IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1
(Finalità.)

1.   La presente legge disciplina l'ordinamento della professione di maestro di sci, in attuazione della legge 8 marzo 1991, n. 81 (Legge quadro per la professione dei maestri di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina).

Art. 2
(Figura professionale del maestro di sci)

1.   E’ maestro di sci chi insegna professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole ed a gruppi di persone, le tecniche sciistiche nella specifica disciplina per la quale ha ottenuto l’iscrizione all’Albo; le diverse tecniche sciistiche sono esercitate con i rispettivi attrezzi su piste di sci, itinerari sciistici, skiweg, percorsi di sci fuori pista ed escursioni sciistiche che non comportano difficoltà e che richiedono l'uso di tecniche e di materiali alpinistici, quali corda, piccozza e ramponi.

2.   La Giunta Regionale, sentiti il Collegio Regionale dei maestri di sci e l’Associazione Nazionale Esercenti Funiviari (ANEF) regionale, individua le aree sciistiche attrezzate da destinare a campi scuola e snowpark, nonché le caratteristiche degli itinerari sciistici, skiweg, percorsi fuori pista ed escursioni sciistiche sui quali i maestri di sci svolgono la propria attività.

Art. 3
(Albo regionale dei maestri di sci.)

1.   Chi intende esercitare stabilmente la professione di maestro di sci sul territorio regionale è iscritto nell’Albo regionale dei maestri di sci.

2.   L'Albo regionale è tenuto dal Collegio regionale dei maestri di sci, sotto la vigilanza della Regione Abruzzo ed è suddiviso in elenchi specifici per titoli e competenze conseguiti dai maestri di sci.

Art. 4
(Iscrizione all'Albo regionale dei maestri di sci.)

1.   Per l’iscrizione all'Albo regionale è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

a)   cittadinanza italiana o di altro Stato membro della Unione Europea;

b)  maggiore età;

c)   idoneità psico-fisica, attestata da certificato rilasciato dall'Azienda Sanitaria Locale;

d)  diploma di scuola dell’obbligo;

e)   non aver riportato condanne penali che comportano l’interdizione, anche se temporanea, dall'esercizio della professione, se non è intervenuta la riabilitazione;

f)   abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci.

2.   Per l’iscrizione all’Albo regionale di cui all’articolo 3, i soggetti interessati presentano al SUAP del Comune territorialmente competente, che la inoltra al Collegio regionale dei maestri di sci, la Segnalazione certificata d’inizio attività (SCIA) ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), corredata della ricevuta di versamento della quota d’iscrizione.

3.   La SCIA è presentata su modulistica approvata dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

Art. 5
(Abilitazione all’esercizio della professione)

1.   L'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci si consegue mediante la frequenza di corsi di formazione tecnico-pratica, didattica e culturale ed il superamento dei relativi esami.

2)   L’abilitazione all’esercizio della professione riguarda distintamente:

a)   la disciplina alpina;

b)  la disciplina del fondo;

c)   la disciplina dello snowboard.

3.   La Giunta regionale istituisce i corsi di formazione di cui al comma 1, sentito il Collegio regionale dei maestri di sci, sulla base delle richieste di abilitazione all’esercizio della professione, nel rispetto dei criteri e dei livelli delle tecniche sciistiche stabiliti dalla Federazione Italiana Sport Invernali (FISI), anche in compartecipazione con altre Regioni.

4.   I corsi di formazione, di aggiornamento professionale e di specializzazione e propedeutici sono organizzati dal Collegio regionale dei maestri di sci.

5.   I corsi di formazione hanno la durata minima di novanta giorni effettivi e prevedono i seguenti insegnamenti fondamentali: tecniche sciistiche, didattica, nozioni di medicina, di pronto soccorso ed antinfortunistica, psicologia e pedagogia, preparazione psicofisica alla pratica dello sci, tracciatura percorsi di gara, preparazione attrezzo ed equipaggiamento, pericoli della montagna, orientamento topografico, meteorologia neve e valanghe, ambiente e territorio montani della Regione Abruzzo, elementi di fisica e biomeccanica dello sci, diritti, doveri e responsabilità professionale del maestro, leggi e regolamenti professionali, normativa previdenziale e fiscale della professione di maestro di sci, storia dello sci, organizzazione e sviluppo turistico, marketing, lingue straniere, informatica; altri insegnamenti possono essere programmati dalla Giunta Regionale anche su proposta del Collegio Regionale.

6.   Il maestro di sci svolge la propria attività professionale nelle discipline per le quali ha conseguito l’abilitazione.

7.   Durante la frequenza dei corsi di formazione e compatibilmente con gli stessi, l’aspirante maestro di sci può svolgere tirocini o stage presso scuole di sci autorizzate.

Art. 6
(Prove d’esame.)

