IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
(Interventi in favore della marineria di
Pescara)
1. Al
fine di sostenere l'economia ittica penalizzata a causa dell'inagibilità per
insabbiamento del porto-canale e della conseguente parziale interdizione dello
stesso alla navigazione delle unità di pesca, è autorizzato, per l'anno
2. L’intervento di cui al comma 1 è disposto, come da Deliberazione di Giunta regionale n. 404 del 25 giugno 2012, nel rispetto degli articoli 107, 108 e 109 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento (CE), n. 736/2008 della Commissione, del 22 luglio 2008, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca, e dell’articolo 24, paragrafo 1, lett. v) del Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca.
3. L'intervento
finanziario straordinario concedibile per l'anno 2012, nel rispetto
dell’articolo 9 del Reg. (CE) n. 736/2008 e dell’articolo 24 del Reg. (CE) n.
1198/2006 e come da Protocollo di intesa tra gli enti di cui al comma 1, è pari
a euro 780.000,00, di cui euro
4. Le modalità ed i criteri per l’erogazione dei contributi sono stabiliti dalla DGR n. 404/2012 nel rispetto del Reg. (CE) n. 736/2008 e del Reg. (CE) n. 1198/2006.
5. In ottemperanza alle norme sulla trasparenza e controllo di cui all’articolo 25 del Reg. (CE) n. 736/2008, la misura di aiuto di cui al presente articolo è stata comunicata alla Commissione europea in data 21 giugno 2012 e pubblicata integralmente sul sito internet istituzionale della Regione Abruzzo, Servizio Adeguamento alla Normativa Comunitaria ed Economica ittica (www.regione.abruzzo.it/pesca).
Art. 2
(Riprogrammazione di risorse finanziarie)
1. E' autorizzata la riprogrammazione delle economie vincolate disponibili a valere sulle risorse del bilancio corrente relative al capitolo di spesa 07.02.003 - 102489, denominato "Interventi nel settore agricolo e agro-alimentare - L.R. 30.5.1997, n. 53" per euro 150.000,00 e al capitolo di spesa 08.02.002 - 282451 denominato "Fondo unico per le agevolazioni alle imprese - D.Lgs. 112/98", per euro 200.000,00.
2. Il Servizio Bilancio, su richiesta delle Direzioni competenti in materia di sviluppo economico e in materia di pesca, procede alla reiscrizione delle economie vincolate. Il Servizio Bilancio procede, altresì, alla variazione di bilancio di cui alla presente legge.
Art. 3
(Modifiche ed integrazioni alla L.R.
2/2012)
1. Al conto di bilancio della legge regionale 10 gennaio 2012, n. 2 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 - Bilancio pluriennale 2012-2014) sono apportate le seguenti modifiche:
a) lo stanziamento del capitolo di entrata 04.05.001 - 45008, denominato "Trasferimenti da enti locali a favore della marineria di Pescara", è incrementato di euro 230.000,00;
b) lo stanziamento del capitolo di spesa 07.02.003 - 102489, denominato "Interventi nel settore agricolo e agro-alimentare - L.R. 30.5.1997, n. 53" è ridotto di euro 150.000,00;
c) lo stanziamento del capitolo di spesa 08.02.002 - 282451 denominato "Fondo unico per le agevolazioni alle imprese - D.Lgs. 112/98", è ridotto di euro 200.000,00;
d) lo stanziamento del capitolo di spesa 01.01.005 - 11102, denominato "Funzionamento del Consiglio regionale", è ridotto di euro 200.000,00;
e) lo stanziamento del capitolo di spesa 07.02.013 - 142343, denominato "Intervento straordinario in favore della marineria di Pescara" è incrementato di euro 780.000,00".
Art. 4
(Norma Finanziaria)
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli interventi di cui alla presente legge trovano copertura finanziaria con la legge di bilancio relativa all'esercizio 2012.
2. Al fine di garantire la copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, è autorizzata l’istituzione e l’iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l’anno 2012 del capitolo 07.02.013 - 142343, denominato "Intervento straordinario in favore della marineria di Pescara", con uno stanziamento pari alla suddetta somma di euro 780.000,00.
3. E’ autorizzata, altresì, l’istituzione e l’iscrizione nello stato di previsione dell’entrata del bilancio per l’anno 2012 del capitolo 04.05.001 - 45008, denominato "Trasferimenti da enti locali a favore della marineria di Pescara", correlato al capitolo di spesa 07.02.013 - 142343, con un’entrata pari alla somma di euro 230.000,00, quali introiti derivanti dal Comune di Pescara, dalla Provincia di Pescara e dalla Camera di Commercio di Pescara a seguito della sottoscrizione del Protocollo d’intesa di cui all'art. 1.
4. Lo stanziamento iscritto nella spesa, per la quota direttamente correlata al capitolo di entrata, può essere autorizzato solo previo accertamento della relativa entrata.
Art. 5
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
L’Aquila, addì 10 Agosto 2012
IL PRESIDENTE
GIOVANNI CHIODI