Giunta Regionale

Omissis

La Giunta Regionale

Premesso che:

-    in base all’atto di concessione rep. 76 del 24.11.1981 ed alle successive deliberazioni della Giunta Regionale n. 1080 del 5.11.2008 e n. 1132 del 20.11.2008, la  società  “A.R.P.A. S.p.A.” con sede in Chieti, via Asinio Herio n.75, esercita l’autolinea “Giulianova – Teramo - L’Aquila – Roma ” (TE 1/1);

-    da ultimo con Determinazione Dirigenziale n.29/2012/DE10 del 17.04.12 è stato modificato l’esercizio dell’autolinea “Giulianova – Teramo - L’Aquila – Roma ” (TE 1/1);

-    che  ai sensi della D.G.R. n.169 del 19 marzo 2012, il termine entro il quale cessano gli affidamenti diretti dei servizi di trasporto pubblico regionale attualmente in essere in virtù della D.G.R. 641/2011, è il 31 dicembre 2012;

Dato atto che con istanza prot. 1109 del 20.6.2012, acquisita al protocollo regionale con il n. RA n.147259 del 25.6.2012, la società “A.R.P.A. S.p.A “ ha presentato domanda di riassetto della citata autolinea;

Dato atto che la richiesta viene motivata dalla necessità di ridurre i tempi di percorrenza dell’autolinea e di razionalizzare i percorsi per poter offrire all’utenza un servizio più rispondente alle esigenze di mobilità. Ciò anche in considerazione dell’assenza sulla tratta Giulianova-Teramo-L’Aquila-Roma di servizi ferroviari.

Dato atto in particolare che il transito per Montorio viene escluso, per alcune corse, considerato lo scarso numero di utenti e la possibilità di raccordo della linea Giulianova-Teramo-Roma con i servizi esistenti sulla tratta Montorio-Teramo. L’eliminazione del transito di alcune corse per L’Aquila è possibile, senza penalizzazioni per l’utenza, considerata l’ampia offerta di servizi sulle tratte L’Aquila-Roma e L’Aquila-Teramo;

Dato atto che nel dettaglio le modifiche proposte all’attuale esercizio sono:

      variazioni di percorso o di orario:

-    la corsa n. 1 esercizio attuale (Determinazione Dirigenziale n. 29/2012/DE10 del 17.04.12) in partenza alle ore 4.35 da Giulianova per L’Aquila non transita più a Montorio, e viene limitata a Val Vomano (corsa n.1 esercizio proposto);

-    la corsa n. 21 esercizio attuale (ore 8.00 Giulianova-Roma), viene posticipata alle ore 8.20 con eliminazione del transito a Montorio (corsa n.27 esercizio proposto);

-    la corsa n. 31 esercizio attuale (ore 11.20 Giulianova-L’Aquila) non effettua il transito a Montorio (corsa n.31 esercizio proposto);

-    la corsa n. 65 esercizio attuale (festiva ore 18.00 Giulianova-Roseto-L’Aquila) viene anticipata con partenza alle ore 17.40 (corsa n. 61 esercizio proposto);

-    la corsa n. 8 esercizio attuale (feriale ore 8.30 da Roma per Teramo) vien posticipata alle ore 9.00 (corsa n.8 esercizio proposto);

-    corsa n. 10 esercizio attuale (feriale ore 10.00 da L’Aquila per Giulianova) viene posticipata alle ore 10.30 (corsa n.10 esercizio proposto) e posta in coincidenza a Val Vomano con corsa proveniente da Roma;

-    la corsa n. 18 esercizio attuale (feriale ore 12.25 Roma-Giulianova) viene posticipata alle ore 13.00, con eliminazione del transito a L’Aquila (corsa n. 22 esercizio proposto);

-    la corsa n. 32 esercizio attuale (feriale ore 15.15 da Roma per Giulianova) viene posticipata alle 15.30, con eliminazione del transito a L’Aquila e a Montorio al Vomano (corsa n.34 esercizio proposto);

