IL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO IN QUALITA’ DI COMMISSARIO AD ACTA

(Deliberazione del Consiglio dei Ministri dell’11/12/2009)

Vista la Deliberazione del Consiglio dei Ministri dell’11 dicembre 2009, così come integrata con Deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2012 e del 03 agosto 2012, con la quale il Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo è stato nominato Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo;

Vista la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 7 giugno 2012 con cui si è provveduto a nominare il Dott. Giuseppe Zuccatelli in funzione di Sub Commissario, avente il compito di affiancare il Commissario ad acta per l’attuazione del piano di riorganizzazione, riqualificazione e potenziamento del Servizio sanitario regionale, con specifico riferimento – per quanto concerne la materia del presente provvedimento – alla collaborazione finalizzata all’adozione dei provvedimenti necessari all’attuazione del Piano di Rientro, in coerenza con le disposizioni recate dal vigente ordinamento;

Considerata nel merito la Legge 15 marzo 2010 n°38, recante “Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore”, con cui si è provveduto a disciplinare – ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 ss.mm.ii – il diritto del cittadino ad accedere alle cure palliative e alla terapia del dolore, al fine di assicurare il rispetto della dignità e dell’autonomia della persona umana, il bisogno di salute, l’equità nell’accesso all’assistenza, la qualità delle cure e la loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze (cfr. art. 1 Legge n°38/2010 cit.);

Riportato, nello specifico, l’art. 2 della suddetta Legge n°38/2010 che, nel distinguere le tipologie di prestazioni erogate in base al relativo regime assistenziale, definisce l’assistenza residenziale come “l’insieme degli interventi sanitari, socio-sanitari e assistenziali nelle cure palliative erogati ininterrottamente da équipe multidisciplinari” presso centri residenziali a ciò specificamente dedicati, denominati «hospice»;

Richiamati altresì:

-    il D.P.C.M. del 20 gennaio 2000 concernente “Atto di indirizzo e coordinamento recante requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per i centri residenziali di cure palliative”;

-    il D.P.C.M. del 29 novembre 2001recante “Definizione dei livelli essenziali di assistenza” e, in particolare, il punto 9 dell’Allegato 1 C “Assistenza territoriale residenziale” al suddetto Decreto, in cui – nell’ambito dell’attività sanitaria e socio-sanitaria in favore dei malati terminali – sono stati previsti prestazioni e trattamenti palliativi in regime residenziale da erogarsi, come previsto dal DPCM del 14.02.2001 “Atto di Indirizzo e Coordinamento in materia di prestazioni sociosanitarie”, a completo carico del SSN;

-    il Decreto del Ministro della Salute del 22 febbraio 2007 n°43, recante “Definizione degli standard relativi all’assistenza ai malati terminali in trattamento palliativo in attuazione dell’art. 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311”;

Rilevato che l’obiettivo 3.9. “Il dolore e la sofferenza nei percorsi di cura” del Piano Sanitario Nazionale 2006/2008, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica del 7 aprile 2006, risponde alla necessità di dare piena attuazione al Programma nazionale per la realizzazione di strutture per le cure palliative, istituito con il Decreto ministeriale 28 settembre 1999;

Considerato che, in virtù del citato Decreto ministeriale 28 settembre 1999, con D.G.R. n° 1227 del 27.09.2000 e D.G.R. n°191 del 12.04.2002, sono stati ammessi al finanziamento 6 progetti di strutture «hospice» (una per ogni Azienda U.S.L. della Regione Abruzzo), come riportato nella L. R. n. 5/2008 (Piano Sanitario Regionale 2008/2010) la quale – nell’ambito degli interventi relativi al governo del Dolore evitabile – al § 5.5.2.2. “La rete delle Cure Palliative” illustra l’offerta delle citate strutture, definendone altresì lo stato di realizzazione nel rispetto degli standard quanti – qualitativi indicati nell’allegato 1 del Decreto ministeriale del 22 febbraio 2007 n°43 recante “Definizione degli standard relativi all’assistenza ai malati terminali in trattamento palliativo in attuazione dell’art. 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (cfr. Tabella n°65 § cit.);

Esaminati i risultati programmati riportati nell’ambito del § 1.8. intitolato “Cure palliative”del Programma Operativo 2011/2012, approvato con Decreto del Commissario ad acta n°22/2011 del 06.07.2011, di prosecuzione del precedente Programma Operativo 2010;

Dato atto, nello specifico, degli aggiornamenti rispetto allo stato dei lavori concernenti la realizzazione delle medesime strutture, riportati nella Tabella di cui al § 1.8.1. del suddetto Programma Operativo 2011/2012, tali che ad oggi risultano essere in via di completamento, in ciascuna delle Aziende UU.SS.LL. regionali, le seguenti strutture «hospice»:

-    ASL Avezzano – Sulmona – L’Aquila:

1.   struttura per cure palliative da 10 posti letto presso il Presidio Ospedaliero “SS. Filippo e Nicola” di Avezzano (AQ);

2.   struttura per cure palliative da 12 posti letto presso il Presidio Ospedaliero “S. Salvatore” di L’Aquila;

-    ASL Lanciano – Vasto – Chieti: struttura per cure palliative presso il Comune di Torrevecchia Teatina (CH) da 18 posti letto;

-    ASL Pescara: struttura per cure palliative da 10 posti letto presso l’Ospedale Civile “Santo Spirito” di Pescara;

-    ASL Teramo: struttura per cure palliative da 10 posti letto presso l’Ospedale Civile “Mazzini” di Teramo;

Considerate le ripetute e significative osservazioni da parte dei competenti Ministeri della Salute e dell’Economia e delle Finanze in ordine all’incompleta realizzazione della rete di assistenza territoriale per cure palliative, con particolare riguardo alle prestazioni da erogarsi in regime residenziale;

Ravvisata pertanto l’urgenza che i Direttori Generali delle Aziende UU.SS.LL. regionali provvedano al definitivo completamento e alla relativa attivazione delle succitate strutture residenziali per le cure palliative «hospice» entro e non oltre il 31 dicembre 2012, provvedendo al tal fine a trasmettere all’Ufficio Commissariale, entro e non oltre il 30 settembre 2012, apposito piano contenente tutte le azioni da porre in essere, con indicazione del relativo cronoprogramma di attività;

Osservate le evidenze riguardanti i minutaggi di assistenza obiettivo giornalieri di cui alle “Linee Guida per le Prestazioni Residenziali e semiresidenziali” del 30 maggio 2007 della Commissione nazionale per la definizione e l’aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza, nonché le indicazioni emerse dalla rilevazione “Hospice in Italia, Seconda rilevazione ufficiale 2010, pubblicata dalla Rete degli Hospice Italiani, patrocinato dal Ministero della Salute con la partnership tra la Società Italiana di Cure Palliative (SICP), la Fondazione Isabella Seragnoli e la Fondazione Floriani;

Considerato che, in relazione a quanto previsto nei sopra citati documenti, ai fini della determinazione degli organici sono stati considerati i seguenti minutaggi di assistenza medio giornaliero:

-    30 minuti al giorno di assistenza medica per paziente;

-    180 minuti al giorno di assistenza infermieristica per paziente;

-    180 minuti al giorno di assistenza per paziente da parte di un operatore socio - assistenziale;

-    7 minuti al giorno di assistenza per paziente – pari ad una o più sedute settimanali per complessivi 50 minuti – da parte di un fisioterapista;

-    8 minuti al giorno di assistenza per paziente – pari ad una o più sedute settimanali per complessivi 55 minuti – da parte di uno psicologo;

-    8 minuti al giorno di assistenza per paziente – pari ad una o più sedute settimanali per complessivi 55 minuti – da parte di un assistente sociale;

Considerato altresì che la combinazione dei minutaggi die per paziente e dei livelli minimi di garanzia dà luogo agli organici che variano al variare del numero dei posti letto e che, in particolare, per ciascuna figura professionale, la dotazione obiettivo può essere calcolata come segue:

 

 

Precisato che i minuti di assistenza die, pari ai valori di cui sopra, variano al variare della figura professionale e che il tasso di assenza da servizio, per il quale si considera un valore complessivo medio pari al 24%, comprende la componente legata alle ore di congedo per ferie (per un valore pari al 14%) e la componente legata a tutte le altre cause di assenza (per un valore stimato pari al 10%) quali le ore di formazione, le ore di malattia retribuita, le assenze per assistenza alle persone diversamente abili ex L. 104/1992, le maternità, i congedi parentali, le malattie dei figli, il congedo matrimoniale, le assenze dal servizio per infortunio sul lavoro, per mandato presso organi elettivi/esecutivi, per distacco/permesso sindacale, per dottorati di ricerca con retribuzione a carico dell’amministrazione, per permessi di partecipazione a concorsi ed esami e per i lutti;

Rilevato che, in considerazione di quanto sopra rappresentato, ciascuna struttura – indipendentemente dal numero di posti letto – deve essere dotata delle seguenti figure professionali:

-    n°1 Dirigente Medico di Anestesia e Rianimazione presente in reparto nelle ore diurne;

-    n°1 Collaboratore Professionale Infermiere presente in reparto h 24;

-    n°1 Collaboratore Professionale Sanitario Esperto Infermiere presente in reparto nelle ore diurne;

-    n°1 Operatore Socio – Sanitario presente in reparto h 24;

-    n°1 Collaboratore Professionale Sanitario Fisioterapista, n°1 Psicologo, n°1 Collaboratore Professionale Tecnico Assistente Sociale, con disponibilità anche a tempo parziale;

