IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
(Sostituzione dell’articolo 1 della L.R.
47/2004)
1. L’articolo
1 della L.R. 13 dicembre 2004, n. 47 (Disciplina delle relazioni tra
"Art. 1
(Finalità)
1.
2.
3.
a) mantenere e rafforzare l’identità culturale d’origine;
b) favorire l’integrazione con le Comunità ospitanti;
c) promuovere la partecipazione attiva delle donne emigrate nell’Associazionismo;
d) promuovere la partecipazione giovanile all’interno dell’Associazionismo, favorendo l’integrazione tra vecchie e nuove generazioni di emigrati;
e) sviluppare iniziative di solidarietà nei confronti degli emigrati indigenti e delle loro famiglie e tutelare i diritti degli Abruzzesi emigrati, delle loro famiglie e dei discendenti presso le competenti sedi istituzionali."
Art. 2
Inserimento dell’articolo 1 bis nella
L.R. 47/2004
1. Dopo l’articolo 1 della L.R. 47/2004 è inserito il seguente:
"Art. 1 bis
(Attività)
1.
a) agevolare l’inserimento nell’ordinamento scolastico nazionale dei figli degli emigrati;
b) assumere,
favorire e sviluppare iniziative di carattere culturale e promozionale in
raccordo con le Associazioni, Federazioni e Confederazioni, per mantenere e
rinsaldare il legame con la propria terra di origine, promovendo, nel contempo,
l’immagine della Regione. A tale scopo
c) organizzare nel territorio regionale anche in collaborazione con le altre Regioni, Amministrazioni Pubbliche, Associazioni di emigrati ed Associazioni a carattere nazionale che abbiano una sede permanente nella Regione ed operano a favore degli emigrati:
1) soggiorni di carattere ricreativo - culturale e di studio per i figli e i nipoti degli emigrati;
2) iniziative di turismo sociale rivolte in particolare agli anziani emigrati.
Le iniziative predette possono essere estese anche ai figli degli emigrati provenienti da altre Regioni italiane, a condizione che alla realizzazione partecipino finanziariamente e organizzativamente le Regioni stesse, con carattere di reciprocità nei confronti dei figli degli emigrati Abruzzesi;
d) promuovere
la redazione, la stampa e la diffusione di periodici di informazione, di siti
internet e di altre pubblicazioni che si propongono di diffondere la conoscenza
delle attività della Regione, nonché di tutto quanto possa avere rilevanza ed
interesse per gli Abruzzesi nel Mondo.
e) promuovere iniziative di carattere socio-assistenziale per singoli o famiglie di Abruzzesi all’estero in condizioni di indigenza, sottoponendo le richieste al vaglio dell’Ufficio Emigrazione della Giunta regionale, in sede di approvazione del riparto dei fondi stanziati nei bilanci annuali, determinare i limiti o le misure dei contributi da assegnare e predisporre l’emanazione di appositi bandi per:
1) parziale rimborso di spese di viaggio sostenute per il rientro definitivo (fino all’50%);
2) rimborso spese per il rientro di salme di emigrati Abruzzesi (fino al 50%);
3) erogazione contributi una tantum per lenire situazioni di particolare bisogno;
f) convertire la "risorsa Emigrazione" in canale privilegiato per il rafforzamento dell’immagine e della presenza del "Sistema Abruzzo" sul piano culturale e nei mercati, valorizzando, a tal fine, il ruolo degli Organismi Associativi degli Abruzzesi nel Mondo, anche in collegamento con le istituzioni italiane locali;
g) perseguire la razionalizzazione dell’utilizzo di risorse umane, economiche e strumentali della Regione Abruzzo nei processi di internazionalizzazione, coinvolgendo, ove necessario e possibile, la rete delle Associazioni degli Abruzzesi nel Mondo;
h) attivare
programmi e progetti per sostenere e incentivare il rapporto tra
2.
Art. 3
(Sostituzione dell’articolo 3 della L.R.
47/2004)
1. L’articolo 3 della L.R. 47/2004 è sostituito dal seguente:
"Art. 3
(Organi consultivi degli Abruzzesi nel Mondo)
1. Al
fine di coordinare una politica complessiva per gli Abruzzesi nel Mondo,
2. Il CRAM e l’Osservatorio sono costituiti con atto amministrativo del Dirigente del Servizio, entro centoventi giorni dall’insediamento del Consiglio regionale e hanno una durata pari a quella della Legislatura regionale, salvo lo scioglimento anticipato.
3. Gli Enti, Associazioni, Organismi di cui all’articolo 14 designano i componenti di rispettiva competenza entro trenta giorni dall’acquisizione della richiesta.
4. Trascorso il termine di cui al comma 3 il CRAM e l’Osservatorio possono essere convocati sulla base delle designazioni pervenute, ove si siano raggiunti almeno i 3/5 delle designazioni, fatte comunque salve le successive integrazioni."
Art. 4
(Sostituzione dell’articolo 4 della L.R.
47/2004)
1. L’articolo 4 della L.R. 47/2004 è sostituito dal seguente:
"Art. 4
(Componenti del CRAM)
1. Il CRAM è composto da:
a) il
componente
b) n. 3 Consiglieri regionali, nominati dal Consiglio regionale, di cui uno in rappresentanza della minoranza, con voto limitato a uno;
c) n. 32 emigrati Abruzzesi residenti stabilmente all’estero, designati dalle Associazioni di ciascun Paese, iscritte all’Albo regionale delle Associazioni di cui all’art. 14, d’intesa fra loro;
d) n. 7 rappresentanti delle Associazioni a carattere nazionale che abbiano una sede permanente nella Regione e che operano in Italia e all’estero a favore degli emigrati e delle loro famiglie;
e) n. 4 rappresentanti dei Patronati a carattere nazionale aventi sede nella Regione;
f) n. 1 rappresentante dei Comuni abruzzesi indicato dalla sezione regionale dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI);
g) n. 1 rappresentante delle Province abruzzesi indicato dall’Unione Province Abruzzesi (U.P.A.);
h) n. 1 rappresentante delle comunità montane Abruzzesi indicato dalla Delegazione Regionale dell’Unione Comuni ed Enti Montani (UNCEM);
i) n. 1 rappresentante delle Associazioni di emigrati in Italia fuori Regione nominato d’intesa tra di loro o dal coordinamento delle stesse;
l) n. 4 rappresentanti dei Sindacati abruzzesi.
2. I rappresentanti di cui al comma 1, lettera c) sono così distribuiti:
a) n. 3 per ciascuno dei seguenti Paesi di emigrazione: Canada, USA, Venezuela, Argentina, Brasile, Australia, Svizzera, nominati dalle Federazioni e Confederazioni ove costituite. In mancanza, dal complesso delle Associazioni;
b) n. 2 per l’Africa;
c) n. 1 per ciascuno dei seguenti Paesi: Cile, Cuba, Uruguay, Paraguay, Germania, Belgio, Lussemburgo, Francia, Inghilterra, nominati dalle Federazioni e Confederazioni ove costituite. In mancanza, dal complesso delle Associazioni.
