IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI E PRINCIPI

Art. 1
(Finalità, oggetto e principi)

1.   La presente legge disciplina il complesso dei servizi e delle funzioni in ambito necroscopico, funebre, cimiteriale e di polizia mortuaria, garantendo il rispetto della dignità e dei diritti dei cittadini, al fine di tutelare l'interesse degli utenti dei servizi funebri e di improntare le attività pubbliche a principi di evidenza scientifica e di efficienza ed efficacia delle prestazioni.

2.   In particolare, la presente legge:

a)   definisce le funzioni della Regione ed individua i compiti dei Comuni e le modalità di svolgimento delle loro funzioni e servizi;

b)  disciplina, per quanto attiene ai profili igienico-sanitari, le procedure relative alla polizia mortuaria;

c)   regolamenta le condizioni e i requisiti per assicurare che l'esercizio dell'attività funebre da parte di soggetti pubblici e privati sia svolta nel rispetto delle finalità e delle garanzie perseguite dalla presente legge.

3.   Ai fini della presente legge:

a)   nell'ambito necroscopico sono ricomprese le prestazioni assicurate in via obbligatoria sia dal Comune sia dal Sistema sanitario regionale, quali il trasporto funebre per indigenti, la raccolta e il trasporto funebre su chiamata dell'Autorità giudiziaria o per esigenze igienico-sanitarie, le attività di medicina necroscopica, la dotazione di deposito di osservazione ed obitorio;

b)  nell'ambito cimiteriale è ricompreso l'insieme delle attività connesse alla disponibilità del demanio cimiteriale, quali le operazioni cimiteriali e la loro registrazione, le concessioni di spazi cimiteriali, la cremazione, l'illuminazione elettrica votiva;

c)   nell’ambito della polizia mortuaria vengono ricomprese le attività autorizzatorie, di vigilanza e di controllo da parte degli enti competenti.

4.   La Regione promuove l’informazione sulla cremazione e su forme di sepoltura di minore impatto per l’ambiente, nel rispetto dei diversi usi funerari propri di ogni comunità.

Art. 2
(Definizioni)

1.   Ai fini della presente legge si intende per:

a)   incaricato al trasporto funebre: persona fisica titolare o dipendente, incaricata di pubblico servizio, appartenente ad impresa funebre preventivamente autorizzata ad eseguire il trasporto di feretri;

b)  attività funebre: servizio che comprende ed assicura le seguenti prestazioni:

1)   disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso su mandato dei familiari;

2)   fornitura di casse mortuarie ed altri articoli funebri;

3)   preparazione del cadavere e confezionamento del feretro;

4)   trasporto di salma, di cadavere, di prodotti abortivi, di ossa e di ceneri secondo le modalità indicate nella presente legge;

5)   recupero di cadaveri o resti mortali su disposizione dell’autorità giudiziaria da luoghi pubblici o privati;

c)   autofunebre: mezzo mobile autorizzato ad uso specifico per il trasporto di salme o cadaveri;

d)  autopsia: accertamento delle cause e dei mezzi che hanno determinato la morte o di altri fatti riguardanti il cadavere, disposto dall’autorità giudiziaria;

e)   bara o cassa: contenitore destinato a contenere un cadavere;

f)   cadavere: corpo umano privo delle funzioni vitali di cui sia stata accertata la morte;

g)   casa funeraria: luogo dove assicurare le attività proprie delle strutture per il commiato, l’osservazione del cadavere, i trattamenti conservativi, i trattamenti di tanatocosmesi e la custodia e l’esposizione del cadavere;

h)   cassetta resti ossei: contenitore di ossa o resti mortali assimilabili;

i)    ceneri: prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili o di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi-conservativi;

j)   cinerario: luogo destinato alla conservazione delle ceneri;

k)  cimitero: luogo di conservazione permanente di spoglie umane e di memoria storica per la collettività;

l)    cofano - contenitore per trasporto salma: contenitore dotato di adeguata resistenza meccanica per il trasporto di una salma, atto ad impedirne la vista esterna e dotato di sistemi di garanzia contro la percolazione dei liquidi cadaverici, non a chiusura ermetica;

m)  cofano - contenitore di zinco: rivestimento, di norma interno alla bara, da utilizzare in caso di tumulazione;

n)   colombaro o loculo o tumulo: vano di adeguate dimensioni per la collocazione di un feretro, una o più urne cinerarie, una o più cassette di resti ossei;

o)  cremazione: riduzione in ceneri del feretro o del contenitore di parti anatomiche riconoscibili o dell’esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o di ossa;

p)  deposito di osservazione: luogo nel quale mantenere una salma, per evidenziarne eventuali segni di vita, per la durata del periodo di osservazione;

q)  dispersione: versamento del contenuto di un’urna cineraria in un luogo all’interno del cimitero, sia all’aperto che al chiuso, o all’esterno del cimitero, in natura;

r)   esiti di fenomeni cadaverici trasformativi: trasformazione di cadavere o parte di esso in adipocera, mummificazione, corificazione;

s)   feretro: insieme della bara e del cadavere in essa contenuto;

t)   impresa funebre o di onoranze o pompe funebri: soggetto esercente l’attività funebre;

u)   inumazione: sepoltura del feretro nella nuda terra;

v)   medico curante: medico che ha assistito il defunto nel decorso diagnostico-terapeutico preliminare al decesso;

w)  obitorio: luogo nel quale mantenere in osservazione e custodire una salma, in attesa di procedere ad indagini autoptiche o in attesa del riconoscimento, o la salma di persona deceduta in luoghi pubblici o in abitazioni antigieniche;

x)   operatore funebre o necroforo: persona che effettua operazioni correlate all’attività funebre;

y)   ossa: prodotto della scheletrizzazione di un cadavere;

z)   ossario comune: ossario destinato alla conservazione indistinta di ossa;

aa) resti mortali: esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dall'incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione;

bb) riscontro diagnostico: accertamento delle cause di morte ai fini esclusivamente sanitari ed epidemiologici;

cc) struttura per il commiato: luogo dove assicurare il periodo di osservazione e eventualmente svolgere il rito del commiato;

dd) salma: corpo inanimato di una persona fino all’accertamento della morte;

ee) tanatocosmesi: trattamento estetico della salma per migliorarne l’aspetto, da attuare senza ostacolare eventuali manifestazioni vitali;

ff)   traslazione: operazione di trasferimento di feretro interna o esterna al cimitero, da una sepoltura ad un’altra;

gg) tumulazione: sepoltura in loculo, nicchia, tomba di famiglia, di feretro, cassetta di resti ossei o urna cineraria;

hh) urna cineraria: contenitore di ceneri.

TITOLO II
FUNZIONI E DISCIPLINA DEI SERVIZI PUBBLICI IN AMBITO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

Capo I
Funzioni regionali

Art. 3
(Funzioni della Regione)

1.   Al fine di garantire un trattamento adeguato, rispettoso e uniforme sull’intero territorio regionale della persona defunta, delle ceneri derivanti da cremazione e delle ossa umane, a garanzia dei diritti essenziali della popolazione e della tutela delle condizioni igienico-sanitarie, la Regione, nelle materie disciplinate dalla presente legge, esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento nei confronti dei Comuni e delle Aziende sanitarie locali, che sono tenuti a fornire alla Regione le necessarie informazioni.

2.   La Regione, d’intesa con l’ANCI e le associazioni di categoria, promuove l’adozione del codice deontologico delle ditte individuali e delle società che svolgono attività funebre.

Art. 4
(Poteri sostitutivi)

1.   Con riferimento alle funzioni e ai compiti spettanti ai Comuni, in caso di accertata inattività che comporti inadempimento a quanto previsto dalla presente legge, il Presidente della Giunta regionale, su proposta del componente la Giunta competente per materia, assegna all'Ente inadempiente un congruo termine per provvedere.

2.   Decorso inutilmente tale termine, il Presidente della Regione, sentito il soggetto inadempiente, nomina un Commissario che provvede in via sostitutiva.

3.   Le spese relative all'attività del Commissario sono poste a carico dell'ente inadempiente.

Capo II
Funzioni e compiti dei Comuni

Art. 5
(Norme in materia di cimiteri)

1.   Il Comune assicura la sepoltura o la cremazione dei cadaveri delle persone residenti e di quelle decedute nel proprio territorio, tramite la realizzazione, anche in associazione con altri Comuni, di cimiteri e di crematori.

2.   I cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato.

3.   Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le norme contenute nel titolo VI del R.D. 27.7.1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie).

4.   L’area cimiteriale deve essere delimitata da idonea recinzione. L’area di rispetto lungo il perimetro cimiteriale deve essere definita considerando:

a)   la necessità di dotazione di parcheggi e servizi per i frequentatori;

b)  l’eventuale necessità di ampliamento;

c)   l’eventuale presenza di servizi o impianti tecnologici all’interno del cimitero e le conseguenti distanze di tutela;

d)  il rispetto delle attività di culto.

