Il Commissario delegato per
Presidente
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante ad oggetto "dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 6 aprile 2009, pubblicato sulla G.U. n°
Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009 n. 77, con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;
Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009,
n. 195, convertito in legge n. 26 del 26 febbraio 2010, con cui si dispone che
"1. Il Presidente della regione Abruzzo, Commissario delegato per le
attività di cui all'articolo 4, comma 2, dal decreto-legge 28 aprile 2009, n.
39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, assume le
funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione dei territori colpiti dal
sisma del 6 aprile
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in seguito alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui ai decreti già richiamati;
Vista in particolare l'OPCM n. 3898 del 17
settembre 2010 la quale, all'art. 8, commi 1 2 e 3, stabilisce che: "
Vista la nota n. 11902 del 30 novembre 2011 del Sindaco del Comune di Castel di Ieri;
Visto il nulla osta dell’Agenzia del Demanio espresso con nota n. 2012/4016/FAM del 16 aprile 2012;
Ravvisato che sussistono tutte le condizioni previste dall’art. 4, comma 1, lettera a), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché quelle previste dall'art. 8, commi 1, 2 e 3 dell'OPCM n. 3898 del 17 settembre 2010;
DECRETA
Articolo 1
1. In attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera a), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono individuate le particelle, come di seguito riportate, censite al catasto del Comune di Castel di Ieri, quali immobili del patrimonio dello Stato suscettibili di dismissione:
CATASTO |
COMUNE |
FG. |
P.LLA |
SUB. |
Fabbricati |
Castel di Ieri |
3 |
848 |
1,2,3,4,5 |
Terreni |
Castel di Ieri |
3 |
598 |
|
Terreni |
Castel di Ieri |
3 |
599 |
|
2. Gli immobili di cui al comma 1 sono trasferiti in proprietà al Comune di Castel di Ieri per essere destinati, a fini sociali, a sale polifunzionali a disposizione della popolazione.
3. È assicurato il mantenimento della gratuità dell’uso del bene trasferito.
4. Gli oneri di manutenzione degli immobili di cui al comma 1 sono a carico del Comune di Castel di Ieri.
Articolo 2
1. In data successiva all’entrata in vigore del presente decreto è sottoscritto il verbale di trasferimento di proprietà e consegna degli immobili sopra individuati, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, in contraddittorio tra i rappresentanti dell'amministrazione cedente – l’Agenzia del Demanio – e quelli dell'amministrazione cessionaria del cespite – il Comune di Castel di Ieri.
2. In deroga all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, il trasferimento dei predetti beni è esente da ogni imposta o tassa prevista anche in misura fissa.
3. Il verbale di cui al comma 1 è titolo per le successive formalità di trascrizione, registrazione e voltura catastale a cui provvede l'amministrazione cessionaria.
Articolo 3
1. Le disposizioni del presente decreto sono sottoposte al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti ai sensi dell’art. 2, commi 2-sexies e 2-septies, del D.L. 225/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10/2011.
2. Il
presente decreto è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Abruzzo e nel sito internet ufficiale del
Commissario Delegato per
3. Le
disposizioni del presente decreto hanno decorrenza dalla data di pubblicazione
nel sito internet ufficiale del Commissario Delegato per
Il Commissario delegato per
Presidente
Dott. Giovanni Chiodi