IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
determina
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:
1) di APPROVARE, ai sensi del Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152 e s.m.i., art. 208 e della L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i., art. 45, l’intervento proposto dalla impresa A.M. Consorzio Sociale – sede operativa Via D. Ricciconti 24 ATRI (TE) – sede legale Via G. Garibaldi 63 Pineto (TE), concernente la realizzazione e la gestione di un impianto per la messa in riserva (R13), scambio di rifiuti (R12), recupero (R3), raggruppamento preliminare (D13) e deposito preliminare (D15) di rifiut urbani, rifiuti speciali e rifiuti speciali assimilibali ai rifiuti urbani non pericolosi e pericolosi, in area ubicata in Pineto (TE), Via dei Tipografi 1, foglio 2, particella n. 53, all’interno del nucleo industriale di Pineto, per una superficie pari a 6.220 mq circa;
2) di STABILIRE che la potenzialità annua dell’impianto indicato al precedente punto 1), la capacità istantanea nonché l’elenco completo dei CER ammissibili alle attività di recupero e/o smaltimento risultano analiticamente indicate nell’allegato “A”, parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
3) di RICHIAMARE, per quanto attiene alla predetta approvazione, i seguenti elaborati progettuali:
1. integrazione n. 2 relazione tecnica - febbraio 2012 6 pagine + tabelle allegate;
2. tavola 2 planimetria generale dell’impianto – febbraio 2012;
3. comunicazione inizio lavori 20.01.2012;
4. Comune di Pineto autorizzazione per agibilità n. 1221/95 + allegati;
5. razione tecnica di impatto acustico datata 03.06.2011;
6. rapporti di prova nn. 20812 e 20813 del 25.07.2011;
7. relazione tecnica di valutazione di impatto acustico datata 07.12.2011;
8. relazione tecnica depuratore catalitico ossidante;
9. valutazione dell’efficienza di convertitori catalitici del 20.01.1996;
10. lay-out impianto di selezione – 28.04.2010;
11. dichiarazioni di conformità pressa ad imballaggio e nastri trasportatori – dicembre 2010;
12. manuale d’uso separatore magnetico;
13. manuale d’uso di manutenzione per impianto di prima pioggia IPP4000DO;
14. dichiarazione di conformità quadro elettrico QIPP2HP SP – 06.04.2010;
15. contratto di sub locazione - 07.12.2010;
16. dichiarazione di conformità in materia di sicurezza antincendio ex D.P.R. 12.01.1998, n. 37 – 20.04.2011;
17. tavola 1 inquadramento e vincoli giugno 2011;
18. tavola 2 planimetria generale impianto – giugno 2011;
19. tavola 3 prospetti e sezione – giugno 2011;
20. tavola 4 regimazione acque – giugno 2011;
21. istruzioni uso macchina vagliatrice a tamburo rotante T4;
22. relazione geologica, idrogeologica egeotecnica – 04.07.2011, 9 pagine + allegati;
23. relazione tecnica agosto 2011 – 17 pagine + allegati;
4) di AUTORIZZARE la ditta in oggetto alla realizzazione ed alla gestione dell’impianto indicato ai precedenti punti 1), 2) e 3), ai sensi del predetto art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dell’art. 45 della L.R. 45/07 e s.m.i., secondo modalità e prescrizioni che qui di seguito si riportano:
4.1 (prescrizioni ARTA Abruzzo nota n. 4025 del 31.05.2012)
-
i contenitori contenenti rifiuti
liquidi pericolosi devono essere provvisti di opportuni dispositivi antitraboccamento
e dispositivi di contenimento;
-
nelle aree di stoccaggio devono essere
adottate procedure per evitare di accatastare i rifiuti senza opportune misure
di sicurezza per gli operatori e mantenere l’integrità del rifiutostoccato;
- si adottino tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e polveri;
4.2
- visto l’atto sottoscritto tra le parti
interessate in data 07.12.2010, citato in premessa, “contratto di sub locazione
di opificio industriale”, si prescrive la trasmissione temepestiva e comunque
entro i termini contrattuali, di apposita dichiarazione resa ai sensi di legge
comprovante la persistenza della disponibilità dell’area in questione per tutto
il periodo di validità del presente provvedimento, pena l’applicazione dei
provvedimenti previsti all’art. 208, co. 13, del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.,
tenuto conto che la costante ed effettiva disponibilità delle aree interessate
dall’esercizio di attività di smaltimento/recupero costituiscono elemento
essenziale della presente autorizzazione;
4.3
-
pieno rispetto delle condizioni e
prescrizioni stabilite dal D. Lgs. n. 151/06 e s.m.i., avente per oggetto “
Attuazione della Direttiva 2002/95/CE, della Direttiva 2002/96/CE e della
Direttiva 2003/108/CE, relative alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose
nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché alla smaltimento dei
rifiuti”, per quanto riguarda i codici di rifiuto derivanti da apparecchiature elettriche ed
elettroniche, sia classificabili come rifiuti speciali non pericolosi che come
rifiuti speciali pericolosi, gestiti presso l’impianto di che trattasi;
4.4
-
i CER appartenenti al capitolo 18.
(rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca
collegate ) dell’allegato D alla parte
IV del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. siano gestiti
eslcusivamente nella fase di smaltimento
D 15 dell’allegato B alla predetta parte quarta, nel più scrupoloso
rispetto delle disposizioni impartite dal D.P.R. n. 254/2003;
4.5
- il rifiuto classificato con il CER 200137
* ( legno, contenente sostanze
pericolose ), sia avviato a recupero esclusivamente presso impianti muniti di
provvedimenti rilasciati da parte delle Autorità competenti in regime ordinario
del Testo Unico Ambientale, considerato che il predetto CER non è disciplinato D.M. 12.06.2002, n. 161, relativo
all’individuazione dei rifiuti pericolosi che è possibile ammettere alla
procedure semplificate;
4.6
-
conformità agli obblighi e alle disposizioni normative di cui al D. Lgs. 20 novembre 2008, n. 188,
recante attuazione della Direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e
relativi rifiuti, che abroga la Direttiva 91/157/CEE, nonché le disposizioni
del Regolamento 31 marzo 2011, n. 333/2011 UE, recante i criteri che
determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere
considerati rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo
e del Consiglio;
4.7
- la Ditta in oggetto risulta attualmente
intestataria di iscrizione al Registro provinciale dell’Aquila dei
recuperatori di rifiuti speciali non
pericolosi in regime semplificato, provvedimento n. RIP/TE/255 del 03.02.2011,
già in esercizio presso il sito in argoment; si disponepertanto che, in
occasione della comunicazione di avvio dell’impianto in oggetto, la Ditta
provveda a trasmettere a questo Servizio copia della nota di rinuncia al
predetto regime agevolato, da indirizzarsi alla Provincia di TERAMO;
4.8
- la Ditta produca una relazione contenente
una indagine di qualità ambientale relativa alla stato delle matrici suolo, sottosuolo ed acque sotterranee, onde
poter stabilire, all’epoca del rilascio
del presente provvedimento, lo stato della qualità del sito interessato, con
attività già in esercizio; il S.G.R., acquisito il predetto elaborato, da
presentare entro il termine di giorni sessanta dalla data di notifica del
presente provvedimento, avrà cura di sottoporlo agli Organismi tecnici di
controllo per le conseguenti
valutazioni;
5) di STABILIRE che l’autorizzazione di cui al precedente punto 4) sia concessa per un periodo pari ad anni dieci (10) dalla data di notifica del presente provvedimento; detto periodo risulta comprensivo sia della fase di costruzione che della fase di gestione; a tal proposito, si rinvia a quanto stabilito dall’art. 45, comma 7 della L.R. 45/07 e s.m.i.;
6) di PRECISARE che l’autorizzazione di cui al punto 4) é rinnovabile, per ogni sua fase (costruzione e/o esercizio), nelle forme e modalità stabilite dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dalla L.R. 45/07 e s.m.i.;
7) di STABILIRE che l’esercizio dell’impianto in oggetto è preceduto dall’invio, allo scrivente Servizio, della seguente documentazione, oltre alla comunicazione di inizio lavori:
7.1) documentazione attestante la prestazione delle garanzie finanziarie in conformità a quanto stabilito nel seguente punto 14.2);
7.2) comunicazione alla quale deve essere allegata una dichiarazione del direttore dei lavori contenente:
7.2.1) l’ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato;
7.2.2) l’avvenuta effettuazione con esito positivo della verifica di idoneità funzionale;
7.2.3) il nominativo del Responsabile della gestione dell’impianto, in possesso di idonee e documentate conoscenze tecniche;
7.3) data di avvio dell’impianto;
7.4) certificato di agibilità dell’impianto, reso dall’Autorità competente ai sensi delle vigenti normative in materia;
8) di DISPORRE che entro centottanta giorni dalla comunicazione di avvio dell’impianto, salvo proroga accordata su motivata istanza dell’interessato, il soggetto autorizzato alla realizzazione di cui ai punti precedenti presenti certificazione di collaudo dell’impianto stesso o documentazione equipollente. In detta documentazione di collaudo si attesi, tra l’altro, in funzione anche della tipologia di impianto:
8.1) La conformità dell’impianto realizzato con il progetto a suo tempo approvato;