5.   In ogni cimitero sono presenti almeno:

a)   un campo di inumazione;

b)  un campo di inumazione speciale;

c)   una camera mortuaria;

d)  un ossario comune;

e)   un cinerario comune.

6.   In relazione alle richieste della popolazione e secondo le tradizioni locali, nel cimitero sono realizzati:

a)   loculi per la tumulazione di feretri;

b)  celle per la conservazione di cassette ossario;

c)   celle per la conservazione di urne cinerarie;

d)  uno spazio per la dispersione delle ceneri.

7.   La camera mortuaria è il luogo destinato alla sosta dei feretri prima della sepoltura o della cremazione.

8.   L'ossario comune è il luogo destinato alla raccolta delle ossa completamente mineralizzate provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni nel caso in cui non siano richieste dai familiari per la collocazione in altra sepoltura.

9.   Il cinerario comune è destinato alla raccolta delle ceneri nel caso in cui non siano richieste dai familiari per altra collocazione.

Art. 6
(Funzioni dei Comuni e gestione dei servizi in ambito necroscopico e cimiteriale)

1.   Fermo restando quanto previsto dalla normativa statale e regionale i Comuni, in forma singola o associata, esercitano le funzioni ad essi conferite in ambito necroscopico e cimiteriale attraverso apposito regolamento da adottarsi entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente legge; in caso di accertata inerzia trova applicazione l’art. 4.

2.   In particolare il regolamento di polizia mortuaria:

a)   stabilisce l'ubicazione, le condizioni di esercizio e di utilizzo dei cimiteri, delle strutture obitoriali, delle strutture per il commiato e delle case funerarie;

b)  definisce i turni di rotazione dei campi di inumazione e le procedure di trattamento del terreno volte a favorire i processi di mineralizzazione;

c)   fissa le modalità e la durata delle concessioni e le tariffe delle sepolture private;

d)  disciplina le attività funebri e le condizioni di esercizio del servizio di trasporto funebre in applicazione delle disposizioni regionali;

e)   fissa le prescrizioni relative all'affidamento e alle caratteristiche delle urne cinerarie;

f)   stabilisce le caratteristiche della camera mortuaria, dell'ossario comune, del cinerario comune e delle sepolture per inumazione e per tumulazione.

3.   I servizi in ambito necroscopico e cimiteriale sono gestiti nelle forme previste dalla vigente legislazione in materia di servizi pubblici locali con modalità che garantiscano comunque il pieno soddisfacimento delle esigenze della popolazione, soprattutto nel rispetto sempre dei principi di equità e decoro.

4.   I servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche, di quelle private accreditate e dei cimiteri non possono essere gestiti da soggetti esercenti, nemmeno per il tramite di società controllate o collegate, l'attività funebre di cui al titolo IV. Le gestioni che risultano essere in contrasto con la presente disposizione cessano decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5.   I Comuni provvedono a garantire l'accesso dei cittadini alle informazioni necessarie per la fruibilità dei servizi pubblici e privati in ambito funerario, con particolare riguardo agli aspetti economici ed alle diverse pratiche funerarie consentite dall'ordinamento.

6.   Ai Comuni sono attribuite le funzioni autorizzatorie per l’apertura delle strutture per il commiato di cui all'art. 36 e delle case funerarie di cui all’art. 37. I Comuni, inoltre, individuano negli strumenti urbanistici locali le aree idonee per la realizzazione delle strutture per il commiato e delle case funerarie.

7.   I Comuni provvedono a formare adeguatamente il personale addetto alle operazioni cimiteriali e il responsabile del servizio di custodia cimiteriale sugli aspetti concernenti gli adempimenti previsti dallo specifico ruolo definito dalla presente legge.

8.   Fermo restando il generale divieto di seppellimento di cadavere, resti mortali o ossa umane al di fuori dei cimiteri e delle cappelle private familiari, il Comune può autorizzare, di volta in volta, sentita l'Azienda Unità sanitaria locale (ASL) territorialmente competente, la sepoltura di cadavere, di resti mortali, di ceneri o di ossa umane in altri luoghi, quando concorrano giustificati motivi di speciali onoranze e la sepoltura avvenga con le garanzie stabilite dalla normativa vigente.

9.   Il Comune assicura il trasporto funebre in caso di indigenza del defunto o di stato di bisogno della famiglia o di disinteresse da parte dei familiari. In caso di disinteresse da parte dei familiari resta fermo l’obbligo di recupero delle spese sostenute dal Comune a carico degli aventi causa. Il Comune assicura, altresì, il servizio di raccolta e di trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.

10. La vigilanza ed il controllo sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge spettano al Comune, che si avvale, per gli aspetti igienico-sanitari, dell'Azienda Unità sanitaria locale territorialmente competente.

TITOLO III
NORME DI POLIZIA MORTUARIA

Capo I
Adempimenti e trattamenti conseguenti alla morte

Art. 7
(Organizzazione delle attività di medicina necroscopica)

1.   Le strutture di Medicina Legale delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) garantiscono le funzioni di coordinamento, di consulenza e di supervisione delle attività di medicina necroscopica, definendo le procedure di espletamento dell’attività stessa. Tali strutture intervengono in particolare nei casi di morte improvvisa o per cause ignote e provvedono, altresì, al riscontro diagnostico, nelle evenienze in cui sia necessario accertare le cause di morte in soggetti giunti cadavere in ospedale, deceduti sulla pubblica via, a domicilio senza assistenza medica, o comunque deceduti fuori dall’ospedale, e negli altri casi per i quali si renda necessario l’accertamento.

2.   La funzione di medico necroscopo è svolta dai medici dipendenti delle strutture di Medicina Legale, del Dipartimento di Prevenzione e dei Distretti Sanitari di Base delle ASL, al fine di assicurare la tempestività e l’ottimale distribuzione del servizio.

3.   Tutte le funzioni attribuite al "coordinatore sanitario" della ASL nel decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria), si intendono trasferite al Responsabile del Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione delle ASL, che vi assolve attraverso l'organizzazione propria del servizio, con esclusione della proposta di ridurre il periodo di osservazione (art. 10 del D.P.R. 285/1990) che compete invece al medico necroscopo.

Art. 8
(Dichiarazione, accertamento di morte e denuncia delle cause di morte)

1    Dopo la dichiarazione e l’avviso di morte secondo le modalità stabilite dalle norme sull’ordinamento di stato civile, l’accertamento di morte è effettuato:

a)   dal Direttore sanitario o da un medico suo delegato, qualora il decesso avvenga in struttura sanitaria e la salma non sia trasferita ad altra struttura per il periodo di osservazione;

b)  dal medico incaricato delle funzioni di necroscopo dalla ASL territorialmente competente, in caso di decesso in abitazione privata o in altro luogo, comprese le strutture residenziali socio-sanitarie o socio-assistenziali.

2.   L’accertamento di morte è effettuato dal medico necroscopo non prima di quindici ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli articoli 8, 9 e 10 del D.P.R. 285/1990, e comunque non oltre le 30 ore.

3.   Il medico necroscopo, contestualmente all’accertamento di morte, rilascia il nulla osta al trasporto di cui al capo II del titolo III e alla sepoltura.

4. La denuncia delle cause di morte è effettuata, secondo le modalità e i flussi informativi previsti dalla normativa nazionale vigente, entro ventiquattro ore dall’accertamento del decesso.

5.   La denuncia delle cause di morte è effettuata dal medico curante il quale provvede a compilare la scheda di morte Istat.

6.   Qualora il medico curante non sia reperibile, la denuncia delle cause di morte è effettuata dal medico necroscopo sulla base di adeguata e comprovante documentazione sanitaria da cui si possa evincere la malattia o l’evento traumatico che, attraverso eventuali complicazioni o stati morbosi intermedi, ha condotto al decesso, con compilazione della relativa scheda di morte Istat.

7.   In caso di riscontro diagnostico o autopsia, la denuncia delle cause di morte è effettuata dal medico che esegue detti accertamenti.

Art. 9
(Decesso per malattia infettiva e diffusiva)

1.   Il medico, che nell'esercizio delle funzioni di cui ai commi 2, 3 e 5 dell’art. 8, ritiene che la causa del decesso sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva ovvero sospetta di esserlo, deve comunque notificarla all'autorità sanitaria competente, provvedendo altresì ad adottare, a tutela della salute pubblica, le misure che si rendono di volta in volta necessarie per limitarne la diffusione. Tali misure devono comunque essere coerenti con consolidate evidenze scientifiche e non comportano l'obbligatoria osservanza delle procedure di cui all'art. 18, comma 1, del D.P.R. 285/1990.

2.   In ogni caso il personale addetto all'attività funebre è tenuto ad utilizzare, indipendentemente dalla causa del decesso, adeguati mezzi di protezione per prevenire un eventuale contagio, al fine di evitare il contatto con liquidi biologici.

