IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

il presidente della giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Modifiche ed integrazioni agli articoli 1 e 2 della L.R. 30/2012)

1.   Dopo il comma 1, dell’articolo 1, della legge regionale 23 agosto 2011, n. 30 “Soppressione dell’Azienda di Promozione Turistica della Regione Abruzzo (APTR)”, è inserito il seguente:

“1bis. Qualora alla data di soppressione dell’APTR non siano terminate le procedure di liquidazione, il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto, su proposta dell’Assessore competente per materia, proroga o rinnova la carica del Commissario Liquidatore per un anno a decorrere dal 1° ottobre 2012. Il Commissario Liquidatore, per gli ulteriori adempimenti amministrativi, può avvalersi, in via provvisoria, anche di personale regionale.”

2.   Al comma 2, dell'articolo 2, della l.r. 30/2011, le parole: "Ai fini di quanto previsto all'articolo 1, entro la data di cui al comma 1 dell’art. 1" sono sostituite dalle parole: “Con le modalità e le tempistiche di cui all’articolo 1”.

Art. 2

(Relazione attività di liquidazione)

1.   Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge il Commissario Liquidatore relaziona alla Commissione consiliare competente per materia sulla attività svolta e sui tempi per concludere le procedure di liquidazione dell’APTR.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1.   La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L’Aquila, addì 28 Settembre 2012

IL PRESIDENTE

giovanni chiodi

 

 

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TESTO DEGLI ARTICOLI 1 E 2 DELLA LEGGE REGIONALE 23 AGOSTO 2011, N. 30

Soppressione dell’Azienda di Promozione Turistica della Regione Abruzzo (APTR)

COORDINATO CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA 28 SETTEMBRE 2012, N. 47

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 agosto 2011, n. 30 "Soppressione dell’Azienda di Promozione Turistica della Regione Abruzzo (APTR)"

(pubblicata in questo stesso Bollettino)

 

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Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

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L.R. 23 agosto 2011, n. 30

     Soppressione dell'Azienda di Promozione Turistica della Regione Abruzzo (APTR).

Art. 1
Soppressione dell'Azienda di Promozione Turistica Regionale e Trasferimento dei rapporti giuridici

1.  Alla data del 30 settembre 2012, l'Azienda di Promozione Turistica della Regione Abruzzo (APTR) è soppressa e i relativi Organi decadono.

1-bis. Qualora alla data di soppressione dell’APTR non siano terminate le procedure di liquidazione, il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto, su proposta dell’Assessore competente per materia, proroga o rinnova la carica del Commissario Liquidatore per un anno a decorrere dal 1° ottobre 2012. Il Commissario Liquidatore, per gli ulteriori adempimenti amministrativi, può avvalersi, in via provvisoria, anche di personale regionale.

2.  Dalla data di cui al comma 1 le funzioni di competenza dell'APTR sono esercitate dalla Regione mediante la Direzione regionale competente in materia di Turismo.

3.  A decorrere dalla data di cui al comma 1, la Direzione regionale di cui al comma 2 svolge le funzioni della Azienda medesima inerenti i Punti di informazione e accoglienza turistica (IAT).

4.  La Regione subentra, altresì, nei rapporti giuridici attivi e passivi dell'APTR, compresi quelli relativi ai beni ed al personale.

5.  La Direzione regionale competente in materia di turismo, per le funzioni dell'APTR trasferite, si avvale del Comitato Tecnico Consultivo di Operatori Turistici costituito dai rappresentanti delle principali Associazioni di categoria, designati rispettivamente da Confturismo-Confcommercio, Federturismo-Confindustria, Assoturismo-Confesercenti, Fiavet. La partecipazione alle riunioni del Comitato Tecnico Consultivo non comporta l'erogazione di compensi di alcun tipo.

Art. 2

Commissario Liquidatore

1.  Per lo svolgimento delle funzioni connesse alla soppressione e alla gestione dell'APTR il Presidente della Giunta regionale nomina, con proprio decreto, su proposta dell'Assessore competente per il Turismo, un Commissario Liquidatore. La nomina del Commissario Liquidatore può essere effettuata facendo ricorso al personale dirigente della Regione.

2.  Con le modalità e le tempistiche di cui all’articolo 1, il Commissario provvede:

a)  all'inventario dei beni mobili e immobili di proprietà dell'Azienda, che dal momento della soppressione sono trasferiti alla Regione;

b) alla ricognizione dei rapporti giuridici attivi e passivi e dei procedimenti di contenzioso pendenti;

c)  alla formazione del conto consuntivo e del piano di liquidazione;

d) allo svolgimento di ogni altra attività necessaria per l'adempimento dei compiti connessi con la soppressione.

3.  Il Commissario Liquidatore sottopone all'approvazione della Giunta regionale l'elenco delle eventuali situazioni giuridico-patrimoniali da liquidare e l'inventario dei beni.

4.  Gli atti posti in essere dal Commissario Liquidatore nell'esercizio delle proprie funzioni sono sottoposti al controllo della Giunta regionale.

5.  L'organo di revisione contabile in carica alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad esercitare le sue funzioni per tutta la durata della gestione liquidatoria.