IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
(Finalità)
1. Per
la salvaguardia degli insediamenti civili, agricoli, industriali e tecnologici
insistenti nell’alveo dell’ex lago del Fucino,
a) nella canalizzazione principale: Canale Allacciante, Canali Collettori, Fiume Giovenco - Tratto interno Fucino, Fosso n.15, Fosso n. 38;
b) nelle idrovore di Borgo Ottomila;
c) nell’Emissario di Incile.
2. Tali funzioni, svolte in precedenza e per le rispettive competenze dalla soppressa Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo, (ARSSA) e dal Consorzio di Bonifica Ovest-Bacino Liri - Garigliano, sono indispensabili per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1.
Art. 2
(Gestione opere di bonifica)
1. Con la soppressione dell’ARSSA, la gestione delle infrastrutture di bonifica di cui all’articolo 1, insistenti nell’alveo dell’ex lago del Fucino e già di competenza della citata Agenzia, viene trasferita al Consorzio di Bonifica Ovest Bacino Liri - Garigliano con sede in Avezzano.
2. Per
l’esercizio delle funzioni trasferite al Consorzio di Bonifica Ovest,
Art. 3
(Trasferimenti)
1. In attuazione della legge regionale 7 giugno 1996, n. 36 (Adeguamento funzionale, riordino e norme per il risanamento dei Consorzi di Bonifica), articolo 13, comma 3, vengono trasferiti al Consorzio di Bonifica Ovest, con oneri di registrazione degli atti a carico dello stesso, i beni immobili costituenti il complesso immobiliare di "Via Nuova" ad Avezzano, iscritto al N.C.E.U. al foglio n. 62, particella n. 1477 sub 1 (corte comune), sub 2, sub 3, sub 4; foglio n. 62, particella n. 1478. Strutture logistiche ed operative queste, già appartenenti al patrimonio disponibile dell’ARSSA, quali opere derivanti dalla Riforma Fondiaria, indispensabili per l’espletamento dei compiti connessi con la bonifica integrale del Fucino.
2. Il trasferimento dei beni di cui al comma 1, viene formalizzato entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente legge; gli stessi beni entrano nella disponibilità del Consorzio di Bonifica Ovest dal giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge.
Art. 4
(Norma finanziaria)
1. Gli oneri finanziari relativi alla presente legge sono quantificati, per l’esercizio corrente, in Euro 400.000,00 e trovano copertura con quota parte delle economie vincolate relative al capitolo di spesa 07.02.003-102489, denominato "Interventi nel settore agricolo e agro-alimentare".
2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la reiscrizione nel bilancio corrente delle economie vincolate di cui al capitolo di spesa 07.02.003-102489, mediante prelievo al capitolo 15.01.003-323600 denominato "Fondo per la riassegnazione delle economie vincolate".
3. Per gli anni successivi l’onere di spesa è quantificato annualmente dalla Legge di Bilancio e trova iscrizione nel capitolo di spesa 07.01.002-101531 di nuova istituzione, da denominare "Trasferimenti per gestione delle opere e infrastrutture idrauliche di Bonifica del Fucino" con un importo di euro 600.000,00 pari alla spesa storica annualmente sostenuta dall’ARSSA per la gestione e la manutenzione ordinaria di tali opere, rivalutati su base ISTAT. Possono essere stanziati importi maggiori qualora situazioni non prevedibili lo richiedano.
4. I
costi connessi all’attuazione degli interventi di manutenzione straordinaria
sono a carico della Regione Abruzzo; è disposto apposito stanziamento con legge
di bilancio che trova iscrizione nel capitolo di spesa 07.01.002-
Art. 5
1. I soggetti di cui al comma 1 dell'art. 30 della L.R. 10.8.2010, n. 38 possono dare attuazione alle previsioni contenute nel medesimo articolo anche per stralci delle opere che, in relazione alle risorse finanziarie disponibili, debbono comunque essere rese funzionali; la definizione del lotto funzionale e il conseguente avvio della gestione di cui al comma successivo deve essere approvato dalla Stazione Appaltante.
2. Per gli stralci funzionali di cui al comma precedente è autorizzata, ove possibile, la consegna provvisoria delle opere secondo le procedure della normativa sui LL.PP. al soggetto gestore del servizio per la messa in esercizio.
Art. 6
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
L’Aquila, addì 10 Agosto 2012
IL PRESIDENTE
GIOVANNI CHIODI
TESTI
VIGENTI ALLA DATA DELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE DELL'ARTICOLO 13 DELLA LEGGE
REGIONALE 7 GIUGNO 1996, N. 36 "Adeguamento funzionale, riordino e norme
per il risanamento dei Consorzi di Bonifica" E DELL'ARTICOLO 30 DELLA
LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 2010, N. 38 "Interventi normativi e finanziari
per l'anno 2010" CITATI DALLA LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 2012, n. 42 "Trasferimento
al Consorzio di Bonifica Ovest - Bacino Liri Garigliano delle competenze e
risorse, già attribuite all’ARSSA, per la gestione delle opere e infrastrutture
di bonifica" (in questo stesso Bollettino)
__________
Avvertenza
I testi coordinati qui pubblicati
sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale
dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale
Le modifiche sono evidenziate in
grassetto.