Art. 10
(Periodo di osservazione)

1.   Il periodo di osservazione è il periodo in cui il cadavere viene mantenuto in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e durante il quale viene assicurata adeguata sorveglianza.

2.   Il periodo di osservazione decorre dal momento del decesso e scade dopo ventiquattro ore, salvo quanto previsto dall’art. 8 del D.P.R. 285/1990.

3.   Qualora si tratti di soggetti deceduti in luoghi pubblici o comunque in luoghi non idonei per lo svolgimento del periodo di osservazione, ovvero quando sia richiesto il riscontro diagnostico, l’autopsia o altro provvedimento disposto dall’autorità giudiziaria, le salme sono trasportate presso le strutture sanitarie di ricovero pubbliche o accreditate o presso gli obitori comunali.

4.   Il deposito di salme di cui al comma 3, è gratuito e non può essere dato in gestione ad operatori pubblici o privati esercenti l’attività funebre.

5.   A richiesta di almeno uno dei componenti del nucleo familiare del defunto, la salma può essere trasportata per lo svolgimento del periodo di osservazione, dal luogo del decesso:

a)   alla sala del commiato;

b)  all’obitorio o deposito di osservazione del Comune;

c)   all’abitazione propria dei familiari;

d)  alla casa funeraria.

6.   Ai fini della presente legge, per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, legittimati, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo familiare gli ascendenti, i discendenti, i collaterali e gli affini fino al terzo grado.

7.   L'impresa funebre che esegue il trasferimento comunica tempestivamente all'ufficiale di stato civile e al medico necroscopo la nuova sede ove il cadavere è stato trasferito per l'osservazione.

8.   Le spese per il trasporto della salma ai sensi del comma 5 sono a carico dei richiedenti.

9.   Per motivi di interesse pubblico e in caso di eventi eccezionali, il Comune può disporre l’utilizzo di spazi presso strutture sanitarie, case funerarie, sale del commiato, obitori, per deporvi salme per il relativo periodo di osservazione.

Art. 11
(Rinvenimento di cadavere, di resti mortali e di ossa umane)

1.   Nel caso di rinvenimento di cadavere, di parti di cadavere, di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta informa immediatamente le Autorità comunali che ne danno subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e alla ASL.

Art. 12
(Prelievo di cornea a scopo di trapianto terapeutico e utilizzo di cadaveri per finalità di studio)

1.   Per consentire il prelievo di cornea presso l’abitazione in cui è avvenuto il decesso di persona che abbia dichiarato la volontà di donare gli organi, i congiunti o conviventi ne danno immediata comunicazione alla ASL.

2.   Nel caso in cui la persona deceduta abbia disposto l’utilizzo del proprio cadavere per finalità di studio, ricerca ed insegnamento, i congiunti o conviventi ne danno comunicazione all’ufficiale di stato civile, che rilascia l’autorizzazione al trasporto, previo assenso e a spese dell’istituto ricevente.

Art. 13
(Requisiti degli obitori cimiteriali o di presidi ospedalieri)

1.   Gli obitori cimiteriali o di presidi ospedalieri devono rispettare i requisiti minimi strutturali, impiantistici e di attrezzature previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale.

2.   La vigilanza sui requisiti igienico-sanitari degli obitori e sulla loro funzionalità compete al Direttore Sanitario di Presidio, in caso di obitorio ospedaliero, ovvero al responsabile del Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica delle ASL, qualora l’obitorio abbia una sede extraospedaliera.

Art. 14
(Imbalsamazione)

1.   I trattamenti di imbalsamazione del cadavere possono essere richiesti dai coniugi, dai figli legittimi, legittimati, naturali, riconosciuti ed adottivi ovvero dagli ascendenti, discendenti, collaterali e affini fino al terzo grado e possono iniziare solo dopo che sia stata rilasciata l’autorizzazione da parte dell’Autorità comunale, previo parere della ASL, Servizio di Medicina Legale e Servizio di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica, non prima che sia trascorso il periodo di osservazione della morte.

2.   La richiesta di autorizzazione all’imbalsamazione viene presentata al Comune e alla ASL competente per territorio. Deve essere corredata dalla dichiarazione di un medico, legalmente abilitato all’esercizio professionale, incaricato dell’operazione, che indica il procedimento che intende utilizzare, il luogo e l’ora in cui la effettuerà. Deve essere inoltre corredata dal certificato del medico necroscopo e dal certificato del medico curante che esclude il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

3.   I Servizi di Medicina Legale e di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica della ASL, rilasciano il parere di competenza e assicurano la vigilanza sulle operazioni.

4.   Sono vietate le operazioni di imbalsamazione sui cadaveri portatori di radioattività o di malattie infettive.

Art. 15
(Tanatocosmesi)

1.   I trattamenti di tanatocosmesi possono essere eseguiti su richiesta dei familiari trascorso il periodo di osservazione di cui all'art. 10 e dopo l'effettuazione della visita necroscopica di cui all'art. 8.

Capo II
Trasporto funebre

Art. 16
(Trasferimento di salma)

1.   Il trasferimento di salma è previsto:

a)   nei casi di decesso in luoghi pubblici e decesso in abitazioni inadatte per l’osservazione;

b)  su richiesta dei componenti il nucleo familiare di cui al comma 6 dell’art. 10, per trasferimento presso luogo di osservazione diverso dal luogo del decesso.

2.   Qualora il decesso avvenga in abitazioni non idonee per l’osservazione o in luoghi pubblici, la salma deve essere trasportata presso il deposito di osservazione o l’obitorio comunale (art. 12 D.P.R. 285/1990) o presso il servizio mortuario delle strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate. Su richiesta dei componenti il nucleo familiare la salma può essere trasportata con oneri a carico dei richiedenti presso le strutture di cui al comma 5 dell’art. 10.

3.   Il trasporto della salma da un'abitazione non idonea è disposto dal medico che presenta la denuncia delle cause di morte o dal medico necroscopo.

4.   Su richiesta dei familiari dei componenti il nucleo familiare di cui al comma 6 dell’art. 10, il Direttore Sanitario dell’Ospedale dove è avvenuto il decesso può autorizzare il trasporto di una salma dalla struttura sanitaria alle strutture per il commiato, alle case funerarie, all’obitorio comunale, alla propria abitazione; l’autorizzazione viene rilasciata previa valutazione delle condizioni della salma, in rapporto alla distanza da percorrere e al luogo da raggiungere.

5.   Su richiesta dei componenti il nucleo familiare di cui al comma 6 dell’art. 10, il medico necroscopo può autorizzare il trasporto di una salma dall’abitazione in cui è avvenuto il decesso alle strutture per il commiato, alla casa funeraria o all’obitorio comunale; l’autorizzazione viene rilasciata dal medico che interviene anche prima delle quindici ore; resta fermo il successivo accertamento della morte da effettuarsi dopo la quindicesima ora da parte del medico necroscopo competente per territorio.

6.   Durante il trasporto di cui ai commi precedenti, la salma deve essere riposta in un contenitore impermeabile, non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica. Il trasporto deve essere effettuato con idonea auto funebre da personale qualificato, che redige un apposito verbale.

7.   Salvo il caso di trasporto in abitazione privata, il Responsabile della Struttura ricevente o suo delegato registra l’accettazione della salma, con l’indicazione del luogo di partenza, dell’orario di arrivo, dell’addetto al trasporto e trasmette tali informazioni al Comune cui è destinata la salma e alla ASL competente per territorio.

8.   Se la salma viene trasportata in un Comune diverso da quello in cui è avvenuto il decesso, purché nell’ambito della Regione Abruzzo, i soggetti di cui ai commi 3, 4 e 5 che rilasciano l’autorizzazione devono darne comunicazione, unitamente ad una copia della denuncia delle cause di morte, al Comune a cui è destinata la salma e alla ASL competente per territorio.

Art. 17
(Trasporto di cadavere)

1.   Costituisce trasporto di cadavere il suo trasferimento dal luogo del decesso o del rinvenimento all’obitorio, alla camera mortuaria, alle case funerarie, alle strutture per il commiato, al luogo prescelto per le onoranze compresa l’abitazione privata, al cimitero o al crematorio o dall’uno all’altro di questi luoghi. Qualora il trasporto di un cadavere avvenga dopo l’accertamento delle cause di morte, ma prima del termine del periodo di osservazione, il trasporto deve avvenire con le medesime modalità indicate per le salme di cui al comma 6, dell’art. 16.

2.   Il trasporto di cadavere è autorizzato, ove possibile, con unico provvedimento valevole per tutti i trasferimenti sopraindicati, dal Comune ove è avvenuto il decesso, previa comunicazione al Comune di destinazione, qualora il trasporto sia verso un altro Comune. Il Comune deve acquisire il nulla osta al trasporto rilasciato dal medico necroscopo nello svolgimento delle funzioni di cui all’art. 8.

