IL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO IN QUALITA’ DI COMMISSARIO AD ACTA
(Deliberazione del Consiglio dei Ministri dell’11/12/2009)
Vista la deliberazione del Consiglio dei
Ministri dell’11 dicembre 2009 di nomina del Presidente pro-tempore della Regione
Abruzzo a Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dai
disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo così come integrata con
Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2012;
Vista la
deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 7 giugno
2012, di nomina del dott.
Visto il
comma 3, dell’art. 33 dell’Accordo Collettivo Nazionale dei medici di medicina
generale del 29 luglio 2009, che affida alle Regioni, sulla base delle
indicazioni del Piano Sanitario Regionale o di altra determinazione, il compito
di articolare il livello organizzativo dell’assistenza primaria in ambiti
territoriali di comuni, gruppi di comuni o distretti, al fine di consentire,
nell’ambito di scelta che di norma deve essere intradistrettuale, una utile
pianificazione delle politiche di budget, dell’accesso all’area e dello
sviluppo di forme associative;
Visto il comma 5, dell’art. 33 dell’Accordo
Collettivo Nazionale dei medici di medicina generale del 29 luglio 2009 che
stabilisce che l’ambito territoriale, ai fini dell’acquisizione delle scelte,
deve comprendere una popolazione non inferiore a 7.000 abitanti anagraficamente
residenti. Per motivi geografici, di viabilità di distanza tra comuni di
difficile percorrenza delle vie di comunicazione, di parcellizzazione degli
insediamenti abitativi o per altre valide condizioni, le Regioni possono
individuare ambiti territoriali con popolazione inferiore a 7.000 unità ma
comunque non inferiori a 5.000;
Visto il comma 3, lettera a, dell’art. 23
dell’Accordo Collettivo Nazionale dei medici di medicina generale del 29 luglio
2009 che assegna al Comitato aziendale il compito di esprimere il parere
obbligatorio in merito alla variazione degli ambiti territoriali di scelta;
Visto il decreto commissariale n. 49/2011
riguardante gli indirizzi programmatici regionali per la redazione degli
strumenti di programmazione delle Aziende Sanitarie Locali 2012 -2014 che nella
parte relativa all’intervento n. 15, Cure primarie, così testualmente recita: “Per regolare il sistema dell’assistenza di
base risulta propedeutico concretizzare: l’architettura ed i ruoli disegnati
dal Piano Sanitario Regionale che configurano il nuovo assetto organizzativo
strutturato in 4 ASL e 25 distretti sanitari coincidenti con gli ambiti territoriali entro i quali
l’assistito può esercitare il proprio diritto di scelta/revoca del medico
convenzionato e beneficiare dei servizi sanitari e sociali ad elevata
integrazione sanitaria”;
Ritenuto di
stabilire che le ASL entro il 31.12.2012 devono programmare la nuova
articolazione territoriale degli ambiti di scelta dei medici di assistenza
primaria secondo quanto previsto nel Piano Sanitario Regionale 2008-2010, al
fine di creare le condizioni:
a) per la realizzazione delle Unità Complesse
delle Cure Primarie (UCCP) includenti l’adeguata presenza delle categorie
mediche in esse associate;
b) per evitare il permanere delle situazioni
d’incongruenza rispetto a quanto previsto al comma 5, dell’art. 33, dell’ACN
dei medici di medicina generale del 29 luglio 2009;
Visto l’Accordo Collettivo Nazionale per la
disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, recepito e reso
esecutivo con D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270, che in conformità alle previsioni
del D. Lgs n. 502/1992, prevede, all’art. 14, che il medico di medicina
generale venga coinvolto attivamente nelle attività di distretto e nel
monitoraggio e che operi, in tal senso, nell’ambito dell’Ufficio di
Coordinamento delle Attività Distrettuali (UCAD), con il compito di coadiuvare
il Direttore del distretto;
Visto l’anzidetto art. 14 che al comma 4,
prevede che, fatte salve, diverse determinazioni regionali assunte nel rispetto
dei principi di unitarietà ed intersettorialità, dell’UCAD facciano parte tre
medici di medicina generale, uno membro di diritto e due eletti tra quelli
operanti nel distretto;
Visto il comma 4, dell’art. 25 dell’Accordo
Collettivo Nazionale dei medici di medicina generale del 29 luglio 2009 che
prevede che il Direttore del Distretto, unitamente ai propri collaboratori, è
coadiuvato, per il monitoraggio delle iniziative previste dal Programma delle
attività distrettuali concernenti la
medicina generale, da un medico di medicina generale membro di diritto dell’Ufficio
di Coordinamento delle Attività distrettuali sulla base delle disposizioni
regionali in materia e da due rappresentanti di medicina generale eletti tra
quelli operanti nel distretto. In particolare sono oggetto del
monitoraggio:
a) l’andamento, per la parte concernente la
medicina generale e indicata ai commi 2 e 3, dell’attuazione del Programma
delle attività distrettuali e della gestione delle relative risorse;
b) l’appropriatezza prescrittiva, anche in