-    un servizio attivo di guardia medica h 24 nella struttura;

Dato atto che, in attuazione dei requisiti sopra indicati, la dotazione di personale impiegato quotidianamente nell’attività assistenziale, con l’esclusione del personale di struttura costituito dalle figure di fisioterapista, psicologo, assistente sociale e guardia medica, varia – al variare del numero di posti letto – nel modo riportato nella seguente Tabella esemplificativa:

 

Precisato che il personale medico, il fisioterapista, lo psicologo, l’assistente sociale e il servizio attivo di guardia medica, nelle strutture di «hospice» attivate nei presidi ospedalieri, può essere condiviso con altri Servizi nell’ambito dello stesso Presidio;

Ritenuto inoltre necessario garantire che – qualora richiesto – gli ospiti possano ricevere il sostegno, all’interno della struttura, da parte di un assistente spirituale;

Considerato che, al fine di soddisfare i requisiti relativi alla dotazione organica necessaria nelle riferite strutture hospice, i Direttori Generali delle Aziende UU.SS.LL. regionali provvederanno a reperire le citate figure professionali attraverso:

-    la ricollocazione delle unità di personale già in servizio, mediante un’attività di razionalizzazione delle risorse umane attualmente presenti;

-    la copertura, nell’inderogabile rispetto dei limiti complessivi di spesa previsti nel Programma Operativo 2011/2012 (cfr. § 1.4), di posti vacanti in organico mediante il prioritario reperimento delle figure professionali di che trattasi necessarie all’attivazione degli «hospice»;

-    la copertura, unicamente laddove non fossero praticabili le due precedenti modalità di reperimento del personale, di posti vacanti in organico mediante risorse all’uopo vincolate, per un importo comunque non superiore al 60% del costo stimato del personale per struttura;

Ritenuto, in ragione del carattere di urgenza che riveste il presente provvedimento, di procedere al relativo inoltro ai Ministeri dell’Economia e Finanze e della Salute successivamente alla sua formale adozione;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano

di stabilire che i Direttori Generali delle Aziende UU.SS.LL. della Regione Abruzzo provvedano, entro e non oltre il 31 dicembre 2012, al definitivo completamento e alla relativa attivazione delle seguenti strutture residenziali per le cure palliative «hospice»:

-    ASL Avezzano – Sulmona – L’Aquila:

1.   struttura per cure palliative da 10 posti letto presso il Presidio Ospedaliero “SS. Filippo e Nicola” di Avezzano (AQ);

2.   struttura per cure palliative da 12 posti letto presso il Presidio Ospedaliero “S. Salvatore” di L’Aquila;

-    ASL Lanciano – Vasto – Chieti: struttura per cure palliative presso il Comune di Torrevecchia Teatina (CH) da 18 posti letto;

-    ASL Pescara: struttura per cure palliative da 10 posti letto presso l’Ospedale Civile “Santo Spirito” di Pescara;

-    ASL Teramo: struttura per cure palliative da 10 posti letto presso l’Ospedale Civile “Mazzini” di Teramo;

di disporre che, al fine di soddisfare i requisiti relativi alla dotazione organica necessaria nelle riferite strutture «hospice», i medesimi Direttori Generali provvedano a reperire le figure professionali specificate in premessa attraverso:

-    la ricollocazione delle unità di personale già in servizio, mediante un’attività di razionalizzazione delle risorse umane attualmente presenti;

-    la copertura, nell’inderogabile rispetto dei limiti complessivi di spesa previsti nel Programma Operativo 2011/2012 (cfr. § 1.4), di posti vacanti in organico mediante il prioritario reperimento delle figure professionali di che trattasi necessarie all’attivazione degli «hospice»;

-    la copertura, unicamente laddove non fossero praticabili le due precedenti modalità di reperimento del personale, di posti vacanti in organico mediante risorse all’uopo vincolate, per un importo comunque non superiore al 60% del costo stimato del personale per struttura;

di stabilire che i Direttori Generali delle Aziende U.S.L. trasmettano all’Ufficio Commissariale, entro e non oltre il 30 settembre 2012, apposito piano contenente tutte le azioni da porre in essere, con indicazione del relativo cronoprogramma di attività previste, al fine di assicurare la piena operatività degli «hospice» entro il 31 dicembre 2012;

di trasmettere il presente provvedimento ai Ministeri della Salute e dell’Economia e Finanze per la sua successiva validazione;

di trasmettere il presente provvedimento ai Direttori Generali delle Aziende UU.SS.LL. per i rispettivi adempimenti di loro competenza;

di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.).

VISTO, Il Sub Commissario

Dott. Giuseppe Zuccatelli

Il Commissario ad acta

Dott. Giovanni Chiodi