IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Oggetto e finalità

1.   La Regione Abruzzo, con la presente legge, in conformità alla normativa europea e nell’ambito delle potestà e delle competenze regionali secondo le disposizioni del Titolo V della parte II della Costituzione, disciplina e promuove lo sviluppo del sistema produttivo regionale e della ricerca scientifica e dell’innovazione, quale motore di sviluppo economico compatibile con la valorizzazione del territorio e la coesione sociale, in coerenza con gli orientamenti europei e con la legislazione regionale.

2.   La Regione Abruzzo riconosce quali parti del sistema produttivo le componenti industriali, artigianali, commerciali, turistiche e agricole e le loro rappresentanze datoriali e sindacali.

3.   Gli interventi della presente legge sostengono la crescita della responsabilità sociale delle imprese per lo sviluppo compatibile e la creazione di lavoro stabile, sicuro e di qualità.

4.   La Regione Abruzzo, anche attraverso le proprie Agenzie ed i propri Enti strumentali e le società controllate, promuove e sostiene:

a)   nuove forme di aggregazione del sistema produttivo tramite lo sviluppo delle reti d’impresa e dei poli d’innovazione, nei settori innovativi e tradizionali, attraverso la convergenza delle azioni e degli investimenti pubblici e privati, per un collegamento stabile tra le imprese e il sistema regionale della conoscenza, l’università, i centri di ricerca e i parchi scientifici e tecnologici;

b)  la sostenibilità dello sviluppo attraverso la qualificazione del tessuto produttivo incentivando l’ecoinnovazione, la riduzione dei consumi energetici e lo sviluppo di fonti energetiche rinnovabili;

c)   lo sviluppo della ricerca e dell’innovazione, attraverso la cooperazione e l’interazione tra i diversi attori operanti nel territorio regionale, creando un collegamento stabile tra mondo della ricerca, mondo della produzione di beni e di servizi, mondo del credito e il territorio, attraverso l’integrazione delle politiche regionali di settore e le risorse umane, strumentali e finanziarie, sia pubbliche che private;

d)  la competitività del sistema produttivo regionale, sostenendo interventi in materia di ricerca e valorizzandone i relativi risultati, incentivando la diffusione dell’innovazione, l’incontro tra la domanda e l’offerta di ricerca e innovazione, nonché la nascita e lo sviluppo di imprese innovative;

e)   la promozione, la valorizzazione, lo sviluppo e la diffusione della ricerca di base nelle università e nei centri di ricerca, nonché il sostegno alla ricerca applicata al sistema produttivo, mettendo in rete le università degli studi abruzzesi, le istituzioni di ricerca, l'impresa e gli altri soggetti operanti sul territorio regionale;

f)   la diffusione di sistemi di qualità aziendale e di certificazione ambientale e integrata tra ambiente e sicurezza, la realizzazione di interventi a favore dell'innovazione di prodotti e delle tecnologie produttive, della ricerca applicata, del trasferimento tecnologico e dell'innovazione;

g)   gli investimenti delle imprese per ridurre l'impatto ambientale e migliorare la sicurezza degli ambienti di lavoro, nonché l'attuazione di programmi e la realizzazione di investimenti delle imprese per il risparmio energetico e l'utilizzo di fonti rinnovabili;

h)   i processi di semplificazione amministrativa per lo sviluppo e la competitività delle micro imprese e piccole e medie imprese (PMI), attraverso la semplificazione delle procedure e delle modalità di relazione e comunicazione tra imprese e Pubblica Amministrazione e la partecipazione attiva dei soggetti economici e sociali, anche attraverso l’applicazione delle disposizioni di legge che prevedono il divieto di richiedere ai cittadini e alle imprese documenti attestanti stati, qualità personali o fatti che siano già in possesso della Pubblica Amministrazione;

i)    promuove la reciprocità dei tempi di attuazione con il sistema produttivo. Nel caso in cui la Pubblica Amministrazione imponga delle scadenze al sistema produttivo e/o ai beneficiari di interventi con la penale dell’esclusione, per accedere a bandi e/o a servizi previsti nella presente legge, la P.A., di norma, si impegna ad inserire nel bando di dare risposta formalmente entro gli stessi termini;

j)   la tutela e lo sviluppo delle produzioni legate alla valorizzazione del territorio e dell'ambiente, delle attività culturali, nonché interventi e progetti volti a ridurre le disparità territoriali, a sostenere l'occupazione, a favorire il ricambio generazionale, a promuovere le pari opportunità e la contaminazione positiva delle esperienze e delle professioni di qualità;

k)  il sostegno della formazione e dell'alta formazione in funzione dei fabbisogni professionali dei diversi settori e delle imprese per la occupabilità e l'inclusione sociale delle persone, con particolare attenzione alle fasce deboli;

l)    il reinserimento delle attività produttive, artigianali, professionali e commerciali nei centri storici regionali, in particolare nel Comune di L'Aquila e in quelli colpiti dal sisma.

Art. 2
Obiettivi

1.   Per il raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 1, la Regione Abruzzo persegue in particolare i seguenti obiettivi:

a)   definisce gli strumenti di coordinamento e di attuazione delle politiche industriali, in coerenza con la programmazione regionale, nazionale ed europea;

b)  individua le forme di aggregazione tra i vari soggetti che concorrono allo sviluppo economico del territorio, ne regolamenta il ruolo e le forme di interazione;

c)   definisce le azioni di sistema di informazione e di condivisione a sostegno del sistema produttivo regionale;

d)  promuove e sostiene progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale realizzati dalle imprese e dalle loro aggregazioni;

e)   promuove e sostiene l’accesso delle micro e piccole e medie imprese a servizi specialistici relativi alla ricerca e all’innovazione di prodotto, di processo, organizzativa, gestionale e commerciale;

f)   promuove e sostiene gli investimenti in processi, prodotti e servizi innovativi nelle micro imprese, e PMI, anche attraverso il sostegno alla costituzione di reti di imprese, sia tra micro imprese e PMI, sia tra PMI e grandi imprese, con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale;

g)   favorisce e sostiene la ricerca e il riconoscimento dei brevetti come contributo allo sviluppo della Regione Abruzzo e delle attività produttive;

h)   promuove e sostiene la creazione e lo sviluppo di nuove imprese con priorità per quelle innovative, in particolare nel settore dell’economia della conoscenza e delle tecnologie avanzate;

i)    persegue la semplificazione dell'azione amministrativa con particolare riferimento ai procedimenti in materia industriale, edile, ambientale ed energetica ed ottimizza l'intervento pubblico nel coordinamento del sistema regionale dell'innovazione, al fine di rendere complementari, efficaci ed efficienti i progetti di ricerca e di sviluppo, sia di natura pubblica che privata, entro un quadro di competitività del sistema economico regionale;

j)   facilita l’accesso al credito delle PMI attraverso convenzioni, accordi e programmi di intervento;

k)  elabora programmi tesi a favorire la mobilità ed il distacco temporaneo del personale delle università e dei centri di ricerca in attività di ricerca e trasferimento tecnologico presso le imprese;

l)    favorisce l’utilizzo delle nuove tecnologie da parte delle micro imprese e delle PMI.

Art. 3
Statuto delle imprese

1.   La Regione Abruzzo, al fine di assicurare lo sviluppo della persona attraverso il valore del lavoro, sia esso svolto in forma autonoma che d’impresa, e di garantire la libertà di iniziativa economica privata, in conformità agli articoli 35 e 41 della Costituzione, promuove e sostiene, sul proprio territorio, i principi e le finalità contenute nello Statuto delle Imprese e dell’Imprenditore, così come disciplinati all’interno delle norme di legge in materia.

2.   Nelle materie attribuite alla competenza legislativa concorrente, ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, la Regione Abruzzo esercita la propria potestà legislativa nel rispetto dei principi di cui al comma 1.

3.   La Regione Abruzzo si impegna, nel rispetto di quanto previsto nello Statuto delle Imprese e dell’Imprenditore, per quanto di propria competenza, a valutare l’impatto delle iniziative legislative e regolamentari, anche di natura fiscale, sulle imprese, prima della loro adozione, attraverso:

a)   l’integrazione dei risultati delle valutazioni nella formulazione delle proposte;

b)  l’effettiva applicazione della disciplina di cui all’articolo 14, commi 1 e 4, della legge 28 novembre 2005, n. 246, relativa all’analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR) e alla verifica dell’impatto della regolamentazione (VIR), secondo il contenuto e le modalità individuate da apposito Regolamento;

c)   l’applicazione dei criteri di proporzionalità e, qualora possa determinarsi un pregiudizio eccessivo per le imprese, di gradualità, in occasione dell’introduzione di nuovi adempimenti e oneri a carico delle imprese, tenendo conto delle loro dimensioni, del numero di addetti e del settore merceologico di attività.

