IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
determina
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;
La ditta SACCI SPA. (Partita Iva 03641151000), nel prosieguo semplicemente Ditta, con sede legale in Viale di Villa Massimo n. 47 – Comune di Roma, è autorizzata all’ampliamento della cava di calcare sita in località “Colli” del Comune di Scafa(PE) individuata in Catasto Terreni al foglio di mappa 15 particelle (tutte in parte) nn.41-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-76-77-78 alle seguenti norme e condizioni:
Art. 1
La ditta è obbligata ad osservare le norme contenute nel disciplinare approvato con delibera della Giunta Regionale n. 204 del 23.01.1985 e le modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza, timbrati e firmati dal Responsabile del Procedimento.
Art. 2
La zona interessata dagli scavi deve essere delimitata con termini ben infissi e visibili sul terreno e disposti ai vertici dell’area assegnata.
Art. 3
L’autorizzazione è valida per anni 3(tre) dalla data di notifica del presente provvedimento e l’aggiornamento della documentazione, attestante l’avvenuto rispetto dell’art. 4 del D.L.vo. n.624/1996, deve essere presentata al Servizio Risorse del Territorio entro novanta giorni dalla predetta data. Trascorso infruttuosamente il termine suddetto, il presente provvedimento si intende decaduto.
Art. 4
Il deposito cauzionale per un importo nella misura di Euro 300.000,00(trecentomila/00) è stato effettuato con polizza fidejussoria n.313668671 emessa in data 05.05.2011 dalla GENERALI SPA. di Trieste (Agenzia Generale di Roma) la quale potrà essere svincolata previo collaudo dell’Organo di Vigilanza.
Art. 5
La ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al Servizio di vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l’avvenuta ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni di Polizia Mineraria.
Art. 6
Deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge in materia mineraria e alle seguenti prescrizioni:
- L’area sottoposta ad attività estrattiva deve essere adeguatamente segnalata mediante apposizione di recinto e specifici avvisi, nonché idonea chiusura delle vie di accesso e la posa in opera del cartello indicatore contenente tutti i riferimenti autorizzativi e di conduzione della stessa;
- La ditta deve garantire e definire i tempi di esecuzione relativi alla messa a dimora delle essenze arboree ed arbustive autoctone previste per il completamento del ripristino dello stato dei luoghi;
- Il terreno vegetale superficiale deve essere integralmente accumulato, all’interno dell’area di cava, e riutilizzato per la riprofilatura finale della stessa.
Art. 7
La ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Risorse del Territorio lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all’attività estrattiva.
Art. 8
La quantità media estraibile annualmente è di mc. 83.333 e complessivamente di mc. 250.000 per l’intera durata dell’attività.
Art. 9
La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza e depositati agli atti d’Ufficio, mediante l’utilizzo di mezzi meccanici omologati a norma di Legge.
Art. 10
Circa le modalità della sistemazione ambientale durante l’escavazione, la ditta deve rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Responsabile del Procedimento.
Art. 11
Il presente Provvedimento deve essere pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, notificato alla ditta interessata nei modi consentiti dalla Legge e trasmesso:
a) al Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Pescara;
b) all’Amministrazione Comunale di Scafa(PE).
Art. 12
Avverso il presente provvedimento è ammesso, nei termini e modi di Legge decorrenti dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge n. 1034/1971) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. n. 1199/1971).
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Ezio Faieta