IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

determina

per le motivazioni riportate in premessa, che qui di seguito si intendono riportate:

1)   di sospendere in via parziale per un periodo di 90 (novanta) giorni, dalla data di notifica del presente provvedimento, l’efficacia della seguente autorizzazione regionale:

      Determinazione Dirigenziale N. DN3/1047 del 21 settembre 2006 avente ad oggetto: “ D.Lgs 03.04.2006 n. 152 –L.R. 28.04.2000, n. 83 e s.m.i.– Ditta S.E.AB. S.r.l (sede legale Strada dell'Acquedotto, 4 - 66100 Chieti) –Autorizzazione regionale n° 10 del 06.06.2000 per la realizzazione ed esercizio di una “piattaforma ecologica” per rifiuti speciali e speciali pericolosi in zona Industriale di Chieti, per l’esercizio di attività: a) trattamento chimico-fisico; b) raggruppamento preliminare; c) ricondizionamento preliminare, d) deposito preliminare; e) messa in riserva, f) rottamazione veicoli a motore, g) produzione CDR.- RINNOVO autorizzazione all’esercizio.

2)   di stabilire, in particolare, che la Ditta, anche al fine del ripristino delle corrette condizioni di esercizio, provveda:

a)   all’allontanamento dei rifiuti giacenti all’interno dell’impianto per il successivo recupero e/o smaltimento ai sensi di legge, escludendo da dette attività qualsivoglia ed ulteriore ingresso di rifiuti all’impianto per tutto il periodo della sospensione, ivi comprese le necessarie attività di manutenzione ed interventi ordinari non soggetti a preventiva autorizzazione regionale, fatta salva diversa disposizione da parte di questa Autorità; inoltre, per tutto il periodo citato, l’allontanamento dei rifiuti dall’impianto verso le destinazioni finali saranno tempestivamente comunicate all’ARTA ed alla Provincia ogni trenta giorni, a far data dal giorno di notifica del presente provvedimento, anche in caso negativo;

b)  ad inviare un progetto di adeguamento, ai sensi dell’art. 19, co. 3 della L.R. n. 31/2010, ai fini dell’approvazione dello stesso, o, nel caso, a rilasciare una dichiarazione di conformità dell’impianto;

c)   a trasmettere al Servizio Gestione Rifiuti copia del Certificato di Prevenzione Incendi rilasciato dal competente Comando Provinciale di Vigili del Fuoco di Chieti;

3)   di stabilire che la presente sospensione decorre dalla data di notifica del presente provvedimento;

4)   di stabilire, altresì che alla scadenza dei termini di sospensione di cui sopra, l’Arta Distretto Provinciale di Chieti e l’ARTA Direzione Centrale effettuino un sopralluogo presso l’impianto al fine di verificare l’eliminazione di tutte le irregolarità rilevate;

5)   di riservarsi, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., nonché delle norme vigenti in materia di procedimento amministrativo di cui alla L. n. 241/1990 s.m.i., di rivedere l’intera problematica di cui sopra anche attraverso l’audizione degli organi di controllo (Arta, Provincia di Chieti);

6)   di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Chieti, all’Amministrazione Provinciale di Chieti, all’ARTA Distretto Provinciale di Chieti, all’ARTA Direzione Centrale,alla Procura della Repubblica di Chieti;

7)   di redigere il presente provvedimento in n. 2 originali, di cui un esemplare viene notificato ai sensi di legge alla Ditta SEAB S.r.l. con sede in Via Penne nella Zona Industriale - in Chieti Scalo;

8)   di riservarsi di adottare ulteriori provvedimenti sulla base di successivi accertamenti tecnico-amministrativi, conformemente alle disposizioni di legge;

9)   di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento limitatamente all’oggetto ed al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Franco Gerardini