1.   Gli esami finali dei corsi di formazione professionale dei maestri di sci comprendono tre sezioni:

a)   tecnica, consistente nella esecuzione pratica di prove previste dalla progressione tecnica elaborata dalla FISI;

b)  culturale, consistente in un colloquio su nozioni di medicina, pronto soccorso ed antinfortunistica, psicologia e pedagogia, preparazione psicofisica nella pratica dello sci, tracciatura percorsi di gara, preparazione attrezzo ed equipaggiamento, pericoli della montagna, orientamento topografico, meteorologia neve e valanghe, ambiente e territorio montani della Regione Abruzzo, elementi di fisica e di biomeccanica dello sci, diritti, doveri e responsabilità professionali del maestro di sci, leggi e regolamenti professionali, normativa previdenziale e fiscale della professione del maestro di sci, storia dello sci, organizzazione e sviluppo turistico, marketing, lingue straniere, informatica;

c)   didattica, consistente nella descrizione dell’impostazione di lezioni pratiche, con evidenziazione degli aspetti pedagogici, metodologici e tecnici.

2.   I programmi sono costantemente adeguati alla dinamica evolutiva tecnica e culturale dello sci.

3.   L’esame è superato se il candidato raggiunge la sufficienza in ciascuna delle tre sezioni; la valutazione è espressa in sessantesimi.

4.   È ammesso alla prova culturale chi ha superato quella tecnica; è ammesso alla prova didattica chi ha superato quella culturale.

5.   Il mancato superamento di una delle tre prove comporta la ripetizione della  prova pratica di cui all’art. 7 e del corso.

6.   Sono esonerati dalla frequenza delle lezioni delle discipline corrispondenti, aventi analogo contenuto, gli allievi che ne fanno richiesta e che hanno frequentato e superato i relativi esami dei corsi per maestro di sci alpino, di sci di fondo e di snowboard.

7.   Le assenze ai corsi di formazione, debitamente giustificate, non possono superare il 20% della durata del corso.

8.   Agli allievi che superano gli esami dei corsi è rilasciato l’attestato di abilitazione all’esercizio della professione di maestro di sci.

Articolo 7
(Prova di ammissione ai corsi di formazione)

1.   L’ammissione ai corsi di formazione è subordinata al superamento di una prova pratica, valutata dalla sottocommissione di cui all’articolo 13.

2.   Nell’istanza di ammissione alla prova pratica il richiedente dichiara:

a)   di essere in possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione europea;

b)  di essere in possesso della licenza della scuola dell’obbligo;

c)   di avere la maggiore età alla data di scadenza del termine di presentazione;

d)  di aver effettuato il pagamento della quota di partecipazione alla prova di ammissione, documentato dalla ricevuta del versamento;

e)   di aver stipulato una polizza assicurativa per infortuni e responsabilità civile limitata allo svolgimento della prova pratica.

3.   La quota di partecipazione alla prova di ammissione è stabilita dalla Giunta regionale, sentito il Collegio regionale dei maestri di sci; la quota è commisurata agli oneri previsti per lo svolgimento della stessa.

4.   Il superamento della prova di ammissione da diritto di partecipare al corso di formazione; in caso di motivato impedimento a quello immediatamente successivo.

Art. 8
(Ammissione ai corsi di formazione)

1.   I candidati che superano la prova pratica presentano istanza per l’ammissione ai corsi di formazione di cui all’articolo 5.

2.   Nell’istanza il richiedente dichiara:

a)   di avere l’idoneità psicofisica all’insegnamento dello sci, certificata dalla ASL;

b)  di non avere riportato condanne penali che comportano l’interdizione, anche se temporanea, dall’esercizio delle professioni, se non è intervenuta la riabilitazione;

c)   di aver effettuato il pagamento della quota di partecipazione al corso, documentato dalla ricevuta del versamento;

d)  di aver stipulato una polizza assicurativa per infortuni e responsabilità civile per l’intera durata del corso di formazione.

3.   La quota di partecipazione è stabilita dalla Giunta regionale, sentito il Collegio regionale dei maestri di sci; la quota è commisurata agli oneri previsti per lo svolgimento dei corsi di formazione.

Art. 9
(Validità dell’iscrizione all’Albo regionale ed aggiornamento professionale)

1.   L’iscrizione nell’Albo regionale ha validità triennale.

2.   I maestri di sci iscritti all’Albo annualmente versano la quota stabilita dal Collegio regionale dei maestri di sci ai sensi dell’articolo 16 e presentano certificato di idoneità psicofisica all’insegnamento dello sci, rilasciato dalla ASL.

3.   In caso di mancato versamento della quota, di mancata presentazione del certificato, ovvero di mancata presentazione dell’attestato di frequenza del corso di aggiornamento professionale il Collegio regionale dei maestri di sci dispone, previa diffida, la cancellazione dall’Albo regionale.

4.   La mancata partecipazione al corso di aggiornamento professionale per motivato impedimento comporta l’obbligo di frequentare quello immediatamente successivo alla cessazione dell’impedimento, ferma restando l’iscrizione all’Albo regionale.

5.   Gli istruttori nazionali di sci e gli allenatori federali possono presentare, come titolo equivalente, l’attestato di frequenza del corso tenuto dalla FISI per il loro aggiornamento; sono altresì equivalenti le attestazioni di frequenza di corsi di specializzazione nello sci, se svolti dalle Regioni o dalla FISI.

6.   I corsi di aggiornamento sono istituiti dalla Giunta Regionale, sentito il Collegio regionale, anche in compartecipazione con altre Regioni.

7.   La quota di partecipazione ai corsi di aggiornamento è stabilita dalla Giunta regionale, sentito il Collegio regionale; la quota è commisurata agli oneri previsti per lo svolgimento dei corsi.

