RIFERIMENTI DELL’UFFICIO

-    che il D.Lgs. 422/97 e successive modifiche ed integrazioni, in attuazione dell’art.4 della legge 59/97, prevede che sono delegati alle Regioni le funzioni ed i compiti di programmazione e amministrazione inerenti ai servizi ferroviari di interesse regionale e locale in concessione alle ferrovie in gestione commissariale governativa;

-    che l’art.12 del citato D.Lgs. 422/97 stabilisce che “all’attuazione dei conferimenti e all’attribuzione delle relative risorse alle regioni si provvede con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art.7, comma 1, della Legge n°59/97 previo accordo di programma tra il Ministero dei Trasporti e della Navigazione e la regione interessata, ai sensi dell’art.4, comma 4, lettera a) della Legge n°59/97”;

-    che il predetto Accordo di Programma tra il Ministero dei Trasporti e della Navigazione e la Regione Abruzzo è stato stipulato il 12 gennaio 2000 e successivamente reso vigente con DPCM del 16 novembre 2000;

-    che l’allegato 3 dell’accordo prevedeva una serie di interventi ed opere da realizzare al fine dell’ammodernamento e potenziamento della Ferrovia Adriatico Sangritana;

-    che tra questi interventi era prevista al punto 2 della tabella riepilogativa allegata all’accordo la realizzazione dell’unificazione delle stazioni ferroviarie FS e FAS per un importo complessivo pari a euro 11.225.016,45 nonché ai punti successivi la realizzazione di lavori di completamento Archi-Castel di Sangro della bretella viaria tra la nuova stazione di Lanciano e la S.S. 84 per un costo di € 4.546.768,01 e l’acquisto di materiale rotabile;

-    che in data 12 dicembre 2002 è stato stipulato un nuovo Accordo tra il Ministero dei Trasporti e la Regione Abruzzo;avente ad oggetto la rimodulazione degli interventi inseriti nell’allegato 3 del precedente accordo, senza tuttavia che gli interventi di cui ai punti 2 e 3 risultassero modificati;

-    che in data 26 ottobre 2004 la Giunta Regionale con delibera n°1006 ha approvato le modifiche all’allegato 3 del sopra richiamato Accordo di Programma in questo modo rimodulato;

-    che con Decreto n°114 (TIF.2) in data 17 gennaio 2005 il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento Trasporti Terrestri ha a sua volta approvato la rimodulazione dei predetti interventi;

-    che successivamente con Delibera n°639 del 19 giugno 2006 la Giunta Regionale ha approvato lo schema di Convenzione tra la Regione Abruzzo e la FAS S.p.A. per l’attuazione degli interventi fra cui quelli di cui 2) e 3) previsti nell’allegato 3 – parte II dell’Accordo di Programma tra Regione Abruzzo e Ministero dei Trasporti in data 12/12/2002 e nella successiva rimodulazione;

-    che in data 11 luglio 2006 la Regione Abruzzo e la FAS hanno firmato la convenzione per l’attuazione degli interventi in questione, individuando nella FAS il soggetto attuatore e responsabile diretto dell’esecuzione di tutte le opere previste nel piano degli interventi, compresa l’acquisizione delle necessarie autorizzazioni amministrative;

-    che l’art.5 della Convezione prevede che la Regione Abruzzo approvi i progetti, compresi quelli di manutenzione straordinaria e quelli relativi ad eventuali varianti;

-    che, come preannunciato nella nota prot. n. 1968/2011/RUP TOMMASO IUBATTI dell’11 marzo 2011, su iniziativa della FAS medesima è stata convocata per il 30 marzo 2011 la conferenza di servizi ai sensi dell’art. 14 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. in ordine all’opera di “Realizzazione di un tracciato ferroviario per l’unificazione delle stazioni di R.F.I. (Rete Ferroviaria Italiana) e F.A.S. nel comune di Castel di Sangro (AQ)”;

-    che peraltro nella medesima nota veniva comunicata la stipulazione da parte della FAS del contratto di appalto con la Società SALCEF Spa di Roma per l’esecuzione dei lavori di realizzazione del tracciato a seguito di aggiudicazione della gara avente ad oggetto l’appalto integrato;

-    che con nota dell’8 aprile 2011 prot.n. 2737/2011/RUP TOMMASO IUBATTI è stato trasmesso il verbale della conferenza di Servizio nella quale è stata espresso il parere favorevole da parte dei soggetti partecipanti con indicazioni e prescrizioni;

-    che in particolare all’esito della determinazione è stato deciso:

1.   <<di acquisire agli atti della Conferenza di Servizi del 30 marzo 2011 e quindi di tenere conto delle note e prescrizioni delle Amministrazioni presenti;

2.   di trasmettere copia del verbale all’impresa appaltatrice affinché adempia alle prescrizioni tecniche in fase di redazione del progetto definitivo aggiornato con le prescrizioni impartite. A tal uopo l’impresa vorrà acquisire dal comune di Castel di Sangro e dagli altri enti interessati in modo da fornire al RUP idonea documentazione aggiornata con le prescrizioni stesse per la successiva validazione del progetto definitivo completo di quanto richiesto al successivo punto;

3.   di richiedere all’impresa aggiudicatrice la documentazione necessaria per l’inoltro dell’istanza agli organi competenti della verifica di assoggettabilità ai sensi dell’art. 9 all. B della D.G.R.A. n. 119/2002 e art. 7 comma 4 all. IV del D.lgs n. 4/2008 (…)>>;

