IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1
(Finalità)

1.   Per la salvaguardia degli insediamenti civili, agricoli, industriali e tecnologici insistenti nell’alveo dell’ex lago del Fucino, la Regione Abruzzo garantisce la gestione, compresa la completa, funzionale e permanente manutenzione delle infrastrutture di bonifica esistenti nella predetta area e consistenti:

a)   nella canalizzazione principale: Canale Allacciante, Canali Collettori, Fiume Giovenco - Tratto interno Fucino, Fosso n.15, Fosso n. 38;

b)  nelle idrovore di Borgo Ottomila;

c)   nell’Emissario di Incile.

2.   Tali funzioni, svolte in precedenza e per le rispettive competenze dalla soppressa Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo, (ARSSA) e dal Consorzio di Bonifica Ovest-Bacino Liri - Garigliano, sono indispensabili per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1.

Art. 2
(Gestione opere di bonifica)

1.   Con la soppressione dell’ARSSA, la gestione delle infrastrutture di bonifica di cui all’articolo 1, insistenti nell’alveo dell’ex lago del Fucino e già di competenza della citata Agenzia, viene trasferita al Consorzio di Bonifica Ovest Bacino Liri - Garigliano con sede in Avezzano.

2.   Per l’esercizio delle funzioni trasferite al Consorzio di Bonifica Ovest, la Direzione regionale Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, sulla base di apposita delibera della Giunta regionale, stipula apposita Convenzione con il Consorzio predetto.

Art. 3
(Trasferimenti)

1.   In attuazione della legge regionale 7 giugno 1996, n. 36 (Adeguamento funzionale, riordino e norme per il risanamento dei Consorzi di Bonifica), articolo 13, comma 3, vengono trasferiti al Consorzio di Bonifica Ovest, con oneri di registrazione degli atti a carico dello stesso, i beni immobili costituenti il complesso immobiliare di "Via Nuova" ad Avezzano, iscritto al N.C.E.U. al foglio n. 62, particella n. 1477 sub 1 (corte comune), sub 2, sub 3, sub 4; foglio n. 62, particella n. 1478. Strutture logistiche ed operative queste, già appartenenti al patrimonio disponibile dell’ARSSA, quali opere derivanti dalla Riforma Fondiaria, indispensabili per l’espletamento dei compiti connessi con la bonifica integrale del Fucino.

2.   Il trasferimento dei beni di cui al comma 1, viene formalizzato entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente legge; gli stessi beni entrano nella disponibilità del Consorzio di Bonifica Ovest dal giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge.

Art. 4
(Norma finanziaria)

1.   Gli oneri finanziari relativi alla presente legge sono quantificati, per l’esercizio corrente, in Euro 400.000,00 e trovano copertura con quota parte delle economie vincolate relative al capitolo di spesa 07.02.003-102489, denominato "Interventi nel settore agricolo e agro-alimentare".

2.   Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la reiscrizione nel bilancio corrente delle economie vincolate di cui al capitolo di spesa 07.02.003-102489, mediante prelievo al capitolo 15.01.003-323600 denominato "Fondo per la riassegnazione delle economie vincolate".

3.   Per gli anni successivi l’onere di spesa è quantificato annualmente dalla Legge di Bilancio e trova iscrizione nel capitolo di spesa 07.01.002-101531 di nuova istituzione, da denominare "Trasferimenti per gestione delle opere e infrastrutture idrauliche di Bonifica del Fucino" con un importo di euro 600.000,00 pari alla spesa storica annualmente sostenuta dall’ARSSA per la gestione e la manutenzione ordinaria di tali opere, rivalutati su base ISTAT. Possono essere stanziati importi maggiori qualora situazioni non prevedibili lo richiedano.

4.   I costi connessi all’attuazione degli interventi di manutenzione straordinaria sono a carico della Regione Abruzzo; è disposto apposito stanziamento con legge di bilancio che trova iscrizione nel capitolo di spesa 07.01.002-101531. A riguardo, il Consorzio di Bonifica Ovest avanza formale richiesta corredata di proposta progettuale definitiva da approvarsi da parte della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale.

Art. 5

1.   I soggetti di cui al comma 1 dell'art. 30 della L.R. 10.8.2010, n. 38 possono dare attuazione alle previsioni contenute nel medesimo articolo anche per stralci delle opere che, in relazione alle risorse finanziarie disponibili, debbono comunque essere rese funzionali; la definizione del lotto funzionale e il conseguente avvio della gestione di cui al comma successivo deve essere approvato dalla Stazione Appaltante.

2.   Per gli stralci funzionali di cui al comma precedente è autorizzata, ove possibile, la consegna provvisoria delle opere secondo le procedure della normativa sui LL.PP. al soggetto gestore del servizio per la messa in esercizio.