4.   La Regione Abruzzo, nell’ambito della propria autonomia organizzativa e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, individua l’ufficio responsabile del coordinamento delle attività di cui al comma 3. Per lo svolgimento delle attività impiega, nei limiti del possibile, le risorse interne delle varie amministrazioni della Regione Abruzzo, ricercando tutte le forme possibili di collaborazione con altri soggetti pubblici e in particolare attuando sinergie specifiche con il sistema delle camere di commercio abruzzesi.

Art. 4
Beneficiari

1.   I beneficiari della presente legge sono:

a)   le micro imprese, le PMI industriali, artigianali, del settore terziario e dei servizi innovativi e le imprese eccedenti i limiti delle PMI, previste dalla disciplina delle misure di Aiuti autorizzate dalla Commissione europea;

b)  i soggetti di cui alla lettera a) riuniti in forme associative, consortili o cooperative;

c)   i consorzi export, ai sensi della legge 21 febbraio 1989, n. 83 (Interventi di sostegno per i consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiani), purché sia garantita la partecipazione attiva al progetto di almeno quattro imprese associate al consorzio stesso;

d)  le reti d’impresa disciplinate da specifici contratti di rete, ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, nonché dell’articolo 42 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

e)   le università, i centri di ricerca e i centri di servizi alle imprese, gli enti locali e le loro società;

f)   i poli di innovazione;

g)   i parchi scientifici e tecnologici e gli incubatori d'impresa;

h)   gli enti gestori i parchi naturali e le riserve della Regione Abruzzo.

      Va prevista una premialità ad accordi che vedono il coinvolgimento delle micro e PMI, in linea con le indicazioni dello SBA (Small Business Act).

2.   La Regione può concedere:

a)   Aiuti in “de minimis”, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato degli aiuti d’importanza minore (de minimis);

b)  Aiuti in regime di esenzione, ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria);

c)   Aiuti soggetti ad obbligo di notifica alla Commissione europea, ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 2009 recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del Trattato CE.

3.   La Regione Abruzzo provvede con appositi bandi alla concessione di agevolazioni finanziarie prevedendo specifiche premialità a favore di micro imprese e PMI.

4.   Le agevolazioni finanziarie eventualmente concedibili e gli interventi complementari e funzionali di cui alla presente legge possono essere finanziati con le disponibilità assegnate ad apposito Fondo istituito dalla Regione Abruzzo, dove affluiranno, in quanto compatibili, le risorse relative alla programmazione comunitaria, al Fondo Unico per le agevolazioni alle imprese e derivanti dalla programmazione nazionale e regionale.

5.   Il mancato rispetto degli accordi e contratti collettivi stipulati, nonché l'evasione contributiva, definitivamente accertata e non regolarizzata, costituisce motivo di esclusione e/o revoca.

Capo II

SVILUPPO DEL SISTEMA PRODUTTIVO REGIONALE

Art. 5
Abruzzo Sviluppo Spa

1.   Abruzzo Sviluppo SpA è la società "in house" della Regione Abruzzo che opera, in conformità alla legge regionale 1 marzo 1995, n. 11 (Partecipazione della Regione Abruzzo alla costituzione di una SpA denominata Abruzzo Sviluppo) e successive modifiche e integrazioni, nel rispetto della normativa e della giurisprudenza vigente in materia. La Regione Abruzzo nomina il Consiglio d’Amministrazione composto da tre membri.

2.   Abruzzo Sviluppo SpA supporta la Regione Abruzzo nella realizzazione di azioni coordinate per promuovere lo sviluppo e la competitività territoriale e per quanto disciplinato nella presente legge.

3.   Abruzzo Sviluppo SpA è sottoposto al controllo analogo della Regione Abruzzo così come disciplinato dalla normativa e dalla giurisprudenza vigente. Entro centoottanta giorni dall’approvazione della presente legge, su proposta dell’Assessorato per lo sviluppo economico, la Giunta approva un disciplinare che regolamenta le modalità di applicazione del controllo analogo.

4.   Abruzzo Sviluppo SpA, entro il 30 gennaio di ogni anno, presenta alla Giunta regionale, sulla base delle convenzioni in essere e degli affidamenti ricevuti, un Piano triennale delle attività con il dettaglio dell’anno in corso.

5.   La Regione Abruzzo, per il tramite delle Direzioni regionali, può affidare alla società Abruzzo Sviluppo SpA compiti, sulla base di specifici progetti denominati Progetti speciali, con risorse di competenza delle medesime Direzioni, che provvedono a dare esecuzione con propri atti alle parti del progetto di propria competenza.

6.   La Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, istituisce un apposito organismo di consultazione con funzioni di monitoraggio e valutazione delle attività di Abruzzo Sviluppo SpA. L’organismo è composto da sei membri che, con adeguata rotazione, rappresentano le associazioni di categoria regionali. La partecipazione all’organismo è a titolo gratuito.

7.   Abruzzo Sviluppo SpA è tenuta all’acquisto di beni e servizi secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17 CE e 2004/18 CE) e successive modifiche. Abruzzo Sviluppo SpA, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge adotta, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale secondo le direttive della Giunta regionale e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

8.   La Regione Abruzzo può istituire un Fondo di Dotazione a copertura dei costi generali di Abruzzo Sviluppo.

Art. 6
Strumenti per la crescita del sistema produttivo

1.   La Regione Abruzzo persegue le finalità di sviluppo della crescita competitiva del sistema produttivo attraverso i seguenti strumenti disciplinati negli articoli seguenti:

a)   i poli d’innovazione (articolo7);

b)  le reti d’impresa (articolo 8);

c)   la piattaforma regionale di raccordo con i poli d’innovazione (articolo 9).

2.   La Regione Abruzzo inoltre individua come funzionali alle finalità della presente legge:

a)   i sistemi produttivi locali (legge 11 maggio 1999, n. 140 recante “Norme in materia di attività produttive”);

b)  le libere aggregazioni di imprese territoriali/funzionali (legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (Legge finanziaria 2006)”);

c)   i servizi del sistema camerale nazionale, in raccordo con unioncamere Abruzzo e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Regione Abruzzo.

Art. 7
I poli d’innovazione

1.   La Regione Abruzzo promuove e agevola, attraverso risorse proprie ed europee, la costituzione e il rafforzamento dei poli d’innovazione, ai sensi della Comunicazione della Commissione europea “Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione” (2006/C 323/01).

2.   I poli d’innovazione sono raggruppamenti di imprese – start up innovatrici, piccole, medie e grandi e di organismi di ricerca, attivi in filiere prioritarie dello sviluppo regionale. I poli d’innovazione hanno l’obiettivo generale di stimolare l’attività innovativa ed incoraggiare l’interazione intensiva, l’uso in comune di istallazioni e lo scambio di conoscenze ed esperienze, nonché di contribuire in maniera effettiva al trasferimento di tecnologie, alla messa in rete e alla diffusione delle informazioni tra le imprese aderenti.

3.   I poli d’innovazione sono strutture permanenti, settoriali e localizzate all’interno della Regione Abruzzo, i cui attori si aggregano all’interno di filiere specifiche a significativa vocazione territoriale, sono organismi privati, nei quali la componente imprenditoriale è prevalente ed esprime autonomamente gli organi amministrativi e di controllo.

4.   Possono far parte dei poli d’innovazione anche imprese e centri di ricerca che non hanno una stabile localizzazione all’interno del territorio regionale, purché la loro partecipazione rappresenti una quota minoritaria rispetto a quella detenuta da imprese ed enti regionali.

5.   Entro centoottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, con il supporto tecnico di Abruzzo Sviluppo SpA, definisce con atto di indirizzo e coordinamento un disciplinare che preveda i requisiti per il riconoscimento dello status di polo, le modalità di riconoscimento degli stessi, le modalità di verifica e controllo di mantenimento di tali requisiti, le modalità di revoca o sospensione dello status, i criteri di individuazione dei domini, di revisione degli stessi.

6.   La Regione Abruzzo riconosce un solo polo per dominio, solo se costituito ai sensi della disciplina europea (2006/C 323/01).

7.   I poli d’innovazione, riconosciuti dalla Regione Abruzzo, trasmettono alla Giunta regionale, entro il 30 settembre di ogni anno, il proprio programma d’innovazione settoriale, documento d’indirizzo nel quale vengono evidenziati: le società aderenti, il sistema di governance, i rapporti e le relazioni con gli attori locali e istituzionali, i risultati ottenuti, le direttrici di sviluppo e gli obiettivi che il polo si pone per l’anno successivo.

Art. 8
Le Reti d’impresa

1.   Le Reti d’Impresa sono organismi privati, composti da imprese, che rientrano nelle definizioni recate dal d.l. 5/2009 convertito, con modificazioni, dalla l. 33/2009 e dall’articolo 42 del d.l. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla l. 122/2010.

2.   La Regione Abruzzo promuove e agevola, attraverso risorse proprie ed europee, la costituzione delle Reti d’Impresa disciplinate da specifici Contratti di Rete, ai sensi dell’articolo 3 del d.l. 5/2009, convertito dalla l. 33/2009, nonché dell’articolo 42 del d.l. 78/2010, convertito dalla l. 122/2010.

