IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Visto il Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio del
28 giugno 2007 e successive modifiche e integrazioni, relativo alla produzione
biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Reg. (CEE)
n. 2092/91;
Visto il Reg. (CE) n. 889/2008 della Commissione
del 5 settembre 2008 e successive modifiche e integrazioni, recante modalità di
applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione
biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la
produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;
Visto il Reg. (CE) n. 1235/2008 della
Commissione dell'8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del Reg.
(CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di
prodotti biologici dai paesi terzi;
Visto il Reg. di Esecuzione (UE) n. 508/2012
della Commissione che modifica il Reg. (CE) n. 1235/2008, recante
modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto
riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi;
Visto il Decreto Ministeriale 27 novembre 2009 n. 18354, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 dell’8 febbraio 2010, recante “Disposizioni per l’attuazione dei Regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici”, dove all’art.10 comma 1.4 affida alle Regioni e Provincie Autonome il compito di inviare al MIPAAF ed all’ICQ-RF l’elenco degli operatori biologici;
Visto il Decreto legislativo del 17 marzo
1995 n. 220 di attuazione degli articoli 8 e 9 del Reg. (CEE) n. 2092/1991 in
materia di produzione agricola ed
agro-alimentare con metodo biologico;
Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 426 della Commissione del 2 maggio 2011 che modifica il Reg. (CE) n. 889/2008, introducendo l’art. 92 bis, che stabilisce l’obbligo per gli Stati membri di mettere a disposizione del pubblico, compresa la pubblicazione su internet, gli elenchi aggiornati degli operatori del biologico, con i relativi documenti giustificativi;
Visto il Decreto ministeriale del 27 novembre 2009 n. 18354, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 dell’8 febbraio 2010, recante disposizioni per l’attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici, ed in particolare l’art. 10 che stabilisce le modalità attuative dell’invio delle informazioni di cui all’art. 27 del Reg. (CE) n. 834/2007, nonché l’art. 12 paragrafo 2 relativo all’informatizzazione della nuova modulistica;
Visto il Decreto ministeriale del 30 luglio 2010
n. 11955 e relativo allegato, che
costituisce il modello di notifica
dell'attività di produzione di animali e alghe marine d'acquacoltura biologica;
Visto il Decreto ministeriale del 1 febbraio 2012 n. 2048 sulle disposizioni per l’attuazione del regolamento di esecuzione n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico ai sensi dell’art. 28 del Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, che abroga il Reg. (CEE) n. 2092/91”;
Considerato che, ai sensi dell’art. 6 del D.L. 220/95, gli operatori che producono o preparano i prodotti indicati all’art. 1 del Regolamento (CE) n° 2092/91 sono tenuti ad aderire al sistema di controllo, notificando l’inizio delle attività alle Regioni nel cui territorio è ubicata l’azienda ed ad un organismo di controllo; obblighi confermati dal Regolamento (CE) 834/07 a termini dell’art. 28;
Considerato che l'articolo 8 del citato Decreto Legislativo n. 220/95 prevede l'istituzione da parte delle Regioni degli elenchi pubblici degli Operatori dell'Agricoltura Biologica, distinti nelle diverse sezioni e riconosciuti idonei dagli Organismi di Controllo autorizzati;
Viste le precedenti pubblicazioni, di istituzione e aggiornamento dell’elenco regionale degli operatori biologici:
anno 2000 - ordinanza dirigenziale n° 10 del 27.09.2000, pubblicata sul Bura n° 120 speciale del 20.10.2000;
anno 2002 - determinazione n° DH 17/27 del 12.7.2002, pubblicata sul Bura n° 110 speciale del 04.09.2002;
anno 2004 - determinazione n° DH 17/43 del 07.09.2004, pubblicata sul Bura n° 31 del 29.10.2004;
anno 2005 - determinazione n° DH 17/48 del 9/9/2005, pubblicata sul Bura n° 103 speciale Agricoltura del 05.10.2005;
anno 2006 - determinazione n° DH 2/32 del 24/7/2006, pubblicata sul Bura n° 79 speciale Agricoltura del 25.8.2006;
anno 2007 - determinazione n° DH 2/29 del 01/8/2007, pubblicata sul Bura n° 69 speciale Agricoltura del 29.8.2007;
anno 2008 - determinazione n° DH2/20 del 30/05/2008, pubblicata sul Bura n° 52 speciale Agricoltura del 02/07/2008;
anno 2009 - determinazione n° DH2/36 del 26.05.2009 pubblicato sul Bura n° 25 speciale Agricoltura del 24.06.2009;
anno 2010 - determinazione n° DH16/51 del 27.07.2010 pubblicata sul BURA n° 51 speciale Agricoltura del 01.09.2010,
anno 2011 - determinazione n° DH27/93 del 21.07.2011 pubblicata sul BURA n° 49 del 12.08.2011,
Ritenuto necessario procedere a nuovo aggiornamento per l’anno 2011 e alla riclassificazione degli operatori biologici assegnando ad ognuno di loro i codici identificativi dell’attività svolta;
Vista la L.R. 77/99, art. 5;
DETERMINA
1) di aggiornare alla data del 31/12/2011 l'Elenco Regionale degli Operatori dell'Agricoltura Biologica, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, costituito da n° 23 facciate comprendenti n° 1598 operatori, identificati per le seguenti tipologie di attività:
A – produttori esclusivi;
B – preparatori esclusivi;
C – importatori esclusivi;
AB – produttori/preparatori;
BC – preparatori/importatori;
AC – produttori/importatori;
ABC – produttori/preparatori/importatori;
Nei casi di attività di produzione (A, AB, AC, ABC) vengono ulteriormente indicate anche le seguenti specifiche:
v – azienda di produzione vegetale;
z – azienda di produzione zootecnica;
b – azienda biologica;
c – azienda in conversione;
m – azienda mista;
a – azienda che opera in acquacoltura.
2) di disporre l’integrale pubblicazione della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita
Segue allegato