IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

determina

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;

La ditta SACCI SPA. (Partita Iva 03641151000), nel prosieguo semplicemente Ditta, con sede legale in Viale di Villa Massimo n. 47 – Comune di Roma, è autorizzata all’ampliamento della cava di calcare sita in località “Colli” del Comune di Scafa(PE) individuata in Catasto Terreni al foglio di mappa 15 particelle (tutte in parte) nn.41-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-76-77-78 alle seguenti norme e condizioni:

Art. 1

      La ditta è obbligata ad osservare le norme contenute nel disciplinare approvato con delibera della Giunta Regionale n. 204 del 23.01.1985 e le modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza, timbrati e firmati dal Responsabile del Procedimento.

Art. 2

      La zona interessata dagli scavi deve essere delimitata con termini ben infissi e visibili sul terreno e disposti ai vertici dell’area assegnata.

Art. 3

      L’autorizzazione è valida per anni 3(tre) dalla data di notifica del presente provvedimento e l’aggiornamento della documentazione, attestante l’avvenuto rispetto dell’art. 4 del D.L.vo. n.624/1996, deve essere presentata al Servizio Risorse del Territorio entro novanta giorni dalla predetta data. Trascorso infruttuosamente il termine suddetto, il presente provvedimento si intende decaduto.

Art. 4

      Il deposito cauzionale per un importo nella misura di Euro 300.000,00(trecentomila/00) è stato effettuato con polizza fidejussoria n.313668671 emessa in data 05.05.2011 dalla GENERALI SPA. di Trieste (Agenzia Generale di Roma) la quale potrà essere svincolata previo collaudo dell’Organo di Vigilanza.

Art. 5

      La ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al Servizio di vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l’avvenuta ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni di Polizia Mineraria.

Art. 6

      Deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge in materia mineraria e alle seguenti prescrizioni:

-    L’area sottoposta ad attività estrattiva deve essere adeguatamente segnalata mediante apposizione di recinto e specifici avvisi, nonché idonea chiusura delle vie di accesso e la posa in opera del cartello indicatore contenente tutti i riferimenti autorizzativi e di conduzione della stessa;

-    La ditta deve garantire e definire i tempi di esecuzione relativi alla messa a dimora delle essenze arboree ed arbustive autoctone previste per il completamento del ripristino dello stato dei luoghi;

-    Il terreno vegetale superficiale deve essere integralmente accumulato, all’interno dell’area di cava, e riutilizzato per la riprofilatura finale della stessa.

Art. 7

      La ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Risorse del Territorio lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all’attività estrattiva.

Art. 8

      La quantità media estraibile annualmente è di mc. 83.333 e complessivamente di mc. 250.000 per l’intera durata dell’attività.

Art. 9

      La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza e depositati agli atti d’Ufficio, mediante l’utilizzo di mezzi meccanici omologati a norma di Legge.

Art. 10

      Circa le modalità della sistemazione ambientale durante l’escavazione, la ditta deve rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Responsabile del Procedimento.

Art. 11

      Il presente Provvedimento deve essere pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, notificato alla ditta interessata nei modi consentiti dalla Legge e trasmesso:

a)   al Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Pescara;

b)  all’Amministrazione Comunale di Scafa(PE).

Art. 12

      Avverso il presente provvedimento è ammesso, nei termini e modi di Legge decorrenti dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge n. 1034/1971) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. n. 1199/1971).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Ezio Faieta