3.   La Giunta regionale riconosce, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, tra i soggetti beneficiari di finanziamenti a valere sui Bandi regionali, anche le Reti d’Impresa già costituite sotto forma di contratto di rete ai sensi della normativa vigente.

Art. 9
La piattaforma regionale di raccordo dei poli d’innovazione

1.   La Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, istituisce la Piattaforma regionale di raccordo dei poli d’innovazione (di seguito: Piattaforma) ed approva il relativo disciplinare di funzionamento.

2.   La Piattaforma è un organismo di consultazione, indirizzo, concertazione, informazione e comunicazione.

3.   La Piattaforma:

a)   svolge attività di coordinamento e d’informazione sul territorio in raccordo con i poli;

b)  fornisce elementi conoscitivi a sostegno dell’azione legislativa della Regione Abruzzo;

c)   crea e gestisce collegamenti e relazioni extra regionali con altri poli d’innovazione nazionali;

d)  raccorda le attività dei poli d’innovazione con le reti d’impresa;

e)   supporta le attività di progettazione ai sensi dei programmi europei per la ricerca e l’innovazione.

Capo III

LA PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Art. 10
L’attuazione della politica di sviluppo economico regionale

1.   La Regione Abruzzo individua nella programmazione negoziata una modalità di carattere ordinario per l’attuazione della politica di sviluppo economico regionale.

Art. 11
Gli strumenti della programmazione negoziata

1.   Gli strumenti della programmazione negoziata regionale sono:

a)   intesa quadro istituzionale (IQI);

b)  accordo di programma regionale (APR);

c)   contratto di sviluppo locale (CSL);

d)  contratto di riqualificazione produttiva (CRP).

2.   La Giunta regionale informa annualmente, attraverso un’apposita relazione, la Commissione consiliare competente, circa lo stato d’attuazione degli strumenti di cui al comma 1.

Art. 12
L’intesa quadro istituzionale

1.   La Regione Abruzzo attraverso l’intesa quadro istituzionale definisce un programma pluriennale d’interventi per l’attuazione delle proprie politiche di sviluppo economico, attraverso:

a)   il coordinamento delle istituzioni competenti;

b)  l’integrazione delle risorse disponibili;

c)   il raccordo con gli altri strumenti di programmazione e pianificazione territoriale;

d)  il raccordo con gli investitori privati.

2.   L’intesa sottoscritta dalla Regione Abruzzo, dalle Province e dalle Autonomie locali interessate, oltre ad ogni altro Ente pubblico funzionale agli obiettivi, contiene obbligatoriamente:

a)   gli ambiti d’intervento per i quali è necessaria l’intesa;

b)  gli obiettivi e i risultati previsti;

c)   i tempi d’attuazione;

d)  le attività e le iniziative da porre in essere;

e)   gli strumenti attuativi e le risorse utilizzabili;

f)   le modalità per il monitoraggio, le modifiche e l’aggiornamento dell’intesa;

g)   le modalità relative alla governance dell’intesa;

h)   le modalità di adesione di eventuali soggetti privati;

i)    le modalità di comunicazione, animazione e informazione territoriale e il relativo coinvolgimento dei portatori d’interesse locali.

Art. 13
L’accordo di programma regionale

1.   La Regione Abruzzo formula e sottoscrive gli accordi di programma regionali per garantire l’attuazione degli interventi d’interesse regionale previsti dalla programmazione regionale e da ogni altro piano regionale di settore, per la cui realizzazione è prevista un’azione coordinata di diversi enti pubblici, amministrazioni locali, società di gestione di servizi di pubblica utilità e soggetti pubblici in genere.

2.   All’APR, previa valutazione del Comitato di cui al comma 7, possono aderire anche soggetti privati.

3.   Il Presidente della Giunta regionale, di concerto con l’Assessore competente per materia, promuove, nell’ambito di quanto previsto nel comma 2, l’accordo di programma regionale (APR) attraverso deliberazione della Giunta regionale.

4.   La proposta contiene:

a)   le opere, i programmi e l’ambito territoriale;

b)  gli obiettivi generali, la coerenza con la programmazione regionale;

c)   i soggetti interessati;

d)  il termine entro cui sottoscrivere l’APR.

5.   La proposta è approvata dalla Giunta regionale e pubblicata, per l’opportuna pubblicità, sul BURAT.

6.   I rappresentanti dei soggetti interessati al raggiungimento dell’APR costituiscono un Comitato per l’APR, presieduto dal Presidente della Giunta regionale o dall’Assessore competente per materia.

7.   Il Comitato provvede a:

a)   coordinare gli interessi collettivi al fine di individuare le priorità dell’APR;

b)  definire e articolare i costi dell’APR individuando le fonti di finanziamento;

c)   nominare un organismo tecnico, costituito da funzionari degli Enti coinvolti e da collaboratori esterni che partecipano a titolo gratuito e senza oneri, con il compito di elaborare le proposte tecniche necessarie e costituenti l’APR;

d)  predisporre eventuali ricerche, analisi, studi preliminari;

e)   valutare le istanze di adesione di eventuali soggetti privati.

8.   L’APR prevede obbligatoriamente:

a)   il programma generale, articolato per fasi, con specifica indicazione delle azioni e delle attività;

b)  la tempistica dell’intero APR;

c)   il piano finanziario e la ripartizione degli oneri;

d)  la modalità di attuazione e di governance dell’APR;

e)   le responsabilità e gli obblighi dei sottoscrittori;

f)   le modalità di monitoraggio, verifica e rendicontazione;

g)   le sanzioni per gli inadempimenti;

h)   l’istituzione di un Collegio di vigilanza e controllo;

i)    la predisposizione di modalità di reportistica che misurino le effettive ricadute economiche e sociali degli interventi;

j)   le modalità e le responsabilità per la valutazione degli impatti ambientali di tutte le iniziative;

k)  le modalità di risoluzione delle eventuali controversie.

9.   L’APR si attua anche con le modalità disciplinate dall’articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267 (Attuazione della direttiva 2009/145/CE recante talune deleghe per l’ammissione di ecotipi e varietà orticole tradizionalmente coltivate in particolari località e regioni e minacciate da erosione genetica, nonché di varietà orticole prive di valore intrinseco per la produzione a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari per la commercializzazione di sementi di tali ecotipi e varietà).

Art. 14
Il contratto di sviluppo locale

1.   La Regione Abruzzo promuove sul proprio territorio regionale iniziative di localizzazione, ampliamento e ammodernamento di unità industriali e turistiche, attraverso l’utilizzo di contratti di sviluppo locali.

2.   Il contratto di sviluppo locale (CSL) può essere promosso e sviluppato anche dai poli d’innovazione, dalle reti d’imprese e dalle associazioni di categoria presenti nel CNEL, ed ha ad oggetto la realizzazione, su iniziativa di una o più imprese, anche di settori diversi (industria, artigianato, commercio, ecc.) di un programma di sviluppo rientrante in una delle due fattispecie previste:

a)   programma di sviluppo produttivo:

      un'iniziativa imprenditoriale finalizzata alla produzione di beni e/o servizi, per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti d'investimento ed, eventualmente, progetti di ricerca industriale a prevalente sviluppo sperimentale, strettamente connessi e funzionali tra di loro in relazione al processo di produzione dei prodotti finali;

b)  programma di sviluppo turistico:

      un'iniziativa imprenditoriale finalizzata allo sviluppo dell'offerta turistica, attraverso il potenziamento ed il miglioramento della qualità dell'offerta ricettiva, delle attività integrative l'offerta ricettiva e dei servizi di supporto alla fruizione del prodotto turistico, per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti d'investimento ed, eventualmente, progetti di ricerca industriale a prevalente sviluppo sperimentale, strettamente connessi e funzionali tra di loro in relazione alla definizione di offerta turistica per il territorio di riferimento.

3.   L'importo complessivo delle spese ammissibili degli investimenti oggetto del contratto di sviluppo, è definito di volta in volta per le singole tipologie di programmi di sviluppo all’interno di appositi Bandi.

4.   Le agevolazioni sono concesse nei limiti delle intensità massime di aiuto previste dalla normativa nazionale ed europea vigente, in relazione agli specifici progetti d’investimento.

5.   L'utilizzo delle varie forme e la loro combinazione è definita in fase di negoziazione, sulla base delle caratteristiche dei progetti e dei relativi ambiti d’intervento.

6.   In fase di valutazione è attribuita una premialità agli investimenti previsti, nell’ambito delle aree in deroga ex articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del Trattato CE, nelle aree di crisi riconosciute da apposite delibere della Regione Abruzzo e agli investimenti che prevedano un incremento della base occupazionale.

