IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto Legislativo 8 aprile 2010 n. 61 recante “Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell’articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto il Reg. (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 aprile 2007, recante all’organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (Regolamento unico OCM), come modificato dal Regolamenti (CE) n. 491/2009, del Consiglio, del 25 maggio 2009;

Visto il Reg. (CE) n. 555/08 della Commissione, del 28/06/2008, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 479/08 del Consiglio, relativo alla organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

Visto il Reg. (CE) n. 606/09 della Commissione, del 10 luglio 2009, recante alcune modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 479/08 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;

Richiamati in particolare:

1.   l’allegato XV bis del Reg. (CE) n. 1234/2007 rubricato “Arricchimento, acidificazione e disacidificazione in alcune zone viticole”, nella formulazione definita a seguito dell’inserimento apportato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 – di modifica del citato Regolamento (CE) n. 1234/2007 ed abrogazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 - e nello specifico:

-    la Sezione A (limiti di arricchimento), punto 1. che recita: “quando le condizioni climatiche in talune zone viticole della Comunità di cui all’allegato IX lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato e del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino, ottenuti dalle varietà di uve da vino classificabili in conformità dell’articolo 120 bis, paragrafo 2”, nonché il punto 2. della medesima sezione che fissa, tra l’altro, i limiti per l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale minimo dei prodotti di cui al succitato punto 1.;

-    la Sezione B (operazioni di arricchimento) che fissa le modalità per l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale di cui alla sezione A;

-    la Sezione D (trattamenti) che individua ulteriori prescrizioni in merito alle pratiche di arricchimento;

2.   l’Allegato II, Sezione A, punto 4. del Reg. (CE) n. 606/09 che prevede che ogni Stato membro può autorizzare, per le Regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico e secondo condizioni da stabilirsi, l’arricchimento della partita (“curvée”) nel luogo di elaborazione dei vini spumanti;

Dato atto che ai fini della classificazione delle zone viticole suddette, l’Abruzzo è inserito nella zona C e, pertanto, il limite massimo dell’arricchimento, ai sensi della citata normativa comunitaria, è pari a 1,5% vol.;

Visto il Decreto Ministeriale n. 2552 del 08.08.2008 e s. m. e i., recante “Disposizioni nazionali di attuazione dei Regolamenti (CE) n. 479/08 del Consiglio e n. 555/08 della Commissione per quanto riguarda l’applicazione della misura dell’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia”;

Vista la legge 20 febbraio 2006, n. 82 recante: “Disposizione di attuazione della normativa comunitaria concernente l’organizzazione comune di mercato (OCM) del vino”, in particolare il Capo I, articolo 9, comma 2 il quale stabilisce che le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, autorizzano annualmente l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti destinati a diventare vini da tavola con o senza indicazione geografica (IGT), dei VQPRD e delle partite per l’elaborazione dei vini spumanti, dei VSQ e dei VSQPRD;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 845 del 24.07.2006 con la quale si da mandato al Dirigente del Servizio Produzioni Agricole e Mercato, competente in materia di stabilire quanto previsto dall’articolo n. 9 della legge 20 febbraio 2006, n. 82;

Vista la richiesta, formulata con nota del 31.07.2012, dall’Associazione degli Enologi ed Enotecnici Italiani (AEEI);

Preso atto che con tali richieste si chiede, per la vendemmia 2012, l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei vini senza DOP/IGP, dei vini varietali senza DOP/IGP, dei vini DOP, dei vini IGP e dei vini spumanti, ottenuti da tutte le varietà idonee alla coltivazione e raccolte nella Regione Abruzzo;

Vista la nota n. RA 179331 del 01.08.2012 del Servizio Produzioni Agricole e Mercato della Direzione Politiche Agricole della Regione Abruzzo con la quale veniva richiesto, agli Enti preposti, il parere tecnico di sussistenza delle condizioni per l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2012;

Viste le relazioni tecniche con le quali:

1.   L’ex ARSSA – Ente Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo (nota prot. 10451 dell’07.08.2012);

2.   Il CRIVEA – Consorzio per la Ricerca Viticola ed Enologica in Abruzzo (nota prot. 66 del 06.08.2012);

3.   Il CAR – Centro Agrometeorologico Regionale (nota 10466 del 08.08.2012);

hanno attestato che sul territorio della Regione Abruzzo l’attuale stato dell’attività vegetativa della vite, lo stato di maturazione delle uve e le condizioni climatiche verificatesi durante la campagna viticola 2012/2013 giustificano dal punto di vista tecnico l’utilizzo dell’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti destinati a diventare vini senza DOP/IGP, vini varietali senza DOP/IGP, vini DOP, vini IGP e vini spumanti, ottenuti da uve raccolte da tutte le varietà idonee alla coltivazione ai sensi dell’articolo 120 bis, paragrafo 2, del Reg. (CE) n. 1234/07 e s.m.i.;

Ritenuto, sulla base dell’articolo 9, comma 2 della predetta legge n. 82/2006, ed in considerazione dell’avanzato stato del ciclo vegetativo raggiunto al momento dalle coltivazioni viticole presenti nel territorio della Regione Abruzzo, di emanare il previsto provvedimento regionale che autorizza l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale minimo dei prodotti della vendemmia 2012, come sopra precisato;

Vista la Legge Regionale n. 77 del 14 Settembre 1999;

DETERMINA

Ai sensi della normativa e delle disposizioni specificate in premessa:

      di autorizzare, per la Campagna vendemmiale 2012/2013, l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato e del vino nuovo ancora in fermentazione, ottenuti nella vendemmia 2012 da tutte le varietà idonee alla coltivazione e raccolte nella Regione Abruzzo, destinati a diventare:

-    vini senza DOP/IGP;

-    vini varietali senza DOP/IGP;

-    vini DOP e vini IGP;

-    vini spumanti;

      di stabilire che le operazioni di aumento del titolo alcolometrico volumico naturale siano effettuate nel limite massimo di 1,5 % vol. secondo le modalità previste nell’Allegato XV bis del Reg. (CE)n. 1234/2007;

      di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURA);

      di autorizzare, altresì, la pubblicazione del presente atto, per una maggiore divulgazione a tutti i soggetti interessati, sul sito internet della Direzione Politiche Agricole e Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione: www. regione.abruzzo.it/agricoltura;

      di inviare copia del presente provvedimento:

-    al MIPAAF - Direzione Generale delle Politiche Comunitarie e Internazionali di Mercato – Settore Vitivinicolo – POCOI VIII – Via XX Settembre, 20 – ROMA;

-    al MIPAAF - ICQRF – Direzione Generale della Prevenzione e Repressioni Frodi -

-    Via Quintino sella, 42 -ROMA

-    all’AGEA Ufficio Monocratico – Via Palestro, 81 - ROMA;

      di comunicare la presente determinazione alle Prefetture e all’Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità Ufficio Periferico di Roma sede distaccata di Pescara.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco La Civita