-    la corsa n. 44 esercizio attuale (festiva ore 18.00 da Roma per Teramo) non effettua più il transito a L’Aquila (corsa n. 46 esercizio proposto);

-    la corsa n. 52 esercizio attuale (festiva ore 19.50 da L’Aquila per Giulianova) viene anticipata alle ore 19.30 (corsa n.44 eserc.proposto) in coincid. con corsa da Roma e per Teramo;

-    corsa n. 54 esercizio attuale (festiva-estiva ore 21.20 da Giulianova per Martinsicuro) viene anticipata alle ore 20.50 (corsa n.48 esercizio proposto);

-    la corsa n. 16 esercizio attuale (feriale dal lunedi al venerdi ore 11.00 da L’Aquila per Teramo) viene posticipata alle ore 11.30 (corsa n.16 esercizio proposto);

-    la corsa n. 67 esercizio attuale (festiva ore 18.00 da Giulianova per Roma) non effettua più il transito a Teramo (corsa n. 67 esercizio proposto) e viene posta in coincidenza a Val Vomano per L’Aquila;

-    la corsa n. 66 esercizio attuale (festiva ore 22.00 da Roma per Teramo) viene prolungata fino a Giulianova (corsa n.66 esercizio proposto);

-    la corsa n. 68 esercizio attuale (festiva ore 22.30 da Roma per Giulianova) viene limitata a Teramo (corsa n.68 esercizio proposto);

Dato atto che, ai sensi dell’art.2, comma 2, lett. d/bis) della predetta L.R. 59/99 e s.m.i., risultano non coperte da contribuzione le seguenti corse feriali:

-    ore 14.00, 15.30 e 16.40 Teramo-L’Aquila;

-    ore 15.30 e 16.55 L’Aquila-Teramo;

-    ore 16.30 e 18.10 Teramo-Roma;

-    ore 21.15 Roma-Teramo.

Evidenziato che, rispetto al programma d’esercizio approvato con Determinazione Dirigenziale n.29/2012/DE10 del 17.04.12, si registra un recupero di circa 60.000 bus/km anno, e che le corse non contribuite della suddetta linea TE (1/1) non sono state considerate nel calcolo dei 60.000 Km. recuperati;

Dato atto pertanto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale ma anzi determina una riduzione delle percorrenze contribuite;

Vista la Legge Regionale n.77/99 e s.m.i.;

Preso atto che il Dirigente del Servizio Trasporto Pubblico e Locale su Gomma e Ferro della Direzione Trasporti, Infrastrutture,  Mobilità e Logistica con la sottoscrizione del presente atto ne attesta la legittimità e la regolarità;

A VOTI UNANIMI E PALESI ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE

DELIBERA

per tutto quanto in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1.   di autorizzare, vista la domanda presentata con istanza prot.n. 1109 del 20.6.2012, acquisita al protocollo regionale con il n. RA 147259 del 25.6.2012, (allegato n.1) le modifiche del programma di esercizio della linea “Giulianova – Teramo - L’Aquila – Roma ” (TE 1/1)esercitata dalla società “ARPA S.p.A.” con sede in Chieti via Asinio Herio, come da relativi programmi di esercizio e sviluppo chilometrico (all. n.2);

2.   di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale ma anzi determina una riduzione delle percorrenze contribuite;

3.   di dare mandato al Dirigente del Servizio Trasporto Pubblico Locale su Gomma e Ferro della Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica di provvedere all’adozione degli adempimenti conseguenti all’approvazione del presente provvedimento e di notificarlo alla società A.R.P.A. s.p.a. con sede in Chieti via Asinio Herio 75, al Componente la Giunta, al Direttore Regionale della Direzione Trasporti, Mobilità, Infrastrutture e Logistica;

4.   di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Seguono Allegati

Allegati 1-2