giunta regionale

Omissis

la giunta regionale

Vista la L.R. 30.04.2009, n. 6, che all’art. 19 prevede che:

1.   “La Regione Abruzzo, al fine di favorire l’inclusione sociale di persone in stato di povertà o senza fissa dimora, eroga annualmente contributi:

a)  alle associazioni di volontariato iscritte all’Albo Regionale del Volontariato della Regione Abruzzo da almeno due anni, che svolgono attività di raccolta di generi alimentari da aziende del settore e li distribuiscono ad enti o associazioni delle quattro province abruzzesi che sostengono i propri assistiti con pasti o generi alimentari in modo continuativo;

b)  alle Associazioni di Volontariato iscritte all’Albo Regionale del Volontariato della Regione Abruzzo da almeno due anni, che gestiscono mense per persone in stato di povertà estrema o senza fissa dimora, e che abbiano servito non meno di trenta pasti al giorno e per un periodo di tempo non inferiore a mesi dieci nell’anno che precede quello di assegnazione del contributo;

c)   alle Caritas diocesane attive nella Regione Abruzzo, che gestiscono mense per le persone in stato di povertà estrema o senza fissa dimora;

2.   Lo stanziamento è determinato ed iscritto sul pertinente capitolo 71528 – UPB 13.01.003 denominato “Erogazione contributi per il sostegno alimentare delle persone in stato di povertà” con legge di bilancio, ai sensi della L.R. n. 3/2002 recante: Ordinamento contabile della Regione Abruzzo”;

Vista la L.R. n. 15 dell’11.08.2009 “Emergenza terremoto 2009. Interventi in materia di TPL. Modifica LL.RR. nn. 6 e 7 del 30.04.2009 e L.R. n. 6/2005”, pubblicata sul BURA n. 45 del 28.08.2009, che all’ art. 2, “Modifiche della L.R. 30 aprile 2009, n. 6, art. 19, comma 2”, prescrive: “La lettera b) del comma 1 dell’art. 19 della L.R. 30 aprile 2009, n. 6: Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria 2009) è sostituita dalla seguente:

b)   alle Associazioni di Volontariato iscritte all’Albo Regionale di Volontariato della Regione Abruzzo da almeno due anni, che gestiscono mense per persone in stato di povertà estrema o senza fissa dimora, e che abbiano servito non meno di 30 (trenta) pasti al giorno e per un periodo di tempo non inferiore a mesi 10 (dieci) nell’anno che precede quello di assegnazione del contributo, nonché alle Associazioni di Volontariato che gestiscono mense per persone in stato di povertà estrema o senza fissa dimora da almeno 5 (cinque) anni e che abbiano servito non meno di 30 (trenta) pasti al giorno e per un periodo di tempo non inferiore a mesi 10 (dieci) nell’anno che precede quello di assegnazione del contributo”;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Regionale n. 620 del 9.08.2010 con la quale, in attuazione del comma 2 dell’art. 19 della richiamata L.R. 30.04.2009, n. 6, è stato approvato, quale ALLEGATO A, il “Disciplinare dei criteri e modalità per la concessione ed erogazione dei contributi per le iniziative finalizzate al sostegno alimentare delle persone in stato di povertà o senza fissa dimora ai sensi della L.R. 30.04.2009 n.6, art.19 e della L.R. 11.08.2009, n. 15, art.2”, il cui art. 4 “Modalità di presentazione delle istanze” stabilisce che le istanze di ammissione ai contributi regionali devono essere presentate, a firma del legale rappresentante del richiedente, esclusivamente mediante la compilazione della modulistica allegata: Allegato 1, Allegato 2.1, Allegato 2.2 e Allegato 3, sulla base delle rispettive tipologie di destinatari previste dalle richiamate L.R. 30.04.2009, n. 6, art. 19, e L.R. n. 15 dell’11.08.2009, art. 2;

Vista la legge del 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. “Tracciabilità dei flussi finanziari”;

Ritenuto di dover semplificare le procedure di ripartizione delle risorse ridefinendo le tipologie dei soggetti ammessi a presentare le istanze come segue:

Tipologia A:

-    le Associazioni di Volontariato iscritte al Registro Regionale del Volontariato della Regione Abruzzo, di cui alla L.R. n. 37/1993, da almeno due anni precedenti la data di inoltro dell’istanza, che gestiscono mense per persone in stato di povertà estrema o senza fissa dimora e che abbiano servito non meno di 30 (trenta) pasti al giorno e per un periodo di tempo non inferiore a mesi 10 (dieci) nell’anno che precede quello di assegnazione del contributo (art. 19, comma 1, lettera b L.R. 6/2009 e smi);

Tipologia B:

-    le Associazioni di Volontariato iscritte al Registro Regionale del Volontariato della Regione Abruzzo, di cui alla L.R. 37/1993, da almeno due anni precedenti la data di inoltro dell’istanza, che gestiscono mense per persone in stato di povertà estrema o senza fissa dimora, e che abbiano servito non meno di 30 (trenta) pasti al giorno e per un periodo di tempo non inferiore a mesi 10 (dieci) nell’anno che precede quello di assegnazione del contributo (art.19, comma 1, lettera b primo periodo, L.R. 6/2009 e s.m.i.