-    che inoltre dal verbale si rileva che <<i successivi adempimenti di adeguamento alle prescrizioni, nonché la richiesta di verifica di assoggettabilità non inficiano i pareri favorevoli rilasciati durante la conferenza odierna, la conferenza stessa può ritenersi sospesa fino a quando non si concluderà la verifica di assoggettabilità ai sensi dell’art. 9 all. B della D.G.R.A. n. 119/2002 e art. 7 comma 4 all. IV del D.lgs n. 4/2008>>;

-    che la verifica di assoggettabilità è stata resa da parte del Comitato di coordinamento regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale con giudizio n. 1761 del 13 giugno 2011 nel quale si legge <<il Comitato prende atto che la nuova linea ferroviaria di cui al precedente giudizio n. 932 emesso nella seduta del 26 luglio 2007 non verrà più realizzata>>;

-    che all’esito del giudizio del Comitato di coordinamento regionale per la Valutazione di impatto ambientale la FAS ha redatto il verbale di chiusura della conferenza di Servizio in data 11-05-2012 acquisito in data 28-05-2012;

Vista la nota n.1776/2011/RUP TOMMASO IUBATTI del 03.03.2011 la S.p.A. la Ferrovia Adriatico Sangritana S.p.A., ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.P.R. 753/80 ha chiesto la prescritta autorizzazione per l’approvazione del progetto definitivo per la realizzazione di un raccordo di tracciato ferroviario per l’unificazione delle stazioni di RFI (Rete Ferroviaria Italiana) e FAS (Ferrovia Adriatico Sangritana) nel Comune di Castel di Sangro;

-    con la stessa nota, poiché il nuovo progetto comporterà l’impiego di nuove aree di sedime, da acquisirsi tramite procedura di esproprio, è stato chiesto, contestualmente all’autorizzazione per l’approvazione del progetto definitivo, l’emissione del previsto provvedimento dirigenziale che determini l’indifferibilità ed urgenza delle opere;

Considerato che ai sensi dell’art. 3 e 4 del 753/80 altresì la nota n° RA/67847 del 24/03/2011 il Servizio “Reti Ferroviarie ed Impianti Fissi” ha inviato il progetto definitivo di che trattasi all’USTIF di Napoli ed alla Sezione USTIF di Pescara, per il rilascio del nullaosta tecnico ex DPR 753/80;

Che con nota n° RU 9215 del 29/12/2011, pervenuta a questo Servizio in data 10/01/2012, la Direzione Generale Territoriale per il Centro-Sud USTIF di Napoli ha rilasciato il nulla osta tecnico ai fini della sicurezza, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 753/80, sul progetto definitivo per la realizzazione di un raccordo di tracciato ferroviario per l’unificazione delle stazioni di RFI (Rete Ferroviaria Italiana) e FAS (Ferrovia Adriatico Sangritana) nel Comune di Castel di Sangro, subordinatamente alle prescrizioni di cui al voto n° 1577/1221 del 16 dicembre 2011 della Commissione Interministeriale;

Che con nota n° 367/FAS/PROG dell’8/03/2012 pervenuta a questo Servizio in data 15/03/2012 l’USTIF di Pescara, ad integrazione del su citato nulla osta n° RU 9215 del 29/12/2011, ha trasmesso copia della documentazione progettuale vistata;

Richiamata la nota del 28/05/2012 prot. RA/122589 della Direzione Trasporti con la quale chiede indicazione ed atti programmatici concernenti i flussi e le percorrenze, attuali e future, sulle linee oggetto di intervento;

Vista la nota della Sangritana S.p.A. n°4581/2012/ del 07/06/2012 (allegata alla presente determinazione) narrante le motivazioni che hanno giustificato l’intervento concernente la riunificazione delle stazioni R.F.I. e F.A.S. nel Comune di Castel di Sangro (AQ);

Ritenuto di poter approvare il progetto avente ad oggetto “Progetto definitivo per la realizzazione di un raccordo di tracciato ferroviario per l’unificazione delle stazioni di RFI (Rete Ferroviaria Italiana) e FAS (Ferrovia Adriatico Sangritana) nel Comune di Castel di Sangro;

L’estensore

(Geom. Antonio D’Onofrio)

Il Responsabile Ufficio Infrastrutture Metropolitane e Ferroviarie

(Dott. Ing. Riccardo Elio Terzini)

IL DIRIGENTE

Visto il D.P.R. 8 giugno 2001 n° 327 (e successive modifiche ed integrazioni) “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”;

Visto il D.P.R. 753/80;

Visto il D.Lgs. 422/97;

Visto il D.Lgs. 112/98;

Visto il D.P.C.M. del 16/11/2000;

Visti i riferimenti dell’Ufficio Reti ferroviari e Impianti Fissi;

Vista la L.R. n. 77/1999;

Visti gli atti di cui sopra;

DETERMINA

per quanto sopra esposto

1.   Di approvare il progetto definitivo per la realizzazione di un raccordo di tracciato ferroviario per l’unificazione delle stazioni di RFI (Rete Ferroviaria Italiana) e FAS (Ferrovia Adriatico Sangritana) nel Comune di Castel di Sangro subordinatamente all’ottemperanza delle prescrizioni contenute nella relazione Prot. n° R.U. 8783 del 13/12/2011;

2.   Di approvare ai fini della dichiarazione di pubblica utilità il progetto definitivo per la realizzazione di un raccordo di tracciato ferroviario per l’unificazione delle stazioni di RFI (Rete Ferroviaria Italiana) e FAS (Ferrovia Adriatico Sangritana) nel Comune di Castel di Sangro.

Per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

vacante

IL DIRETTORE REGIONALE

Avv. Carla Mannetti