3. Il numero dei componenti di cui al comma 1, lettera c) può variare in conseguenza di inserimento di Stati non ancora rappresentati nel CRAM, o in seguito a revisione dell’Albo delle associazioni Abruzzesi nel Mondo.
4. Le modalità di nomina dei rappresentanti del CRAM di cui alle lettere c) e i) del comma 1 sono fissati con delibera di Giunta regionale.
5. Gli organismi associativi operanti negli Stati che hanno più di un rappresentante, ne designano almeno uno di età inferiore a 35 anni.
6. Tutti i componenti del CRAM, nella seduta di insediamento, sono insigniti del titolo onorifico di "Ambasciatore Onorario dell’Abruzzo nel Mondo"; gli uffici provvedono ad inviare apposita lettera di accredito ai Consolati italiani dei luoghi di residenza degli eletti.
7. Le funzioni di Segretario del CRAM sono svolte da un dipendente dell’Ufficio Emigrazione."
Art. 5
(Sostituzione dell’articolo 5 della L.R.
47/2004)
1. L’articolo 5 della L.R. 47/2004 è sostituito dal seguente:
"Art. 5
(Sedute del CRAM)
1. Alla seduta ordinaria partecipano i componenti del CRAM di cui alle lettere a), b), c), i) del comma 1 dell’articolo 4 e 1 rappresentante dell’Osservatorio per l’emigrazione di cui all’articolo 11.
2. Il CRAM si riunisce di norma, in seduta ordinaria, almeno una volta all'anno.
3. Il CRAM è validamente riunito quando è presente la maggioranza dei componenti aventi diritto al voto.
4. In seconda convocazione, se preannunciata con l’avviso di convocazione, è necessaria la presenza di almeno un terzo dei componenti.
5. Il CRAM si riunisce in seduta straordinaria ogni volta che il Presidente oppure l’Osservatorio per l’emigrazione lo ritengano necessario, o la convocazione sia richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri.
6. Entro 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta il Presidente convoca il CRAM.
7. Le sedute del CRAM sono pubbliche."
Art. 6
(Modifica all’articolo 7 della L.R.
47/2004)
1. Al
comma 1 dell’articolo 7 della L.R.
47/2004 le parole "nella riunione successiva" sono soppresse.
Art. 7
(Modifica all’articolo 8 della L.R.
47/2004)
1. Al comma 2, dell’art. 8 della L.R. 47/2004 è aggiunto, infine, il seguente periodo:"I componenti di cui all’articolo 4 comma 1, lettere c) e d) non possono essere designati per più di due mandati; nel caso di cessazione anticipata della Legislatura, il mandato è da considerarsi concluso, ai fini della rielezione, se sono trascorsi almeno i 3/5 della durata della Legislatura.".
Art. 8
(Sostituzione dell’articolo 10 della
L.R. 47/2004)
1. L’articolo 10 della L.R. 47/2004 è sostituito dal seguente:
"Art. 10
(Presidente e Vice Presidente)
1. Il
CRAM è presieduto dal Presidente della Giunta regionale o dal componente
2. Il CRAM elegge nel proprio seno un Vice Presidente che sostituisce il Presidente o il suo delegato nei casi di assenza o di impedimento.
3. Il Vice Presidente è eletto con voto limitato a uno, tra i componenti previsti alla lettera c), comma 1, dell’art. 4.
4. Il Vice Presidente o i componenti di cui alla lettera b), comma 1, dell’articolo 4, possono essere delegati dal Presidente per le attività deliberate dagli organismi regionali preposti all’emigrazione.
5. E’ dichiarato eletto il componente che abbia ricevuto il maggior numero dei voti validi.".
Art. 9
(Sostituzione dell’articolo 11 della
L.R. 47/2004)
1. L’articolo 11 della L.R. 47/2004 è sostituito dal seguente:
"Art. 11
(Osservatorio per l’Emigrazione)
1. L’Osservatorio per l’Emigrazione è composto dal Presidente del CRAM o suo delegato e dai componenti indicati di cui alle lettere b), d), e), f), g), h), l) del comma 1 dell’articolo 4.
2. Tutti i componenti dell’Osservatorio per l’Emigrazione devono essere stabilmente residenti in Abruzzo.
3. Possono essere invitati a partecipare all’attività dell’Osservatorio i soggetti pubblici interessati alle politiche di internazionalizzazione della Regione Abruzzo in raccordo con gli Abruzzesi nel Mondo.
4. Le funzioni di segretario dell’Osservatorio sono svolte dallo stesso Segretario del CRAM. Le riunioni dell’Osservatorio sono presiedute dal Presidente del CRAM o da un suo delegato scelto tra i componenti l’assemblea.
5. La durata in carica dell’Osservatorio coincide con quella del CRAM.
6. Le sedute dell’Osservatorio sono convocate, a mezzo posta elettronica con allegato ordine del giorno, dal Presidente del CRAM con almeno dieci giorni di preavviso, riducibili a cinque in caso di urgenza e, di regola, entro sei mesi dalla precedente assemblea del CRAM e almeno tre mesi prima della successiva.
7. Tutti i componenti dell’Osservatorio per l’emigrazione partecipano a titolo gratuito alle sedute; i rimborsi spese per la partecipazione alle sedute sono sostenuti dalle Amministrazione di appartenenza di ciascun componente. E’ riconosciuto unicamente il rimborso spese, ai sensi dell’articolo 13, per il rappresentante indicato per partecipare alla seduta annuale del CRAM.
8. L’Osservatorio si riunisce almeno una volta l’anno, anche in maniera itinerante all’interno della Regione Abruzzo. L’Osservatorio elegge nel proprio seno un rappresentante che partecipa alla seduta annuale del CRAM. Il rappresentante viene eletto dall’assemblea durante la prima seduta a maggioranza semplice dei voti.
9. Le sedute sono valide con la presenza di almeno la metà più 1 dei componenti.
10. Le decisioni sono assunte a maggioranza semplice dei voti.".
Art. 10
(Sostituzione dell’articolo 12 della
L.R. 47/2004)
1. L’articolo 12 della L.R. 47/2004 è sostituito dal seguente:
"Art. 12
(Compiti dell’Osservatorio per l’Emigrazione)
1. L’Osservatorio ha i seguenti compiti:
a) analizza le direttive del CRAM, puntualizzando e predisponendo concretamente le osservazioni, le proposte ed i pareri da fornire alla Giunta regionale;
b) formula proposte da inserire all’ordine del giorno del CRAM;
c) cura l’informazione dei Consiglieri e predispone la documentazione necessaria;
d) esprime pareri d’urgenza richiesti al CRAM, al quale vanno successivamente sottoposti per ratifica;
e) propone l’effettuazione di convegni, incontri, seminari, indagini ed altre iniziative interessanti il Settore;
f) esprime parere sui progetti formativi, destinati al reinserimento nel lavoro degli emigrati e delle loro famiglie.".