3.   Ogni cadavere, trascorso il periodo di osservazione di cui all'art. 10, qualunque sia la sua destinazione, è chiuso in cassa individuale; la madre e il neonato, deceduti in concomitanza del parto, possono essere chiusi nella stessa cassa.

4.   Il cadavere deve essere collocato in una bara avente i requisiti richiesti in relazione al tipo di trasporto e al destino del feretro; il trasporto deve avvenire mediante l’utilizzo di idonea auto funebre e deve essere effettuato da personale qualificato, nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

5.   L’esatto adempimento delle procedure di chiusura e di confezionamento dei feretri è delegato all’incaricato del trasporto. L’incaricato redige un verbale dell'operazione eseguita e dichiara l’identità del defunto e il corretto adempimento di tutte le procedure previste dalla legge, in riferimento al tipo di trasporto e al destino del feretro. Il predetto verbale costituisce documento di accompagnamento del feretro, unitamente ai decreti di autorizzazione del Comune dove è avvenuto il decesso, per il trasporto, il seppellimento o la cremazione. In una copia del predetto verbale deve essere annotato il ricevimento del feretro da parte del servizio di custodia cimiteriale in caso di sepoltura.

6.   In caso di trasporto di cadaveri all’estero si applicano le norme vigenti (artt. 27 e 29 D.P.R. 285/1990).

7.   I trattamenti antiputrefattivi sono disciplinati dal medico necroscopo; sono eseguiti sotto la sua responsabilità e vigilanza e devono essere limitati ai casi di effettiva necessità.

8.   Nel caso il cadavere debba essere cremato o inumato, l’obbligo della doppia cassa di cui all’art. 30 del DPR 285/1990 può essere assolto con l’utilizzo di un involucro di materiale biodegradabile, da porre all’interno della cassa di legno, che garantisca l’impermeabilità del fondo del feretro per un periodo sufficiente all’assolvimento della pratica funeraria prescelta.

Art. 18
(Trasporto di resti mortali)

1.   Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili non è soggetto a particolari prescrizioni igienico-sanitarie.

2.   Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili deve essere autorizzato dal Comune competente per territorio.

3.   Il trasporto di parti anatomiche per la sepoltura in cimitero o la cremazione deve essere sottoposto al nulla osta della ASL competente per territorio e autorizzato dal Comune.

Art. 19
(Prodotti del concepimento)

1.   L'ASL rilascia il nulla osta al trasporto, al seppellimento o alla cremazione dei prodotti del concepimento e dei prodotti abortivi non dichiarati come nati morti dall'ufficiale dello stato civile, per i quali i genitori chiedono la sepoltura nel cimitero o la cremazione.

2.   Il Comune autorizza il trasporto di cui al comma 1.

3.   Il trasporto di cui al comma 1 può essere effettuato a cura dei familiari con mezzi propri.

Art. 20
(Vigilanza igienico sanitaria)

1.   Il Comune deve comunicare tempestivamente al Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica della ASL competente per territorio via fax, per posta elettronica o telefonicamente, tutte le autorizzazioni al trasporto rilasciate.

2.   Ai fini di quanto disposto dagli articoli 16, 17, 18, 19 è escluso dalla nozione di trasporto di salma o di cadavere il trasferimento della salma nell’ambito della medesima struttura sanitaria in cui è avvenuto il decesso. Tale trasporto non può essere svolto da personale dipendente, a qualsiasi titolo, da un soggetto esercente l’attività funebre.

Art. 21
(Requisiti dei mezzi di trasporto funebre e delle rimesse)

1.   Le autofunebri destinate al trasporto di salme e cadaveri su strada, sono rivestite internamente, nel comparto destinato al feretro, che deve essere nettamente separato dal posto di guida del conducente, da idoneo materiale impermeabile, facilmente sanificabile e disinfettabile, e sono attrezzate in modo da impedire che il feretro si sposti durante il trasporto.

2.   Le rimesse devono essere in possesso di specifica certificazione di agibilità e devono essere dotate delle attrezzature e dei mezzi per la pulizia e la disinfezione delle auto funebri.

3.   L’ASL nel cui ambito territoriale ha sede la rimessa, previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, rilascia al proprietario dell’autofunebre il libretto di idoneità, in cui è indicata anche la rimessa di abituale deposito.

4.   Il proprietario dell’autofunebre trasmette annualmente alla ASL che ha rilasciato il libretto di cui al comma 3, un'autocertificazione sulla continuità del rispetto e mantenimento dei requisiti previsti e sul permanere del luogo di abituale rimessaggio, e ne allega copia al libretto di idoneità.

Art. 22
(Trasporto funebre tra Stati)

1.   I trasporti funebri da o per uno degli Stati aderenti all'accordo stipulato in Berlino il 10 febbraio 1937, approvato e reso esecutivo in Italia con Regio Decreto 1 luglio 1937, n. 1379 (Approvazione dell'accordo internazionale concernente il trasporto delle salme, stipulato in Berlino il 10 febbraio 1937), sono soggetti all'osservanza delle prescrizioni sanitarie previste da detto accordo.

2.   I cadaveri devono essere accompagnati dal passaporto mortuario previsto dall'accordo di cui al comma 1, tale passaporto è rilasciato, per l'estradizione dal territorio nazionale, dal Comune di partenza e per l'introduzione nel territorio nazionale, dall'autorità del luogo da cui il cadavere viene estradato.

3.   Per l'introduzione di cadaveri provenienti da uno degli Stati non aderenti all'accordo di cui al comma 1, l'interessato alla traslazione presenta all'autorità consolare italiana apposita domanda corredata dalla documentazione definita dal Ministero della Salute. Il Comune dove è diretto il cadavere concede l'autorizzazione informando l'autorità consolare.

4.   Per l'estradizione, l'autorizzazione è rilasciata dal Comune di partenza, previo nulla osta dell'Autorità consolare dello Stato verso il quale il cadavere è diretto. Le caratteristiche della cassa, come definite dalle disposizioni nazionali ai fini del trasporto all'estero, sono certificate dalla ASL.

Capo III
Inumazioni, tumulazioni, esumazioni ed estumulazioni cimiteriali

Art. 23
(Diritto di sepoltura)

1.   Nel cimitero devono essere ricevuti:

a)   i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;

b)  i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone decedute fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;

c)   i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone già residenti nel Comune, che hanno stabilito la propria residenza presso strutture socio assistenziali situate fuori Comune;

d)  i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto a sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;

e)   i prodotti del concepimento e i prodotti abortivi di cui agli artt. 19 e 25.

Art. 24
(Identificazione della sepoltura)

1.   Ogni feretro è inumato in fossa distinta o tumulato in loculo distinto.

2.   Ogni sepoltura, sia in caso d'inumazione che in caso di tumulazione, è dotata di un sistema di identificazione resistente agli agenti atmosferici.

Art. 25
(Autorizzazione all'inumazione e tumulazione)

1.   L’autorizzazione all’inumazione o alla tumulazione di cadaveri e nati morti è rilasciata secondo la vigente normativa statale.

2.   In caso di amputazione, le parti anatomiche riconoscibili sono avviate alla sepoltura secondo le modalità indicate dal Comune ove avviene la sepoltura, previo nulla osta della ASL.

3.   Per i prodotti abortivi di età gestazionale fino a ventotto settimane complete e per i feti che abbiano presumibilmente compiuto ventotto settimane di vita intrauterina e non siano stati denunciati come nati morti, si procede nel seguente modo:

a)   i genitori sono informati dalla Direzione Sanitaria della struttura ospedaliera della possibilità di richiedere la sepoltura;

b)  qualora non venga avanzata la richiesta di sepoltura, si provvederà in analogia a quanto disposto per le parti anatomiche riconoscibili.

Art. 26
(Esumazione ed estumulazione ordinarie)

1.   Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo dieci anni dall'inumazione, sono eseguibili in qualsiasi periodo dell'anno e non richiedono la presenza di operatori sanitari.

2.   Le estumulazioni ordinarie si eseguono allo scadere della concessione del loculo, sono eseguibili in qualsiasi periodo dell'anno e non richiedono la presenza di operatori sanitari.

3.   Le operazioni di esumazione ed estumulazione ordinaria sono regolate dal Comune nel rispetto della presente legge attraverso il regolamento di cui all’art. 6.

4.   Il Comune invia il piano annuale dei turni di rotazione delle operazioni di esumazione ed estumulazione alla ASL competente per territorio.

5.   Durante le operazioni di esumazione ed estumulazione il responsabile del servizio di custodia cimiteriale vigila sugli aspetti igienico-sanitari, richiede prontamente l’intervento del personale della ASL in caso di necessità, redige un verbale e provvede ad annotarle nel registro previsto al comma 2 dell’art. 52 del D.P.R. 285/1990.

6.   In caso di esumazione ordinaria i resti mortali possono essere raccolti in una cassetta di zinco per essere collocati in un loculo o in un colombaio, oppure possono essere collocati nell’ossario comune.

