IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8.2.1954, n. 320;
Vista la legge 24 agosto 1991, n. 281, recante: “legge quadro in materia di affezione e prevenzione del randagismo”;
Vista la legge 20 luglio 2004, n. 189;
Visto l’art. 10 della Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, approvata a Strasburgo il 13.11.1987 e firmata dall’Italia;
Visto il D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 116 “Attuazione della Direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici”;
Vista la Legge 22.11.1993, n. 473 “Nuove norme contro il maltrattamento degli animali”;
Visto il provvedimento 18 marzo 1999, ovvero l’accordo tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità Montane relativo ai “Criteri informativi per il coordinamento delle attività delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Comunità Montane in materia di animali d’affezione e di prevenzione del randagismo”;
Vista la Circolare del Ministero della Sanità n. 5 del 14.5.2001 “Attuazione della Legge 14.8.1991, n. 281”;
Visto il Decreto del Ministro della Salute 6 maggio 2008;
Vista l’Ordinanza 6 agosto 2008 del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali concernente misure per l’identificazione e la registrazione della popolazione canina;
Vista l’Ordinanza del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 3 marzo 2009 concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani;
Vista l’Ordinanza del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 16 luglio 2009 recante misure per garantire la mtutela e il benessere degli animali di affezione anche in applicazione degli artt. 55 e 56 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
Visto l’Accordo 6 marzo 2003 tra il Ministro della Salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy;
Vista la L.R. n. 5/2008 (Piano Sanitario Regionale 2008-2010;
Vista la Deliberazione di G.R.A. n. 213 del 28 marzo 2011 ad oggetto: “Approvazione ai sensi dell’art. 2 della L.R. 21 settembre 1999, n. 86 del Programma di Prevenzione del Randagismo della Regione Abruzzo 2011-2013”;
Vista la Legge Regionale 21 settembre 1999, n. 86 recante: “Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali d’affezione” e, in particolare, l’art. 4, comma 3° della legge che prevede l’istituzione presso il Servizio Veterinario (oggi servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare) del Settore Sanità (oggi Direzione Politiche della Salute) della Regione Abruzzo, dell’Albo regionale delle Strutture di Ricovero, ove il legale rappresentante della Struttura è tenuto ad iscriverla;
Vista la L.R. 23 gennaio 2004, n. 8 ”Modifiche ed integrazioni alla L.R. 21.9.1999, n. 86” e, in particolare, l’art. 3 che introduce il comma 5° all’art. 26 della L.R. n. 86/1999 il quale fissa in almeno 500 metri la distanza delle Strutture di Ricovero pubbliche e private dai nuclei abitati, da insediamenti urbani e strutture sanitarie e annonarie;
Visto l’art. 25 della L.R. 10 gennaio 2011, n. 1 che riduce tale distanza in almeno 300 metri;
Vista la nota prot. n.RA/147408/DG/21/SA.18 del 13.07.2011 con la quale si invitavano i proprietari delle Strutture di Ricovero per cani e gatti della Regione Abruzzo a regolarizzare la propria posizione nell’apposito Albo Regionale;
Vista l’istanza avanzata dal legale rappresentante del Centro Cinofilo del Fucino S.n.c. con sede legale in Strada 37 del Fucino 67059 Trasacco (AQ) e Struttura sita in Via Casaline s.n.c. in Collelongo (AQ), datata 20.12.2011 e ricevuta al protocollo del Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare in data 4.01.2012, al prot. n. RA/2268;;
Accertato che la documentazione trasmessa risulta idonea ad iscrivere la Struttura nell’Albo Regionale delle Strutture di Ricovero;
Ritenuto di poter quindi accogliere la istanza in parola, giusta art. 4, comma 3°, della L.R. n. 86/99;
Ritenuta la regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;
Vista la L.R. 14 settembre 1999, n. 77 recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” e le sue successive modifiche ed integrazioni;
determina
- per le ragioni e le finalità espresse in narrativa –
1) di iscrivere, ai sensi dell’art. 4 comma 3° della L.R. 21 settembre 1999, n. 86 la Struttura denominata: “Centro Cinofilo del Fucino S.n.c.” con sede legale in Strada 37 del Fucino 67059 Trasacco (AQ) e Struttura sita in Via Casaline s.n.c. in Collelongo (AQ) nell’Albo Regionale delle Strutture di Ricovero al n. 7 dell’Albo;
2) di incaricare il Servizio di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche della ASL di Avezzano, Sulmona, L’Aquila alla vigilanza veterinaria sulla Struttura di cui al punto 1) ;
3) di trasmettere copia del presente provvedimento al : “Centro Cinofilo del Fucino S.n.c.” con sede legale in Strada 37 del Fucino 67059 Trasacco (AQ) e Struttura sita in Via Casaline s.n.c. in Collelongo (AQ) ed al Sindaco del Comune di Collelongo (AQ);
4) di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.A. (Bollettino Ufficiale della regione Abruzzo);
5) di trasmettere copia della presente determinazione al Direttore Regionale della Direzione Politiche della Salute, ai sensi dell’art. 16 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dr. Giuseppe Bucciarelli