IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1
(Finalità)

1.   La Regione Abruzzo tutela e promuove il benessere degli animali in quanto esseri senzienti, sostiene la riduzione del loro utilizzo a fini sperimentali e ad altri fini didattici e scientifici, mediante la diffusione di metodologie sperimentali innovative che non facciano ricorso ad animali vivi.

Art. 2
(Accordi con le Università e gli Istituti scientifici)

1.   Per l’attuazione delle finalità di cui all’articolo 1, la Regione promuove e realizza appositi accordi con le Università degli Studi e gli Istituti scientifici e di ricerca aventi sede legale nel territorio regionale.

2.   Gli accordi di cui al comma 1 possono prevedere l’istituzione da parte delle Università e degli Istituti scientifici di comitati per la sperimentazione animale.

3.   Gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti dalla Giunta regionale tramite la Direzione competente in materia di tutela della salute.

Art. 3
(Osservatorio regionale sulla Sperimentazione Animale)

1.   Al fine di promuovere il benessere e la tutela degli animali impiegati nella sperimentazione e svolgere funzione di proposta in merito a metodologie alternative all’uso di animali vivi, è istituito presso la direzione regionale competente in materia di tutela della salute, l’Osservatorio regionale sulla sperimentazione animale (ORSA) per il trattamento della documentazione relativa ai protocolli di sperimentazione animale in ambito regionale.

2.   L’ORSA si compone di cinque membri, senza specifica retribuzione, esperti nelle discipline che hanno attinenza con la sperimentazione animale. I componenti dell’ORSA sono nominati dal Consiglio Regionale. Dei cinque componenti almeno uno deve essere scelto tra i nominativi indicati dalle associazioni di volontariato legalmente riconosciute, aventi finalità di protezione degli animali e di sviluppo di metodi di ricerca che non facciano uso di animali.

3.   L’ORSA attiva e gestisce un sistema informativo regionale per la registrazione della documentazione trattata ai sensi degli articoli 7, comma 1, e 10, comma 1, del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 116 (Attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici).

4.   I dati e le informazioni elaborati dall’ORSA sono raccolti annualmente in un Rapporto annuale pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo contenente:

a)   l’elenco aggiornato degli stabilimenti di allevamento e degli stabilimenti fornitori autorizzati a livello regionale;

b)  il numero e le specie di animali utilizzati in esperimenti negli stabilimenti utilizzatori;

c)   le finalità e le tipologie dell’esperimento;

d)  il numero e le specie degli animali ceduti o detenuti dagli stabilimenti di allevamento.

5.   Al fine di assicurare la competenza professionale del personale che, a vario titolo e livello, opera negli stabilimenti di allevamento, di fornitura e utilizzatori, l’ORSA coordina e programma corsi di formazione attinenti alle attività di competenza ed alle specie utilizzate, assieme all’Istituto Zooprofilattico sperimentale dell’Abruzzo e del Molise "G. Caporale" di Teramo che ne sostiene la spesa.

6.   Le informazioni che rivestono particolare interesse commerciale, ai sensi del D.Lgs. 116/1992, non sono pubblicate sul Rapporto annuale.

Art. 4
(Norma finanziaria)

1.   Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica della Regione Abruzzo. Le pubbliche amministrazioni deputate e competenti provvedono alle attività previste dall’articolo 3 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5
(Entrata in vigore)

1.   La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L’Aquila, addì 10 Agosto 2012

IL PRESIDENTE

GIOVANNI CHIODI


TESTI VIGENTI ALLA DATA DELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 7 E 10 DEL DECRETO LEGISLATIVO 27 GENNAIO 1992, N. 116 "Attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici", CITATI DALLA LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 2012, n. 44 "Norme per la diffusione di metodologie alternative alla sperimentazione animale" (in questo stesso Bollettino)

 

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Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

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DECRETO LEGISLATIVO 27 GENNAIO 1992, N. 116

        Attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici.

Art. 7

1.     Chiunque intende effettuare esperimenti deve darne comunicazione al Ministero della sanità, indicando la sede dello stabilimento utilizzatore e producendo a corredo la documentazione atta a dimostrare che l'esperimento è necessario per effettuare un progetto di ricerca mirato ad uno dei fini di cui all'art. 3, comma 1, inevitabile ai sensi dall'art. 4, che siano assicurate le condizioni previste nell'art. 5, e ne invia copia anche alla regione, alla prefettura, al comune ed alla unità sanitaria locale competente per territorio.

2.     I progetti di ricerca di cui al comma 1, che non siano relativi a ordinarie prove di qualità, efficacia e innocuità, hanno durata massima di tre anni; ove si preveda che tale termine non sia sufficiente, l'interessato un anno prima della scadenza chiede al Ministero della sanità l'autorizzazione alla prosecuzione dell'esperimento.

3.     In deroga al comma 1, le prove diagnostiche, mediche e medico veterinarie, che prevedono impiego di animali, devono essere eseguite conformemente alle disposizioni del presente decreto, previa comunicazione alla unità sanitaria locale competente per territorio.

Art. 10

1.     Il comune autorizza l'apertura di stabilimenti di allevamento e di stabilimenti fornitori, tiene un elenco aggiornato degli stabilimenti autorizzati e ne trasmette copia al Ministero dalla sanità nonché alla regione e alla prefettura.

2.     Gli stabilimenti di cui al comma 1 devono soddisfare le condizioni di cui all'art. 4, commi 6 e 7, ed all'art. 5.

3.     Il responsabile di uno stabilimento fornitore può ricevere animali solo da uno stabilimento di allevamento o da altri stabilimenti fornitori oppure animali legalmente importati, a condizione che non si tratti di animali selvatici o randagi.

4.     L'autorizzazione di cui al comma 1, deve esplicitamente indicare la persona competente che nello stabilimento è incaricata di assicurare direttamente o di organizzare l'assistenza degli animali allevati o tenuti in tale stabilimento nel rispetto delle disposizioni del presente decreto.

 

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