7.   In caso di estumulazione allo scadere della concessione è consentita la riduzione, con successiva ritumulazione (previa raccolta in una cassetta di zinco) o collocazione nell’ossario comune, esclusivamente quando sia accertata la completa mineralizzazione da parte del responsabile del servizio di custodia cimiteriale; qualora la mineralizzazione risulti incompleta, il responsabile del servizio di custodia cimiteriale dispone l’inumazione per cinque anni al fine di consentire la completa mineralizzazione.

Art. 27
(Esumazione ed estumulazione straordinarie)

1.   In caso di esumazione o estumulazione straordinaria disposta dall’Autorità giudiziaria, l’operazione si svolge alla presenza del responsabile del servizio di custodia cimiteriale del Comune, nel rispetto delle indicazioni impartite dalla stessa Autorità giudiziaria; le operazioni disposte dall’Autorità giudiziaria devono essere effettuate all’interno delle strutture obitoriali. Il personale sanitario della ASL assiste alle operazioni solo su espressa richiesta dell’Autorità giudiziaria.

2.   In caso di esumazioni o estumulazioni straordinarie autorizzate dal Comune per consentire la traslazione del feretro in altra sepoltura o la cremazione, non è richiesto il parere preventivo della ASL. Le operazioni si svolgono alla presenza del responsabile del servizio di custodia cimiteriale che vigila sugli aspetti igienico-sanitari, richiede l’intervento del personale della ASL in caso di necessità, redige un verbale e le annota sul registro previsto dal comma 2 dell’art. 52 del D.P.R. 285/1990.

3.   Le esumazioni straordinarie sono vietate nel periodo ricompreso tra il primo maggio e il trenta settembre. Qualunque sia la successiva destinazione, il feretro esumato deve essere collocato in una cassa metallica a meno che non risulti perfettamente integro. La cassa metallica verrà poi eliminata in caso di cremazione o inumazione in altra fossa.

4.   Le estumulazioni straordinarie per traslazione in altra sepoltura o per successiva cremazione si possono effettuare in qualunque mese dell’anno; il feretro, qualunque sia la successiva destinazione, viene collocato in una cassa metallica, a meno che il responsabile del servizio di custodia cimiteriale non ne accerti la perfetta tenuta; la cassa metallica verrà poi eliminata in caso di cremazione o inumazione in altra fossa.

5.   Qualora la richiesta di estumulazione straordinaria riguardi una sepoltura superiore a venti anni, e sia orientata al recupero-riutilizzo del loculo, si provvede all'inumazione del feretro per almeno cinque anni, al fine di consentire la completa mineralizzazione. Se durante l’operazione viene constatata la completa mineralizzazione da parte del responsabile del servizio di custodia cimiteriale, questi potrà disporre la raccolta dei resti.

Capo IV
Cremazione e destinazione delle ceneri

Art. 28
(Cremazione)

1.   La cremazione consiste nella pratica funeraria che trasforma il cadavere, tramite un procedimento termico, in ceneri.

2.   Ogni feretro è avviato singolarmente alla cremazione.

Art. 29
(Autorizzazione alla cremazione)

1.   L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'Ufficiale dello stato civile del Comune nel cui territorio è avvenuto il decesso, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o su richiesta dei coniugi, dei figli legittimi, legittimati, naturali, riconosciuti ed adottivi ovvero degli ascendenti, dei discendenti, dei collaterali e degli affini fino al terzo grado e previa acquisizione del certificato necroscopico, come previsto dall'art. 3 della legge 30.3.2001, n. 130 recante "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri".

2.   Per la cremazione di resti mortali non è necessaria la certificazione del medico necroscopo di cui al comma 1.

3.   Il prelievo di campioni biologici ed annessi cutanei, previsto dall’art. 3, comma 1, lettera h), della legge 130/2001, finalizzato ad eventuali indagini per causa di giustizia, è effettuato dal medico necroscopo. Le modalità di conservazione e custodia dei prelievi saranno individuate e stabilite con apposito regolamento interno a ciascuna ASL.

Art. 30
(Crematori)

1.   Per la realizzazione e la gestione dei crematori si applicano le disposizioni di cui alla legge 130/2001.

Art. 31
(Espressione di volontà)

1.   La manifestazione di volontà del defunto relativamente alla cremazione ed alla dispersione delle ceneri avviene con le modalità previste dall'art. 3 della legge 130/2001.

Art. 32
(Registro per la cremazione)

1.   È istituito presso ogni Comune il registro per la cremazione.

2.   Nel registro sono annotate le modalità con cui il richiedente ha manifestato la propria volontà di essere cremato.

3.   Il richiedente può consegnare al funzionario incaricato l'atto contenente la volontà di essere cremato, redatto secondo le forme prescritte dall'art. 602 del codice civile; a tale scopo il Comune predispone un modello di dichiarazione.

4.   In qualsiasi momento il soggetto iscritto può richiedere la cancellazione delle annotazioni di cui al comma 2 oppure il ritiro dell'atto di cui al comma 3.

Art. 33
(Consegna e destinazione finale delle ceneri)

1.   Le ceneri derivanti dalla cremazione sono raccolte in apposita urna cineraria ermeticamente chiusa con indicazione dei dati anagrafici del defunto e destinate al cinerario comune.

2.   A richiesta, l'urna sigillata può essere consegnata agli aventi titolo per la conservazione in cimitero, per la conservazione in ambito privato o per la dispersione.

3.   La consegna dell'urna cineraria risulta da apposito verbale che, redatto in triplice originale, indica la destinazione finale dell'urna. Un originale del verbale è consegnato al responsabile del servizio cimiteriale, il secondo originale è trasmesso all'ufficiale dello stato civile che ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione e il terzo è consegnato all'affidatario dell'urna.

4.   La conservazione delle urne cinerarie in cimitero può avvenire mediante collocazione nelle celle o mediante interramento in spazi a ciò destinati. È altresì ammessa la collocazione all'interno di loculi o tombe assieme a feretri di congiunti ivi tumulati.

5.   In caso di consegna dell'urna cineraria al coniuge o ad altro componente il nucleo familiare, all'esecutore testamentario o al rappresentante legale dell'associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri dei propri associati, nel registro di cui all'art. 32 sono annotati:

a)   numero progressivo e data;

b)  cognome, nome e dati anagrafici del defunto;

c)   modalità di espressione della volontà;

d)  eventuale volontà di dispersione delle ceneri con indicazione dei luoghi e delle modalità prescelte;

e)   cognome, nome, dati anagrafici e firma dell'esecutore delle volontà del defunto cui viene consegnata l'urna;

f)   cognome, nome, timbro e firma dell'addetto alla tenuta del registro;

g)   eventuali note aggiuntive previste dalla normativa cimiteriale vigente.

6.   Qualsiasi variazione del luogo e del soggetto presso cui l'urna è conservata è comunicata al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione.

7.   Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri oppure la persona incaricata della dispersione, la volontà del defunto è eseguita dalle seguenti persone:

a)   dal coniuge, ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;

b)  dall'esecutore testamentario;

c)   dal rappresentante legale di associazioni che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;

d)  dal tutore di minore o interdetto;

e)   in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), dal personale autorizzato dal Comune.

Art. 34
(Dispersione delle ceneri)

1.   La dispersione delle ceneri, autorizzata dall'ufficiale dello stato civile ai sensi della legge 130/2001, è consentita:

a)   in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri;

b)  in natura;

c)   in aree private.

2.   La dispersione delle ceneri in natura è consentita nei seguenti luoghi:

a)   in montagna, a distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;

b)  nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva;

c)   nei fiumi;

d)  in mare;

e)   in aree naturali ad una distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;

f)   negli altri luoghi previsti dalla normativa statale.

3.   La dispersione nei laghi, nei fiumi, in mare e in altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da manufatti e da natanti.

4.   La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'art. 3, comma 1, numero 8, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

5.   E' fatto divieto ai proprietari di aree private, ai loro famigliari o aventi causa, di percepire alcun compenso o altra utilità in relazione all'assenso alla dispersione.

6.   La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti di cui al comma 7, dell'art. 33.

7.   I soggetti di cui al comma 7, dell’art. 33 sono tenuti a comunicare al Comune di destinazione, con almeno dieci giorni di preavviso, la modalità per la dispersione delle ceneri.

8.   Qualora il soggetto incaricato della dispersione delle ceneri sia il legale rappresentante o personale di associazioni che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, deve consentire al coniuge o ai parenti del defunto di assistere alla dispersione.

9.   Al di fuori dei cinerari comunali previsti nei cimiteri, è vietata la dispersione delle ceneri in edifici o altri luoghi chiusi.

10. La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto, con il consenso dei proprietari, e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.

11. La dispersione delle ceneri deve in ogni caso essere eseguita in modo controllato, tale da non arrecare alcun danno e disturbo a soggetti terzi eventualmente presenti.

