Il dirigente del servizio

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 aprile 2007, recante norme sull’organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (Regolamento unico OCM), come modificato dal Regolamenti (CE) n. 491/2009, del Consiglio, del 25 maggio 2009;

Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i Regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/1986 e (CE) n. 1493/1999;

Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all’organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, che modifica il  Regolamento (CE) n. 1234;

Preso atto che il Regolamento (CE) n. 479/2008 è stato abrogato dal Regolamento (CE) n. 491/2009 e che i riferimenti al Regolamento abrogato si intendono fatti al Regolamento (CE) n. 1234/2007 e sono da leggersi secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato XXII dello stesso Regolamento;

Visto il Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all’Organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009, recante modalità di applicazione del  Regolamento CE n. 479/2008 del Consiglio, in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009, recante modalità di applicazione del  Regolamento CE n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazione di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

Visto il Decreto Legislativo n. 61 dell’8 aprile 2010 recante la tutela  delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell’articolo 15 della Legge 7 luglio 2009, n. 88; 

Visto in particolare l’art. 12, comma 3 del sopraccitato D. L.gs. n. 61/2010che prevede che con Decreto del MIPAAF, d’intesa con la Conferenza Stato/Regioni, sono da stabilire le disposizioni per l’iscrizione delle superfici delle relative denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche allo schedario viticolo, la gestione dello schedario ed i relativi controlli, nonché, ai sensi dell’articoli 31, comma 4, dello stesso Decreto Legislativo, le disposizioni per il trasferimento dati dei preesistenze Albi DO ed elenchi IGT nello schedario e l’allineamento dei dati SIAN con altre banche dati; 

Visto in particolare l’articolo 6 comma 8 del D.Lgs. 61/2010 che stabilisce che la menzione “vigna” o i suoi sinonimi, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale può essere utilizzata soltanto nella presentazione e designazione dei vini DOP ottenuti dalla superficie vitata che corrisponde al toponimo o nome tradizionale, purché sia rivendicata nella denuncia annuale di produzione delle uve prevista dall’articolo 14, a condizione che la vinificazione delle uve corrispondenti avvenga separatamente e che sia previsto un apposito elenco positivo a livello regionale entro l’inizio della campagna vendemmiale 2011/2012;

Visto il D.M. 16 dicembre 2010 “Disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni”;

Rilevato che, ai sensi del citato D.M. 16 dicembre 2010, la menzione “vigna” deve essere registrata nel sistema informativo di gestione dello schedario viticolo, con riferimento alla singola unità vitata, fra gli elementi che caratterizzano l’unità vitata stessa;

Vista la DGR n. 157 del 07.03.2011 avente ad oggetto “Organizzazione del potenziale produttivo viticolo della Regione Abruzzo ai sensi del Reg. (CE) n. 491/09 del Consiglio e del Reg. (CE)  n. 555/2008 della Commissione. Modalità applicative delle disposizioni Decreto Legislativo n. 61 dell’8 aprile 2010, relativo alla tutela delle DO e IG dei vini, alla disciplina dello “Schedario Viticolo” e alla dichiarazione e rivendicazione annuale delle produzioni;

Viste le proprie Determinazioni Dirigenziali:

-    n. DH27/134 del 19.10.2011 relativa al “DM 16 dicembre 2010, recante disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010,  n. 61, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni. Disposizioni per la rivendicazione dei vini a DO, IG e dei “Toponimi di vigna” per la campagna vendemmiale 2011/2012;

-    n. DH27/126 del 19.06.2012 avente ad oggetto “Decreto Legislativo n. 61 dell’8 aprile 2010 l’articolo 6 comma 8. Modalità per la predisposizione dell’Elenco positivo regionale delle menzioni di vigna per la campagna 2012/2013”;

Preso atto che la Determinazione  Dirigenziale n. DH27/126 del 19.06.2012 ha previsto:

-    le “Modalità per la predisposizione dell’elenco positivo regionale delle menzioni vigna”;

-    la possibilità della “Richiesta di iscrizione, con menzione di vigna, dei vigneti idonei a produrre vini a DO”;

-    che l’utilizzo delle “menzioni di vigna” doveva avvenire nel rispetto delle vigenti norme comunitarie e nazionali relative in particolare alla presentazione ed etichettatura dei prodotti vitivinicoli;