Art. 10
(Corsi di specializzazione.)

1.   La Giunta Regionale, su proposta motivata del Collegio Regionale ed in conformità ai criteri tecnici definiti dalla FISI, istituisce per i maestri di sci abilitati, anche in compartecipazione con altre Regioni, corsi di specializzazione per:

a)   insegnamento ai bambini;

b)  insegnamento alle persone con disabilità;

c)   direzione di scuola di sci;

d)  tracciatura di piste, percorsi e organizzazione gare;

e)   sicurezza sui luoghi di lavoro quali piste da sci, segreterie, campi scuola, asili neve  ed altro.

2.   La specializzazione, conseguita previo superamento di esame finale, è annotata nell’Albo regionale.

3.   La Giunta regionale, sentito il Collegio regionale:

a)   definisce i programmi dei corsi di specializzazione che possono prevedere l’approfondimento di una o più lingue europee;

b)  definisce la composizione delle commissioni di esame;

c)   stabilisce le condizioni per l’ammissione ai corsi;

d)  fissa la quota di partecipazione ai corsi di specializzazione.

4.   La specializzazione non costituisce  titolo obbligatorio e vincolante ai fini dell’esercizio delle attività nelle quali è stata conseguita.

5.   La quota di partecipazione ai corsi di specializzazione è stabilita dalla Giunta regionale, sentito il Collegio regionale;  la quota è commisurata agli oneri previsti per lo svolgimento dei corsi di specializzazione.

Art. 11
(Istruttori nazionali di sci.)

1.   Ai sensi del comma 1, dell’articolo 8, della L. 81/1991, la Giunta regionale, su proposta del Collegio regionale, di concerto con la FISI, organizza per i maestri di sci corsi propedeutici al conseguimento della qualifica di istruttore nazionale di sci rilasciata dalla FISI.

2.   I corsi di cui al comma 1 sono organizzati dal Collegio regionale.

3.   La partecipazione ai corsi di cui al comma 1 è subordinata al superamento di una prova selettiva; il giudizio di idoneità è espresso da istruttori del corso designati dalla FISI.

4.   La quota di partecipazione ai corsi propedeutici al conseguimento della qualifica di istruttore nazionale di sci è stabilita dalla Giunta regionale, sentito il Collegio regionale; la quota è commisurata agli oneri previsti per lo svolgimento dei corsi stessi.

Art. 12
(Comitato tecnico.)

1.   La Giunta regionale, sentito il Collegio regionale, nomina il Comitato tecnico che valuta le prove dimostrative attitudinali e quelle finali dei corsi ed elabora i progetti formativi per gli aspiranti maestri di sci  e per i maestri di sci.

2.   I progetti formativi di cui al comma 1 contengono:

a)   piano di studi;

b)  programmi per attività formative articolate in moduli differenziati per livelli formativi;

c)   programmi per attività di aggiornamento e di specializzazione;

d)  criteri di valutazione delle prove.

3.   I programmi per le attività formative, di aggiornamento e specializzazione ed i criteri di valutazione delle prove sono definiti tenuto conto dei criteri tecnici stabiliti dalla FISI.

4.   Il Comitato tecnico è presieduto da un componente designato dal Presidente della Regione ed è composto da:

a)   un rappresentante del Collegio, designato dal Consiglio direttivo del Collegio;

b)  un rappresentante dell’Associazione regionale dei maestri di sci d’Abruzzo, riconosciuta a livello nazionale, designato dal Consiglio direttivo della stessa;

c)   un dipendente regionale della Direzione competente in materia di professioni del turismo montano, almeno di categoria D;

d)  un dipendente regionale della Direzione competente in materia di sport, almeno di categoria D;

e)   un dipendente regionale della Direzione competente in materia di turismo, almeno di categoria D;

f)   dieci maestri della disciplina dello sci alpino, di cui almeno tre istruttori nazionali, designati dal Collegio regionale;

g)   otto maestri della disciplina dello sci di fondo, di cui almeno due istruttori nazionali, designati dal Collegio regionale;

h)   otto maestri della disciplina dello snowboard, di cui almeno due istruttori nazionali, designati dal Collegio regionale;

i)    un rappresentante della FISI, designato dal Comitato regionale abruzzese FISI;

l)    un rappresentante per le discipline relative alle persone con disabilità, designato dal Consiglio direttivo del Collegio regionale.

5.   Fanno altresì parte del Comitato, figure professionali per le materie di cui agli articoli 5 e 6.

6.   Per ciascuno dei componenti effettivi, con esclusione dei maestri di sci, è nominato un componente supplente.

7.   La segreteria del Comitato è assicurata da un dipendente regionale della Direzione competente per le professioni del turismo montano, almeno di categoria C.

8.   Il Comitato dura in carica quattro anni; i titolari delle designazioni possono formulare nuove designazioni in sostituzione di quelle precedenti.

9.   Il Comitato è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e può essere articolato in gruppi di lavoro per esigenze connesse a tematiche specifiche.

10. La partecipazione al Comitato costituisce per i dipendenti regionali obbligo di servizio. I dipendenti regionali parteciperanno senza diritto a compensi, fatto salvo il rimborso delle spese secondo il trattamento spettante al personale dipendente non dirigente dell’Amministrazione regionale.

