IL CONSIGLIO
REGIONALE ha approvato;
il
presidente della giunta regionale
promulga
la seguente
legge:
Art. 1
Modifiche
all’art. 1 della L.R. n. 2/2003
1. I punti 1, 2, 3 e 4 della lettera b), del
comma 1, dell’art. 1 della legge
regionale 13 febbraio 2003, n. 2 recante “Disposizioni in materia di
beni paesaggistici e ambientali, in attuazione della Parte Terza del D.Lgs. 22
gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)” sono abrogati.
Art. 2
Sostituzione
dell’art. 2 bis della L.R. n. 2/2003
1. L’art. 2 bis della legge regionale 2/2003 è sostituito dal seguente:
“Art. 2 bis
Coordinamento
della pianificazione paesaggistica con gli altri strumenti di pianificazione
1. La Regione, nel rispetto dei principi fissati dall’art. 145 del D.Lgs. n. 42/2004,
esercita le funzioni di verifica di compatibilità con le previsioni
di Piano Regionale Paesistico (PRP) vigente
delle previsioni proposte negli strumenti di pianificazione sottordinati nei
casi in cui le stesse siano in contrasto con il PRP.
2. Le Amministrazioni locali, nel procedimento
di conformazione e di adeguamento dei propri strumenti urbanistici al PRP, si fanno carico di una accurata
trasposizione grafica delle previsioni di PRP alle scale del Piano, riproponendo, altresì, una
cartografia del suddetto PRP aggiornata.
3. Nel procedimento di conformazione e di
adeguamento di cui al comma 2, le medesime Amministrazioni locali, sulla scorta
di una articolata lettura dello stato di fatto e di adeguate motivazioni sulle
esigenze di sviluppo e socio-economiche, possono, altresì, proporre
aggiustamenti perimetrali e circoscritte varianti alle previsioni di PRP
secondo le procedure previste dai commi 5 e 6.
4. Se le previsioni proposte negli strumenti di
pianificazione si limitano ad un mero recepimento del PRP, l’Amministrazione
locale allega, alla deliberazione di definitiva approvazione del proprio
strumento, la dichiarazione di conformità delle previsioni proposte agli usi
consentiti dal PRP e la trasmette per conoscenza alla Direzione regionale competente.
5. Nel caso in cui le previsioni proposte si
configurano come variante al PRP, la variante stessa è trasmessa alla Direzione
regionale competente per la verifica della compatibilità alle previsioni di
PRP.
6. Il Consiglio Regionale assume, previo parere
del Comitato di cui all'articolo 2, apposito atto deliberativo che è pubblicato
sul BURA e costituisce variante al
PRP. Tale provvedimento è condizione imprescindibile per la definitiva
approvazione della variante proposta.
7. La Direzione regionale competente si riserva
il potere di verificare la correttezza delle dichiarazioni di conformità di cui
al comma 4 anche a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi
sulla veridicità del loro contenuto.
8. L’esercizio del potere di verifica di cui al
comma 7 non costituisce ragione di sospensione dei procedimenti amministrativi
di competenza comunale, fatti salvi gli esiti della verifica stessa.”
Art. 3
Entrata in
vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
La presente
legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della
Regione Abruzzo.
L’Aquila,
addì 28 Agosto 2012
Il presidente
Dott. Giovanni Chiodi