IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la L.R. 21 settembre 1999 n. 86 “Norme sul controllo del randagismo anagrafe canina e protezione degli animali da affezione”;

Visto in particolare l’art. 21 della suddetta legge “Istituzione Albo Regionale delle Associazioni per la protezione degli animali”;

Vista la Delibera di G.R.A. n. 4789 del 27.08.1993 con la quale è stato istituito, presso la Direzione Sanità, l’Albo Regionale delle Associazioni Protezionistiche – costituite con atto pubblico – operanti nel territorio regionale;

Visto il nuovo Disciplinare per il riconoscimento delle Associazioni, approvato con   Deliberazione di Giunta Regionale n. 616 del 02.07.2007;

Considerato che il richiamato Disciplinare regolamenta le modalità di iscrizione all’Albo Regionale delle Associazioni e, in particolare, i requisiti che le stesse devono possedere, in relazione al tipo di Associazione;

Accertato che il Disciplinare in argomento è stato Pubblicato sul B.U.R.A. n. 44 del 3.8.2007;

Vista la richiesta di iscrizione all’Albo predetto datata 6 luglio 2012 e ricevuta al protocollo di questo Servizio  n. RA/175088/SA.19 in  data 26.07.2012, avanzata dal Presidente e Legale Rappresentante della L.I.D.A. – Lega Italiana per i Diritti degli Animali, Ente Nazionale con sede in Rodano (MI) via dell’Ontano 3/56 della, con la quale chiede la iscrizione all’Albo regionale delle Associazioni Protezionistiche dell’Associazione denominata “Lega Italiana dei Diritti dell’Animale Sezione di Ortona”, con sede legale in Via V. Perez n. 4 - Ortona (CH);

Dato atto che l’Associazione in parola ha prodotto la documentazione prevista dal dall’art. 21 della L.R. 21 settembre 1999, n. 86, nonché le dichiarazioni stabilite dal disciplinare approvato dalla Giunta regionale d’Abruzzo con propria Deliberazione n. 616 in data 02.07.2007;

Accertata  la regolarità della documentazione e la sua conformità a quanto previsto dalla richiamata L.R. 86/99 e del relativo disciplinare;

Ritenuto pertanto di accogliere richiesta in parola, giusta art. 21 della L.R. 86/99, attribuendo alla stessa il  numero di iscrizione 31;

Visto  l’art. 5 del 14 settembre 1999 n. 77 recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

DETERMINA

- per le ragioni riportate in premessa -

1.   di iscrivere all’Albo Regionale delle Associazioni per la protezione degli animali, ai sensi dell’art. 21 della L.R. 86/99, la seguente Società che ne ha fatto richiesta, con attribuzione del numero di posizione sotto ad essa indicato:

      “Lega Italiana dei Diritti dell’Animale Sezione di Ortona”, con sede legale in Via V. Perez n. 4

      - Ortona (CH).

n. 31

2.   di trasmettere copia della presente Determinazione – per opportuna conoscenza – alla Società Protezionistica interessata, al Servizio Veterinario di Sanità Animale dell’Azienda Sanitaria Locale di Lanciano, Vasto, Chieti ed al Sindaco del Comune di Ortona (CH), ove ha sede l’Associazione stessa;

3.   di trasmettere copia della presente Determinazione al Direttore Regionale della Direzione Politiche della Salute, ai sensi dell’art. 16 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7;

4.   di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURA (Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo)

IL DIRIGENTE   DEL SERVIZIO

Dr. Giuseppe Bucciarelli