICO” (tra le province di Chieti e Pescara), con la creazione del bacino “C”, non consente, nei fatti, una suddivisione dei territori per province;

Evidenziato che per i servizi ferroviari si ritengono esaustive le ragioni esposte dal competente Assessore e riportate nel documento, alla luce delle quali viene individuato, per l’organizzazione dei medesimi, un unico bacino del ferro in quanto la distribuzione della domanda in termini di volumi e tipologia è tale per cui una frammentazione della produzione comporterebbe inevitabilmente diseconomie di scala;

Ritenuto, altresì, di dare mandato alla Direzione regionale Trasporti, Infrastrutture Mobilità e Logistica affinché, all’esito delle risultanze emergenti dalle consultazioni con gli stakeholders, definisca in un disegno di legge i contenuti del sistema dei trasporti pubblici regionali e locali con particolare riguardo:

a)   All’organizzazione della rete dei servizi pubblici all’interno dei bacini individuati, con la precisazione che:

1.   i servizi urbani siano previsti a servizio dei Comuni con popolazione superiore a 12 mila abitanti, che ne mantengono la funzione di programmazione;

2.   i chilometri di rete urbana attualmente assegnati ai Comuni con popolazione inferiore ai 12 mila abitanti vengano trasferiti alla rete extraurbana con mantenimento delle percorrenze effettuate nell’area interessata, salvo eliminazione delle sovrapposizioni che si dovessero evidenziare in sede di riprogrammazione;

3.   sia richiamata la facoltà di tutti gli enti locali (indipendentemente dal numero degli abitanti) di garantire alle proprie rispettive collettività ulteriori servizi di trasporto pubblico locale, aggiuntivi ai servizi minimi, con oneri a carico dei rispettivi bilanci e fermo restando in ogni caso che detti servizi aggiuntivi non vadano ad interferire con i servizi minimi programmati nella rete di bacino e finanziati con risorse a carico della regione;

b)   All’istituzione degli enti di governo riconoscendoli nel/nella:

-    BACINO “A”: Comune di L’Aquila;

-    BACINO “B”: Comunità Montana Montagna Sangro Vastese;

-    BACINO “C”: Regione Abruzzo;

-    BACINO “D”: Regione Abruzzo;

-    BACINO UNICO FERRO: Regione Abruzzo

c)   All’istituzione di organismi di coordinamento, da un parte, tra la Regione, in qualità di ente di governo e gli enti locali che insistono nei territori dei bacini e, dall’altra, tra la Regione e gli altri enti di governo, in modo che sia assicurata la partecipazione delle istanze locali nella fase di pianificazione e programmazione dei servizi di trasporto su cui sussistono obblighi di servizio, nonché la coerenza del sistema e delle reti tra i diversi bacini;

d)   Al criterio della prevalenza del percorso, con conseguente attrazione nella gestione della linea al bacino in cui si svolge il maggior numero dei chilometri, anche al fine di armonizzare il traffico di confine e di soddisfare le esigenze di mobilità tra Comuni appartenenti a bacini diversi, salvo, nel caso di linee dedicate (es. linee operaie) per le quali non sia più opportuno valutare, quale eccezione al precedente criterio, quello dell’interesse specifico della relazione.

Ritenuto, in merito all’individuazione dei bacini di traffico effettuata, di procedere alle consultazioni con le parti componenti il “Tavolo permanente sul trasporto pubblico locale per l’Abruzzo”, istituito con D.G.R. n. 31 agosto 2010 n. 654;

Dato atto che la Corte costituzionale con sentenza depositata il 20 luglio ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n.138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazione, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sia nel testo originario che in quello risultante dalle successive modificazione, e che ciò pur determinato la ridefinizione delle azioni di cui al par. 3 del documento istruttorio, non ne pregiudica il contenuto atteso che esso è in applicazione dell’art. 3 bis della medesima legge”.

Vista la Legge Regionale 14 settembre 1999,n. 77;

Preso atto che il Direttore della Direzione con la sottoscrizione del presente atto ne attesta la legittimità e la regolarità;

A voti unanimi e palesi espressi nelle forme di legge

delibera

per quanto esposto in narrativa, che costituisce parte integrale e sostanziale del presente provvedimento,

1)   di approvare il documento istruttorio (allegato n.1) che suddivide, ai sensi dell’art. 3 bis D.L. 13 agosto 2011, n. 138 convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 e s.m.i., il territorio regionale, per l’organizzazione dei servizi di trasporto regionale e locale in quattro bacini di traffico, per quanto riguarda i servizi automobilistici e in un unico bacino regionale per i servizi ferroviari;

2)   di individuare, pertanto, per i servizi automobilistici, i BACINI DI TRAFFICO “A”, “B”, “C” e “D” come indicati negli allegati nn. 1 e 2;

3)   di dare mandato alla Direzione regionale Trasporti, Infrastrutture Mobilità e Logistica affinché, all’esito delle risultanze emergenti dalle consultazione con gli Stakeholders, definisca in un disegno di legge i contenuti del sistema dei trasporti pubblici regionali e locali con particolare riguardo:

a)   All’organizzazione della rete dei servizi pubblici all’interno dei bacini individuati, con la precisazione che:

1.   i servizi urbani siano previsti a servizio dei Comuni con popolazione superiore a 12 mila abitanti, che ne mantengono la funzione di programmazione;

2.   i chilometri di rete urbana attualmente assegnati ai Comuni con popolazione inferiore ai 12 mila abitanti vengano trasferiti alla rete extraurbana con mantenimento delle percorrenze effettuate nell’area interessata, salvo eliminazione delle sovrapposizioni che si dovessero evidenziare in sede di riprogrammazione;

3.   sia richiamata la facoltà di tutti gli enti locali (indipendentemente dal numero degli abitanti) di garantire alle proprie rispettive collettività ulteriori servizi di trasporto pubblico locale aggiuntivi ai servizi minimi con oneri a carico dei rispettivi bilanci e fermo restando in ogni caso che detti servizi aggiuntivi non vadano ad interferire con i servizi minimi programmati nella rete di bacino;

b)  All’istituzione degli enti di governo riconoscendoli nel/nella:

BACINO “A”: Comune di L’Aquila;

BACINO “B”: Comunità Montana Montagna Sangro Vastese;

BACINO “C”: Regione Abruzzo;

BACINO “D”: Regione Abruzzo;

BACINO UNICO FERRO: Regione Abruzzo;

c)   All’istituzione di organismi di coordinamento, da un parte, tra la Regione, in qualità di ente di governo e gli enti locali che insistono nei territori dei bacini e, dall’altra, tra la Regione e gli altri enti di governo, in modo che sia assicurata la partecipazione delle istanze locali nella fase di pianificazione e programmazione dei servizi di trasporto su cui sussistono obblighi di servizio, nonché la coerenza del sistema e delle reti tra i diversi bacini

d)  Al criterio della prevalenza del percorso, con conseguente attrazione nella gestione della linea al bacino in cui si svolge il maggior numero dei chilometri, anche al fine di armonizzare il traffico di confine e di soddisfare le esigenze di mobilità tra Comuni appartenenti a bacini diversi, salvo, nel caso di linee dedicate (es. linee operaie) per le quali non sia più opportuno valutare, quale eccezione al precedente criterio, quello dell’interesse specifico della relazione.

4)   di procedere in merito all’individuazione dei bacini di traffico effettuata, alle consultazioni con le parti componenti il “Tavolo permanente sul trasporto pubblico locale per l’Abruzzo”, istituito con D.G.R. n. 31 agosto 2010 n. 654 ;

5)   di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.A.T..

Seguono Allegati

Allegati 1-2