7.   Le agevolazioni relative ai progetti possono essere concesse a fronte di progetti d'investimento volti ai seguenti obiettivi di sviluppo:

a)   realizzazione di nuove unità produttive;

b) ampliamento di unità produttive esistenti;

c)   diversificazione della produzione di un'unita' produttiva in nuovi prodotti aggiuntivi;

d) cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di un'unità produttiva esistente.

8.   Le spese ammissibili debbono riferirsi all'acquisto e alla costruzione di immobilizzazioni nella misura necessaria alle finalità del progetto oggetto della richiesta di agevolazioni. Dette spese riguardano:

a)   suolo aziendale e sue sistemazioni; le spese relative all'acquisto del suolo aziendale sono ammesse nel limite del 10 per cento dell'investimento complessivo ammissibile del progetto;

b) opere murarie e assimilate;

c)   infrastrutture specifiche aziendali;

d) macchinari, impianti ed attrezzature varie, nuovi di fabbrica;

e)   programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unita' produttiva interessata dal progetto; per le grandi imprese, tali spese sono ammissibili solo fino al 50 per cento dell'investimento complessivo ammissibile.

9.   La misura delle agevolazioni è definita in termini di intensità massime rispetto alle spese ammissibili, calcolate in equivalente sovvenzione lordo che esprime il valore attualizzato dell'aiuto espresso come percentuale del valore attualizzato delle spese ammissibili.

10. Le spese ammissibili e le agevolazioni erogabili in più rate sono attualizzate/rivalutate al momento della concessione.

11. Il tasso d’interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione è il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione, determinato a partire dal tasso base fissato dalla Commissione europea.

12. Le intensità massime delle agevolazioni concedibili per gli investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali, sono quelle previste, per dimensione di impresa beneficiaria e per ciascuna area ammissibile, dalla Carta degli aiuti a finalità regionale approvata dalla Commissione europea per il periodo 2007- 2013.

13. I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono obbligati ad apportare un contributo finanziario, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, pari almeno al 25 per cento del totale delle spese ammissibili e sono tenuti all'obbligo del mantenimento dei beni agevolati per almeno cinque anni, ovvero tre anni nel caso di PMI, dalla data di ultimazione.

14. Per data di ultimazione s’intende la data relativa all'ultimo titolo di spesa ammissibile.

15. Le agevolazioni concesse in relazione ai progetti d'investimento di cui al presente Capo non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese.

16. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla individuazione delle risorse finanziarie, definisce gli indirizzi operativi per la gestione dell'intervento, affidando, con le modalità stabilite da apposita convenzione, ad Abruzzo Sviluppo SpA le funzioni relative alla gestione dell'intervento di cui al presente articolo, ivi comprese quelle relative alla ricezione, alla valutazione ed alla approvazione della domanda di agevolazione, alla stipula del relativo contratto di ammissione, al controllo ed al monitoraggio dell'agevolazione.

17. Le agevolazioni finanziarie e gli interventi complementari e funzionali di cui al presente articolo possono essere finanziati con le disponibilità assegnate ad apposito Fondo istituito dalla Regione Abruzzo, dove affluiscono le risorse ordinarie disponibili, anche provenienti dal Fondo per le aree sottoutilizzate.

Art. 15
Il contratto di riqualificazione produttiva

1.   Il contratto di riqualificazione produttiva (CRP) è l’accordo tra Regione Abruzzo, autonomie locali, imprese singole o associate, rappresentanze datoriali e sindacali e ogni altro soggetto pubblico, per la realizzazione di progetti di recupero e riattivazione di realtà industriali che abbiano un significativo impatto occupazionale e coerenti con la politica industriale regionale.

2.   Il CRP può essere promosso dalle amministrazioni comunali interessate, d’intesa con le rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro e può essere attivato sull’intero territorio regionale.

3.   Il CRP può essere promosso e sviluppato anche dai poli d’innovazione e dalle reti d’imprese.

4.   Il CRP è approvato con delibera di Giunta regionale ed è pubblicato sul BURAT.

5.   Le agevolazioni finanziarie e gli interventi complementari e funzionali di cui al presente Capo possono essere finanziati con le disponibilità assegnate ad apposito Fondo istituito dalla Regione Abruzzo, dove affluiscono le risorse relative alla programmazione europea, al Fondo unico per le agevolazioni alle imprese e derivanti dalla programmazione nazionale.

Capo IV

SOSTEGNO DEI PROCESSI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE PMI DELL’ABRUZZO

Art. 16
L’internazionalizzazione del sistema regionale

1.   La Regione Abruzzo promuove le iniziative, le azioni e gli interventi di internazionalizzazione delle imprese regionali, anche attraverso la predisposizione di intese, protocolli e accordi tra i diversi operatori regionali, sia istituzionali che associativi, al fine di coordinare e razionalizzare i processi di penetrazione di mercati esteri.

2.   Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, l’Assessorato competente per materia provvede alla costituzione di un tavolo per l’internazionalizzazione composto dalle rappresentanze di Regione Abruzzo, Centro estero delle camere di commercio d’Abruzzo, ed associazioni datoriali più rappresentative, con il compito di monitorare le azioni per lo sviluppo dell’internazionalizzazione d’impresa, analizzare i fabbisogni e le esigenze delle imprese per la competitività delle stesse sui mercati internazionali, verificare i risultati conseguiti nell’ambito dei programmi di intervento e coordinare azioni strategiche, fiere e missioni per lo sviluppo dell’export.

Art. 17
Le iniziative agevolabili

1.   La Regione Abruzzo favorisce la partecipazione delle PMI rappresentative dei principali comparti e settori regionali a iniziative di internazionalizzazione che prevedano attività promozionali, fieristiche, di cooperazione commerciale e industriale, di sostegno alla qualità dell'export regionale, di penetrazione commerciale e ampliamento e rafforzamento dei mercati esteri, con particolare riferimento all’area del Mediterraneo, ai Paesi Balcanici e BRIC.

2.   La Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, definisce gli indirizzi operativi per la gestione dell'intervento, affidando, con le modalità stabilite da apposita convenzione, ad Abruzzo Sviluppo SpA le funzioni relative alla gestione dell'intervento di cui al presente Capo.

Art. 18
Normativa europea di riferimento

1.   Costituiscono normative di riferimento degli interventi previsti dalla presente legge:

a)   il Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);

b)  il Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d’importanza minore (“de minimis”);

c)   la Comunicazione della Commissione europea “Disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2006/C323/01)”;

d)  la Carta degli aiuti a finalità regionale approvata dalla Commissione europea per il periodo 2007-2013.

Art. 19
Osservatorio regionale per l’internazionalizzazione

1.   La Regione Abruzzo, al fine di favorire la conoscenza dei mercati internazionali, con la presente legge istituisce l’Osservatorio regionale per l’internazionalizzazione.

2.   L’Osservatorio ha il compito di facilitare la conoscenza riguardante le dinamiche del commercio con l’estero, l’andamento dei mercati internazionali, il posizionamento competitivo, rispetto ai principali mercati di riferimento, delle filiere produttive e delle specializzazioni merceologiche che costituiscono l’articolazione dell’economia regionale.

3.   L’Osservatorio è l’organismo di raccordo con tutti gli attori locali e extraregionali attivi nel settore dell’internazionalizzazione, favorendo l’integrazione delle attività e la coerenza degli interventi.

4.   L’Osservatorio produce un Rapporto annuale con indicazioni congiunturali e approfondimenti strutturali, per consentire tempestive verifiche delle strategie pubbliche di promozione, e produce periodicamente rapporti sintetici utilizzando gli aggiornamenti delle statistiche ufficiali e degli indicatori sul commercio con l’estero.

5.   Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce il disciplinare relativo alle modalità di nomina dei componenti e di funzionamento dell’Osservatorio regionale per l’internazionalizzazione.

6.   La partecipazione dei componenti all’Osservatorio avviene a titolo completamente gratuito senza alcuna forma di compenso, rimborso o indennità.

Capo V

SOSTEGNO ALL’ECONOMIA SOCIALE

Art. 20
L’economia sociale del sistema regionale

1.   L’economia sociale si basa sull’insieme di attività di utilità sociale tese alla soddisfazione di bisogni sociali e collettivi nei settori relativi a servizi sociosanitari, assistenziali ed educativi, inclusione sociale, promozione della solidarietà e dei diritti dei cittadini, tutela e valorizzazione dell’ambiente e del patrimonio storico, artistico e culturale, formazione ed educazione dell’individuo, attività del tempo libero, sport e turismo sociale, ricerca etica e spirituale.

2.   La Regione riconosce il ruolo essenziale dell’economia sociale come settore cardine dello sviluppo economico e sociale della Regione che permette la creazione di posti di lavoro di qualità e il rafforzamento della coesione sociale, economica e territoriale, e che svolge un ruolo nel miglioramento dell’occupabilità, contribuendo al conseguimento degli obiettivi enunciati nella Strategia di Lisbona.

3.   La Regione promuove e sostiene progetti ed iniziative diretti alla valorizzazione del ruolo degli attori sociali ed al sostegno dell’economia sociale ed incentiva la sperimentazione di modelli innovati di amministrazione e gestione integrata dei servizi sociali.