Art. 11
(Sostituzione dell’articolo 13 della
L.R. 47/2004)
1. L’articolo 13 della L.R. 47/2004 è sostituito dal seguente:
"Art. 13
(Rimborsi)
1. Ai Componenti del CRAM ed al rappresentante dell’Osservatorio per l’emigrazione, per la partecipazione alle sedute del CRAM e ad ogni evento organizzato a seguito di decisioni degli Organismi di cui alla presente legge sia in Italia che all’estero, compete esclusivamente il rimborso delle spese, previsto dalla normativa vigente di riferimento per i dirigenti regionali, determinato con le medesime modalità e condizioni vigenti per gli stessi.
2. I dipendenti regionali partecipano alle sedute del CRAM e dell’Osservatorio senza diritto a compensi, fatto salvo il rimborso delle spese secondo il trattamento spettante al personale dipendente dell’Amministrazione regionale.
3. In caso di eventi la cui organizzazione è affidata ad Associazioni iscritte all’Albo regionale, è consentito l’accreditamento dei fondi necessari per detta organizzazione alle Associazioni stesse, che, a conclusione dell’evento, rendicontano le spese sostenute alla Giunta regionale, Ufficio Emigrazione.
4. Ai fini dell’individuazione della sede di provenienza agli effetti dei rimborsi di cui al presente articolo si fa riferimento alla sede di lavoro, per i residenti all’estero, e al luogo di residenza, per i residenti in Abruzzo.
5. Al fine di garantire il tempestivo rimborso delle spese sostenute dai componenti, si provvede al pagamento delle competenze loro spettanti tramite il Responsabile della spesa della Direzione in cui è inserito l’Ufficio Emigrazione."
Art. 12
(Sostituzione dell’articolo 15 della
L.R. 47/2004)
1. L’articolo 15 della L.R. 47/2004 è sostituito dal seguente:
"Art. 15
(Requisiti per l’iscrizione all’Albo)
1. Per l’iscrizione all’Albo, di cui all’articolo 14, comma 2, i soggetti in esso indicati devono inoltrare domanda all’Ufficio Emigrazione della Giunta regionale, corredata dei seguenti documenti:
a) copia autenticata dell’atto costitutivo e dello Statuto che deve indicare gli scopi sociali e prevedere lo sviluppo periodico dell’attività assembleare ed il regolare avvicendamento delle cariche sociali e dal quale deve risultare, pena la non iscrizione, che i soggetti:
1) svolgono attività a vantaggio della collettività abruzzese stabilita nel Paese estero o Regione italiana;
2) non perseguono scopi di lucro e propaganda partitica;
3) devono essere costituiti e gestiti secondo criteri democratici; le cariche devono essere elettive;
b) attestato rilasciato dal Consolato da cui risulti il riconoscimento dell’Associazione della Federazione o della Confederazione con sede all’Estero;
c) dichiarazione del legale rappresentante attestante l’idoneità delle proprie strutture organizzative (Sedi) per lo svolgimento delle loro funzioni nei confronti degli emigrati con l’indicazione della consistenza numerica dei soci, la loro dislocazione geografica;
d) relazione documentata dell’attività svolta, nel biennio precedente la domanda di iscrizione, a favore degli emigrati Abruzzesi.
2. Le domande di iscrizione all’Albo, risultate idonee in istruttoria, per i soggetti residenti all’estero, sono sottoposte al preventivo parere del CRAM.
3. Possono essere iscritte all’Albo regionale le Associazioni che hanno un numero di soci non inferiore a 35 membri, le Federazioni costituite da almeno 4 Associazioni in possesso dei requisiti per l’iscrizione all’Albo stesso e le Confederazioni a cui aderiscono almeno 2 Federazioni.
4. Per
le Associazioni che chiedono l’iscrizione all’Albo regionale, operanti in Stati
esteri non ancora rappresentati nello stesso Albo, si deroga al numero dei
soci, che può essere non inferiore a 20, e all’atto costitutivo di almeno 2
anni antecedente all’iscrizione, salvo la possibilità di ricevere contributi a
carattere ordinario o straordinario di cui agli articoli 16 e 17, al
raggiungimento dei requisiti previsti alla lettera d), del comma
5. Per ciascuna area geografica all’estero, con non meno di 100.000 abitanti, non può essere prevista più di un'Associazione per ogni eventuale diversa tipologia quali, ad esempio, Associazione sportiva, Mutuo soccorso, Culturale.
6. L’Ufficio Emigrazione della Giunta regionale, è tenuto ed autorizzato a compiere visite nelle sedi delle Associazioni, Federazioni e Confederazioni in Italia ed all’estero, per la verifica della regolarità del funzionamento e della sussistenza dei requisiti per l’iscrizione agli Albi e per tutte le attività stabilite dalla presente legge."
Art. 13
(Modifiche all’articolo 26 della L.R.
47/2004)
1. Il comma 3 dell’art. 26 della L.R. 47/2004 è sostituito dal seguente:
"3.
Agli oneri di cui all’articolo 13 dalla presente legge, valutati per l’anno
2. Dopo il comma 3 dell’art. 26 della L.R. 47/2004 sono aggiunti i seguenti commi:
"3 bis. Agli oneri correnti derivanti dall’attuazione degli articoli 1 bis, 16 e 17 per ciascuno degli esercizi 2012, 2013 e 2014 si fa fronte, senza oneri aggiuntivi, con le risorse iscritte nel capitolo di spese 13.01.002 - 21625 denominato "Interventi per i cittadini Abruzzesi emigrati – L.R. 13.12.2004, n. 47".
3 ter. Alle spese d’investimento indotte dagli articoli 1 bis, 16 e 17, per ciascuno degli esercizi 2012, 2013 e 2014 si fa fronte, senza oneri aggiuntivi, con le risorse iscritte nel capitolo di spese 13.02.001 – 22425 denominato "Interventi in conto capitale a favore dei cittadini Abruzzesi emigrati – L.R. 13.12.2004, n. 47".
3 quater. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio."
Art. 14
(Norma transitoria)
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, decade il Comitato esecutivo in carica.
2. Il CRAM in carica alla data di entrata in vigore della presente legge è confermato, salva l’integrazione dello stesso, con i due membri aggiuntivi di cui alla lettera c), del comma 1, dell’articolo 4, della L.R. 47/2004 come modificato dalla presente legge.
3. L’integrazione del CRAM di cui al comma 2 e l’istituzione dell’Osservatorio per l’Emigrazione di cui all’articolo 8 vengono effettuate con atto del dirigente responsabile dell’Ufficio Emigrazione, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, acquisite dagli enti interessati le nomine dei rispettivi rappresentanti.
4. L’Albo regionale di cui all’art. 14 riassorbe l’intero Albo già esistente. Gli uffici, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, provvedono alla revisione del suddetto Albo.
