IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

determina

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;

La ditta SALINE SRL.(Partita Iva 00057440687), nel prosieguo semplicemente ditta, con sede legale in Via Piceni n. 54 – Comune di Montesilvano(PE), è autorizzata alla coltivazione della cava di ghiaia sita in località “Bivio Casone” del Comune di Moscufo(PE) individuata in Catasto Terreni al foglio di mappa 1 particelle nn.9-10-12-34-211-279-280-412-413 alle seguenti norme e condizioni:

Art. 1

      La ditta è obbligata ad osservare le norme contenute nel disciplinare approvato con delibera della Giunta Regionale n. 204 del 23.01.1985 e le modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza, timbrati e firmati dal Responsabile del Procedimento.

Art. 2

      La zona interessata dagli scavi deve essere delimitata con termini ben infissi e visibili sul terreno e disposti ai vertici dell’area assegnata.

Art. 3

      La presente autorizzazione è valida fino al termine fissato in data 18.04.2014, mentre la denuncia di inizio lavori completa di idonea documentazione, attestante l’avvenuto rispetto dell’art. 4 del D.L.gs. n.624/1996, deve essere presentata al Servizio Risorse del Territorio entro novanta giorni dalla data di notifica del presente provvedimento. Per giustificati motivi possono essere concessi fino ad ulteriori novanta giorni di proroga. Qualora, entro i termini suddetti, non pervenga al predetto Servizio la denuncia di esercizio, il presente provvedimento si intende decaduto.

Art. 4

      Il deposito cauzionale per un importo nella misura di Euro 72.000,00(settantaduemila/00) è stato effettuato con polizza fidejussoria n. 547.071.0000000054 emessa in data 06.08.2012 dalla Società Vittoria Assicurazioni spa. di Milano (Agenzia di Pescara Nord), la quale potrà essere svincolata, entro il termine di validità della stessa fissato in data 18.04.2015, solo a seguito dell’accertamento finale da parte dell’Ufficio Attività Estrattive. Trascorso infruttuosamente il termine suddetto, si intende adottato, a termini dell’art. 29 della L.R. n. 54/1983 e successive modifiche ed integrazioni, l’intervento di ripristino ambientale dell’area sottoposta ad attività estrattiva, mediante l’escussione della somma garantita.

Art. 5

      La ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al Servizio di vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l’avvenuta ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni di Polizia Mineraria.

Art. 6

      Deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge in materia mineraria e alle seguenti prescrizioni:

-    L’area sottoposta ad attività estrattiva deve essere adeguatamente segnalata mediante apposizione di recinto e appositi avvisi, nonché idonea chiusura delle vie di accesso e la posa in opera del cartello indicatore contenente tutti i riferimenti autorizzativi e di conduzione della stessa;

-    La profondità di scavo deve comunque e, sempre, salvaguardare il franco di 2,00 metri sopra il livello della falda acquifera mantenendo il piezometro, preventivamente installato, costantemente in efficienza;

-    Il materiale terroso proveniente dalla preventiva scopertura del cappellaccio esistente deve essere accantonato e riutilizzato per la sistemazione dello strato superficiale finale;

-    Il ritombamento dello scavo deve avvenire nel rispetto degli indirizzi dettati dalla normativa ambientale vigente.

Art. 7

      La ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Risorse del Territorio lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all’attività estrattiva.

Art. 8

      La quantità media estraibile annualmente è di mc. 11.993 e complessivamente di mc. 23.986 per l’intera durata dell’attività.

Art. 9

      La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza e depositati agli atti d’Ufficio, mediante l’utilizzo di mezzi meccanici omologati a norma di Legge.

Art. 10

      Circa le modalità della sistemazione ambientale durante l’escavazione, la ditta deve rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Responsabile del Procedimento.

Art. 11

      Il presente Provvedimento deve essere pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, notificato alla ditta interessata nei modi consentiti dalla Legge e trasmesso:

a)   al Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Pescara;

b)  all’Amministrazione Comunale di Moscufo(PE);

c)   al Servizio del Genio Civile Regionale di Pescara;

d)  alla Società Vittoria Assicurazioni spa. di Milano (Agenzia di Pescara Nord).

Art. 12

      Avverso il presente provvedimento è ammesso, nei termini e modi di Legge decorrenti dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge n.1034/1971) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. n.1199/1971).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Ezio Faieta