GIUNTA REGIONALE
Omissis
LA GIUNTA REGIONALE
Richiamata la L.R. 2 agosto 2010, n. 37 "Nuova legge organica in materia di Confidi", come integrata e modificata dalla L.R. 10 agosto 2010, n. 38 e dalla L.R. 10 dicembre 2010, n. 55;
Richiamato l'art. 1 (Contributi ai Confidi), della L.R. 2 agosto 2010, n. 37 e s.m.e i., d'ora in avanti denominata legge regionale, che detta le seguenti disposizioni:
- al comma 1 che la Regione, allo scopo di favorire l'accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, imprese artigiane e agricole, come definite dalla normativa comunitaria, operanti in Abruzzo, compresi i liberi professionisti, sostiene l'attività dei Confidi, promuovendone la fusione e concedendo ai medesimi contributi, da destinare all'incremento dei fondi rischi indisponibili e alla gestione di fondi destinati all'abbattimento dei tassi di interesse;
- al comma 2, che, ai fini della legge regionale, per Confidi si intendono i soggetti di cui all'art. 13 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che hanno sede legale ed operativa nella Regione Abruzzo e prestano la propria attività in favore dei soggetti di cui al comma 1 della stessa legge regionale;
Richiamato l'art. 2 (Soggetti beneficiari), comma 1, della legge regionale, ai sensi del quale è previsto che sono ammessi a fruire delle agevolazioni della stessa i Confidi come individuati all'art. 1, comma 2, che rispondono ai requisiti minimi riportati, di seguito, alle lettere da a) ad i) del medesimo art. 2, comma 1;
Richiamato l'art. 3 della legge regionale (Programma di riparto dei contributi in conto interessi e per l'incremento dei fondi rischi), il quale al comma 3, in particolare, prevede che la Giunta Regionale, con proprio atto disciplina l'applicazione delle previsioni dello stesso articolo 3, dettando criteri e modalità per quanto attiene a:
a) termini e modalità di presentazione delle richieste di contributo;
b) ammontare dei prestiti e durata degli stessi;
c) concessione ed erogazione dei contributi;
d) casi di revoca totale o parziale dei contributi;
e) rendicontazione;
f) ridistribuzione delle risorse non utilizzate;
g) vigilanza;
Richiamato l'art. 4 (Contributi in conto interessi e per l'incremento dei fondi rischi) della citata legge regionale, che stabilisce i parametri di corresponsione dei contributi previsti dalla stessa legge regionale, disponendo in particolare quanto segue:
- al comma 1 che i contributi in conto interessi sono corrisposti annualmente e sono commisurati agli ammontari delle operazioni di credito erogate nell'esercizio finanziario precedente in favore delle imprese consorziate o socie, ivi compresi i liberi professionisti, con la garanzia dei confidi, certificate dalla banche, in misura comunque non superiore agli interessi a carico delle imprese consorziate o socie prestatarie di mutui erogati, garantiti dai confidi;
- al comma 4 che i contributi per integrazione dei fondi rischi sono vincolati a garantire le operazioni eseguite in applicazione della stessa legge e sono commisurati alla quote percentuali stabilite con proprio atto dalla Giunta Regionale, da ripartire in base a tutti o ad alcuni degli indici di cui alle lettere da a) ad 1) indicati allo stesso comma 4;
Richiamato l'art. 7 (Norma transitoria) della legge regionale, il cui comma 1 stabilisce che , fino all'approvazione da parte della Giunta Regionale dei criteri e modalità di cui all'art. 3, comma 3, continuano a trovare applicazione le norme previgenti alla presente legge;
Atteso che, ai sensi dello stesso art. 7 richiamato, le agevolazioni di cui alla legge regionale di cui trattasi entrano a regime a partire dal 1° gennaio 2013;
Ritenuto, alla luce delle disposizioni sopra richiamate, al fine di consentire che la riforma dettata con la L.R. 2 agosto 2010, n. 37 e s.m.e i. possa trovare piena applicazione, come da previsione normativa, dover procedere a dettare le disposizioni di attuazione, contenenti criteri e modalità di cui all'art. 3, comma 3, citato, all'interno delle quali è altresì ricompresa la determinazione delle quote percentuali di commisurazione dei contributi per integrazione dei fondi rischi in relazione agli indici a), b), c), d), e), f), g), ed i) del comma 4 dell'art. 4 richiamato, che sono quelli maggiormente rilevanti e significativi ed anche di applicazione più immediata;
Atteso, pertanto, dover adottare, con il presente atto, ai sensi del richiamato art. 3, comma 3, della legge regionale, le Disposizioni di attuazione intese a disciplinare il procedimento di concessione dei contributi in conto interessi e per integrazione dei fondi rischi di cui alla stessa legge regionale;
Atteso che il presente atto è stato redatto secondo criteri di imparzialità, trasparenza, buona amministrazione, parità di trattamento, ragionevolezza e coerenza;
Acquisito sul presente atto il parere favorevole sulla legittimità del Dirigente del Servizio Sviluppo dell’Artigianato;
Ritenuto legittimo il presente provvedimento;
Sentito il Relatore;
Ad unanimità' di voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
per le motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte,
1) di dettare ai sensi dell'art. 3, e. 3 della legge regionale, le Disposizioni di attuazione della L.R. 2 agosto 2010, n. 37 e s.m.e i. "Nuova legge organica in materia di Confidi", indicata come "legge regionale", che stabiliscono criteri e modalità intesi a disciplinare il procedimento di concessione dei contributi in conto interessi e per integrazione dei fondi rischi, così come segue:
- L.R. 2 agosto 2010, n. 37 e s.m. e i. (Nuova legge organica in materia di Confidi) "Disposizioni di attuazione per la concessione dei contributi in conto interessi e per integrazione dei fondi rischi", Allegato n. 1, parte integrante e sostanziale.
2) di
disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito della Regione
Abruzzo e sul B.U.R.A.
Segue allegato