5. A decorrere dall’entrata il vigore della presente legge, è consentita l’iscrizione all’Albo regionale di cui all’articolo 14 delle nuove Associazioni che abbiano esclusivamente riferimento regionale abruzzese; è consentita l’iscrizione delle Associazioni a denominazione regionale plurima, solo se la costituzione delle stesse è datata almeno un triennio antecedente l’entrata in vigore della presente legge.
6. A
decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, alle funzioni di
rappresentanza negli organismi ufficiali presso
Art. 15
(Abrogazioni)
1. Gli articoli 18, 19, 21 e 23 della L.R. 47/2004 sono abrogati.
Art. 16
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
L’Aquila, addì 10 Agosto 2012
IL PRESIDENTE
GIOVANNI CHIODI
****************
TESTO DELLA LEGGE REGIONALE 13 DICEMBRE 2004,
N. 47
"Disciplina delle relazioni tra
COORDINATO CON
(pubblicata in questo stesso Bollettino)
****************
Avvertenza
I
testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture
del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3,
della legge regionale
Le
modifiche sono evidenziate in grassetto.
Le
abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con
caratteri di colore grigio.
I
testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati
"Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web
"www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di
ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.
I testi vigenti delle leggi della
Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle
leggi regionali", all'indirizzo web
"www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I
testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i
testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo.
Il
sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un
accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE
considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può
essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it".
I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente
i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni
cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
****************
LEGGE REGIONALE 13 DICEMBRE 2004, N. 47
Disciplina delle relazioni tra
TITOLO I
Disposizioni generali
Art. 1
(Finalità)
1.
2.
3.
a) mantenere e
rafforzare l’identità culturale d’origine;
b) favorire
l’integrazione con le Comunità ospitanti;
c) promuovere la
partecipazione attiva delle donne emigrate nell’Associazionismo;
d) promuovere la
partecipazione giovanile all’interno dell’Associazionismo, favorendo
l’integrazione tra vecchie e nuove generazioni di emigrati;
e) sviluppare
iniziative di solidarietà nei confronti degli emigrati indigenti e delle loro
famiglie e tutelare i diritti degli Abruzzesi emigrati, delle loro famiglie e
dei discendenti presso le competenti sedi istituzionali.
Art. 1
bis
(Attività)
1.
a) agevolare
l’inserimento nell’ordinamento scolastico nazionale dei figli degli emigrati;
b) assumere,
favorire e sviluppare iniziative di carattere culturale e promozionale in
raccordo con le Associazioni, Federazioni e Confederazioni, per mantenere e
rinsaldare il legame con la propria terra di origine, promovendo, nel contempo,
l’immagine della Regione. A tale scopo
c) organizzare nel
territorio regionale anche in collaborazione con le altre Regioni,
Amministrazioni Pubbliche, Associazioni di emigrati ed Associazioni a carattere
nazionale che abbiano una sede permanente nella Regione ed operano a favore
degli emigrati:
1) soggiorni di carattere
ricreativo - culturale e di studio per i figli e i nipoti degli emigrati;
2) iniziative di turismo sociale
rivolte in particolare agli anziani emigrati.
Le iniziative
predette possono essere estese anche ai figli degli emigrati provenienti da
altre Regioni italiane, a condizione che alla realizzazione partecipino
finanziariamente e organizzativamente le Regioni stesse, con carattere di
reciprocità nei confronti dei figli degli emigrati Abruzzesi;
d) promuovere la
redazione, la stampa e la diffusione di periodici di informazione, di siti
internet e di altre pubblicazioni che si propongono di diffondere la conoscenza
delle attività della Regione, nonché di tutto quanto possa avere rilevanza ed
interesse per gli Abruzzesi nel Mondo.
e) promuovere
iniziative di carattere socio-assistenziale per singoli o famiglie di Abruzzesi
all’estero in condizioni di indigenza, sottoponendo le richieste al vaglio
dell’Ufficio Emigrazione della Giunta regionale, in sede di approvazione del
riparto dei fondi stanziati nei bilanci annuali, determinare i limiti o le
misure dei contributi da assegnare e predisporre l’emanazione di appositi bandi
per:
1) parziale rimborso di spese di
viaggio sostenute per il rientro definitivo (fino all’50%);
2) rimborso spese per il rientro
di salme di emigrati Abruzzesi (fino al 50%);
3) erogazione contributi una
tantum per lenire situazioni di particolare bisogno;
f) convertire la
"risorsa Emigrazione" in canale privilegiato per il rafforzamento
dell’immagine e della presenza del "Sistema Abruzzo" sul piano
culturale e nei mercati, valorizzando, a tal fine, il ruolo degli Organismi
Associativi degli Abruzzesi nel Mondo, anche in collegamento con le istituzioni
italiane locali;
g) perseguire la
razionalizzazione dell’utilizzo di risorse umane, economiche e strumentali
della Regione Abruzzo nei processi di internazionalizzazione, coinvolgendo, ove
necessario e possibile, la rete delle Associazioni degli Abruzzesi nel Mondo;
h) attivare
programmi e progetti per sostenere e incentivare il rapporto tra
2.
Art. 2
(Destinatari degli interventi)
Sono destinatari degli interventi di cui alla presente legge:
a) i cittadini di origine abruzzese per nascita o residenza all'atto dell'espatrio da almeno due anni, i familiari conviventi, nonché i loro discendenti che si trovino stabilmente all'estero o che rientrino definitivamente nella Regione dopo un periodo di permanenza all'estero non inferiore a cinque anni consecutivi;
b) le Associazioni degli Abruzzesi nel mondo di cui al successivo art. 14;
c) le Associazioni nazionali e regionali operanti in Abruzzo da almeno cinque anni e che per statuto svolgano attività in favore delle Comunità nel mondo;
d) le Associazioni degli Abruzzesi in Italia fuori Regione.
I cittadini abruzzesi per nascita e residenza appartenenti ad Organismi internazionali, Rappresentanze diplomatiche e consolari e le rispettive famiglie, non sono ammessi ai benefici di cui al 1° comma.
TITOLO II
Organismi
Art. 3
(Organi consultivi degli Abruzzesi nel Mondo)
1. Al fine di coordinare una
politica complessiva per gli Abruzzesi nel Mondo,
2. Il CRAM e l’Osservatorio sono
costituiti con atto amministrativo del Dirigente del Servizio, entro centoventi
giorni dall’insediamento del Consiglio regionale e hanno una durata pari a
quella della Legislatura regionale, salvo lo scioglimento anticipato.
3. Gli Enti, Associazioni,
Organismi di cui all’articolo 14 designano i componenti di rispettiva
competenza entro trenta giorni dall’acquisizione della richiesta.
4. Trascorso il termine di cui al
comma 3 il CRAM e l’Osservatorio possono essere convocati sulla base delle
designazioni pervenute, ove si siano raggiunti almeno i 3/5 delle designazioni,
fatte comunque salve le successive integrazioni.
