IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

il presidente della giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modifiche all’art. 1 della L.R. n. 2/2003

1.   I punti 1, 2, 3 e 4 della lettera b), del comma 1, dell’art. 1 della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 2 recante “Disposizioni in materia di beni paesaggistici e ambientali, in attuazione della Parte Terza del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)” sono abrogati.

Art. 2

Sostituzione dell’art. 2 bis della L.R. n. 2/2003

1.   L’art. 2 bis della legge regionale 2/2003 è sostituito dal seguente:

Art. 2 bis

Coordinamento della pianificazione paesaggistica con gli altri strumenti di pianificazione

1.   La Regione, nel rispetto dei principi fissati dall’art. 145 del D.Lgs. n. 42/2004, esercita le funzioni di verifica di compatibilità con le previsioni di Piano Regionale Paesistico (PRP) vigente delle previsioni proposte negli strumenti di pianificazione sottordinati nei casi in cui le stesse siano in contrasto con il PRP.

2.   Le Amministrazioni locali, nel procedimento di conformazione e di adeguamento dei propri strumenti urbanistici al PRP, si fanno carico di una accurata trasposizione grafica delle previsioni di PRP alle scale del Piano, riproponendo, altresì, una cartografia del suddetto PRP aggiornata.

3.   Nel procedimento di conformazione e di adeguamento di cui al comma 2, le medesime Amministrazioni locali, sulla scorta di una articolata lettura dello stato di fatto e di adeguate motivazioni sulle esigenze di sviluppo e socio-economiche, possono, altresì, proporre aggiustamenti perimetrali e circoscritte varianti alle previsioni di PRP secondo le procedure previste dai commi 5 e 6.

4.   Se le previsioni proposte negli strumenti di pianificazione si limitano ad un mero recepimento del PRP, l’Amministrazione locale allega, alla deliberazione di definitiva approvazione del proprio strumento, la dichiarazione di conformità delle previsioni proposte agli usi consentiti dal PRP e la trasmette per conoscenza alla Direzione regionale competente.

5.   Nel caso in cui le previsioni proposte si configurano come variante al PRP, la variante stessa è trasmessa alla Direzione regionale competente per la verifica della compatibilità alle previsioni di PRP.

6.   Il Consiglio Regionale assume, previo parere del Comitato di cui all'articolo 2, apposito atto deliberativo che è pubblicato sul BURA e costituisce variante al PRP. Tale provvedimento è condizione imprescindibile per la definitiva approvazione della variante proposta.

7.   La Direzione regionale competente si riserva il potere di verificare la correttezza delle dichiarazioni di conformità di cui al comma 4 anche a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità del loro contenuto.

8.   L’esercizio del potere di verifica di cui al comma 7 non costituisce ragione di sospensione dei procedimenti amministrativi di competenza comunale, fatti salvi gli esiti della verifica stessa.”

Art. 3

Entrata in vigore

1.   La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L’Aquila, addì 28 Agosto 2012

Il presidente

Dott. Giovanni Chiodi