4.   La Regione, attraverso il sostegno all’economia sociale, promuove la cittadinanza attiva, la solidarietà, la sussidiarietà e una visione dell’economia fatta di valori democratici per lo sviluppo sostenibile e l’innovazione sociale, ambientale e tecnologica.

Art. 21
Il fondo per l’economia sociale

1.   A sostegno dell’economia sociale, la Regione attiva appositi strumenti agevolativi ed interventi complementari e funzionali ad essi, attraverso un fondo denominato Fondo per l’Economia sociale, dove possono affluire risorse relative alla programmazione comunitaria, al Fondo unico per le agevolazioni alle imprese e derivanti dalla programmazione nazionale.

2.   Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con apposito disciplinare, definisce l’istituzione del Fondo per l’Economia sociale, gli strumenti agevolativi e gli interventi complementari e funzionali ad essi dallo stesso finanziati, le modalità di accesso e utilizzo e le procedure di monitoraggio e controllo sull’utilizzo delle risorse.

Capo VI

RICERCA SCIENTIFICA E INNOVAZIONE

Art. 22
Sistema regionale dell’innovazione

1.   Sono soggetti del sistema regionale dell'innovazione:

a)   la Regione Abruzzo, le province, gli enti dipendenti o strumentali e le società partecipate;

b) le università degli studi e i centri di ricerca pubblici e privati;

c)   le organizzazioni economiche e sociali di categoria maggiormente rappresentative su base regionale;

d) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le loro aziende speciali;

e)   i poli d’innovazione;

f)   le reti d’impresa.

g)   i parchi scientifici e tecnologici e gli incubatori d'impresa.

2.   Al sistema di cui al comma 1 concorrono, inoltre, tutti i soggetti, pubblici e privati, singoli o associati, aventi una stabile organizzazione sul territorio regionale, che promuovono la realizzazione di azioni e progetti per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione.

3.   La Regione Abruzzo valorizza e promuove il sistema regionale della ricerca, dell'innovazione e dell'alta formazione, sostenendo la collaborazione tra università, centri di ricerca pubblici e privati e sistema produttivo.

4.   In particolare agevola la ricerca di base e favorisce il trasferimento di tecnologia nei confronti delle PMI e loro forme associate.

Art. 23
Osservatorio regionale sullo sviluppo del sistema produttivo e della ricerca ed innovazione

1.   La Regione Abruzzo istituisce l’Osservatorio regionale sullo sviluppo del sistema produttivo e della ricerca ed innovazione .

2.   L’Osservatorio ha l’obiettivo di favorire la partecipazione alla definizione delle priorità di intervento di tutti i soggetti interessati allo sviluppo del sistema produttivo e della ricerca ed innovazione e, in particolare, delle imprese e dei gestori dei servizi di pubblica utilità.

3.   L’Osservatorio svolge la sua attività per il tramite di Abruzzo Sviluppo ed ha tra i suoi compiti:

a)   la promozione della circolazione e della diffusione delle informazioni e dei dati;

b) la predisposizione di strumenti di informazione, consultazione e partecipazione;

c)   la predisposizione e l’implementazione di un sistema informativo territoriale al fine della raccolta, elaborazione, gestione e georeferenziazione dei dati informativi relativi all’attuazione degli strumenti economico-finanziari a sostegno dello sviluppo del sistema produttivo e della ricerca scientifica e dell’innovazione.

4.   Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce il disciplinare relativo alle modalità di nomina dei componenti e di funzionamento dell’Osservatorio, alle procedure per l’accesso e l’aggiornamento del sistema informativo territoriale, alla pubblicizzazione dei risultati delle attività dell’Osservatorio e ad ogni altro aspetto ad esso relativo.

5.   La partecipazione dei componenti all’Osservatorio avviene a titolo completamente gratuito senza alcuna forma di compenso, rimborso o indennità.

Art. 24
Interventi in materia di ricerca e innovazione

1.   La Regione Abruzzo, al fine di favorire lo sviluppo del sistema produttivo regionale, interviene a sostegno di attività svolte da imprese o loro aggregazioni, nei settori di interesse regionale, riguardanti in particolare:

a)   progetti di ricerca e sviluppo sperimentale finalizzati all’introduzione di innovazioni di processo e di prodotto, organizzativa, gestionale e commerciale;

b) investimenti in processi ed in prodotti innovativi nelle PMI o loro aggregazioni (poli di innovazione e reti di impresa).

Art. 25
Strumenti e tipologie di intervento

1.   Gli obiettivi di sviluppo della ricerca scientifica e dell’innovazione sono conseguiti mediante gli strumenti di seguito indicati:

a)   aiuti alle imprese, anche in forma aggregata;

b) servizi alle imprese;

c)   strutture e servizi per la ricerca applicata del sistema regionale dell'innovazione;

d) progetti strategici a regia regionale;

e)   altri strumenti di intervento individuati e definiti dalla Giunta regionale.

2.   Le tipologie di intervento ammissibili sono:

a)   contributi in conto interessi;

b) promozione e finanziamento di progetti;

c)   costituzione, partecipazione e finanziamento di organismi pubblici e privati;

d) fondi di rotazione e di garanzia ed altre forme agevolative che prevedano il coinvolgimento del settore creditizio;

e)   altre forme di intervento individuate e definite dalla Giunta regionale.

3.   Gli strumenti e le tipologie di intervento di cui ai commi 1 e 2 sono raccordati con quelli già previsti in altre discipline di settore, con particolare riguardo alle norme di politica industriale.

Capo VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26
Fondo rotativo per le PMI

1.   La Regione Abruzzo istituisce il Fondo rotativo per le PMI con l'obiettivo di supportare il complesso degli interventi regionali in materia di sostegno delle Piccole e Medie Imprese attivati con risorse regionali, nazionali e comunitarie.

2.   Il Fondo interviene in via prioritaria all’interno delle aree di crisi riconosciute dalla Regione Abruzzo o con provvedimento Governativo/Ministeriale.

3.   La Giunta regionale, con apposito disciplinare, definisce priorità, spese ammissibili e modalità d’intervento del Fondo rotativo per le PMI.

4.   Le agevolazioni finanziarie e gli interventi complementari e funzionali di cui al presente articolo possono essere finanziati con le disponibilità assegnate ad apposito Fondo istituito dalla Regione Abruzzo, dove affluiscono le risorse relative alla programmazione comunitaria, al Fondo Unico per le agevolazioni alle imprese e derivanti dalla programmazione nazionale.

Art. 27
Le aree di crisi regionali

1.   La Giunta regionale definisce con apposita delibera, su proposta degli Assessori al Lavoro e allo Sviluppo Economico, nel rispetto, ai sensi e per gli effetti, della normativa vigente, le Aree di Crisi regionali.

2.   Nelle Aree di Crisi così individuate, trovano applicazione prioritaria gli strumenti della programmazione negoziata definiti nell’articolo 9, promuovendo gli accordi che prevedono l'integrazione con gli strumenti di sostegno al reddito e gli interventi di politica attiva del lavoro e favorendo, nelle aree e nei settori colpiti da eventi di dismissione di unità produttive, progetti di investimento che prevedano il reinserimento dei lavoratori delle unità produttive dismesse.

3.   La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall’approvazione della presente legge, con il supporto di Abruzzo Sviluppo, definisce i parametri, gli indicatori e le condizioni generali, le modalità di verifica, valutazione e controllo, in accordo a quanto disciplinato dalle norme vigenti, per qualificare un territorio come: Area di Crisi regionale.

Art. 28
Relazione sullo stato di attuazione della legge

1.   La Giunta regionale trasmette, entro il 31 marzo di ogni anno, al Consiglio regionale una relazione, elaborata da Abruzzo Sviluppo, sullo stato di attuazione della presente legge, sui risultati ottenuti, sulle attività in essere da parte di tutti i soggetti e gli organismi regolamentati dalla presente legge.

2.   La Relazione contiene informazioni, dati e indicatori relativi:

a)   alle risorse di natura pubblica e privata, di fonte nazionale, regionale e comunitaria, utilizzate nel periodo a consuntivo;

b)  alle risorse umane direttamente impiegate negli organismi regolamentati, ai loro percorsi formativi e di adeguamento professionale;

c)   alle ricadute di natura economica e professionale derivanti dalle attività poste in essere;

d)  alle attività di promozione, animazione e sensibilizzazione adottate.

3.   La Relazione, inoltre, contiene, attraverso appositi parametri, la valutazione dell’impatto economico, sociale ed ambientale, che le attività poste in essere dai soggetti e dagli organismi regolamentati hanno avuto, nel periodo di riferimento, sul territorio regionale.

Art. 29
Misure di aiuto

1.   Ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), ai provvedimenti di attuazione della presente legge, che prevedono misure di aiuto soggette all’obbligo di notifica, non è data esecuzione prima dell’adozione della decisione di autorizzazione da parte della Commissione europea, ovvero fino alla scadenza del termine di due mesi dalla ricezione completa della notifica, ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 659/1999 (Regolamento del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE).