12. Vanno comunque rispettate le norme vigenti in materia di zone a tutela assoluta, zone di rispetto e zone di protezione, con particolare riferimento alle acque ad uso umano.

TITOLO IV
ATTIVITÀ FUNEBRE

Art. 35
(Attività funebre)

1.   Ai sensi della presente legge per attività funebre si intende un servizio che comprende e assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:

a)   disbrigo, su mandato dei familiari, delle pratiche amministrative inerenti il decesso;

b)  fornitura di casse mortuarie e di altri articoli funebri in occasione di un funerale;

c)   trasporto di salma, di cadavere, di ceneri e di ossa umane;

d)  preparazione del cadavere e confezionamento del feretro;

e)   recupero di cadaveri, su disposizioni dell'autorità giudiziaria, da luoghi pubblici o privati.

2.   I soggetti che intendono svolgere l’attività funebre presentano Segnalazione certificata di inizio attività (Scia), ai sensi dell’art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), al SUAP del Comune territorialmente competente. La Scia è corredata della documentazione e delle autocertificazioni in ordine al possesso dei requisiti di seguito individuati al comma 3.

3.   I soggetti che intendono svolgere attività funebre devono possedere i seguenti requisiti:

a)   che l'attività funebre venga svolta nel rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

b)  che dispongano di mezzi, risorse e organizzazione adeguati, fra cui:

1)   la disponibilità continuativa di almeno un carro funebre e di autorimesse per il ricovero di non meno di un carro funebre, in possesso di specifica certificazione di agibilità dotate delle attrezzature e dei mezzi per la pulizia e la disinfezione delle auto funebri;

2)   la disponibilità di almeno una sede idonea alla trattazione degli affari amministrativi, ubicata nel Comune ove si presenta la Scia;

3)   personale in possesso di sufficienti conoscenze teorico-pratiche in attinenza alle specifiche mansioni svolte;

4)   un responsabile della conduzione dell'attività funebre, che deve essere specificatamente individuato, anche coincidente col legale rappresentante dell'impresa; per l’apertura di ulteriori sedi commerciali i soggetti esercenti l’attività funebre devono disporre di un incaricato alla trattazione degli affari;

c)   che le imprese che intendono svolgere il servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall’attività di onoranza funebre presentino al Comune la Scia prevista al comma 2 e si uniformino, per le caratteristiche dei mezzi da utilizzare, delle rimesse e del personale, a quanto previsto per l’esercente l’attività funebre.

4.   Al fine del mantenimento del requisito di cui al punto 3, della lettera b), del comma 3, le imprese esercenti l’attività funebre hanno l’obbligo di far frequentare al proprio personale specifiche giornate formative della durata complessiva non inferiore a ventiquattro ore secondo le modalità, i tempi ed il programma stabiliti con atto della Giunta regionale, da adottarsi entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo; la partecipazione alle giornate formative dà diritto al rilascio di un attestato di frequenza.

5.   È vietato l'esercizio di intermediazione nell'attività funebre. L'attività funebre di tipo commerciale deve essere tassativamente svolta al di fuori delle strutture sanitarie pubbliche o private, dei locali di osservazione delle salme e delle aree cimiteriali.

6.   L'attività funebre è incompatibile con la gestione del servizio cimiteriale e del servizio obitoriale; è invece compatibile con la gestione delle case funerarie e delle sale del commiato.

7.   Il Comune vigila sulla correttezza dell'esercizio dell'attività funebre.

Art. 36
(Strutture per il commiato)

1.   Le strutture per il commiato, realizzate da soggetti pubblici o privati, possono essere utilizzate, su istanza dei componenti il nucleo familiare del defunto di cui al comma 6 dell’art. 10, per la custodia e l’esposizione delle salme per la durata del periodo di osservazione e anche per i riti del commiato.

2.   Le strutture per il commiato sono fruibili da chiunque ne faccia richiesta, senza discriminazioni di alcun tipo in ordine all’accesso.

3.   Per l’esercizio delle attività di cui al comma 1, le strutture devono essere in possesso dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa nazionale e regionale per i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private.

4.   L’autorizzazione all’apertura delle strutture per il commiato è rilasciata dal Comune ove ha sede la struttura, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, previa acquisizione del parere favorevole della ASL competente per territorio che provvede anche alla vigilanza igienico-sanitaria sul funzionamento delle stesse. La ASL rilascia il parere entro quarantacinque giorni dalla richiesta del Comune. La domanda si considera accolta qualora non venga comunicato all’interessato il provvedimento di diniego entro novanta giorni dalla presentazione della stessa.

5.   Le strutture per il commiato non possono essere collocate nell’ambito di strutture sanitarie pubbliche o private, né di strutture socio-sanitarie o di vita collettiva o nelle loro immediate vicinanze. Sono collocate in idonee aree individuate dai Comuni negli strumenti urbanistici locali.

6.   Le strutture per il commiato possono prevedere l’esercizio delle attività di imbalsamazione e tanatocosmesi secondo le modalità e i termini stabiliti dalla normativa nazionale vigente.

Art. 37
(Casa funeraria)

1.   La casa funeraria è la struttura gestita da soggetti privati che provvede, a richiesta dei familiari o altri aventi titolo, allo svolgimento delle seguenti funzioni:

a)   osservazione del cadavere;

b)  trattamento conservativo;

c)   trattamenti di tanatocosmesi;

d)  custodia ed esposizione del cadavere;

e)   attività proprie delle strutture per il commiato.

2.   Per l’esercizio delle attività di cui al comma 1, le strutture devono essere in possesso dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa nazionale e regionale per i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private.

3.   L’autorizzazione all’apertura delle case funerarie è rilasciata dal Comune ove ha sede la struttura, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, previa acquisizione del parere favorevole della ASL competente per territorio, che provvede anche alla vigilanza igienico-sanitaria sul funzionamento delle stesse. La ASL rilascia il parere entro quarantacinque giorni dalla richiesta del Comune. La domanda si considera accolta qualora non venga comunicato all’interessato il provvedimento di diniego entro novanta giorni dalla presentazione della stessa.

4.   Le case funerarie non possono essere collocate nell’ambito di strutture sanitarie pubbliche o private, né di strutture socio-sanitarie o di vita collettiva o nelle loro immediate vicinanze. Sono collocate in idonee aree individuate dai Comuni negli strumenti urbanistici locali.

Art. 38
(Rifiuti cimiteriali)

1.   I rifiuti cimiteriali devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi delle vigenti normative. Sono definiti nel D.P.R. 15.7.2003, n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24, della legge 31 luglio 2002, n. 179) e sono classificati come "rifiuti urbani" nell’art. 184 del D.Lgs. 3.4.2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

Art. 39
(Sanzioni)

1.   Le violazioni delle disposizioni di cui all'art. 35, ai commi 4 e 5, dell'art. 36 e agli articoli 10, 13, 16, 17, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 5.000,00.

2.   L'inosservanza delle altre disposizioni di cui al Capo II, Titolo III comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 2.000,00 a euro 4.000,00.

3.   Il mancato possesso dei requisiti strutturali delle strutture del commiato e delle case funerarie di cui alla presente legge e la violazione delle disposizioni di cui all’art. 34, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 2.000,00 a euro 5.000,00.

4.   Per l'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo si applicano le disposizioni previste dalla L.R. 19 luglio 1984, n. 47 (Norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative in materia sanitaria) e successive modifiche ed integrazioni.

5.   Nello svolgimento dell'attività funebre o di trasporto funebre, chiunque propone direttamente o indirettamente provvigioni, offerte, regali o vantaggi di qualsiasi tenore per ottenere informazioni tese a consentire la realizzazione di uno o più servizi, è punito con una sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 9.000,00. In caso di recidiva è altresì sospesa da uno a sei mesi, con effetto immediato, l'autorizzazione comunale all'attività funebre o al trasporto funebre.

Art. 40
(Prestazioni delle ASL)

1.   Gli interventi del personale della ASL non sono onerosi per coloro che li richiedono.

TITOLO V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 41
(Regime transitorio)

1.   Le imprese che esercitano l’attività funebre di cui all’art. 35, operanti stabilmente sul territorio regionale, sono tenute ad adeguarsi ai requisiti previsti dal comma 3 di detto articolo, entro diciotto mesi dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo della presente legge.

2.   Qualora il gestore del cimitero svolga anche attività funebre è d’obbligo la separazione societaria con proprietà diverse, da attuare entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge, fatta salva l’eventuale scadenza originaria della gestione antecedente a tale data.

3.   Entro novanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo della presente legge, i Comuni istituiscono il registro di cui all’art. 32, adeguando i propri regolamenti alle disposizioni contenute nella presente legge.

4.   Per tutto quanto non espressamente previsto o non diversamente disposto dalla presente legge e dai provvedimenti da essa derivanti, continuano ad applicarsi in materia funeraria le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria) e successive modificazioni.