Art. 13
(Commissioni e sottocommissioni d’esame)

1.   Le prove dimostrative attitudinali e gli esami finali dei corsi di formazione per i maestri di sci sono espletati da tre distinte Commissioni: una per lo sci alpino, una per lo sci di fondo ed una per lo snowboard.

2.   Ogni Commissione è composta dai componenti del Comitato Tecnico di cui all’articolo 12, ad eccezione dei maestri  di sci designati che ne fanno parte per la disciplina in cui sono specializzati.

3.   Per l’espletamento delle prove tecniche e per quelle di didattica, le Commissioni sono articolate in sottocommissioni distinte per lo sci alpino, lo sci di fondo e lo snowboard.

4.   La sottocommissione per lo sci alpino è composta da:

a)   un rappresentante del Collegio regionale, già componente del Comitato tecnico, senza diritto di voto;

b)  un rappresentante dell’Associazione regionale dei maestri di sci d’Abruzzo riconosciuta a livello nazionale, senza diritto di voto, già componente del Comitato tecnico;

c)   un dipendente regionale della Direzione competente in materia di professioni del turismo montano, già componente del Comitato Tecnico, senza diritto voto;

d)  otto maestri di sci alpino, di cui almeno due istruttori nazionali, già componenti del Comitato tecnico, designati per ciascuna prova dimostrativa attitudinale e per i relativi esami finali, dal Collegio regionale; non più di uno dei maestri di sci alpino, già designati, può essere componente del Consiglio direttivo del Collegio regionale;

5.   La sottocommissione per lo sci di fondo è composta da:

a)   un rappresentante del Collegio regionale, già componente del Comitato tecnico, senza diritto di voto;

b)  un rappresentante dell’Associazione regionale dei maestri di sci d’Abruzzo riconosciuta a livello nazionale senza diritto di voto, già componente del Comitato tecnico;

c)   un dipendente regionale della Direzione competente in materia di professioni del turismo montano, già componente del Comitato Tecnico, senza diritto voto;

d)  sei maestri di sci di fondo, di cui almeno un istruttore nazionale, già componenti del Comitato tecnico, designati per ciascuna prova dimostrativa attitudinale e per i relativi esami finali, dal Collegio regionale; non più di uno dei maestri di sci di fondo, già designati,  può essere componente del Consiglio direttivo del Collegio regionale.

6.   La sottocommissione per lo snowboard è composta da:

a) un rappresentante del Collegio regionale, già componente del Comitato tecnico, senza diritto di voto;

b)  un rappresentante dell’Associazione regionale dei maestri di sci d’Abruzzo riconosciuta a livello nazionale senza diritto di voto, già componente del Comitato tecnico;

c)   un dipendente regionale della Direzione competente in materia di professioni del turismo montano, già componente del Comitato Tecnico, senza diritto voto;

d)  sei maestri di snowboard, di cui almeno un istruttore nazionale, già componenti del Comitato tecnico, designati, per ciascuna prova dimostrativa attitudinale e per i relativi esami finali, dal Collegio regionale; non più di uno dei maestri di snowboard, già designati, può essere componente del Consiglio direttivo del Collegio regionale.

7.   Le sottocommissioni sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti aventi diritto al voto.

8.   La segreteria delle sottocommissioni è assicurata dal dipendente regionale che cura la segreteria del Comitato tecnico.

9.   Ai componenti della Commissione tecnica e delle sottocommissioni d’esame è corrisposta una indennità di partecipazione per ogni seduta, nonché il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio nella misura prevista per il personale regionale a totale carico del Collegio regionale dei maestri di sci.

10. Nell’esercizio delle funzioni previste dalla presente legge, i componenti delle Commissioni e delle sottocommissioni sono assicurati per i rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni; il Collegio Regionale stipula le relative polizze di assicurazione stabilendo modalità e massimali.

Art. 14
(Organizzazione e gestione delle attività formative.)

1.   I corsi relativi alle attività formative, previsti dalla presente legge, sono inseriti nel piano annuale regionale della formazione professionale e sono svolti dal Collegio regionale dei maestri di sci che si avvale della collaborazione della Scuola regionale per le professioni della montagna di cui alla L.R. 6 dicembre 1990, n. 94 (Istituzione della scuola per le professioni della montagna presso il Centro regionale di formazione professionale di Sulmona).

2.   Alle nomine dei docenti provvede il Consiglio direttivo del Collegio regionale, sentita la Direzione regionale competente.

Art. 15
(Maestri di sci di altre Regioni e altri Stati.)

1.   I maestri di sci, iscritti negli albi di altre Regioni o Province autonome, che intendono esercitare stabilmente la professione nella Regione Abruzzo, devono richiedere preventivamente l’iscrizione nell’ Albo regionale.

2.   L’iscrizione di cui al comma 1 è effettuata dal Collegio regionale ai sensi dell’articolo 4 e ne è data comunicazione al Collegio della Regione o Provincia autonoma di provenienza.

3.   Il Collegio regionale cancella dall’Albo i nominativi di coloro che comunicano di essere iscritti negli albi di altre Regioni o Province autonome.

