IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
il presidente della
giunta regionale
promulga
la seguente legge:
Art. 1
(Modifiche ed integrazioni agli articoli 1 e 2 della
L.R. 30/2012)
1. Dopo il
comma 1, dell’articolo 1, della legge regionale 23 agosto 2011, n. 30 “Soppressione
dell’Azienda di Promozione Turistica della Regione Abruzzo (APTR)”, è inserito
il seguente:
“1bis. Qualora alla data
di soppressione dell’APTR non siano terminate le procedure di liquidazione, il
Presidente della Giunta regionale con proprio decreto, su proposta
dell’Assessore competente per materia, proroga o rinnova la carica del
Commissario Liquidatore per un anno a decorrere dal 1° ottobre 2012. Il
Commissario Liquidatore, per gli ulteriori adempimenti amministrativi, può
avvalersi, in via provvisoria, anche di personale regionale.”
2. Al
comma 2, dell'articolo 2, della l.r. 30/2011, le parole: "Ai fini di
quanto previsto all'articolo 1, entro la data di cui al comma 1 dell’art.
1" sono sostituite dalle parole: “Con le modalità e le tempistiche di cui
all’articolo 1”.
Art. 2
(Relazione attività di liquidazione)
1. Entro
trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge il Commissario
Liquidatore relaziona alla Commissione consiliare competente per materia sulla
attività svolta e sui tempi per concludere le procedure di liquidazione
dell’APTR.
Art. 3
(Entrata in vigore)
1. La
presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
La presente legge
regionale sarà pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione
Abruzzo.
L’Aquila, addì 28 Settembre 2012
IL PRESIDENTE
giovanni
chiodi
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TESTO DEGLI ARTICOLI 1 E 2 DELLA LEGGE
REGIONALE 23 AGOSTO 2011, N. 30
Soppressione dell’Azienda di Promozione Turistica
della Regione Abruzzo (APTR)
COORDINATO CON
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 agosto 2011, n. 30 "Soppressione dell’Azienda di Promozione Turistica della Regione Abruzzo (APTR)"
(pubblicata in questo stesso Bollettino)
****************
Avvertenza
I testi coordinati qui pubblicati
sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale
dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale
Le modifiche sono evidenziate in
grassetto.
Le abrogazioni e le soppressioni
sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.
I testi vigenti delle norme
statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della
legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi
presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo
è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che
prevale in casi di discordanza.
I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono
disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi
regionali", all'indirizzo web
"www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I
testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i
testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo.
Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto
dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione
europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una
ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web
"http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi
presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi
della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
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L.R. 23 agosto 2011, n. 30
Soppressione dell'Azienda di Promozione Turistica della Regione Abruzzo (APTR).
Art. 1
Soppressione dell'Azienda di Promozione Turistica Regionale e Trasferimento dei
rapporti giuridici
1. Alla data del 30 settembre 2012, l'Azienda di Promozione Turistica della Regione Abruzzo (APTR) è soppressa e i relativi Organi decadono.
1-bis.
Qualora alla data di soppressione dell’APTR non siano terminate le procedure di
liquidazione, il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto, su
proposta dell’Assessore competente per materia, proroga o rinnova la carica del
Commissario Liquidatore per un anno a decorrere dal 1° ottobre 2012. Il
Commissario Liquidatore, per gli ulteriori adempimenti amministrativi, può
avvalersi, in via provvisoria, anche di personale regionale.
2. Dalla data di cui al comma 1 le funzioni di competenza dell'APTR sono esercitate dalla Regione mediante la Direzione regionale competente in materia di Turismo.
3. A decorrere dalla data di cui al comma 1, la Direzione regionale di cui al comma 2 svolge le funzioni della Azienda medesima inerenti i Punti di informazione e accoglienza turistica (IAT).
4. La Regione subentra, altresì, nei rapporti giuridici attivi e passivi dell'APTR, compresi quelli relativi ai beni ed al personale.
5. La Direzione regionale competente in materia di turismo, per le funzioni dell'APTR trasferite, si avvale del Comitato Tecnico Consultivo di Operatori Turistici costituito dai rappresentanti delle principali Associazioni di categoria, designati rispettivamente da Confturismo-Confcommercio, Federturismo-Confindustria, Assoturismo-Confesercenti, Fiavet. La partecipazione alle riunioni del Comitato Tecnico Consultivo non comporta l'erogazione di compensi di alcun tipo.
Art. 2
Commissario Liquidatore
1. Per lo svolgimento delle funzioni connesse alla soppressione e alla gestione dell'APTR il Presidente della Giunta regionale nomina, con proprio decreto, su proposta dell'Assessore competente per il Turismo, un Commissario Liquidatore. La nomina del Commissario Liquidatore può essere effettuata facendo ricorso al personale dirigente della Regione.
2. Con le modalità e le tempistiche di cui all’articolo 1, il Commissario provvede:
a) all'inventario dei beni mobili e immobili di proprietà dell'Azienda, che dal momento della soppressione sono trasferiti alla Regione;
b) alla ricognizione dei rapporti giuridici attivi e passivi e dei procedimenti di contenzioso pendenti;
c) alla formazione del conto consuntivo e del piano di liquidazione;
d) allo svolgimento di ogni altra attività necessaria per l'adempimento dei compiti connessi con la soppressione.
3. Il Commissario Liquidatore sottopone all'approvazione della Giunta regionale l'elenco delle eventuali situazioni giuridico-patrimoniali da liquidare e l'inventario dei beni.
4. Gli atti posti in essere dal Commissario Liquidatore nell'esercizio delle proprie funzioni sono sottoposti al controllo della Giunta regionale.
5. L'organo di revisione contabile in carica alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad esercitare le sue funzioni per tutta la durata della gestione liquidatoria.