il presidente della giunta regionale
Visto l’art. 117 della Costituzione;
Visti gli articoli 14 e seguenti del codice civile;
Visto il DPR 10 febbraio 2000, n. 361 – Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59);
Visto in particolare, l’art. 7 del citato DPR 361/2000 concernente il riconoscimento delle persone giuridiche private che operano nelle materie attribuite alla competenza delle Regioni dall’art. 14 del DPR 616/1977 e le cui finalità statutarie si esauriscono nell’ambito di una sola Regione;
Vista
Vista l’istanza acquisita al protocollo regionale in data 12-04-2012 – successivamente regolarizzata in data 30-05-2012 - del Presidente e legale rappresentante dell’Associazione denominata: “Associazione Culturale Campovalano Viva” - con sede in Campovalano di Campli (TE) - Via Nazionale - volta ad ottenere il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato e l’iscrizione della stessa nel Registro delle persone giuridiche della Regione Abruzzo;
Visti il Verbale di Assemblea del 04 giugno 2010 repertorio N. 507, raccolta n. 363, nonché copia dell’allegato A al N. 363 di Raccolta e copia dello Statuto (Allegato “B” al 363 di Raccolta) a rogito dell’Avv. Filippo Cammarano Guerritore di Ravello, notaio in Montorio al Vomano, dell’Associazione denominata: “Associazione Culturale Campovalano Viva” - con sede in Campovalano di Campli (TE) - Via Nazionale;
Accertata, sulla base dello Statuto dell’Associazione e della documentazione allo stesso allegata, la competenza regionale a pronunciarsi sull’istanza poiché le finalità dell’Associazione rientrano tra le materie elencate nel DPR 616/77 e la sua attività si esaurisce nell’ambito del territorio regionale;
Dato atto che, ai sensi dell’articolo 4 della LR 13/2005, l’esame dei vari interessi pubblici coinvolti e l’acquisizione dei pareri necessari, ai fini di una compiuta valutazione dei vari aspetti interessati dal procedimento finalizzato al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato dell’Associazione denominata: “Associazione Culturale Campovalano Viva” - con sede in Campovalano di Campli (TE) - Via Nazionale; ed alla iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche private, si sono realizzati per il tramite di tre Conferenze di Servizi, tenutesi rispettivamente in data: 30-05-2012; 06-06-2012 e 07-06-2012;
Visto il verbale della Conferenza di Servizi del 07-06-2012 nel corso della quale si è preso atto dei pareri favorevoli al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato in favore dell’Associazione denominata: “Associazione Culturale Campovalano Viva” - con sede in Campovalano di Campli (TE) - Via Nazionale - da parte delle competenti Direzioni regionali;
Rilevati l’interesse sociale e la valenza delle finalità dell’Associazione, quali la promozione di “attività culturali e ricreative in genere” e di “iniziative sociali” attraverso l’“organizzazione e realizzazione di eventi musicali, gastronomici”; “prevenzione dei disagi giovanili”;
Verificata la conformità dello Statuto alle vigenti disposizioni;
Accertato che sussistono le condizioni per il
riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato dell’Associazione
denominata: “Associazione Culturale Campovalano Viva” - con sede in Campovalano
di Campli (TE) - Via Nazionale” e per l’iscrizione della stessa nel Registro
delle persone giuridiche istituito presso
Dato atto che il Direttore della Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia, ed il Dirigente del Servizio Affari della Giunta di quest’ultima Direzione hanno espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa nonché sulla legittimità del presente provvedimento con l’apposizione della propria firma in calce al presente atto;
DECRETA
per le motivazioni espresse in premessa:
- di
concedere ai sensi dell’art.
- di
iscrivere la predetta Associazione nel Registro delle persone giuridiche
istituito presso
Il presente decreto sarà pubblicato, unitamente allo Statuto, sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Abruzzo.
Il presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso in via giurisdizionale amministrativa nel rispetto dei termini e modalità di cui al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199.
L’Aquila lì 2/7/2012
Il Presidente
Giovanni Chiodi
Segue allegato