8.2) La funzionalità dei sistemi di stoccaggio e dei processi di smaltimento, trattamento e recupero in relazione alla quantità e qualità dei rifiuti da smaltire o da recuperare;
8.3) L’idoneità delle singole opere civile ed elettromeccaniche dell’impianto a conseguire i rispettivi risultati funzionali;
8.4) Il regolare funzionamento dell’impianto nel suo complesso a regime di minima e di massima potenzialità;
8.5) L’idoneità dell’impianto a garantire il rispetto dei limiti di legge ovvero di quelli prescritti come condizione nel provvedimento di approvazione;
8.6) Le attività di monitoraggio e l’esecuzione di campionamenti ed analisi sui rifiuti da trattare, da recuperare o da smaltire, sui rifiuti prodotti, sui materiali recuperati, sulle emissioni e sugli scarichi, come specificazione dei valori, misurati all’atto del prelievo, delle variabili e dei parametri operativi;
9) di PRESCRIVERE altresì, che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività afferenti alla gestione dei rifiuti e, così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
10) di PRECISARE che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:
10.1) Deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
10.2) Deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria, dell’acqua del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
10.3) Devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;
10.4) Devono essere promossi, con l’osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;
11) di RICHIAMARE la ditta in oggetto, per quanto applicabili, degli obblighi previsti dall’art. 189 (Catasto dei rifiuti) e dell’art. 190 (Registro di carico e scarico) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed alla trasmissione con cadenza semestrale, alla Provincia di Teramo ed all’ARTA Abruzzo- Distretto Provinciale di Teramo, di una comunicazione concernente la quantità dei rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione, distinguendo quelli provenienti dalla Regione da quelli fuori Regione, in conformità con le disposizioni di cui alla DGR n. 778 del 11.10.2010;
12) di RICHIAMARE la ditta in oggetto all’osservanza di quanto previsto D.M. 18.02.2011, n. 52 e s.m.i., avente per oggetto “Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della traccabilità sei rifiuti”, per quanto applicabile;
13) di DARE ATTO che l’inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 208, comma 13 del D.Lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. e dell’art. 45, comma 16 della L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.;
14) di OBBLIGARE la ditta in oggetto a:
14.1 possedere, nel corso della fase di realizzazione dell’impianto di cui in premessa e fino al termine dei relativi lavori, polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi;
14.2 prestare, prima dell’avvio effettivo delle operazioni di gestione dell’impianto di cui in premessa, adeguate garanzie finanziarie a favore della Regione Abruzzo, secondo quanto previsto dalla DGR n. 790 del 03.08.2007 e s.m.i.;
15) di FARE SALVE eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, obbligatorie per legge, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti in materia; sono fatti salvi, infine eventuali diritti di terzi;
16) di REDIGERE il presente provvedimento in numero due originali, di cui un esemplare viene notificato, ai sensi di legge, alla ditta interessata;
17) di TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Comune di Pineto (TE), all’Amministrazione Provinciale di Teramo, all’ARTA - Sede Centrale, all’ARTA - Distretto Provinciale di Teramo, nonché a tutti gli altri Enti e/o Amministrazioni coinvolte nel procedimento istruttorio;
18) di TRASMETTERE ai sensi dell’art. 208, comma 18 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., copia del presente provvedimento all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali - Sezione Regionale Abruzzo c/o Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di L’Aquila;
19) di DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente agli estremi, all’oggetto ed al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURA);
Contro il presente
provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale
Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica;
Il Dirigente del Servizio
Dott. Franco Gerardini