Art. 42
(Entrata in vigore)

1.   La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L’Aquila, addì 10 Agosto 2012

IL PRESIDENTE

GIOVANNI CHIODI


TESTI VIGENTI ALLA DATA DELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE DELL'ARTICOLO 19 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", DEGLI ARTICOLI 8, 9, 10, 12, 18, 27, 29, 30 e 52 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 SETTEMBRE 1990, N. 285 "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria", DELL'ARTICOLO 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285 "Nuovo codice della strada", DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 30 MARZO 2001, N. 130 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri" E DELL'ARTICOLO 184 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152 "Norme in materia ambientale", CITATI DALLA LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 2012, n. 41 "Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria" (in questo stesso Bollettino)

 

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Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

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LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241

        Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Art. 19
(Segnalazione certificata di inizio attività - Scia)

1.     Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell’interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione della giustizia, all’amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché, ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell’Agenzia delle imprese di cui all’ articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell’amministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei proedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell’amministrazione.

2.     L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente.

3.     L’amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell’amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci, l’amministrazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.

4.     Decorso il termine per l’adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3 ovvero di cui al comma 6-bis, all’amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell’impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell’attività dei privati alla normativa vigente.

4-bis. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

5.     [Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Ogni controversia relativa all’applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, può riguardare anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall’articolo 20].

6.     Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni.

6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali.

6-ter. La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 SETTEMBRE 1990, N. 285

        Approvazione del regolamento di polizia mortuaria.

Art. 8

1.     Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1975, n. 644, e successive modificazioni.

Art. 9

1.     Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'art. 8.

Art. 10

1.     Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale il sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

Art. 12

1.     I comuni devono disporre di un locale per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:

a)     morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;

b)    morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;

c)     ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

2.     Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

Art. 18

1.     Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

2.     È consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

3.     Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, la unità sanitaria locale competente dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 27

1.     I trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con regio decreto 10 luglio 1937, n. 1379, sono soggetti alla osservanza delle prescrizioni sanitarie previste da detta convenzione. Le salme stesse debbono essere accompagnate dal passaporto mortuario previsto dalla convenzione medesima.

2.     Tale passaporto è rilasciato per le salme da estradare dal territorio nazionale dal prefetto e per le salme da introdurre nel territorio nazionale è rilasciato dalla competente autorità del luogo da cui la salma viene estradata.

3.     Nei casi previsti dal presente articolo il prefetto agisce in qualità di autorità delegata dal Ministero della sanità.

4.     Il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano è regolato dalle norme della convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con regio decreto 16 giugno 1938, n. 1055.

Art. 29

1.     Per l'estradizione dal Paese di salme dirette verso Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato deve rivolgere domanda al prefetto della provincia di cui fa parte il comune ove trovasi la salma, corredata dei seguenti documenti:

a)     nulla osta, per l'introduzione, dell'autorità consolare dello Stato verso il quale la salma è diretta;

b)    certificato dell'unità sanitaria locale attestante che sono state osservate le disposizioni di cui all'art. 30;

c)     altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.

2.     Il prefetto ricevuta la domanda, corredata come sopra, concede l'autorizzazione, informandone il prefetto della provincia di frontiera attraverso la quale la salma dovrà transitare.

3.     Nel concedere l'autorizzazione il prefetto agisce come delegato del Ministero della sanità.

Art. 30

1.     Per il trasporto all'estero o dall'estero, fuori dei casi previsti dalla convenzione internazionale di Berlino, o da comune a comune, la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di metallo e l'altra di tavole di legno massiccio.

2.     La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo.

3.     Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.

4. Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660 mm se di zinco, a 1,5 mm se di piombo.

5.     Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a 25 mm. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.

6.     Il fondo della cassa deve essere formato da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di cinque nel senso della lunghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.

7.     Il coperchio della cassa deve essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.

8.     Nel caso in cui il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi occorre che dette facce siano costituite da tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.

9.     Le pareti laterali della cassa comprese tra il fondo e il coperchio devono essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza delle pareti stesse congiunte tra loro nel senso della larghezza con le medesime modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali devono parimenti essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.

10.   Il coperchio deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 centimetri. Il fondo deve essere saldamente congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con un mastice idoneo.

11.   La cassa così confezionata deve essere cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 centimetri, distanti l'una dall'altra non più di 50 centimetri, saldamente fissate mediante chiodi o viti.

12.   Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

13.   Per il trasporto da un comune ad un altro comune che disti non più di 100 chilometri, salvo il caso previsto dall'art. 25 e sempre che il trasporto stesso dal luogo di deposito della salma al cimitero possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, si impiega la sola cassa di legno.

Art. 52

1.     Tutti i cimiteri, sia comunali che consorziali, devono assicurare un servizio di custodia.

2.     Il responsabile del servizio, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6; inoltre, iscrive giornalmente sopra apposito registro vidimato dal sindaco in doppio esemplare:

a)     le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 6, l'anno, il giorno, e l'ora dell'inumazione, il numero arabico portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;

b)    le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;

c)     le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del sindaco;

d)    qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.

 

DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285

        Nuovo codice della strada.

Art. 3
(Definizioni stradali e di traffico)

1.     Ai fini delle presenti norme le denominazioni stradali e di traffico hanno i seguenti significati:

1)     Area di intersezione: parte della intersezione a raso, nella quale si intersecano due o più correnti di traffico.

2)     Area pedonale: zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi. In particolari situazioni i comuni possono introdurre, attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla circolazione su aree pedonali.

3)     Attraversamento pedonale: parte della carreggiata, opportunamente segnalata ed organizzata, sulla quale i pedoni in transito dall'uno all'altro lato della strada godono della precedenza rispetto ai veicoli.

4)     Banchina: parte della strada compresa tra il margine della carreggiata ed il più vicino tra i seguenti elementi longitudinali: marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio interno della cunetta, ciglio superiore della scarpata nei rilevati.

5)     Braccio di intersezione: cfr. Ramo di intersezione.

6)     Canalizzazione: insieme di apprestamenti destinato a selezionare le correnti di traffico per guidarle in determinate direzioni.

7)     Carreggiata: parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli; essa è composta da una o più corsie di marcia ed, in genere, è pavimentata e delimitata da strisce di margine.

8)     Centro abitato: insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada.

9)     Circolazione: è il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada.

10)   Confine stradale: limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea.

11)   Corrente di traffico: insieme di veicoli (corrente veicolare), o pedoni (corrente pedonale), che si muovono su una strada nello stesso senso di marcia su una o più file parallele, seguendo una determinata traiettoria.

12)   Corsia: parte longitudinale della strada di larghezza idonea a permettere il transito di una sola fila di veicoli.

13)   Corsia di accelerazione: corsia specializzata per consentire ed agevolare l'ingresso ai veicoli sulla carreggiata.

14)   Corsia di decelerazione: corsia specializzata per consentire l'uscita dei veicoli da una carreggiata in modo da non provocare rallentamenti ai veicoli non interessati a tale manovra.

15)   Corsia di emergenza: corsia, adiacente alla carreggiata, destinata alle soste di emergenza, al transito dei veicoli di soccorso ed, eccezionalmente, al movimento dei pedoni, nei casi in cui sia ammessa la circolazione degli stessi.

16)   Corsia di marcia: corsia facente parte della carreggiata, normalmente delimitata da segnaletica orizzontale.

17)   Corsia riservata: corsia di marcia destinata alla circolazione esclusiva di una o solo di alcune categorie di veicoli.

18)   Corsia specializzata: corsia destinata ai veicoli che si accingono ad effettuare determinate manovre, quali svolta, attraversamento, sorpasso, decelerazione, accelerazione, manovra per la sosta o che presentano basse velocità o altro.

19)   Cunetta: manufatto destinato allo smaltimento delle acque meteoriche o di drenaggio, realizzato longitudinalmente od anche trasversalmente all'andamento della strada.

20)   Curva: raccordo longitudinale fra due tratti di strada rettilinei, aventi assi intersecantisi, tali da determinare condizioni di limitata visibilità.

21)   Fascia di pertinenza: striscia di terreno compresa tra la carreggiata ed il confine stradale. È parte della proprietà stradale e può essere utilizzata solo per la realizzazione di altre parti della strada.

22)   Fascia di rispetto: striscia di terreno, esterna al confine stradale, sulla quale esistono vincoli alla realizzazione, da parte dei proprietari del terreno, di costruzioni, recinzioni, piantagioni, depositi e simili.

23)   Fascia di sosta laterale: parte della strada adiacente alla carreggiata, separata da questa mediante striscia di margine discontinua e comprendente la fila degli stalli di sosta e la relativa corsia di manovra.

24)   Golfo di fermata: parte della strada, esterna alla carreggiata, destinata alle fermate dei mezzi collettivi di linea ed adiacente al marciapiede o ad altro spazio di attesa per i pedoni.