-    di redigere, ai fini della rivendicazione delle produzioni 2012/2013, un elenco provvisorio dei “Toponimi e nomi tradizionali di vigna” sulla base delle menzioni registrate negli ex Albi dei vini a DO  e delle nuove richieste presentate a seguito dello stesso atto;

Considerato, altresì, che nelle “Modalità per la predisposizione dell’elenco positivo regionale delle menzioni vigna” non era prevista la possibilità di utilizzare tra le menzioni di “vigna” quelle relative a :

-    nomi di Comuni in quanto rispondenti ad un territorio troppo vasto;

-    nomi di marchi commerciali in quanto generanti confusione nel consumatore;

Preso atto delle richieste pervenute all’ex ARSSA - Servizio Sviluppo Rurale tendenti ad ottenere l’iscrizione nell’elenco positivo regionale, del nuovo “Schedario Vigneti”, per:

-    menzioni già registrate negli ex Albi dei vini a DO detenuti anche dalle Camere di Commercio;

-    nuove richieste di iscrizione presentate a seguito della pubblicazione della Determinazione Dirigenziale n. DH27/126 del 19.06.2012;

Preso atto che alcuni viticoltori hanno messo in discussione l’impedimento di indicare il nome di un “Comune” quale menzione di “vigna”, ritenendo acquisito il proprio diritto di utilizzarlo in virtù di una precedente rivendicazione;

Vista la nota di questo Servizio prot. n. RA 189093 del 31.08.2012 con la quale si è richiesto al MIPAAF, Dipartimento delle Politiche Competitive della Qualità Agroalimentare e della Pesca - Direzione Generale per la Promozione della Qualità Agroalimentare – Ex SAQ IX, di stabilire sulla base delle normative in vigore la ragione di tale indicazione;

Ritenuto, pertanto, opportuno in attesa di ricevere l’autorevole parere Ministeriale, visti anche i tempi ristretti per ottemperare alla rivendicazione delle produzioni 2012/2013, redigere, un elenco provvisorio delle menzioni “vigna” sulla base delle richieste per menzioni già presenti negli ex Albi dei vini a DO e quelle per nuove richieste;

Visto la “Prima Lista Positiva Provvisoria dei Toponimi di Vigna e dei Nomi Tradizionali” (Allegato A) trasmessa dal Servizio Sviluppo Rurale della ex ARSSA, con nota prot. n. 11262 del 31.08.2012, che composta da n. 1 (una) facciata è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Vista la Legge Regionale n. 77/99 ed in particolare l’art. 5;

DETERMINA

per i motivi espressi in premessa che si intendono integralmente richiamati:

1)   di approvare, per la campagna vendemmiale 2012/2013, la “Prima Lista Positiva Provvisoria dei Toponimi di Vigna e dei Nomi Tradizionali“ (Allegato A) della Regione Abruzzo, trasmessa dal Servizio Sviluppo Rurale della ex ARSSA, con nota prot. n. 11262 del 31.08.2012, che composta da n. 1 (una) facciata è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2)   di stabilire che il presente atto viene redatto in forma provvisoria in attesa di ulteriori indicazioni e precisazioni richieste, con nota prot. n. RA 189093 del 31.08.2012, al MIPAAF, Dipartimento delle Politiche Competitive della Qualità Agroalimentare e della Pesca - Direzione Generale per la Promozione della Qualità Agroalimentare – Ex SAQ IX, al fine di stabilire la rispondenza delle indicazioni contenute nella Determinazione Dirigenziale n. DH27/126 del 19.06.2012 alla normativa in vigore;

3)   di trasmettere il presente provvedimento:

-    ad AGEA per l’implementazione delle attività informatiche contenute nello “Schedario Vigneti,” necessarie alla redazione della “lista positiva delle menzioni di vigna”, contenente il riconoscimento dei “Toponimi e Nomi Tradizionali di vigna ” della Regione Abruzzo”;

-    al Dipartimento delle Politiche Competitive della Qualità Agroalimentare e della Pesca - Direzione Generale per la Promozione della Qualità Agroalimentare – Ex SAQ IX per opportuna conoscenza;

-    al Servizio Sviluppo Rurale della ex ARSSA per tutti i successivi adempimenti di competenza;

4)   di disporre la pubblicazione del presente atto integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e sul sito internet della Direzione Regionale Agricoltura www.regione.abruzzo.it/agricoltura. ;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dr. Franco La Civita

Segue Allegato

Allegato A