Le abrogazioni e le soppressioni
sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.
I testi vigenti delle norme
statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della
legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi
ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e
definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo
stampa, che prevale in casi di discordanza.
I testi vigenti delle leggi della
Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle
leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp".
I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente
i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo.
Il sito "EUR-Lex (L'accesso
al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto
dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio
pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata
all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it".
I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente
i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni
cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
_______________
LEGGE REGIONALE 7 GIUGNO 1996, N. 36
Adeguamento funzionale, riordino e norme per il risanamento dei Consorzi di Bonifica
Art. 13
(Contributi regionali)
1. Considerate
le finalità anche di pubblico interesse perseguite dai Consorzi di bonifica e
della opportunità di contenere, entro limiti di sopportabilità economica la
partecipazione contributiva dei proprietari consorziati,
a) 40% in proporzione alla superficie dei comprensori;
b) 10% in proporzione alle spese di gestione delle infrastrutture idrauliche e di bonifica;
c) 40% in proporzione alle spese di gestione dell'irrigazione;
d) 10% in proporzione alla contribuenza posta a ruolo.
2. La ripartizione è effettuata sulla base dei conti consuntivi del precedente esercizio finanziario ed è comunicato ai Consorzi di bonifica entro il 30 settembre di ogni anno.
3. A
completamento del trasferimento di competenze dall'ARSSA al Consorzio di
Bonifica Ovest, relativo alla gestione e manutenzione delle opere stradali ed
idrauliche del Fucino, l'ARSSA, anche in deroga alle disposizioni vigenti, è
autorizzata a cedere gratuitamente mezzi e strutture logistiche ed operative,
realizzate o acquistate dall'ex Ente Fucino per l'espletamento dei compiti
connessi con la bonifica fucenze, entro un anno dalla pubblicazione della
presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. Per le spese di
manutenzione e di esercizio delle opere di prosciugamento dell’alveo del
Fucino,
LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 2010, N. 38
Interventi normativi e finanziari per l'anno 2010.
Art. 30
(Disposizioni in materia di metanizzazione)
1. Tutti i concessionari o le stazioni appaltanti che per la realizzazione e/o il completamento di reti cittadine e di reti di distribuzione interne in Comuni che ne erano privi siano state assistite da finanziamenti regionali a sostegno dei programmi di metanizzazione del territorio regionale discendenti dalle leggi regionali 3 aprile 1995, n. 25 (Norme per la concessione dei contributi regionali per l’utilizzazione del metano e gas G.P.L. o similari), 23 dicembre 1999, n. 141 (Contributi regionali per la realizzazione delle cabine di decompressione e delle condotte di collegamento alle reti urbane di distribuzione del gas metano) e 27 dicembre 2001, n. 84 (Norme per la concessione di contributi regionali per il completamento della metanizzazione in Abruzzo) hanno facoltà, ove occorra, anche in deroga a diverse previsioni contenute in leggi regionali, di rideterminare la funzionalità degli stessi programmi anche intervenendo sui progetti originariamente approvati. Tale deroga è ammissibile purché la rete metanifera, una volta conclusi i relativi lavori, garantisca la funzionalità degli impianti e delle opere.
2. Le modifiche dei progetti di cui al comma 1 possono essere definite anche in deroga alle previsioni normative relative al numero di utenze servibili e alla estensione delle reti.
3. La deroga di cui al comma 1 è ammessa solo qualora i lavori per la realizzazione delle opere non siano ancora conclusi e i concessionari o le stazioni appaltanti abbiano almeno uno dei seguenti requisiti:
a) abbiano redatto piani finanziari ed economici di durata superiore o uguale ai 25 anni prima della vigenza del D.lgs. 23 maggio 2000, n. 164 (Attuazione delle direttiva 98/39/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’articolo 41 della L. 17 maggio 1999, n. 144);
b) abbiano subito l’obbligo di separazione fra i soggetti preposti alle attività di vendita e di distribuzione, non essendo vigente tale obbligo all’avvio delle loro attività;
c) abbiano avuto le convenzioni/contratti di concessione disciplinanti i rapporti fra soggetti appaltanti/concedenti e soggetti appaltatori/concessionari incise da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari che diversamente dispongono in merito a tali obblighi contrattuali;
d) abbiano avuto i piani economico finanziari inizialmente previsti per le iniziative, modificati dalle novazioni del metodo tariffario intervenute a far tempo dalla deliberazione dell’AEEG n. 237/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Le opere e i lavori di cui al presente articolo devono determinare il concreto inizio lavori non oltre la data del 31 dicembre 2013. Per tale finalità le risorse previste nelle leggi citate rimangono nelle disponibilità dei soggetti beneficiari.
_______________