Art. 4
(Componenti del CRAM)
1. Il CRAM è composto da:
a) il componente
b) n. 3 Consiglieri
regionali, nominati dal Consiglio regionale, di cui uno in rappresentanza della
minoranza, con voto limitato a uno;
c) n. 32 emigrati
Abruzzesi residenti stabilmente all’estero, designati dalle Associazioni di
ciascun Paese, iscritte all’Albo regionale delle Associazioni di cui all’art.
14, d’intesa fra loro;
d) n. 7
rappresentanti delle Associazioni a carattere nazionale che abbiano una sede
permanente nella Regione e che operano in Italia e all’estero a favore degli
emigrati e delle loro famiglie;
e) n. 4
rappresentanti dei Patronati a carattere nazionale aventi sede nella Regione;
f) n. 1
rappresentante dei Comuni abruzzesi indicato dalla sezione regionale
dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI);
g) n. 1
rappresentante delle Province abruzzesi indicato dall’Unione Province Abruzzesi
(U.P.A.);
h) n. 1
rappresentante delle comunità montane Abruzzesi indicato dalla Delegazione
Regionale dell’Unione Comuni ed Enti Montani (UNCEM);
i) n. 1
rappresentante delle Associazioni di emigrati in Italia fuori Regione nominato
d’intesa tra di loro o dal coordinamento delle stesse;
l) n. 4
rappresentanti dei Sindacati abruzzesi.
2. I rappresentanti di cui al
comma 1, lettera c) sono così distribuiti:
a) n. 3 per ciascuno
dei seguenti Paesi di emigrazione: Canada, USA, Venezuela, Argentina, Brasile,
Australia, Svizzera, nominati dalle Federazioni e Confederazioni ove
costituite. In mancanza, dal complesso delle Associazioni;
b) n. 2 per
l’Africa;
c) n. 1 per ciascuno
dei seguenti Paesi: Cile, Cuba, Uruguay, Paraguay, Germania, Belgio,
Lussemburgo, Francia, Inghilterra, nominati dalle Federazioni e Confederazioni
ove costituite. In mancanza, dal complesso delle Associazioni.
3. Il numero dei componenti di
cui al comma 1, lettera c) può variare in conseguenza di inserimento di Stati
non ancora rappresentati nel CRAM, o in seguito a revisione dell’Albo delle
associazioni Abruzzesi nel Mondo.
4. Le modalità di nomina dei
rappresentanti del CRAM di cui alle lettere c) e i) del comma 1 sono fissati
con delibera di Giunta regionale.
5. Gli organismi associativi
operanti negli Stati che hanno più di un rappresentante, ne designano almeno
uno di età inferiore a 35 anni.
6. Tutti i componenti del CRAM,
nella seduta di insediamento, sono insigniti del titolo onorifico di
"Ambasciatore Onorario dell’Abruzzo nel Mondo"; gli uffici provvedono
ad inviare apposita lettera di accredito ai Consolati italiani dei luoghi di
residenza degli eletti.
7. Le funzioni di Segretario del
CRAM sono svolte da un dipendente dell’Ufficio Emigrazione.
Art. 5
(Sedute del CRAM)
1. Alla seduta ordinaria
partecipano i componenti del CRAM di cui alle lettere a), b), c), i) del comma
1 dell’articolo 4 e 1 rappresentante dell’Osservatorio per l’emigrazione di cui
all’articolo 11.
2. Il CRAM si riunisce di norma,
in seduta ordinaria, almeno una volta all'anno.
3. Il CRAM è validamente riunito
quando è presente la maggioranza dei componenti aventi diritto al voto.
4. In seconda convocazione, se
preannunciata con l’avviso di convocazione, è necessaria la presenza di almeno
un terzo dei componenti.
5. Il CRAM si riunisce in seduta
straordinaria ogni volta che il Presidente oppure l’Osservatorio per
l’emigrazione lo ritengano necessario, o la convocazione sia richiesta da
almeno un terzo dei Consiglieri.
6. Entro 15 giorni dalla data di
ricezione della richiesta il Presidente convoca il CRAM.
7. Le sedute del CRAM sono
pubbliche.
Art. 6
(Convocazioni)
Le convocazioni del CRAM sono fatte dal Presidente mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, o telegramma per i residenti all'estero, almeno 30 giorni prima di quello fissato per la riunione.
Tale convocazione deve contenere l'indicazione degli argomenti da trattare iscritti dal Presidente all'ordine del giorno.
In casi di urgenza la convocazione può essere effettuata per via telegrafica, almeno 10 giorni prima della riunione.
Art. 7
(Deliberazioni e verbali)
Le deliberazioni del CRAM vengono adottate a maggioranza dei Consiglieri presenti aventi diritto al voto.
Per ciascuna seduta viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Segretario, che è sottoposto all'approvazione del CRAM [nella riunione successiva].
Art. 8
Decadenza.
I Componenti del CRAM decadono dalle loro funzioni con il termine del mandato o con la revoca dello stesso o con il venir meno del titolo che ne ha permesso la nomina; le funzioni di componente cessano, inoltre, per dimissioni o decesso.
I Componenti del CRAM che non intervengono a due sedute consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti automaticamente. I componenti di cui all’articolo 4 comma 1, lettere c) e d) non possono essere designati per più di due mandati; nel caso di cessazione anticipata della Legislatura, il mandato è da considerarsi concluso, ai fini della rielezione, se sono trascorsi almeno i 3/5 della durata della Legislatura.
Nei casi previsti dai commi precedenti si procede alla sostituzione con le stesse modalità di nomina.
Art. 9
(Compiti del CRAM)
Il Consiglio regionale degli Abruzzesi nel mondo ha i seguenti compiti:
a) formula proposte per la redazione del programma annuale delle attività, degli interventi previsti dalla presente legge e per la ripartizione annuale della spesa;
b) studia, anche proponendo apposite ricerche, il fenomeno migratorio della Regione, la dinamica sulla sua incisività sull'economia, sullo sviluppo della Regione e sulle condizioni di vita e di lavoro degli emigrati e delle loro famiglie;
c) fornisce notizie e propone iniziative per informare le collettività abruzzesi all'estero sui problemi e sugli aspetti della vita regionale, promovendo opportuni collegamenti con il Ministero degli Affari Esteri, per quanto attiene alle attività di sua competenza, nonché con gli uffici, le organizzazioni e gli enti operanti nel settore;
d) concorre alla diffusione, attraverso i veicoli di comunicazione, di notizie sulla vita, sull'attività e sulla legislazione regionale ai corregionali emigrati all'estero;
e) segnala al Consiglio regionale l'opportunità di proporre al Parlamento, ai sensi dell'art. 121 della Costituzione, provvedimenti e iniziative di competenza statale, tendenti a tutelare i diritti degli emigrati e delle loro famiglie;
f) propone la convocazione di conferenze sui problemi generali dell'emigrazione, anche in collegamento con le altre Regioni e, tramite le Associazioni e le Organizzazioni degli emigrati, con le comunità localizzate di emigrati residenti all'estero;
g) propone iniziative e provvedimenti tendenti ad assicurare l'effettivo esercizio dei diritti civili e politici da parte dei cittadini emigrati;
h) propone attività promozionali all'estero in collaborazione con le Associazioni di emigrati;
i) si pronuncia sull'aggiornamento dell'Albo regionale delle Associazioni e delle Federazioni di emigrati abruzzesi all'estero sulla base dei requisiti previsti dall'art. 14 della presente legge;
l) propone interventi di carattere culturale, formativo, economico ed assistenziale in favore degli emigrati e delle loro famiglie, con particolare riferimento all'utilizzo di risorse comunitarie.
