OMISSIS
IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
- la premessa e la narrativa formano parte integrante della presente deliberazione e ne costituiscono motivazione ai sensi dell’art., comma 1, della L. 241/90;
- prendere atto dei verbali della conferenza servizi convocata per il giorno 13-07-.2012 in prima convocazione ed il 30-07-2012 in seconda convocazione, alla quale non sono stati presenti i rappresentanti degli enti appositamente convocati;
- prendere atto del parere reso ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 267/2000 dalla Provincia di Chieti – Servizio Urbanistico Provinciale, acclarato al protocollo dell'ente in data 17-07-2012 al n. 23304 trasmesso con fax del 13-07-2012 e con raccomandata a.r. del 16-07-2012 prot. 23280 del 17-07-2012;
- controdedurre al parere reso dalla Provincia di Chieti – Servizio Urbanistico Provinciale con le motivazioni contenute nella relazione del Dirigente del IV Settore dell'ente datata 27-07-2012 prot.n. 24626;
- dare atto che la modifica dell’art. 14 delle NTA del vigente PRG introdotta con la presente deliberazione non è modificativa delle previsioni e prescrizioni del Piano Territoriale Provinciale e che, pertanto, si può procedere con l’autoapprovazione della variante al PRG ai sensi dell’art. 43 della L.R.n. 11/1999;
- approvare la variante all’art.14 - Zone residenziali – Norme Generali delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente P.R.G. il cui testo di seguito si riporta:
Nelle zone residenziali sono ammesse le attività turistico-ricettive e
le trasformazioni degli edifici esistenti in attrezzature edilizie destinate ad
attività turistico-ricettive, nel rispetto degli indici urbanistici di zona e
del regolamento edilizio.
In tutte le zone del Territorio comunale le case ed appartamenti per
vacanze ,come definite dalla L.R.75/95, in attività o in fase di realizzazione,
con titolo concessorio rilasciato e sulla scorta del quale sono stati avviati i
lavori possono modificare la destinazione d’uso a residenza.
Gli Alberghi in attività o dismessi, non possono essere trasformati ad
uso residenziale e a strutture extra-alberghiere come definite dalla L.R.
75/95.
Gli Alberghi in attività o dismessi, possono presentare richiesta di
essere trasformati ad uso strutture extra-alberghiere ai sensi dell’art. 8 del
D.P.R. 7 settembre 2010, n.160.
Gli Alberghi in attività o dismessi, possono presentare richiesta di
essere trasformati ad uso residenziale ai sensi dell’art.30 bis della L.R.
18/83 nel testo in vigore.
Per la modifica della destinazione d’uso delle case ed appartamenti per vacanze e degli alberghi a residenza, da attivarsi con distinte procedure, è previsto il versamento del “valore pubblico”, commisurato alla superficie, per singola destinazione d’uso, per zona omogenea, con le modalità previste nella delibera di approvazione, dei criteri per la determinazione del precitato “valore pubblico”.
- trasmettere la presente delibera al Responsabile del Servizio Finanziario per l’assunzione dei provvedimenti di competenza relativi all’attivazione di due capitoli di bilancio, uno identificato come “Trasformazione case vacanze” e l’altro come “Attività di pianificazione e sostenibilità” sui quali far confluire rispettivamente il 90% ed il 10% delle somme incassate a seguito dell’applicazione delle norme tecniche di attuazione oggetto di adozione con la presente delibera;
- trasmettere la presente delibera al Dirigente del IV Settore per quanto di competenza;
Quindi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Stante l’urgenza di concludere l’iter formativo per l’approvazione della Variante al PRG con successiva separata votazione rende il presente atto immediatamente eseguibile avvalendosi del disposto di cui al 4°comma dell’art. 134 del T.U. 18.08.2000 n. 267.
IL DIRIGENTE RIP URBANISTICA
Arch. Roberto Olivieri