4.   I maestri di sci iscritti negli albi di altre Regioni o Province autonome, che intendono esercitare la professione temporaneamente nella Regione Abruzzo, anche in forma saltuaria, ne danno preventiva comunicazione al Collegio regionale ed indicano: le località nelle quali intendono esercitare, il periodo di attività, il recapito in Abruzzo e la loro posizione fiscale; rispettano gli altri adempimenti indicati dal Collegio regionale relativamente alla tutela professionale.

5.   Gli obblighi di cui al comma 4 non si applicano ai maestri di sci provenienti con i loro allievi da altre  Regioni, Province autonome, o da altri Stati che esercitano temporaneamente l’attività in Abruzzo.

6.   Ai maestri di sci provenienti da altri Stati membri dell’Unione Europea, non iscritti negli albi di altre Regioni o Province autonome, che intendono esercitare la professione di maestro di sci stabilmente o temporaneamente in Abruzzo, anche in forma saltuaria, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE, che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania).

7.   Ai cittadini dei Paesi Terzi che intendono esercitare stabilmente l’esercizio della professione di maestro di sci, si applicano le disposizioni di cui al DPR 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286).

Art. 16
(Collegio regionale dei maestri di sci)

1.   È istituito, come organo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il Collegio regionale dei maestri di sci; fanno parte del Collegio gli iscritti nell’Albo regionale.

2.   Sono organi del Collegio:

a)   l’assemblea costituita da tutti gli iscritti all’Albo;

b)  il consiglio direttivo, composto dai rappresentanti eletti fra tutti i membri del Collegio nel numero stabilito dal regolamento di cui alla lettera d) del comma 3; nel Consiglio direttivo è assicurata la rappresentanza per la disciplina alpina, per quella di fondo e per quella dello snowboard;

c)   il presidente, eletto dal consiglio direttivo fra i suoi componenti.

3.   L’assemblea:

a)   elegge il consiglio direttivo;

b)  approva annualmente il bilancio;

c)   elegge il componente del Collegio nazionale dei maestri di sci, di cui all’articolo 15 della L. n. 81/1991;

d)  adotta i regolamenti per il funzionamento del Collegio, su proposta del Consiglio direttivo;

e)   si pronuncia su ogni questione posta dal Consiglio direttivo o su richiesta di almeno un quinto dei suoi componenti.

4.   Le sedute dell’assemblea sono valide, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti; le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

5.   Il Consiglio direttivo del Collegio:

a)   svolge le funzioni concernenti le iscrizioni e la tenuta dell’Albo professionale;

b)  vigila sull’esercizio della professione e sull’osservanza delle regole di deontologia professionale;

c)   applica le sanzioni disciplinari;

d)  collabora con le competenti autorità regionali e designa i componenti delle commissioni,  delle sottocommissioni, e le diverse componenti rappresentative;

e)   provvede agli adempimenti stabiliti dalla presente legge;

f)   stabilisce la misura del contributo a carico degli iscritti all’Albo;

g)   indica le caratteristiche della divisa regionale e del distintivo della Regione Abruzzo nonché le modalità  per l’identificazione dei maestri che sono approvati dalla Giunta regionale;

h)   cura le relazioni con le associazioni dei maestri di sci anche di altri Stati, con altri collegi professionali, con l’associazione nazionale dei maestri di sci;

i)    esprime pareri su richiesta della Regione o di altre autorità amministrative sull’ordinamento e sull’attività dei maestri di sci, sulla diffusione della pratica dello sci e sul turismo invernale in genere;

j)   contribuisce alla diffusione dello sport sciistico, della conoscenza del territorio sciistico, delle misure di prevenzione e sicurezza sulle piste, dei pericoli per l’ambiente;

k)  nomina i componenti delle commissioni tecniche; propone i programmi dei corsi di formazione ed i criteri per le materie d’esame, da sottoporre all’approvazione della Regione;

l)    promuove le iniziative di carattere culturale e professionale per i maestri di sci.

6.   Le sedute del Consiglio direttivo sono valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei suoi componenti ed in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei componenti; le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

7.   I distintivi di cui al comma 5, lettera g) sono forniti ai maestri di sci dalla Regione con spese a carico di ciascun maestro.

8.   Possono far parte del Collegio regionale i maestri di sci di altre Regioni, che non hanno istituito il proprio Collegio o che non hanno aderito a quello di altra Regione.

9.   Il Collegio regionale dei maestri di sci dura in carica quattro anni

Art. 17
(Sanzioni disciplinari e ricorsi)

1.   I maestri di sci iscritti all’Albo professionale che violano le norme di deontologia professionale, ovvero le norme di comportamento previste dalla L. 81/1991 e dalla presente legge, sono passibili delle seguenti sanzioni disciplinari:

a)   ammonizione scritta;

b)  censura;

c)   sospensione dell’iscrizione all’Albo per un periodo da un mese ad un anno;

d)  radiazione dall’Albo.

2.   I provvedimenti disciplinari sono adottati dal Consiglio direttivo del Collegio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti; avverso i medesimi provvedimenti è ammesso il ricorso al Consiglio direttivo del Collegio nazionale entro trenta giorni dalla notifica; la proposizione del ricorso sospende, fino alla decisione, l’esecutività del provvedimento.