Il CRAM viene annualmente informato sull'utilizzo delle risorse impegnate nell'anno precedente nel quadro delle indicazioni programmatiche approvate.
Art. 10
(Presidente e Vice Presidente)
1. Il CRAM è presieduto dal
Presidente della Giunta regionale o dal componente
2. Il CRAM elegge nel proprio
seno un Vice Presidente che sostituisce il Presidente o il suo delegato nei
casi di assenza o di impedimento.
3. Il Vice Presidente è eletto
con voto limitato a uno, tra i componenti previsti alla lettera c), comma 1,
dell’art. 4.
4. Il Vice Presidente o i
componenti di cui alla lettera b), comma 1, dell’articolo 4, possono essere
delegati dal Presidente per le attività deliberate dagli organismi regionali
preposti all’emigrazione.
5. E’ dichiarato eletto il
componente che abbia ricevuto il maggior numero dei voti validi.
Art. 11
(Osservatorio per l’Emigrazione)
1. L’Osservatorio per l’Emigrazione
è composto dal Presidente del CRAM o suo delegato e dai componenti indicati di
cui alle lettere b), d), e), f), g), h), l) del comma 1 dell’articolo 4.
2. Tutti i componenti
dell’Osservatorio per l’Emigrazione devono essere stabilmente residenti in
Abruzzo.
3. Possono essere invitati a
partecipare all’attività dell’Osservatorio i soggetti pubblici interessati alle
politiche di internazionalizzazione della Regione Abruzzo in raccordo con gli
Abruzzesi nel Mondo.
4. Le funzioni di segretario
dell’Osservatorio sono svolte dallo stesso Segretario del CRAM. Le riunioni
dell’Osservatorio sono presiedute dal Presidente del CRAM o da un suo delegato
scelto tra i componenti l’assemblea.
5. La durata in carica
dell’Osservatorio coincide con quella del CRAM.
6. Le sedute dell’Osservatorio
sono convocate, a mezzo posta elettronica con allegato ordine del giorno, dal
Presidente del CRAM con almeno dieci giorni di preavviso, riducibili a cinque
in caso di urgenza e, di regola, entro sei mesi dalla precedente assemblea del
CRAM e almeno tre mesi prima della successiva.
7. Tutti i componenti
dell’Osservatorio per l’emigrazione partecipano a titolo gratuito alle sedute;
i rimborsi spese per la partecipazione alle sedute sono sostenuti dalle
Amministrazione di appartenenza di ciascun componente. E’ riconosciuto
unicamente il rimborso spese, ai sensi dell’articolo 13, per il rappresentante
indicato per partecipare alla seduta annuale del CRAM.
8. L’Osservatorio si riunisce
almeno una volta l’anno, anche in maniera itinerante all’interno della Regione
Abruzzo. L’Osservatorio elegge nel proprio seno un rappresentante che partecipa
alla seduta annuale del CRAM. Il rappresentante viene eletto dall’assemblea
durante la prima seduta a maggioranza semplice dei voti.
9. Le sedute sono valide con la
presenza di almeno la metà più 1 dei componenti.
10. Le decisioni sono assunte a maggioranza semplice dei voti.
Art. 12
(Compiti dell’Osservatorio per l’Emigrazione)
1. L’Osservatorio ha i seguenti
compiti:
a) analizza le
direttive del CRAM, puntualizzando e predisponendo concretamente le
osservazioni, le proposte ed i pareri da fornire alla Giunta regionale;
b) formula proposte
da inserire all’ordine del giorno del CRAM;
c) cura
l’informazione dei Consiglieri e predispone la documentazione necessaria;
d) esprime pareri
d’urgenza richiesti al CRAM, al quale vanno successivamente sottoposti per
ratifica;
e) propone
l’effettuazione di convegni, incontri, seminari, indagini ed altre iniziative
interessanti il Settore;
f) esprime parere
sui progetti formativi, destinati al reinserimento nel lavoro degli emigrati e
delle loro famiglie.
Art. 13
(Rimborsi)
1. Ai Componenti del CRAM ed al
rappresentante dell’Osservatorio per l’emigrazione, per la partecipazione alle
sedute del CRAM e ad ogni evento organizzato a seguito di decisioni degli
Organismi di cui alla presente legge sia in Italia che all’estero, compete
esclusivamente il rimborso delle spese, previsto dalla normativa vigente di
riferimento per i dirigenti regionali, determinato con le medesime modalità e
condizioni vigenti per gli stessi.
2. I dipendenti regionali
partecipano alle sedute del CRAM e dell’Osservatorio senza diritto a compensi,
fatto salvo il rimborso delle spese secondo il trattamento spettante al
personale dipendente dell’Amministrazione regionale.
3. In caso di eventi la cui
organizzazione è affidata ad Associazioni iscritte all’Albo regionale, è
consentito l’accreditamento dei fondi necessari per detta organizzazione alle
Associazioni stesse, che, a conclusione dell’evento, rendicontano le spese
sostenute alla Giunta regionale, Ufficio Emigrazione.
4. Ai fini dell’individuazione
della sede di provenienza agli effetti dei rimborsi di cui al presente articolo
si fa riferimento alla sede di lavoro, per i residenti all’estero, e al luogo
di residenza, per i residenti in Abruzzo.
5. Al fine di garantire il
tempestivo rimborso delle spese sostenute dai componenti, si provvede al
pagamento delle competenze loro spettanti tramite il Responsabile della spesa
della Direzione in cui è inserito l’Ufficio Emigrazione.
TITOLO III
Associazionismo
Art. 14
(Albo delle Associazioni)
A tal fine è istituito presso l'Ufficio Emigrazione della Giunta regionale l'Albo delle Associazioni degli emigrati e delle rispettive Federazioni e Confederazioni.
A tale Albo, suddiviso in due sezioni, sono iscritte:
Sezione I:
- Associazioni che operano all'estero con propria sede in favore degli Emigrati abruzzesi e delle loro famiglie.
Sezione II:
- Associazioni che operano in Italia fuori Regione in favore degli Emigrati abruzzesi e delle loro famiglie.