25)   Intersezione a livelli sfalsati: insieme di infrastrutture (sovrappassi; sottopassi e rampe) che consente lo smistamento delle correnti veicolari fra rami di strade poste a diversi livelli.

26)   Intersezione a raso (o a livello): area comune a più strade, organizzata in modo da consentire lo smistamento delle correnti di traffico dall'una all'altra di esse.

27)   Isola di canalizzazione: parte della strada, opportunamente delimitata e non transitabile, destinata a incanalare le correnti di traffico.

28)   Isola di traffico: cfr. Isola di canalizzazione.

29)   Isola salvagente: cfr. Salvagente.

30)   Isola spartitraffico: cfr. Spartitraffico.

31)   Itinerario internazionale: strade o tratti di strade facenti parte degli itinerari così definiti dagli accordi internazionali.

32)   Livelletta: tratto di strada a pendenza longitudinale costante.

33)   Marciapiede: parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni.

34)   Parcheggio: area o infrastruttura posta fuori della carreggiata, destinata alla sosta regolamentata o non dei veicoli.

34-bis) Parcheggio scambiatore: parcheggio situato in prossimità di stazioni o fermate del trasporto pubblico locale o del trasporto ferroviario, per agevolare l'intermodalità.

35)   Passaggio a livello: intersezione a raso, opportunamente attrezzata e segnalata ai fini della sicurezza, tra una o più strade ed una linea ferroviaria o tranviaria in sede propria.

36)   Passaggio pedonale (cfr. anche Marciapiede): parte della strada separata dalla carreggiata, mediante una striscia bianca continua o una apposita protezione parallela ad essa e destinata al transito dei pedoni. Esso espleta la funzione di un marciapiede stradale, in mancanza di esso.

37)   Passo carrabile: accesso ad un'area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli.

38)   Piazzola di sosta: parte della strada, di lunghezza limitata, adiacente esternamente alla banchina, destinata alla sosta dei veicoli.

39)   Pista ciclabile: parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei velocipedi.

40)   Raccordo concavo (cunetta): raccordo tra due livellette contigue di diversa pendenza che si intersecano al di sotto della superficie stradale. Tratto di strada con andamento longitudinale concavo.

41)   Raccordo convesso (dosso): raccordo tra due livellette contigue di diversa pendenza che si intersecano al di sopra della superficie stradale. Tratto di strada con andamento longitudinale convesso.

42)   Ramo di intersezione: tratto di strada afferente una intersezione.

43)   Rampa (di intersezione): strada destinata a collegare due rami di un'intersezione.

44)   Ripa: zona di terreno immediatamente sovrastante o sottostante le scarpate del corpo stradale rispettivamente in taglio o in riporto sul terreno preesistente alla strada.

45)   Salvagente: parte della strada, rialzata o opportunamente delimitata e protetta, destinata al riparo ed alla sosta dei pedoni, in corrispondenza di attraversamenti pedonali o di fermate dei trasporti collettivi.

46)   Sede stradale: superficie compresa entro i confini stradali. Comprende la carreggiata e le fasce di pertinenza.

47)   Sede tranviaria: parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei tram e dei veicoli assimilabili.

48)   Sentiero (o Mulattiera o Tratturo): strada a fondo naturale formatasi per effetto del passaggio di pedoni o di animali.

49)   Spartitraffico: parte longitudinale non carrabile della strada destinata alla separazione di correnti veicolari.

50)   Strada extraurbana: strada esterna ai centri abitati.

51)   Strada urbana: strada interna ad un centro abitato.

52)   Strada vicinale (o Poderale o di Bonifica): strada privata fuori dai centri abitati ad uso pubblico.

53)   Svincolo: intersezione a livelli sfalsati in cui le correnti veicolari non si intersecano tra loro.

53-bis) Utente debole della strada: pedoni, disabili in carrozzella, ciclisti e tutti coloro i quali meritino una tutela particolare dai pericoli derivanti dalla circolazione sulle strade.

54)   Zona a traffico limitato: area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli.

55)   Zona di attestamento: tratto di carreggiata, immediatamente a monte della linea di arresto, destinato all'accumulo dei veicoli in attesa di via libera e, generalmente, suddiviso in corsie specializzate separate da strisce longitudinali continue.

56)   Zona di preselezione: tratto di carreggiata, opportunamente segnalato, ove è consentito il cambio di corsia affinché i veicoli possano incanalarsi nelle corsie specializzate.

57)   Zona di scambio: tratto di carreggiata a senso unico, di idonea lunghezza, lungo il quale correnti di traffico parallele, in movimento nello stesso verso, possono cambiare la reciproca posizione senza doversi arrestare.

58)   Zona residenziale: zona urbana in cui vigono particolari regole di circolazione a protezione dei pedoni e dell'ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine.

2.     Nel regolamento sono stabilite altre definizioni stradali e di traffico di specifico rilievo tecnico.

 

LEGGE 30 MARZO 2001, N. 130

        Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri.

Art. 3
(Modifiche al regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285)

1.     Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della sanità, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro della giustizia, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, si provvede alla modifica del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, sulla base dei seguenti princìpi:

a)     l'autorizzazione alla cremazione spetta all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;

b)    l'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:

1)    la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;

2)    l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari;

3)    in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto;

4)    la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette;

c)     la dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada); la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti;

d)    la dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione di cui alla lettera b), numero 2), cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune;

e)     fermo restando l'obbligo di sigillare l'urna, le modalità di conservazione delle ceneri devono consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto e sono disciplinate prevedendo, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, alternativamente, la tumulazione, l'interramento o l'affidamento ai familiari;

f)     il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria;

g)    l'ufficiale dello stato civile, previo assenso dei soggetti di cui alla lettera b), numero 3), o, in caso di loro irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del comune di uno specifico avviso, autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni;

h)    obbligo per il medico necroscopo di raccogliere dal cadavere, e conservare per un periodo minimo di dieci anni, campioni di liquidi biologici ed annessi cutanei, a prescindere dalla pratica funeraria prescelta, per eventuali indagini per causa di giustizia;

i)      predisposizione di sale attigue ai crematori per consentire il rispetto dei riti di commemorazione del defunto e un dignitoso commiato.

 

DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152

        Norme in materia ambientale

Art. 184
(Classificazione)

1.     Ai fini dell'attuazione della parte quarta del presente decreto i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2.     Sono rifiuti urbani:

a)     i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

b)    i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g);

c)     i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

d)    i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

e)     i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

f)     i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), e) ed e).

3.     Sono rifiuti speciali:

a)     i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;

b)    i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;

c)     i rifiuti da lavorazioni industriali;

d)    i rifiuti da lavorazioni artigianali;

e)     i rifiuti da attività commerciali;

f)     i rifiuti da attività di servizio;

g)    i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acquee dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

h)    i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

i)      [i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti];

l)      [i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti];

m)    [il combustibile derivato da rifiuti];

n)    [i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani].

4.     Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all’allegato I della parte quarta del presente decreto.

5.     L’elenco dei rifiuti di cui all’allegato D alla parte quarta del presente decreto include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell’origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi. L’inclusione di una sostanza o di un oggetto nell’elenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi, ferma restando la definizione di cui all’articolo 183. Con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dalla presente disposizione, possono essere emanate specifiche linee guida per agevolare l’applicazione della classificazione dei rifiuti introdotta agli allegati D e I.

5-bis. I sistemi d'arma, i mezzi, i materiali e le infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare ed alla sicurezza nazionale individuati con decreto del Ministro della difesa, nonché la gestione dei materiali e dei rifiuti e la bonifica dei siti ove vengono immagazzinati i citati materiali, sono disciplinati dalla parte quarta del presente decreto con procedure speciali da definirsi con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministro della salute, da adottarsi entro il 31 dicembre 2008. I magazzini, i depositi e i siti di stoccaggio nei quali vengono custoditi i medesimi materiali e rifiuti sono soggetti alle autorizzazioni ed ai nulla osta previsti dal medesimo decreto interministeriale. Con lo stesso decreto interministeriale sono determinati i criteri di individuazione delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui all'Allegato 5 alla parte quarta del Presente decreto, applicabili ai siti appartenenti al Demanio Militare e alle aree ad uso esclusivo alle Forze Armate, tenuto conto delle attività effettivamente condotte nei siti stessi o nelle diverse porzioni di essi.

5-ter. La declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso non può essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto.

5-quater. L’obbligo di etichettatura dei rifiuti pericolosi di cui all’articolo 193 e l’obbligo di tenuta dei registri di cui all’art. 190 non si applicano alle frazioni separate di rifiuti pericolosi prodotti da nuclei domestici fino a che siano accettate per la raccolta, lo smaltimento o il recupero da un ente o un’impresa che abbiano ottenuto l’autorizzazione o siano registrate in conformità agli articoli 208, 212, 214 e 216.

 

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