2.   Ai sensi della vigente normativa europea, i provvedimenti di attuazione della presente legge, che comportano misure di aiuto in regime di esenzione, sono comunicati alla Commissione europea.

3.   I provvedimenti di attuazione della presente legge, che istituiscono o modificano misure di aiuto in regime de minimis, sono adottati nel rispetto della vigente normativa europea, senza obbligo di preventiva notifica o comunicazione alla Commissione europea.

Art. 30
Norma finanziaria

1.   La presente legge contiene disposizioni di natura programmatoria nell’ambito dello sviluppo economico e non comporta oneri diretti a carico del Bilancio regionale.

2.   La Giunta regionale adotta programmi di spesa in materia di sviluppo economico mediante applicazione dei criteri di cui alla presente legge per gli interventi di spesa, a valere sulle risorse relative alla programmazione europea, alle risorse relative al fondo unico per le agevolazioni alle imprese, alle risorse derivanti dalla programmazione nazionale.

Art. 31
Entrata in vigore

1.   La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L’Aquila, addì 8 Agosto 2012

IL PRESIDENTE

GIOVANNI CHIODI

 

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TESTI VIGENTI ALLA DATA DELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 35, 41 e 117 DELLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, DELL'ARTICOLO 14 DELLA LEGGE 28 NOVEMBRE 2005, N. 246 "Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005", DELL'ARTIOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE 10 FEBBRAIO 2009, N. 5 "Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario", DELL'ARTICOLO 42 DEL DECRETO-LEGGE 31 MAGGIO 2010, N. 78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" E DELL'ARTICOLO 34 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 267 "Attuazione della direttiva 2009/145/CE, recante talune deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà orticole tradizionalmente coltivate in particolari località e regioni e minacciate da erosione genetica, nonché di varietà orticole prive di valore intrinseco per la produzione a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari per la commercializzazione di sementi di tali ecotipi e varietà", CITATI DALLA LEGGE REGIONALE 08 AGOSTO 2012, n. 40 "Promozione e sviluppo del sistema produttivo regionale" (in questo stesso Bollettino)

 

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Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

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COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Art. 35

     La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

     Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.

     Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.

     Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.

Art. 41

     L'iniziativa economica privata è libera.

     Non può svolgersi in contrasto con la utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

     La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

Art. 117

     La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

     Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a)  politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c)  rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e)  moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;

f)  organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i)   cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l)   giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r)  pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s)  tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali .

     Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

     Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato .

     Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

     La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

     Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

     La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni .

     Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

 

LEGGE 28 NOVEMBRE 2005, N. 246

     Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005.

Art. 14
(Semplificazione della legislazione)

1.  L'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) consiste nella valutazione preventiva degli effetti di ipotesi di intervento normativo ricadenti sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, mediante comparazione di opzioni alternative. Nella individuazione e comparazione delle opzioni le amministrazioni competenti tengono conto della necessità di assicurare il corretto funzionamento concorrenziale del mercato e la tutela delle libertà individuali.

2.  L'AIR costituisce un supporto alle decisioni dell'organo politico di vertice dell'amministrazione in ordine all'opportunità dell'intervento normativo.

3.  L'elaborazione degli schemi di atti normativi del Governo è sottoposta all'AIR, salvo i casi di esclusione previsti dai decreti di cui al comma 5 e i casi di esenzione di cui al comma 8.

4.  La verifica dell'impatto della  regolamentazione (VIR) consiste nella valutazione, anche periodica, del raggiungimento delle finalità e nella stima dei costi e degli effetti prodotti da atti normativi sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni.

5.  Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a)  i criteri generali e le procedure dell'AIR, da concludere con apposita relazione, nonché le relative fasi di consultazione;

b) le tipologie sostanziali, i casi e le modalità di esclusione dell'AIR;

c)  i criteri generali e le procedure, nonché l'individuazione dei casi di effettuazione della VIR;

d) i criteri ed i contenuti generali della relazione al Parlamento di cui al comma 10.

5-bis. La relazione AIR di cui al comma 5, lettera a), dà conto, tra l'altro, in apposite sezioni, della valutazione dell'impatto sulle piccole e medie imprese e degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.

5-ter. La relazione AIR di cui al comma 5, lettera a), dà altresì conto, in apposita sezione, del rispetto dei livelli minimi di regolazione comunitaria ai sensi dei commi 24-bis, 24-ter e 24-quater.

6.  I metodi di analisi e i modelli di AIR, nonché i metodi relativi alla VIR, sono adottati con direttive del Presidente del Consiglio dei ministri e sono sottoposti a revisione, con cadenza non superiore al triennio.

7.  L'amministrazione competente a presentare l'iniziativa normativa provvede all'AIR e comunica al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio dei ministri i risultati dell'AIR.

8.  Il DAGL assicura il coordinamento delle amministrazioni in materia di AIR e di VIR. Il DAGL, su motivata richiesta dell'amministrazione interessata, può consentire l'eventuale esenzione dall'AIR.

9.  Le amministrazioni, nell'àmbito della propria autonomia organizzativa e senza oneri aggiuntivi, individuano l'ufficio responsabile del coordinamento delle attività connesse all'effettuazione dell'AIR e della VIR di rispettiva competenza. Nel caso non sia possibile impiegare risorse interne o di altri soggetti pubblici, le amministrazioni possono avvalersi di esperti o di società di ricerca specializzate, nel rispetto della normativa vigente e, comunque, nei limiti delle disponibilità finanziarie.

10.          Entro il 31 marzo di ogni anno, le amministrazioni comunicano al DAGL i dati e gli elementi informativi necessari per la presentazione al Parlamento, entro il 30 aprile, della relazione annuale del Presidente del Consiglio dei ministri sullo stato di applicazione dell'AIR.

11.          È abrogato l'articolo 5, comma 1, della legge 8 marzo 1999, n. 50.

12.          Al fine di procedere all'attività di riordino normativo prevista dalla legislazione vigente, il Governo, avvalendosi dei risultati dell'attività di cui all'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le disposizioni legislative statali vigenti, evidenziando le incongruenze e le antinomie normative relative ai diversi settori legislativi, e trasmette al Parlamento una relazione finale.

13.          Le somme non utilizzate relative all'anno 2005 del fondo destinato al finanziamento di iniziative volte a promuovere l'informatizzazione e la classificazione della normativa vigente, di cui all'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnate alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia, al fine di finanziare i progetti approvati dal Comitato guida, costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 gennaio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2003.

14.          Entro ventiquattro mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 12, il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, decreti legislativi che individuano le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a)  esclusione delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita;

b) esclusione delle disposizioni che abbiano esaurito la loro funzione o siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete;

c)  identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesione dei diritti costituzionali;

d) identificazione delle disposizioni indispensabili per la regolamentazione di ciascun settore, anche utilizzando a tal fine le procedure di analisi e verifica dell’impatto della regolazione;

e)  organizzazione delle disposizioni da mantenere in vigore per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse;

f)  garanzia della coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;

g) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe effetti anche indiretti sulla finanza pubblica;

h) identificazione delle disposizioni contenute nei decreti ricognitivi, emanati ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, aventi per oggetto i princìpi fondamentali della legislazione dello Stato nelle materie previste dall’articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

14-bis. Nelle materie appartenenti alla legislazione regionale, le disposizioni normative statali, che restano in vigore ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131, continuano ad applicarsi, in ciascuna regione, fino alla data di entrata in vigore delle relative disposizioni regionali.

14-ter. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 17, decorso un anno dalla scadenza del termine di cui al comma 14, ovvero del maggior termine previsto dall’ultimo periodo del comma 22, tutte le disposizioni legislative statali non comprese nei decreti legislativi di cui al comma 14, anche se modificate con provvedimenti successivi, sono abrogate.

14-quater. Il Governo è altresì delegato ad adottare, entro il termine di cui al comma 14-ter, uno o più decreti legislativi recanti l’abrogazione espressa, con la medesima decorrenza prevista dal comma 14-ter, di disposizioni legislative statali ricadenti fra quelle di cui alle lettere a) e b) del comma 14, anche se pubblicate successivamente al 1° gennaio 1970.

15.          I decreti legislativi di cui al comma 14 provvedono altresì alla semplificazione o al riassetto della materia che ne è oggetto, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, anche al fine di armonizzare le disposizioni mantenute in vigore con quelle pubblicate successivamente alla data del 1° gennaio 1970.

16.          [Decorso il termine di cui al comma 14, tutte le disposizioni legislative statali pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, sono abrogate].