Art. 15
(Requisiti per l’iscrizione all’Albo)
1. Per l’iscrizione all’Albo, di
cui all’articolo 14, comma 2, i soggetti in esso indicati devono inoltrare
domanda all’Ufficio Emigrazione della Giunta regionale, corredata dei seguenti
documenti:
a) copia
autenticata dell’atto costitutivo e dello Statuto che deve indicare gli scopi
sociali e prevedere lo sviluppo periodico dell’attività assembleare ed il
regolare avvicendamento delle cariche sociali e dal quale deve risultare, pena
la non iscrizione, che i soggetti:
1) svolgono attività a vantaggio
della collettività abruzzese stabilita nel Paese estero o Regione italiana;
2) non perseguono scopi di lucro e
propaganda partitica;
3) devono essere costituiti e
gestiti secondo criteri democratici; le cariche devono essere elettive;
b) attestato
rilasciato dal Consolato da cui risulti il riconoscimento dell’Associazione
della Federazione o della Confederazione con sede all’Estero;
c) dichiarazione
del legale rappresentante attestante l’idoneità delle proprie strutture
organizzative (Sedi) per lo svolgimento delle loro funzioni nei confronti degli
emigrati con l’indicazione della consistenza numerica dei soci, la loro
dislocazione geografica;
d) relazione
documentata dell’attività svolta, nel biennio precedente la domanda di
iscrizione, a favore degli emigrati Abruzzesi.
2. Le domande di iscrizione
all’Albo, risultate idonee in istruttoria, per i soggetti residenti all’estero,
sono sottoposte al preventivo parere del CRAM.
3. Possono essere iscritte
all’Albo regionale le Associazioni che hanno un numero di soci non inferiore a
35 membri, le Federazioni costituite da almeno 4 Associazioni in possesso dei
requisiti per l’iscrizione all’Albo stesso e le Confederazioni a cui aderiscono
almeno 2 Federazioni.
4. Per le Associazioni che
chiedono l’iscrizione all’Albo regionale, operanti in Stati esteri non ancora
rappresentati nello stesso Albo, si deroga al numero dei soci, che può essere
non inferiore a 20, e all’atto costitutivo di almeno 2 anni antecedente
all’iscrizione, salvo la possibilità di ricevere contributi a carattere
ordinario o straordinario di cui agli articoli 16 e 17, al raggiungimento dei
requisiti previsti alla lettera d), del comma
5. Per ciascuna area geografica
all’estero, con non meno di 100.000 abitanti, non può essere prevista più di
un'Associazione per ogni eventuale diversa tipologia quali, ad esempio,
Associazione sportiva, Mutuo soccorso, Culturale.
6. L’Ufficio Emigrazione della Giunta
regionale, è tenuto ed autorizzato a compiere visite nelle sedi delle
Associazioni, Federazioni e Confederazioni in Italia ed all’estero, per la
verifica della regolarità del funzionamento e della sussistenza dei requisiti
per l’iscrizione agli Albi e per tutte le attività stabilite dalla presente
legge.
Art. 16
(Contributi ordinari)
Alle Associazioni, alle Federazioni e alle Confederazioni
iscritte all'Albo regionale, ai sensi del precedente art. 15,
Le domande annuali per accedere ai suddetti contributi devono essere inviate alla Presidenza della Giunta regionale - Servizio Attività di promozione della Regione e collegamento con le Comunità Abruzzesi all'estero - Ufficio Emigrazione, L'Aquila - entro e non oltre il 30 novembre dell'anno precedente - farà fede il timbro postale di partenza - e devono essere corredate della seguente documentazione:
1) programma delle attività per le quali si richiede il contributo;
2) bilancio finanziario preventivo comprensivo di entrate e spesa, sottoscritto dal legale rappresentante dell'Associazione e contenente gli estremi di approvazione da parte degli organi statutari;
3) attestazione del numero dei soci.
La mancanza di uno solo degli elementi di cui sopra comporta l'esclusione d'ufficio dell'istanza.
Il contributo di cui al punto precedente sarà erogato per il 60%, a titolo di anticipazione, entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento e, comunque, entro 45 giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio.
Entro il 30 giugno di ogni anno, sarà erogato il rimanente 40% sulla base del consuntivo da inviare entro il 31 marzo, termine perentorio pena decadenza da ogni aspettativa al contributo e restituzione dell'anticipazione percepita, dell'anno successivo a quello di riferimento contenente:
1) relazione sull'attività svolta nell'anno precedente;
2) rendiconto finanziario dell'attività svolta, completo di entrate e spese, sottoscritto dal legale rappresentante dell'Associazione e contenente gli estremi di approvazione da parte degli organi statutari.
Alle Associazioni inserite nella Sezione II dell'Albo regionale di cui all'art. 4, sono destinati il 30% dei fondi previsti per i contributi di cui al primo comma del presente articolo. Il 25% dell'importo determinato è gestito dalla Regione per attività diretta.
Il contributo di cui al primo comma non potrà essere superiore al disavanzo scaturente dal rendiconto finanziario presentato.
Art. 17
(Contributi straordinari)
Alle Associazioni, Federazioni e Confederazioni di cui al
precedente art. 2 lettere b) e c),
Per detti progetti è consentita, per comprovate necessità, l'anticipazione fino all'80% del contributo concesso.
TITOLO IV
Interventi e provvidenze
Art. 18
(Interventi)
[
a) favorire nell'ambito del territorio regionale
la formazione e la riqualificazione professionale dei lavoratori emigrati e dei
loro familiari attraverso idonee iniziative da assumersi in concorso con i
piani nazionali e comunitari e con le modalità previste dalle leggi regionali
che disciplinano la materia;
b) favorire il reinserimento degli emigrati di
ritorno, mediante la concessione di contributi per l'acquisto, la costruzione e
la ristrutturazione della casa con le modalità di cui al successivo art. 19;
c) favorire l'inserimento produttivo dei
lavoratori rimpatriati, richiedendo pareri e proposte al CRAM, che ha facoltà
di proporre modifiche ed integrazioni alle leggi di settore in vigore;
d) agevolare l'inserimento nell'ordinamento
scolastico nazionale dei figli degli emigrati, secondo quanto previsto al
successivo art. 21;
e) favorire il riscatto ai soli fini assicurativi
per il raggiungimento del diritto amministrativo alla pensione di invalidità,
alla prosecuzione volontaria o alla pensione di vecchiaia, dei periodi di
lavoro effettuato all'estero, non coperti da convenzione bilaterale con
l'Italia in materia di sicurezza sociale. Il contributo pari al 90%
dell'ammontare del costo del riscatto per il conseguimento del diritto alla
pensione di invalidità e la prosecuzione volontaria e del 30% per il
conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia. I contributi non sono
cumulabili tra loro e non ripetibili nel tempo;
f) assumere, favorire e sviluppare iniziative di
carattere culturale e promozionale in raccordo con le Associazioni, Federazioni
e Confederazioni, per mantenere e rinsaldare il legame con la propria terra di
origine, promovendo, nel contempo, l'immagine della Regione. A tale scopo
g) organizzare nel territorio regionale anche in
collaborazione con le altre Regioni, Amministrazioni Pubbliche, Associazioni di
emigrati ed Associazioni a carattere Nazionale che abbiano una sede permanente
nella Regione ed operano a favore degli emigrati:
1) soggiorni di carattere ricreativo-culturale e
di studio per i figli e i nipoti degli emigrati;
2) iniziative di turismo sociale rivolte in
particolare agli anziani emigrati;
3) Le iniziative predette possono essere estese
anche ai figli degli emigrati provenienti da altre Regioni italiane, a
condizione che alla realizzazione partecipino finanziariamente e
organizzativamente le Regioni stesse, con carattere di reciprocità nei
confronti dei figli degli emigrati abruzzesi;
h) promuovere la redazione, la stampa e la
diffusione di periodici di informazione, di siti internet e di altre
pubblicazioni che si propongono di diffondere la conoscenza delle attività
della Regione, nonché di tutto quanto possa avere rilevanza ed interesse per
gli abruzzesi nel mondo.
