La Giunta
Regionale
Vista la legge regionale
30 ottobre 2009, n. 23 “Nuova legge organica in materia di artigianato”, e s.
m. e i., ed in particolare l’art. 46 a mente del quale sono riconosciuti alle
Associazioni di categoria artigiane specifici contributi per il finanziamento
di iniziative realizzate o comunque di attività svolte a fini di crescita
professionale delle imprese artigiane e di potenziamento alle attività di
produzione e di servizio del settore, sulla base del numero degli associati
determinati secondo idonea certificazione rilasciata dagli Enti delegati alla
riscossione dei contributi associativi, ovvero da soggetti terzi equivalenti;
Richiamata la propria
deliberazione n. 53 del 31 gennaio 2011, con la quale sono state approvate, tra
l’altro, quale allegato n. 1, le disposizioni di attuazione del sopracitato
art. 46 L.R. n. 23/2009;
Atteso che, in relazione
alla finalità di contenere i costi a carico del bilancio regionale, si ravvisa
la necessità di dover procedere ad apportare modificazioni all’allegato n. 1
“Art. 46 della L.R. 30 ottobre 2009, n. 23 - Disposizioni di attuazione per i
contributi per il finanziamento di iniziative promosse e realizzate dalle
associazioni di categoria artigiane”, della deliberazione n. 53 del 31 gennaio
2011 nel senso di sostituire il comma 3
dell’art. 3 così come segue: “ Nel caso una o più associazioni regionali di
categoria non dovessero presentare la richiesta di contributo, oppure nel caso
in cui la documentazione presentata non risulti conforme a quanto prescritto
nel presente atto, si farà luogo ad una riduzione del 15%, per ciascuna delle
associazioni non aventi titolo, rispetto all’ammontare totale da destinare alla
concessione dei contributi”;
Visto, altresì,
l’articolo 1, comma 1, delle disposizioni di attuazione in argomento, secondo
il quale le associazioni di categoria artigiane presentano le domande per
l’accesso alle agevolazioni di cui all’art. 46, comma 1, della legge regionale
alla Giunta Regionale Servizio Sviluppo dell’Artigianato della Direzione
Sviluppo Economico, ora Direzione Sviluppo Economico e del Turismo, entro e non
oltre il termine del 28 febbraio dell’anno di riferimento, a pena di
esclusione;
Richiamata la propria deliberazione n. 331 del 4
giugno 2012, con la quale, tra l’altro, sono state riprogrammate le risorse sul
fondo unico attività produttive ed è stato approvato il programma di utilizzo
del fondo unico per la somma di € 5.429.685,14, così come esposta nella tabella
allegata, in parte integrante e sostanziale sotto la lettera “B”, demandando ai
Dirigenti dei competenti Servizi della Direzione Sviluppo Economico l’adozione
di tutti gli atti e le iniziative necessarie per l’attuazione di quanto
stabilito nella stessa deliberazione n. 331/2012;
Atteso che nella
sopracitata tabella denominata “Riprogrammazione risorse Fondo Unico”, allegata
sotto la lettera “B”, in parte integrante e sostanziale alla D.G.R. n.