17.          Rimangono in vigore:

a)  le disposizioni contenute nel codice civile, nel codice penale, nel codice di procedura civile, nel codice di procedura penale, nel codice della navigazione, comprese le disposizioni preliminari e di attuazione, e in ogni altro testo normativo che rechi nell’epigrafe la denominazione codice ovvero testo unico;

b) le disposizioni che disciplinano l’ordinamento degli organi costituzionali e degli organi aventi rilevanza costituzionale, nonché le disposizioni relative all’ordinamento delle magistrature e dell’Avvocatura dello Stato e al riparto della giurisdizione;

c)  le disposizioni tributarie e di bilancio e quelle concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco;

d) le disposizioni che costituiscono adempimenti imposti dalla normativa comunitaria e quelle occorrenti per la ratifica e l’esecuzione di trattati internazionali;

e)  le disposizioni in materia previdenziale e assistenziale.

18.          Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 14, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative, di riassetto o correttive, esclusivamente nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 15 e previo parere della Commissione di cui al comma 19.

18-bis. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di riassetto di cui al comma 18, nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive dei medesimi decreti legislativi.

19.          È istituita la "Commissione parlamentare per la semplificazione", di seguito denominata "Commissione" composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, su designazione dei gruppi medesimi. La Commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme con il presidente formano l'Ufficio di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione dell'Ufficio di presidenza.

20.          Alle spese necessarie per il funzionamento della Commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere.

21.          La Commissione:

a)  esprime il parere sugli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 14, 14-quater, 15, 18 e 18-bis;

b) verifica periodicamente lo stato di attuazione del procedimento per l’abrogazione generalizzata di norme di cui al comma 14-ter e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere;

c)  esercita i compiti di cui all’articolo 5, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

22.          Per l’acquisizione del parere, gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 14, 14-quater, 15, 18 e 18-bis sono trasmessi alla Commissione, che si pronuncia entro trenta giorni. Il Governo, ove ritenga di non accogliere, in tutto o in parte, le eventuali condizioni poste, ritrasmette il testo, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Commissione per il parere definitivo, da rendere nel termine di trenta giorni. Se il termine previsto per il parere della Commissione cade nei trenta giorni che precedono la scadenza di uno dei termini previsti dai commi 14, 14-quater, 15, 18 e 18-bis, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.

23.          La Commissione può chiedere una sola volta ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'adozione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero di schemi trasmessi nello stesso periodo all'esame della Commissione. Trascorso il termine, eventualmente prorogato, senza che la Commissione abbia espresso il parere, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Nel computo dei termini non viene considerato il periodo di sospensione estiva e quello di fine anno dei lavori parlamentari.

24.          La Commissione esercita i compiti di cui al comma 21, lettera c), a decorrere dall'inizio della legislatura successiva alla data di entrata in vigore della presente legge. Dallo stesso termine cessano gli effetti dell'articolo 5, commi 1, 2 e 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

24-bis. Gli atti di recepimento di direttive comunitarie non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, salvo quanto previsto al comma 24-quater.

24-ter. Costituiscono livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive comunitarie:

a)  l'introduzione o il mantenimento di requisiti, standard, obblighi e oneri non strettamente necessari per l'attuazione delle direttive;

b) l'estensione dell'ambito soggettivo o oggettivo di applicazione delle regole rispetto a quanto previsto dalle direttive, ove comporti maggiori oneri amministrativi per i destinatari;

c)  l'introduzione o il mantenimento di sanzioni, procedure o meccanismi operativi più gravosi o complessi di quelli strettamente necessari per l'attuazione delle direttive.

24-quater. L'amministrazione dà conto delle circostanze eccezionali, valutate nell'analisi d'impatto della regolamentazione, in relazione alle quali si rende necessario il superamento del livello minimo di regolazione comunitaria. Per gli atti normativi non sottoposti ad AIR, le Amministrazioni utilizzano comunque i metodi di analisi definiti dalle direttive di cui al comma 6 del presente articolo.

 

DECRETO-LEGGE 10 FEBBRAIO 2009, N. 5

     Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario.

Art. 3
(Distretti produttivi e reti di imprese)

1.  All'articolo 6-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel comma 2 le parole: ", ad eccezione delle norme inerenti i tributi dovuti agli enti locali" sono soppresse.

2.  All'articolo 1, comma 368, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a)     fiscali:

1)    le imprese appartenenti a distretti di cui al comma 366 possono congiuntamente esercitare l'opzione per la tassazione di distretto ai fini dell'applicazione dell'IRES;

2)    si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nell'articolo 117 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relative alla tassazione di gruppo delle imprese residenti;

3)    tra i soggetti passivi dell'IRES di cui all'articolo 73, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono compresi i distretti di cui al comma 366, ove sia esercitata l'opzione per la tassazione unitaria di cui ai commi da 366 a 372;

4)    il reddito imponibile del distretto comprende quello delle imprese che vi appartengono, che hanno contestualmente optato per la tassazione unitaria;

5)    la determinazione del reddito unitario imponibile, nonché dei tributi, contributi ed altre somme dovute agli enti locali, viene operata su base concordataria per almeno un triennio, secondo le disposizioni che seguono;

6)    fermo il disposto dei numeri da 1 a 5, ed anche indipendentemente dall'esercizio dell'opzione per la tassazione distrettuale o unitaria, i distretti di cui al comma 366 possono concordare in via preventiva e vincolante con l'Agenzia delle entrate, per la durata di almeno un triennio, il volume delle imposte dirette di competenza delle imprese appartenenti da versare in ciascun esercizio, avuto riguardo alla natura, tipologia ed entità delle imprese stesse, alla loro attitudine alla contribuzione e ad altri parametri oggettivi, determinati anche su base presuntiva;

7)    la ripartizione del carico tributario tra le imprese interessate è rimessa al distretto, che vi provvede in base a criteri di trasparenza e parità di trattamento, sulla base di principi di mutualità;

8)    non concorrono a formare la base imponibile in quanto escluse le somme percepite o versate tra le imprese appartenenti al distretto in contropartita dei vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti;

9)    i parametri oggettivi per la determinazione delle imposte di cui al numero 6) vengono determinati dalla Agenzia delle entrate, previa consultazione delle categorie interessate e degli organismi rappresentativi dei distretti;

10)  resta fermo l’assolvimento degli ordinari obblighi e adempimenti fiscali da parte delle imprese appartenenti al distretto e l'applicazione delle disposizioni penali tributarie; in caso di osservanza del concordato, i controlli sono eseguiti unicamente a scopo di monitoraggio, prevenzione ed elaborazione dei dati necessari per la determinazione e l'aggiornamento degli elementi di cui al numero 6);

11)  i distretti di cui al comma 366 possono concordare in via preventiva e vincolante con gli enti locali competenti, per la durata di almeno un triennio, il volume dei tributi, contributi ed altre somme da versare dalle imprese appartenenti in ciascun anno;

12)  la determinazione di quanto dovuto è operata tenendo conto della attitudine alla contribuzione delle imprese, con l'obiettivo di stimolare la crescita economica e sociale dei territori interessati; in caso di opzione per la tassazione distrettuale unitaria, l'ammontare dovuto è determinato in cifra unica annuale per il distretto nel suo complesso;

13)  criteri generali per la determinazione di quanto dovuto in base al concordato vengono determinati dagli enti locali interessati, previa consultazione delle categorie interessate e degli organismi rappresentativi dei distretti;

14)  la ripartizione del carico tributario derivante dall'attuazione del numero 7) tra le imprese interessate è rimessa al distretto, che vi provvede in base a criteri di trasparenza e parità di trattamento, sulla base di principi di mutualità;

15)  in caso di osservanza del concordato, i controlli sono eseguiti unicamente a scopo di monitoraggio, prevenzione ed elaborazione dei dati necessari per la determinazione di quanto dovuto in base al concordato".

3.  Al comma 3 dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "anche avvalendosi delle strutture tecnico-organizzative dei consorzi di sviluppo industriale di cui all'articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317".

3-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano alle aziende che si impegnano a non delocalizzare al di fuori dei Paesi membri dello Spazio economico europeo la produzione dei beni per i quali sono previsti gli incentivi di cui al presente decreto.

3-ter. L’efficacia delle disposizioni di cui al comma 3-bis è subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria.

4.  Dall'attuazione del comma 1, nonché dell'articolo 1, commi da 366 a 371-ter, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificati dal presente articolo, non devono derivare oneri superiori a 10 milioni di euro per l'anno 2009 e 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2010.

4-bis. Le operazioni, effettuate ai sensi dell’ articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, possono assumere qualsiasi forma, quale quella della concessione di finanziamenti, del rilascio di garanzie, dell’assunzione di capitale di rischio o di debito, e possono essere realizzate anche a favore delle piccole e medie imprese per finalità di sostegno dell’economia. Le predette operazioni possono essere effettuate in via diretta ovvero attraverso l’intermediazione di soggetti autorizzati all’esercizio del credito, ad eccezione delle operazioni a favore delle piccole e medie imprese che possono essere effettuate esclusivamente attraverso l’intermediazione di soggetti autorizzati all’esercizio del credito nonché attraverso la sottoscrizione di fondi comuni di investimento gestiti da una società di gestione collettiva del risparmio di cui all’ articolo 33 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, il cui oggetto sociale realizza uno o più fini istituzionali della Cassa depositi e prestiti Spa. Lo Stato è autorizzato a sottoscrivere, per l’anno 2010, fino a 500.000 euro di quote di società di gestione del risparmio finalizzate a gestire fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso riservati a investitori qualificati che perseguano tra i loro obiettivi quelli del rafforzamento patrimoniale e dell’aggregazione delle imprese di minore dimensione.