i) promuovere iniziative di carattere
socio-assistenziale per singoli o famiglie di abruzzesi all'estero in
condizioni di indigenza per:
1) parziale rimborso di spese di viaggio
sostenute per il rientro definitivo (fino all'80%);
2) rimborso spese per il rientro di salme di
emigrati abruzzesi (fino al 50%);
3) erogazione contributi una tantum per lenire situazioni di particolare bisogno.]
Art. 19
(Facilitazioni per le abitazioni)
[Agli abruzzesi all'estero che nel
territorio della Regione intendano costruire o acquistare un alloggio di tipo
economico o effettuare interventi di restauro, risanamento conservativo,
ristrutturazione, ampliamento o completamento di un immobile ad uso abitativo
proprio o del proprio nucleo familiare, sono concessi contributi una tantum in
c/capitale, pari al 30% della spesa, su un importo massimo di € 75.000,00 per
l'acquisto o la costruzione dell'appartamento e del 35% su un importo massimo
di € 35.000,00 nelle altre ipotesi previste.
Hanno titolo alle provvidenze sopra
descritte gli emigrati nati in Abruzzo e/o ivi residenti al momento della
partenza, rientrati nel territorio della Regione ed i loro discendenti in
possesso della cittadinanza italiana, che ne facciano domanda entro e non oltre
due anni dal rientro definitivo in Abruzzo.
Sono esclusi dai contributi suddetti coloro
che sono titolari del diritto di proprietà o di usufrutto di altro alloggio
idoneo e adeguato alle necessità familiari e coloro che hanno ottenuto
l'assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio
costruito con contributi di Enti Pubblici.
L'alloggio per il quale viene concesso il
contributo non può essere destinato ad uso diverso da quello di abitazione
propria o del proprio nucleo familiare e non può essere venduto prima di cinque
anni dalla data di acquisto o dal completamento dei lavori di costruzione e/o
di ristrutturazione, pena la revoca del contributo e la sua restituzione.
Le domande per l'ammissione al contributo suddetto devono essere presentate presso il Comune di residenza o presso il Comune ove è situato l'alloggio.]
Art. 20
(Assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica)
Ai lavoratori emigrati costretti a rientrare nella Regione Abruzzo per licenziamento dal lavoro, mancato rinnovo del contratto di lavoro, per infortunio professionale o malattia invalidante, si applicano le riserve di alloggi di edilizia residenziale pubblica previste dalla normativa vigente.
Art. 21
(Inserimento scolastico)
[Allo scopo di assicurare
l'inserimento nell'ordinamento scolastico nazionale dei figli dei lavoratori
emigrati all'estero o rimpatriati,
La misura dell'intervento ammonta, per
l'anno scolastico di riferimento, ad € 700,00 per le scuole medie inferiori e
superiori e ad € 1.500,00 per i corsi di tipo universitario.
Sono esclusi dai benefici in parola gli
studenti che usufruiscano di analoghi interventi da parte di istituzioni
pubbliche e private.
L'importo delle borse di studio è definito
annualmente dalla Giunta regionale in sede di approvazione del piano annuale di
attività.
Per tale intervento la domanda deve essere inoltrata alla Presidenza della Giunta regionale - Servizio Attività di Promozione della Regione e Collegamento con le Comunità Abruzzesi all'Estero - Ufficio Emigrazione, L'Aquila.]
Art. 22
(Deleghe ai Comuni)
Le funzioni amministrative relative agli interventi previsti dalla presente legge agli articoli 19 e 21, commi 2 e 3, sono delegati ai Comuni di residenza dei richiedenti.
Le pratiche che nel corso dell'anno non vengono liquidate per mancanza di fondi, segnano la graduatoria per l'anno successivo.
Art. 23
(Riparto risorse)
[Entro il 31 gennaio di ogni anno
Art. 24
(Norma transitoria)
Alle domande relative ai punti b), d) ed e) dell'art. 18 ed agli articoli 19 e 21 della presente legge presentate all'Ufficio Emigrazione - L'Aquila, in base alle norme vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge, si applicano le norme vigenti al momento della domanda stessa.
Le Associazioni e loro Federazioni e Confederazioni che operano all'estero ed in Italia fuori Regione inserite negli Albi previsti rispettivamente dalla L.R. 28 aprile 1995, n. 79 e dalla L.R. 23 marzo 2000, n. 47, sono iscritte d'ufficio nell'Albo regionale istituito dall'art. 14 della presente legge.
Per l'anno 2005 le domande per accedere ai contributi di cui alla presente legge, devono essere inviate entro 60 giorni dall'entrata in vigore della stessa.
Art. 25
(Abrogazioni)
Con l'entrata in vigore della presente legge regionale è abrogata la L.R. 28 aprile 1995, n. 79, per la parte riguardante l'emigrazione e la L.R. 23 marzo 2000, n. 47.
Art. 26
(Norma finanziaria)
1. La presente legge non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio regionale.
2. Per gli esercizi successivi al 2004 si fa
fronte con gli stanziamenti iscritti e determinati dalle leggi di bilancio sui
capitoli 21625 U.P.B. 13 01 002 e 22425 U.P.B. 13 02 001.
3. Agli oneri di cui
all’articolo 13 dalla presente legge, valutati per l’anno
3 bis. Agli oneri correnti derivanti dall’attuazione degli
articoli 1 bis, 16 e 17 per ciascuno degli esercizi 2012, 2013 e 2014 si fa
fronte, senza oneri aggiuntivi, con le risorse iscritte nel capitolo di spese
13.01.002 - 21625 denominato "Interventi per i cittadini Abruzzesi
emigrati – L.R. 13.12.2004, n. 47".
3 ter. Alle spese d’investimento indotte dagli articoli 1
bis, 16 e 17, per ciascuno degli esercizi 2012, 2013 e 2014 si fa fronte, senza
oneri aggiuntivi, con le risorse iscritte nel capitolo di spese 13.02.001 –
22425 denominato "Interventi in conto capitale a favore dei cittadini
Abruzzesi emigrati – L.R. 13.12.2004, n. 47".
3 quater. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa
fronte con legge di bilancio.
Art. 27
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione con effetto dal 1° gennaio 2005.