3.   I provvedimenti adottati dal Collegio regionale, con eccezione di quelli in materia disciplinare, sono definitivi e impugnabili dinanzi all’autorità giurisdizionale amministrativa.

Art. 18
(Scuole di sci.)

1.   La scuola di sci è un’organizzazione a base associativa, cui fanno capo più maestri di sci, per esercitare in modo coordinato l’attività professionale.

2.   La Direzione regionale competente in materia di turismo autorizza l'apertura delle scuole di sci, valutando la richiesta in relazione alla salvaguardia degli interessi turistici delle località interessate; ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) il silenzio dell'Amministrazione regionale equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se l’Amministrazione non comunica all’interessato il provvedimento di diniego entro sessanta giorni.

3.   L’istanza per l’apertura delle scuole di sci è presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune territorialmente competente e contiene l’indicazione dei seguenti elementi:

a) denominazione della scuola;

b)  avvenuta adozione di statuti e regolamenti ispirati a criteri di democraticità e di effettiva partecipazione di tutti gli associati;

c)   idoneità ad operare per l’intera stagione invernale;

d)  disponibilità di una sede adeguata all’accoglienza degli utenti, con indicazione della sua ubicazione;

e)   idoneità a prestare assistenza nelle operazioni straordinarie di soccorso;

f)   disponibilità a collaborare con le autorità scolastiche per favorire la più ampia diffusione della pratica dello sci nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché con enti ed operatori turistici nelle azioni promozionali, pubblicitarie ed operative intese ad incrementare l'afflusso turistico nelle stazioni invernali; per tali funzioni le scuole di sci sono ritenute strutture di pubblica utilità;

g)   l’avvenuta stipulazione di una polizza di assicurazione contro i rischi per responsabilità civile verso terzi.

4.   L’istanza è corredata della seguente documentazione:

a)   elenco dei maestri di sci componenti stabilmente la scuola con i relativi dati anagrafici;

b)  verbale della riunione in cui è stato nominato il direttore che assume la funzione di rappresentante legale;

c)   atto costitutivo, statuto-regolamento della scuola;

d)  copia della polizza di assicurazione.

5.   La scuola di sci garantisce un'offerta di servizi per tutte le specializzazioni sciistiche e la presenza di maestri di sci durante l’apertura delle strutture.

6.   Per migliorare l’offerta e l’accoglienza nelle stazioni invernali, la scuola sci può attivare servizi ed attività, strumentali al completamento dell’offerta, quali il nolo sci, l’asilo neve ed altro.

7.   I maestri possono far parte di una sola scuola di sci, fermo restando il libero esercizio della professione.

8.   All’esterno della sede della scuola è affissa l’insegna recante la dicitura “Scuola di sci”, unitamente al logo della Regione Abruzzo.

9.   Nei casi in cui il silenzio dell’Amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, la Direzione regionale competente in materia di turismo assume, se ne ricorrono i presupposti, le determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21 quinquies e 21 nonies della L. 241/1990.

10. L'autorizzazione è, altresì, revocata se, trascorso un anno dal suo rilascio, la scuola non ha ancora iniziato l’attività oppure in caso di interruzione dell’attività che si protrae oltre una stagione invernale.

11. Per garantire la funzionalità e la continuità del servizio turistico e per una maggiore sicurezza degli utenti le concessioni degli impianti scioviari,  prevedono la messa a disposizione a titolo gratuito a favore delle scuole di sci autorizzate ed i liberi professionisti in regola con gli adempimenti di legge, da parte dei concessionari, di spazi territoriali delimitati ad esclusivo uso didattico, dotati di impianti di manovra o similari, quali tapis roulant, nonché di un piccolo impianto di produzione di neve programmata.

12. Le scuole di sci autorizzate entro e non oltre il trenta novembre di ciascun anno, comunicano alla Direzione regionale competente in materia di turismo, esclusivamente le variazioni che interessano l'organico dei maestri di sci, lo statuto-regolamento, la sede ed il recapito, gli estremi del rinnovo della polizza assicurativa e contestualmente trasmettono la dichiarazione, a firma del direttore,  che i maestri facenti parte dell’organico della scuola  sono in regola con la normativa sull'insegnamento e non sono componenti di altre scuole.

13. Le Scuole di sci, operanti nello stesso comprensorio sciistico, possono attuare iniziative di coordinamento e di cooperazione per garantire uniformità nei servizi e nell’offerta all’utenza.

14. La Regione Abruzzo per le attività di vigilanza e controllo sul corretto e regolare funzionamento delle scuole sci, si avvale del Collegio regionale.

Art. 19
(Esercizio della libera professione)

1.   I maestri di sci, iscritti nell’Albo professionale della Regione Abruzzo, che esercitano la libera professione, comunicano, entro e non oltre il trenta novembre di ciascun anno, alla Direzione regionale competente in materia di turismo e al Collegio regionale, di essere in regola con la normativa fiscale ed assicurativa.

Art. 20
(Compenso per le prestazioni professionali)

1.   Il compenso per le prestazioni professionali dei maestri di sci è pattuito al momento dell’incarico professionale secondo le disposizioni di cui all’art. 9, comma 4, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

2.   I compensi sono diversificati per le lezioni individuali e per quelle collettive, per le quali è stabilito anche il numero massimo degli allievi.