Art. 6
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L’Aquila, addì 10 Agosto 2012

IL PRESIDENTE

GIOVANNI CHIODI


TESTI VIGENTI ALLA DATA DELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE DELL'ARTICOLO 13 DELLA LEGGE REGIONALE 7 GIUGNO 1996, N. 36 "Adeguamento funzionale, riordino e norme per il risanamento dei Consorzi di Bonifica" E DELL'ARTICOLO 30 DELLA LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 2010, N. 38 "Interventi normativi e finanziari per l'anno 2010" CITATI DALLA LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 2012, n. 42 "Trasferimento al Consorzio di Bonifica Ovest - Bacino Liri Garigliano delle competenze e risorse, già attribuite all’ARSSA, per la gestione delle opere e infrastrutture di bonifica" (in questo stesso Bollettino)

 

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Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

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LEGGE REGIONALE 7 GIUGNO 1996, N. 36

        Adeguamento funzionale, riordino e norme per il risanamento dei Consorzi di Bonifica

Art. 13
(Contributi regionali)

1.     Considerate le finalità anche di pubblico interesse perseguite dai Consorzi di bonifica e della opportunità di contenere, entro limiti di sopportabilità economica la partecipazione contributiva dei proprietari consorziati, la Giunta regionale, annualmente, secondo le effettive disponibilità di bilancio e la programmazione di cui al precedente art. 9 ripartisce tra i consorzi contributi per l’irrigazione e per la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica, di pubblico interesse, osservando i seguenti criteri:

a)     40% in proporzione alla superficie dei comprensori;

b)    10% in proporzione alle spese di gestione delle infrastrutture idrauliche e di bonifica;

c)     40% in proporzione alle spese di gestione dell'irrigazione;

d)    10% in proporzione alla contribuenza posta a ruolo.

2.     La ripartizione è effettuata sulla base dei conti consuntivi del precedente esercizio finanziario ed è comunicato ai Consorzi di bonifica entro il 30 settembre di ogni anno.

3.     A completamento del trasferimento di competenze dall'ARSSA al Consorzio di Bonifica Ovest, relativo alla gestione e manutenzione delle opere stradali ed idrauliche del Fucino, l'ARSSA, anche in deroga alle disposizioni vigenti, è autorizzata a cedere gratuitamente mezzi e strutture logistiche ed operative, realizzate o acquistate dall'ex Ente Fucino per l'espletamento dei compiti connessi con la bonifica fucenze, entro un anno dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. Per le spese di manutenzione e di esercizio delle opere di prosciugamento dell’alveo del Fucino, la Regione concede al Consorzio di Bonifica Ovest - Bacino Liri-Garigliano un contributo annuo pari ad € 250.000,00. Agli oneri derivanti dall’applicazione degli interventi di cui al presente comma, unitamente agli oneri di cui alla presente legge, si provvede mediante le risorse iscritte nell’ambito dell’U.P.B. 07.02.005 sul Cap. 102396 denominato: Finanziamento ai consorzi di bonifica per l'irrigazione, per la manutenzione delle opere di bonifica di interesse pubblico e per il risanamento degli stessi enti - L.R. 7.6.1996, n. 36 e L.R. 12.8.1998, n. 70.

 

LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 2010, N. 38

        Interventi normativi e finanziari per l'anno 2010.

Art. 30
(Disposizioni in materia di metanizzazione)

1.     Tutti i concessionari o le stazioni appaltanti che per la realizzazione e/o il completamento di reti cittadine e di reti di distribuzione interne in Comuni che ne erano privi siano state assistite da finanziamenti regionali a sostegno dei programmi di metanizzazione del territorio regionale discendenti dalle leggi regionali 3 aprile 1995, n. 25 (Norme per la concessione dei contributi regionali per l’utilizzazione del metano e gas G.P.L. o similari), 23 dicembre 1999, n. 141 (Contributi regionali per la realizzazione delle cabine di decompressione e delle condotte di collegamento alle reti urbane di distribuzione del gas metano) e 27 dicembre 2001, n. 84 (Norme per la concessione di contributi regionali per il completamento della metanizzazione in Abruzzo) hanno facoltà, ove occorra, anche in deroga a diverse previsioni contenute in leggi regionali, di rideterminare la funzionalità degli stessi programmi anche intervenendo sui progetti originariamente approvati. Tale deroga è ammissibile purché la rete metanifera, una volta conclusi i relativi lavori, garantisca la funzionalità degli impianti e delle opere.

2.     Le modifiche dei progetti di cui al comma 1 possono essere definite anche in deroga alle previsioni normative relative al numero di utenze servibili e alla estensione delle reti.

3.     La deroga di cui al comma 1 è ammessa solo qualora i lavori per la realizzazione delle opere non siano ancora conclusi e i concessionari o le stazioni appaltanti abbiano almeno uno dei seguenti requisiti:

a)     abbiano redatto piani finanziari ed economici di durata superiore o uguale ai 25 anni prima della vigenza del D.lgs. 23 maggio 2000, n. 164 (Attuazione delle direttiva 98/39/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’articolo 41 della L. 17 maggio 1999, n. 144);

b)    abbiano subito l’obbligo di separazione fra i soggetti preposti alle attività di vendita e di distribuzione, non essendo vigente tale obbligo all’avvio delle loro attività;

c)     abbiano avuto le convenzioni/contratti di concessione disciplinanti i rapporti fra soggetti appaltanti/concedenti e soggetti appaltatori/concessionari incise da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari che diversamente dispongono in merito a tali obblighi contrattuali;

d)    abbiano avuto i piani economico finanziari inizialmente previsti per le iniziative, modificati dalle novazioni del metodo tariffario intervenute a far tempo dalla deliberazione dell’AEEG n. 237/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

4.     Le opere e i lavori di cui al presente articolo devono determinare il concreto inizio lavori non oltre la data del 31 dicembre 2013. Per tale finalità le risorse previste nelle leggi citate rimangono nelle disponibilità dei soggetti beneficiari.

 

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