4-ter. Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa. Il contratto può anche prevedere l’istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l’esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso. Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater, il contratto deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti, trasmesso ai competenti uffici del registro delle imprese attraverso il modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico e deve indicare:

a)  il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di ogni partecipante per originaria sottoscrizione del contratto o per adesione successiva;

b) l’indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate tra gli stessi per misurare l’avanzamento verso tali obiettivi;

c)  la definizione di un programma di rete, che contenga l’enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante, le modalità di realizzazione dello scopo comune e, qualora sia prevista l’istituzione di un fondo patrimoniale comune, la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo nonché le regole di gestione del fondo medesimo; se consentito dal programma, l’esecuzione del conferimento può avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato costituito ai sensi dell’articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile. Al fondo patrimoniale comune costituito ai sensi della presente lettera si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615 del codice civile;

d) la durata del contratto, le modalità di adesione di altri imprenditori e, se pattuite, le cause facoltative di recesso anticipato e le condizioni per l’esercizio del relativo diritto, ferma restando in ogni caso l’applicazione delle regole generali di legge in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo;

e)  se il contratto ne prevede l’istituzione, il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere l’ufficio di organo comune per l’esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto come mandatario comune nonché le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto. Salvo che sia diversamente disposto nel contratto, l’organo comune agisce in rappresentanza degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l’accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall’ordinamento nonché all’utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della provenienza;

f)  le regole per l’assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri, quando è stato istituito un organo comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo, nonché, se il contratto prevede la modificabilità a maggioranza del programma di rete, le regole relative alle modalità di assunzione delle decisioni di modifica del programma medesimo.

4-ter.1. Le disposizioni di attuazione della lettera e) del comma 4-ter per le procedure attinenti alle pubbliche amministrazioni sono adottate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico

4-ter.2. Nelle forme previste dal comma 4-ter.1 si procede alla ricognizione di interventi agevolativi previsti dalle vigenti disposizioni applicabili alle imprese aderenti al contratto di rete, interessate dalle procedure di cui al comma 4-ter, lettera e), secondo periodo. Restano ferme le competenze regionali per le procedure di rispettivo interesse.

4-quater. Il contratto di rete è soggetto a iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante e l’efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l’ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari. Le modifiche al contratto di rete, sono redatte e depositate per l'iscrizione, a cura dell'impresa indicata nell'atto modificativo, presso la sezione del registro delle imprese presso cui è iscritta la stessa impresa. L'ufficio del registro delle imprese provvede alla comunicazione della avvenuta iscrizione delle modifiche al contratto di rete, a tutti gli altri uffici del registro delle imprese presso cui sono iscritte le altre partecipanti, che provvederanno alle relative annotazioni d'ufficio della modifica.

4-quinquies. Alle reti delle imprese di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell’ articolo 1, comma 368, lettere b), c) e d) della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, previa autorizzazione rilasciata con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla relativa richiesta.

 

DECRETO-LEGGE 31 MAGGIO 2010, N. 78

     Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

Art. 42
(Reti di imprese)

1.  [Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono stabilite le condizioni per il riscontro della sussistenza dei requisiti idonei a far riconoscere le imprese come appartenenti ad una delle reti di imprese di cui all'articolo 3, comma 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. Forme, modalità e termini di presentazione delle richieste per il riconoscimento dell'appartenenza ad una rete di imprese sono stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto].

2.  Alle imprese appartenenti ad una delle reti di imprese riconosciute ai sensi dei commi successivi competono vantaggi fiscali, amministrativi e finanziari, nonché la possibilità di stipulare convenzioni con l'A.B.I. nei termini definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2-bis.     Il comma 4-ter dell’ articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è sostituito dal seguente:

"4-ter. Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa. Il contratto può anche prevedere l’istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l’esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso. Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater, il contratto deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata e deve indicare:

a)    il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di ogni partecipante per originaria sottoscrizione del contratto o per adesione successiva;

b)    l’indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate tra gli stessi per misurare l’avanzamento verso tali obiettivi;

c)    la definizione di un programma di rete, che contenga l’enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante, le modalità di realizzazione dello scopo comune e, qualora sia prevista l’istituzione di un fondo patrimoniale comune, la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo nonché le regole di gestione del fondo medesimo; se consentito dal programma, l’esecuzione del conferimento può avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato costituito ai sensi dell’articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile. Al fondo patrimoniale comune costituito ai sensi della presente lettera si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615 del codice civile;

d)    la durata del contratto, le modalità di adesione di altri imprenditori e, se pattuite, le cause facoltative di recesso anticipato e le condizioni per l’esercizio del relativo diritto, ferma restando in ogni caso l’applicazione delle regole generali di legge in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo;

e)    se il contratto ne prevede l’istituzione, il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere l’ufficio di organo comune per l’esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto come mandatario comune nonché le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto. Salvo che sia diversamente disposto nel contratto, l’organo comune agisce in rappresentanza degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l’accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall’ordinamento nonché all’utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della provenienza;

f)     le regole per l’assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri, quando è stato istituito un organo comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo, nonché, se il contratto prevede la modificabilità a maggioranza del programma di rete, le regole relative alle modalità di assunzione delle decisioni di modifica del programma medesimo.".

2-ter. Il comma 4-quater dell’ articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009 n. 33, è sostituito dal seguente:

"4-quater. Il contratto di rete è soggetto a iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante e l’efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l’ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari".

2-quater. Fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012, una quota degli utili dell’esercizio destinati dalle imprese che sottoscrivono o aderiscono a un contratto di rete ai sensi dell’ articolo 3, commi 4-er e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all’affare per realizzare entro l’esercizio successivo gli investimenti previsti dal programma comune di rete, preventivamente asseverato da organismi espressione dell’associazionismo imprenditoriale muniti dei requisiti previsti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, ovvero, in via sussidiaria, da organismi pubblici individuati con il medesimo decreto, se accantonati ad apposita riserva, concorrono alla formazione del reddito nell’esercizio in cui la riserva è utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio ovvero in cui viene meno l’adesione al contratto di rete. L’asseverazione è rilasciata previo riscontro della sussistenza nel caso specifico degli elementi propri del contratto di rete e dei relativi requisiti di partecipazione in capo alle imprese che lo hanno sottoscritto. L’Agenzia delle entrate, avvalendosi dei poteri di cui al titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, vigila sui contratti di rete e sulla realizzazione degli investimenti che hanno dato accesso all’agevolazione, revocando i benefici indebitamente fruiti. L’importo che non concorre alla formazione del reddito d’impresa non può, comunque, superare il limite di euro 1.000.000. Gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all’affare trovano espressione in bilancio in una corrispondente riserva, di cui viene data informazione in nota integrativa, e sono vincolati alla realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete.

2-quinquies. L’agevolazione di cui al comma 2-quater può essere fruita, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l’anno 2011 e di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta relativo all’esercizio cui si riferiscono gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all’affare; per il periodo di imposta successivo l’acconto delle imposte dirette è calcolato assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni di cui al comma 2-quater. All’onere derivante dal presente comma si provvede quanto a 2 milioni di euro per l’anno 2011 mediante utilizzo di quota delle maggiori entrate derivanti dall’articolo 32, quanto a 18 milioni di euro per l’anno 2011 e a 14 milioni di euro per l’anno 2013 mediante utilizzo di quota delle maggiori entrate derivanti dall’articolo 38, commi 13-bis e seguenti, e quanto a 14 milioni di euro per l’anno 2012 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’ articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2-sexies. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti criteri e modalità di attuazione dell’agevolazione di cui al comma 2-quater, anche al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo previsto dal comma 2-quinquies.

2-septies. L’agevolazione di cui al comma 2-quater è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea, con le procedure previste dall’ articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea".

 

DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 2010, N. 267

     Attuazione della direttiva 2009/145/CE, recante talune deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà orticole tradizionalmente coltivate in particolari località e regioni e minacciate da erosione genetica, nonché di varietà orticole prive di valore intrinseco per la produzione a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari per la commercializzazione di sementi di tali ecotipi e varietà.

Art. 34
(Notifica delle organizzazioni riconosciute nel campo delle risorse fitogenetiche)

1.  Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede a notificare, alla Commissione europea e agli altri Stati membri, le organizzazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera d), dell'articolo 8, comma 1, dell'articolo 13, comma 1, e dell'articolo 23, comma 1, lettera d).

 

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