3.   Possono essere altresì praticati compensi agevolati per organizzazioni sportive, gruppi scolastici, nonché per manifestazioni, gare di sci e per iniziative volte alla diffusione delle diverse discipline sciistiche.

Art. 21
(Sanzioni amministrative.)

1.   L’accompagnamento retribuito di clienti sugli sci è equiparato all'insegnamento professionale.

2.   Fermo restando quanto previsto dalle norme penali chiunque, pur in possesso dell'abilitazione all'insegnamento dello sci, eserciti stabilmente nella Regione Abruzzo la professione di maestro di sci anche in forma di accompagnamento, senza essere iscritto all'Albo professionale regionale, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 500,00 ad €1.500,00.

3.   Per la violazione degli obblighi previsti dal comma 4 dell’ articolo 15, è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 250,00 ad € 900,00.

4.   L'esercizio abusivo dell’attività della scuola di sci comporta la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 500,00 ad € 2.100,00.

5.   Al Direttore della scuola di sci che svolge abusivamente l’attività è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da € 3.000,00 ad € 12.000,00.

6.   Costituisce, altresì, esercizio abusivo dell’attività di scuola di sci lo svolgimento dell’attività di organizzazione, gestione, coordinamento ed insegnamento dello sci da parte di strutture associative o societarie non costituite come scuole di sci ai sensi dell’articolo 18.

7.   Le sanzioni amministrative pecuniarie sono irrogate dai Comuni, che ne introitano i proventi, dall’Arma dei Carabinieri, dalla Polizia di Stato, dalla Guardia di Finanza, dal Corpo Forestale dello Stato e dagli organi che svolgono funzioni di polizia locale, previa convezione con la Regione.

Art. 22
(Vigilanza)

1.   La vigilanza sull’esercizio della professione di Maestro di Sci e sulle attività svolte dalle Scuole di sci è assicurata dalle autorità di cui all’articolo 21, comma 7, e dalla Direzione regionale competente in materia di turismo che si avvale del Collegio regionale, senza nuovi oneri a carico del bilancio regionale.

2.   Per lo svolgimento della vigilanza sull’esercizio della professione di maestri di sci il Collegio regionale individua maestri preposti alla sorveglianza tra quelli iscritti all’Albo regionale da almeno dieci anni.

3.   I maestri di sci preposti alla sorveglianza, in caso di accertamento di violazioni alle disposizioni sull’esercizio della professione di maestro di sci, ne danno immediata comunicazione alle autorità competenti all’irrogazione delle sanzioni di cui all’articolo 21.

Art. 23
(Consorzi di scuole sci)

1.   La Regione riconosce il ruolo dei consorzi delle scuole di sci per la promozione degli sport invernali, dell’immagine turistica regionale e per la valorizzazione del patrimonio montano.

2.   Per le finalità di cui al comma 1 la Regione:

a)   riconosce ai consorzi il patrocinio gratuito delle manifestazioni dagli stessi organizzate;

b)  può concedere, attraverso la Direzione competente per il turismo, contributi nel rispetto della normativa europea sugli aiuti d’importanza minore (de minimis) per iniziative di promozione della pratica dello sci e di miglioramento infrastrutturale delle scuole consorziate, nonché per la promozione del territorio sciistico di appartenenza.

Art. 24
(Divisa regionale)

1.   I maestri di sci iscritti all’Albo regionale utilizzano la divisa adottata dal Consiglio direttivo del Collegio regionale che reca il distintivo con il logo ed i colori della Regione Abruzzo; i maestri possono, inoltre  utilizzare la divisa dell’Associazione Italiana dei Maestri di Sci (AMSI) con il logo ed i colori della Regione Abruzzo.

Art. 25
(Disposizioni transitorie)

1.   Sono iscritti di diritto all’Albo regionale di cui all’articolo 3 i maestri di sci già iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge all’Albo regionale di cui all’articolo 3 della legge regionale 16 ottobre 1996, n. 94 (Ordinamento della professione di maestro di sci).

2.   I maestri di sci di cui al comma 1 sono iscritti negli elenchi di cui all’articolo 3 in base alla disciplina sciistica in cui sono abilitati alla data di entrata in vigore della presente legge.

3.   In sede di prima applicazione della presente legge sono iscritti nella sezione relativa alla disciplina dello snowboard i maestri abilitati che hanno sostenuto, con il superamento dell’esame finale, un corso di specializzazione nella suddetta disciplina organizzato dalle Regioni

4.   Il comma 11 dell’articolo 18 non si applica alle concessioni già rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge.

5.   Le disposizioni di cui all’articolo 24 si applicano decorsi tre anni dall’entrata in vigore della presente legge.

Art. 26
(Disposizioni finanziarie)

1.   Le somme relative alle quote di partecipazione per la prova di cui all’articolo 7, comma 3, e quelle relative ai corsi di cui agli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 sono introitate dal Collegio regionale dei maestri di sci.

2.   Il Collegio regionale dei maestri di sci utilizza le somme di cui al comma 1 esclusivamente per l’organizzazione della prova selettiva e dei corsi e ne rendiconta l’utilizzo alla Direzione competente in  materia di formazione entro il 31 dicembre di ogni anno.