-    le Associazioni di Volontariato che gestiscono mense per persone in stato di povertà estrema o senza fissa dimora da almeno 5 (cinque) anni precedenti la data di inoltro dell’istanza e che abbiano servito non meno di 30 (trenta) pasti al giorno e per un periodo di tempo non inferiore a mesi 10 (dieci) nell’anno che precede quello di assegnazione del contributo (art.19, comma 1, lettera b secondo periodo, L.R. 6/2009 e s.m.i.);

-    le Caritas Diocesane che gestiscono mense per le persone in stato di povertà estrema e senza fissa dimora attive nella Regione Abruzzo (art.19, comma 1, lettera c, L.R. 6/2009 e s.m.i.). Non è ammessa la presentazione di istanze di contributo da parte di Caritas zonali o di altre articolazioni interne alle Caritas diocesane;

Ritenuto di dover prevedere l’assegnazione di risorse tra i soggetti ammessi a finanziamento nelle seguenti modalità:

-     il 50% in parti uguali tra tutti i soggetti ammessi a finanziamento compresi nella Tipologia A;

-     il 50% in parti uguali tra tutti i soggetti ammessi a finanziamento compresi nella tipologia B;

Considerato che in sede di applicazione amministrativa del suddetto ALLEGATO A, e della relativa modulistica allegata: Allegato 1, Allegato 2.1, Allegato 2.2 e Allegato 3, si è riscontrata la necessità di procedere a modifica e aggiornamento del testo e della modulistica, al fine di adeguamento alle disposizioni di cui alla richiamata legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i., nonché al fine di semplificare e migliorare la funzionalità dei procedimenti ivi disciplinati, anche precisando con maggiore certezza interpretativa gli ambiti soggettivi di applicazione degli interventi, e in particolare precisando che nell’ambito della Tipologia B, oltre alle Associazioni, i soggetti ammessi a presentare istanza sono esclusivamente le Caritas Diocesane, con esclusione delle Caritas zonali e di altre articolazioni interne alle Caritas diocesane;

Ritenuto pertanto di dover modificare e aggiornare il suddetto “Disciplinare dei criteri e modalità per la concessione ed erogazione dei contributi per le iniziative finalizzate al sostegno alimentare delle persone in stato di povertà o senza fissa dimora ai sensi della L.R. 30.04.2009 n.6, art.19 e della L.R. 11.08.2009, n. 15, art.2” ALLEGATO A alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 620 del 9.08.2010 e la relativa modulistica;

Ritenuto di dover approvare, quale ALLEGATO A alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, il “Disciplinare dei criteri e modalità per la concessione ed erogazione dei contributi per le iniziative finalizzate al sostegno alimentare delle persone in stato di povertà o senza fissa dimora ai sensi della L.R. 30.04.2009 n.6, art.19 e della L.R. 11.08.2009, n. 15, art.2” e la relativa modulistica allegata: Allegato 1, Allegato 2.1, Allegato 2.2 e Allegato 2. 3, predisposti dal competente Servizio “ Politiche di Promozione e Sicurezza Sociale. Qualità dei Servizi e Vigilanza su Servizi e Strutture. Servizio Civile” che apporta modifiche e integrazioni all’Allegato A di cui alla DGR n. 620/2010;

Dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore della Direzione Regionale “Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali” e dal Dirigente del Servizio “Politiche di Promozione e Sicurezza Sociale. Qualità dei Servizi e Vigilanza su Servizi e Strutture Servizio Civile” in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 23 della L.R. 77/1999;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per le motivazioni specificate in premessa:

1.   di modificare e aggiornare il “Disciplinare dei criteri e delle modalità per la concessione ed erogazione dei contributi riguardanti la realizzazione di iniziative per il sostegno alimentare delle persone in stato di povertà o senza fissa dimora” di cui all’ALLEGATO A, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 620 del 9.08.2010 e la relativa modulistica;

2.   di approvare il “Disciplinare dei criteri e modalità per la concessione ed erogazione dei contributi per le iniziative finalizzate al sostegno alimentare delle persone in stato di povertà o senza fissa dimora ai sensi della L.R. 30.04.2009, n. 6,art.19 e della L.R. 11.08.2009, n. 15, art. 2” e la relativa modulistica allegata: Allegato 1, Allegato 2.1, Allegato 2.2 e Allegato 2.3, quale ALLEGATO A del presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, e che sostituisce il “Disciplinare dei criteri e delle modalità per la concessione ed erogazione dei contributi riguardanti la realizzazione di iniziative per il sostegno alimentare delle persone in stato di povertà o senza fissa dimora” approvato con DGR n. 620 del 9.08.2010;

3.   di disporre la pubblicazione sul BURAT e sul sito dell’Osservatorio Sociale Regionale del presente provvedimento.

Segue Allegato

Allegato A