La Giunta Regionale

Vista la legge regionale 30 ottobre 2009, n. 23 “Nuova legge organica in materia di artigianato”, e s. m. e i., ed in particolare l’art. 46 a mente del quale sono riconosciuti alle Associazioni di categoria artigiane specifici contributi per il finanziamento di iniziative realizzate o comunque di attività svolte a fini di crescita professionale delle imprese artigiane e di potenziamento alle attività di produzione e di servizio del settore, sulla base del numero degli associati determinati secondo idonea certificazione rilasciata dagli Enti delegati alla riscossione dei contributi associativi, ovvero da soggetti terzi equivalenti;

Richiamata la propria deliberazione n. 53 del 31 gennaio 2011, con la quale sono state approvate, tra l’altro, quale allegato n. 1, le disposizioni di attuazione del sopracitato art. 46 L.R. n. 23/2009;

Atteso che, in relazione alla finalità di contenere i costi a carico del bilancio regionale, si ravvisa la necessità di dover procedere ad apportare modificazioni all’allegato n. 1 “Art. 46 della L.R. 30 ottobre 2009, n. 23 - Disposizioni di attuazione per i contributi per il finanziamento di iniziative promosse e realizzate dalle associazioni di categoria artigiane”, della deliberazione n. 53 del 31 gennaio 2011 nel senso di sostituire  il comma 3 dell’art. 3 così come segue: “ Nel caso una o più associazioni regionali di categoria non dovessero presentare la richiesta di contributo, oppure nel caso in cui la documentazione presentata non risulti conforme a quanto prescritto nel presente atto, si farà luogo ad una riduzione del 15%, per ciascuna delle associazioni non aventi titolo, rispetto all’ammontare totale da destinare alla concessione dei contributi”;

Visto, altresì, l’articolo 1, comma 1, delle disposizioni di attuazione in argomento, secondo il quale le associazioni di categoria artigiane presentano le domande per l’accesso alle agevolazioni di cui all’art. 46, comma 1, della legge regionale alla Giunta Regionale Servizio Sviluppo dell’Artigianato della Direzione Sviluppo Economico, ora Direzione Sviluppo Economico e del Turismo, entro e non oltre il termine del 28 febbraio dell’anno di riferimento, a pena di esclusione;

Richiamata la propria deliberazione n. 331 del 4 giugno 2012, con la quale, tra l’altro, sono state riprogrammate le risorse sul fondo unico attività produttive ed è stato approvato il programma di utilizzo del fondo unico per la somma di € 5.429.685,14, così come esposta nella tabella allegata, in parte integrante e sostanziale sotto la lettera “B”, demandando ai Dirigenti dei competenti Servizi della Direzione Sviluppo Economico l’adozione di tutti gli atti e le iniziative necessarie per l’attuazione di quanto stabilito nella stessa deliberazione n. 331/2012;

Atteso che nella sopracitata tabella denominata “Riprogrammazione risorse Fondo Unico”, allegata sotto la lettera “B”, in parte integrante e sostanziale alla D.G.R. n. 331/2010, è stato riportato, tra gli altri, uno stanziamento di importo pari ad € 100.000,00 per “L.R. n. 23/2009 e s.m.i., art. 46 – Concessione contributi alle associazioni di categoria artigiane”;

Ravvisata, pertanto, l’opportunità di differire, limitatamente all’anno 2012, il termine di presentazione delle richieste di contributo per l’accesso alle agevolazioni di cui all’art. 46, comma 1, della legge regionale n. 23/2009, di giorni quindici, decorrenti dalla pubblicazione della presente deliberazione sul B.U.R.A.;

Richiamata la L.R. 30 ottobre 2009, n. 23”, e s. m. e i., ed in particolare l’art. 34, comma 1, il quale prevede che la Giunta Regionale promuove ed organizza, direttamente o per il tramite di altri Enti Pubblici o di enti finalizzati alla promozione dell’artigianato riconosciuti dalla Regione o delle associazioni di categoria artigiane, oppure congiuntamente ad essi, manifestazioni, fiere, convegni, studi, pubblicazioni ed ogni altra iniziativa diretta a favorire la conoscenza, la valorizzazione e la diffusione dei prodotti e dei servizi dell’artigianato abruzzese, sia presso gli operatori specializzati dei vari settori che presso il pubblico dei consumatori;

Richiamata la propria deliberazione n. 431 del 31 maggio 2010, ed in particolare l’allegato n. 1, con il quale sono state dettate le disposizioni di attuazione per le iniziative promozionali dirette di cui all’art. 34, comma 1, della L.R. n. 23/2009;

Atteso che, in relazione alla finalità di assicurare un’applicazione maggiormente coerente della previsione normativa sopra richiamata, in relazione alle modalità di svolgimento delle singole iniziative, si ravvisa la necessità di dover procedere ad apportare modificazioni all’allegato n. 1 “Art. 34, comma 1, della L.R. 30 ottobre 2009, n. 23 – Disposizioni di attuazione per le iniziative promozionali dirette”, della deliberazione n. 431 del 31 maggio 2010 nel senso di sostituire il comma 7 dell’art. 3 così come segue: “La documentazione giustificativa di spesa avente riguardo a spese per spettacoli o intrattenimenti musicali, teatrali etc., può essere ammessa solo se le stesse costituiscano un momento integrante dello svolgimento della iniziativa promozionale e siano temporalmente connesse allo svolgimento dell’evento. Tali circostanze devono essere oggetto di dichiarazione del legale rappresentante dell’Ente e/o Associazione, resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000”;

Acquisito sul presente atto il parere favorevole sulla legittimità del Dirigente del Servizio Sviluppo dell’Artigianato;

Ritenuto legittimo il presente provvedimento;

Sentito il relatore;

Ad unanimita’ di voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in narrativa che qui si intendono integralmente trasfuse:

1.   di sostituire il comma 3 dell’art. 3 dell’allegato n. 1 “Art. 46 della L.R. 30 ottobre 2009, n. 23 - Disposizioni di attuazione per i contributi per il finanziamento di iniziative promosse e realizzate dalle associazioni di categoria a artigiane”, della deliberazione n. 53 del 31 gennaio 2011 così come segue:

      “3. Nel caso una o più associazioni regionali di categoria non dovessero presentare la richiesta di contributo, oppure nel caso in cui la documentazione presentata non risulti conforme a quanto prescritto nel presente atto, si farà luogo ad una riduzione del 15%, per ciascuna delle associazioni non aventi titolo, rispetto all’ammontare totale da destinare alla concessione dei contributi”;

2.   di differire, limitatamente all’anno 2012, il termine di presentazione delle richieste di contributo per l’accesso alle agevolazioni di cui all’art. 46, comma 1, della legge regionale n. 23/2009, di giorni quindici, decorrenti dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul B.U.R.A;

3.   di sostituire il comma 7 dell’art. 3 dell’allegato n. 1 “Art. 34, comma 1, della L.R. 30 ottobre 2009, n. 23 – Disposizioni di attuazione per le iniziative promozionali dirette”, della deliberazione n. 431 del 31 maggio 2010 così come segue:

      “7. La documentazione giustificativa di spesa avente riguardo a spese per spettacoli o intrattenimenti musicali, teatrali etc., può essere ammessa solo se le stesse costituiscano un momento integrante dello svolgimento della iniziativa promozionale e siano temporalmente connesse allo svolgimento dell’evento. Tali circostanze devono essere oggetto di dichiarazione del legale rappresentante dell’Ente e/o Associazione, resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000”;

4.   di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul B.U.R.A.