331/2010, è stato riportato, tra gli altri, uno stanziamento di importo pari ad
€ 100.000,00 per “L.R. n. 23/2009 e s.m.i., art. 46 – Concessione contributi
alle associazioni di categoria artigiane”;
Ravvisata, pertanto,
l’opportunità di differire, limitatamente all’anno 2012, il termine di
presentazione delle richieste di contributo per l’accesso alle agevolazioni di
cui all’art. 46, comma 1, della legge regionale n. 23/2009, di giorni quindici,
decorrenti dalla pubblicazione della presente deliberazione sul B.U.R.A.;
Richiamata la L.R. 30
ottobre 2009, n. 23”, e s. m. e i., ed in particolare l’art. 34, comma 1, il
quale prevede che la Giunta Regionale promuove ed organizza, direttamente o per
il tramite di altri Enti Pubblici o di enti finalizzati alla promozione
dell’artigianato riconosciuti dalla Regione o delle associazioni di categoria
artigiane, oppure congiuntamente ad essi, manifestazioni, fiere, convegni,
studi, pubblicazioni ed ogni altra iniziativa diretta a favorire la conoscenza,
la valorizzazione e la diffusione dei prodotti e dei servizi dell’artigianato
abruzzese, sia presso gli operatori specializzati dei vari settori che presso
il pubblico dei consumatori;
Richiamata la propria
deliberazione n. 431 del 31 maggio 2010, ed in particolare l’allegato n. 1, con
il quale sono state dettate le disposizioni di attuazione per le iniziative
promozionali dirette di cui all’art. 34, comma 1, della L.R. n. 23/2009;
Atteso che, in relazione
alla finalità di assicurare un’applicazione maggiormente coerente della
previsione normativa sopra richiamata, in relazione alle modalità di
svolgimento delle singole iniziative, si ravvisa la necessità di dover
procedere ad apportare modificazioni all’allegato n. 1 “Art. 34, comma 1, della
L.R. 30 ottobre 2009, n. 23 – Disposizioni di attuazione per le iniziative
promozionali dirette”, della deliberazione n. 431 del 31 maggio 2010 nel senso
di sostituire il comma 7 dell’art. 3 così come segue: “La documentazione
giustificativa di spesa avente riguardo a spese per spettacoli o
intrattenimenti musicali, teatrali etc., può essere ammessa solo se le stesse
costituiscano un momento integrante dello svolgimento della iniziativa
promozionale e siano temporalmente connesse allo svolgimento dell’evento. Tali
circostanze devono essere oggetto di dichiarazione del legale rappresentante dell’Ente
e/o Associazione, resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000”;
Acquisito sul presente
atto il parere favorevole sulla legittimità del Dirigente del Servizio Sviluppo
dell’Artigianato;
Ritenuto legittimo il
presente provvedimento;
Sentito il relatore;
Ad unanimita’ di voti
espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
Per le motivazioni
esposte in narrativa che qui si intendono integralmente trasfuse:
1. di sostituire il comma 3 dell’art. 3
dell’allegato n. 1 “Art. 46 della L.R. 30 ottobre 2009, n. 23 - Disposizioni di
attuazione per i contributi per il finanziamento di iniziative promosse e
realizzate dalle associazioni di categoria a artigiane”, della deliberazione n.
53 del 31 gennaio 2011 così come segue:
“3. Nel caso una o più
associazioni regionali di categoria non dovessero presentare la richiesta di
contributo, oppure nel caso in cui la documentazione presentata non risulti
conforme a quanto prescritto nel presente atto, si farà luogo ad una riduzione
del 15%, per ciascuna delle associazioni non aventi titolo, rispetto
all’ammontare totale da destinare alla concessione dei contributi”;
2. di differire, limitatamente all’anno 2012, il
termine di presentazione delle richieste di contributo per l’accesso alle
agevolazioni di cui all’art. 46, comma 1, della legge regionale n. 23/2009, di
giorni quindici, decorrenti dalla data di pubblicazione della presente
deliberazione sul B.U.R.A;
3. di sostituire il comma 7 dell’art. 3
dell’allegato n. 1 “Art. 34, comma 1, della L.R. 30 ottobre 2009, n. 23 –
Disposizioni di attuazione per le iniziative promozionali dirette”, della
deliberazione n. 431 del 31 maggio 2010 così come segue:
“7. La documentazione
giustificativa di spesa avente riguardo a spese per spettacoli o
intrattenimenti musicali, teatrali etc., può essere ammessa solo se le stesse
costituiscano un momento integrante dello svolgimento della iniziativa
promozionale e siano temporalmente connesse allo svolgimento dell’evento. Tali
circostanze devono essere oggetto di dichiarazione del legale rappresentante
dell’Ente e/o Associazione, resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000”;
4. di disporre la pubblicazione della presente
deliberazione sul B.U.R.A.