relazione ai rapporti tra medicina generale e medicina specialistica
ambulatoriale e ospedaliera, in riferimento a linee guida condivise,
all’applicazione di percorsi diagnostico-terapeutici concordati, al rispetto delle
note dell’AIFA, anche al fine di prevenire e rimuovere comportamenti anomali;
Visto
l’allegato O dell’Accordo Collettivo Nazionale dei medici di medicina generale
del 29 luglio 2009 che regolamenta l’elezione dei componenti elettivi della
medicina generale dell’Ufficio di Coordinamento delle Attività Distrettuali;
Visto il
Piano Sanitario Regionale 2008-2010 approvato con L.R. n. 5/2008 che prevede al
punto 5.2.5.1 l’Unita’ della Attività Distrettuali (UCAD) articolandone la
composizione;
Ritenuto di
stabilire:
- che le UCAD presso i DSB sono strutturati
quali U.O.C. dagli Atti aziendali validati dai decreti commissariali numeri:
30, 31, 32, 33 del 27 luglio 2012 nell’ottica dell’istituzione, da parte di
tutte le ASL, delle Aree Distrettuali comprendenti più Sedi Periferiche di
erogazione;
- che fanno parte dell’Ufficio di
Coordinamento le figure professionali previste nel citato punto 5.2.5.1 del
Piano Sanitario Regionale 2008-2010;
- che i MMG sono rappresentati da un
componente di diritto e da due elettivi;
- che le Organizzazioni sindacali presenti nei
Comitati aziendali MMG concordano la designazione del membro di diritto dei MMG
nell’UCAD;
- che uno dei due membri elettivi dei MMG
dell’UCAD sia un medico di continuità assistenziale, così come previsto nel
citato Piano Sanitario Regionale;
- che la elezione dei componenti elettivi si
svolgerà in tutte le Aziende della Regione nello stesso giorno, e di norma
nella giornata di sabato, dalle ore 9 alle13 e dalle ore14 alle19;
Ritenuto di
stabilire che le ASL per l’attuazione dell’art. 59, lettera B, comma 15
dell’ACN dei Medici di Medicina Generale sono tenute a conformarsi al Piano di
attività per il governo clinico, Anno 2012, riportato nell’Allegato A, parte
integrante al presente Decreto;
Ritenuto di
stabilire che nei Nuclei di Cure Primarie ed Unità
Territoriali di Assistenza Primaria la valutazione, per singolo medico o
gruppo, dell’appropriatezza prescrittiva dei farmaci e delle visite
specialistiche, è rimessa alla volontà dei componenti. Le aziende acquisiranno
le opzioni;
Ritenuto in ragione del carattere di urgenza
che riveste il presente decreto, di procederne all’inoltro ai Ministeri
dell’Economia e Finanze e della Salute successivamente alla sua formale
adozione.
DECRETA
per le
motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano
di
stabilire:
- che le ASL entro il 31.12.2012 devono
programmare la nuova articolazione territoriale degli ambiti di scelta dei
medici di assistenza primaria secondo quanto previsto nel Piano Sanitario
Regionale 2008-2010 al fine di creare le condizioni:
a) per la realizzazione delle Unità Complesse
delle Cure Primarie (UCCP) includenti l’adeguata presenza delle categorie
mediche in esse associate;
b) per evitare il permanere delle situazioni
d’incongruenza rispetto a quanto previsto al comma 5, dell’art. 33, dell’ACN
dei medici di medicina generale del 29 luglio 2009;
- che le UCAD presso i DSB sono strutturati
quali U.O.C. dagli Atti aziendali validati dai decreti commissariali numeri:
30, 31, 32, 33 del 27 luglio 2012 nell’ottica dell’istituzione, da parte di
tutte le ASL, delle Aree Distrettuali comprendenti più Sedi Periferiche di
erogazione;
- che fanno parte dell’Ufficio di
Coordinamento le figure professionali previste nel citato punto 5.2.5.1 del
piano Sanitario Regionale 2008-2010;
- che i MMG sono rappresentati da un
componente di diritto e da due elettivi;
- che le Organizzazioni sindacali presenti nei
Comitati aziendali MMG concordano la designazione del membro di diritto dei MMG
nell’UCAD;
- che uno dei due membri elettivi dei MMG
dell’UCAD sia un medico di continuità assistenziale, così come previsto nel citato
Piano Sanitario Regionale;
- che la elezione dei componenti elettivi si
svolgerà in tutte le Aziende della Regione nello stesso giorno, e di norma
nella giornata di sabato, dalle ore 9 alle13 e dalle ore14 alle19;
- che le ASL per l’attuazione dell’art. 59,
lettera B, comma 15 dell’ACN dei Medici di Medicina Generale sono tenute a
conformarsi al Piano di attività per il governo clinico, Anno 2012, riportato
nell’Allegato A, parte integrante al presente Decreto;
- che nei Nuclei di Cure Primarie ed Unità
Territoriali di Assistenza Primaria la valutazione, per singolo medico o
gruppo, dell’appropriatezza prescrittiva dei farmaci e delle visite
specialistiche, è rimessa alla volontà dei componenti. Le aziende acquisiranno
le opzioni;
di
trasmettere il presente provvedimento ai Ministeri della Salute e dell’Economia
e Finanze per la relativa validazione;
di
trasmettere il presente provvedimento ai Direttori Generali delle ASL per gli
adempimenti di competenza;
di
pubblicare il presente provvedimento sul BURA.
VISTO
Il Sub Commissario
Dott.
Giuseppe Zuccatelli
Il
Commissario ad acta
Dott. Giovanni Chiodi
Segue allegato