3.   La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 27
(Abrogazione)

1.   La legge regionale 16 ottobre 1996, n. 94 (Ordinamento della professione di maestro di sci) è abrogata.

Art. 28
(Entrata in vigore)

1.   La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L’Aquila, addì 31 Luglio 2012

IL PRESIDENTE

Dott. GIOVANNI CHIODI

 

 

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TESTI VIGENTI ALLA DATA DELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 19, 20, 21-QUINQUIES E 21-NONIES DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", DEGLI ARTICOLI 8 E 15 DELLA LEGGE 8 MARZO 1991, N. 81 "Legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina", DELL'ARTICOLO 9 DEL DECRETO-LEGGE 24 GENNAIO 2012, N. 1 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", CITATI DALLA LEGGE REGIONALE 31 LUGLIO 2012, N. 39 "Disciplina della professione di maestro di sci" (in questo stesso Bollettino)

 

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Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

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LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241

        Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Art. 19
(Segnalazione certificata di inizio attività - Scia)

1.     Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell’interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione della giustizia, all’amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché, ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell’Agenzia delle imprese di cui all’ articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell’amministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei proedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell’amministrazione.

2.     L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente.

3.     L’amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell’amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci, l’amministrazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.

4.     Decorso il termine per l’adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3 ovvero di cui al comma 6-bis, all’amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell’impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell’attività dei privati alla normativa vigente.

4-bis. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

5.     [Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Ogni controversia relativa all’applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, può riguardare anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall’articolo 20].

6.     Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni.

6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali.

6-ter. La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Art. 20
(Silenzio assenso)

1.     Fatta salva l'applicazione dell'articolo 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di cui all'articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2.

2.     L'amministrazione competente può indire, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV, anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive dei controinteressati.

3.     Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l'amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies.

4.     Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti.

5.     Si applicano gli articoli 2, comma 7, e 10-bis.

5-bis. [Ogni controversia relativa all'applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo].

Art. 21-quinquies
(Revoca del provvedimento)

1.     Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.

1-bis. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l’indennizzo liquidato dall’amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell’eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell’atto amministrativo oggetto di revoca all’interesse pubblico, sia dell’eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all’erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l’interesse pubblico.

1-ter. [Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l’indennizzo liquidato dall’amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell’eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell’atto amministrativo oggetto di revoca all’interesse pubblico, sia dell’eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all’erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l’interesse pubblico].

Art. 21-nonies
(Annullamento d'ufficio)

1.     Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge.

2.     È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole.

 

LEGGE 8 MARZO 1991, N. 81

        Legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina.

Art. 8
(Competenze della Federazione italiana sport invernali)

1.     La Federazione italiana sport invernali, quale emanazione del Comitato olimpico nazionale italiano, definisce ed aggiorna i criteri ed i livelli delle tecniche sciistiche che formano oggetto di insegnamento. Essa provvede altresì alla formazione ed alla disciplina degli istruttori nazionali, quale corpo insegnante tecnico altamente specializzato, ai fini previsti dagli articoli 6, 7, 9, 10 e 11 della presente legge.

2.     Le regioni assicurano il rispetto, nei corsi di cui all'articolo 6, dei criteri e dei livelli di cui al comma 1 del presente articolo, al fine di garantire ai frequentatori una effettiva parità di preparazione tecnica e didattica.

Art. 15
(Collegio nazionale dei maestri di sci)

1.     È istituito il collegio nazionale dei maestri di sci, retto da un direttivo formato dai presidenti di tutti i collegi regionali, nonché da un eguale numero di maestri di sci direttamente eletti dalle assemblee dei collegi regionali.

2.     I membri del collegio nazionale durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

3.     La vigilanza sul collegio nazionale dei maestri di sci è esercitata dal Ministero del turismo e dello spettacolo.

 

DECRETO-LEGGE 24 GENNAIO 2012, N. 1

        Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.

        (Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 24 marzo 2012, n. 27)

Art. 9
(Disposizioni sulle professioni regolamentate)

1.     Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.

2.     Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante, da adottare nel termine di centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro lo stesso termine, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. Il decreto deve salvaguardare l'equilibrio finanziario, anche di lungo periodo, delle casse previdenziali professionali. Ai fini della determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria di cui alla parte II, titolo I, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si applicano i parametri individuati con il decreto di cui al primo periodo, da emanarsi, per gli aspetti relativi alle disposizioni di cui al presente periodo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; con il medesimo decreto sono altresì definite le classificazioni delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi. I parametri individuati non possono condurre alla determinazione di un importo a base di gara superiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

3.     Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, fino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4.     Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Al tirocinante è riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio.

5.     Sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1.

6.     La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi; per i primi sei mesi, il tirocinio può essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Analoghe convenzioni possono essere stipulate tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle professioni sanitarie, per le quali resta confermata la normativa vigente.

7.     All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)     all'alinea, nel primo periodo, dopo la parola: «regolamentate» sono inserite le seguenti: «secondo i principi della riduzione e dell'accorpamento, su base volontaria, fra professioni che svolgono attività similari»;

b)    alla lettera c), il secondo, terzo e quarto periodo sono soppressi;

c)     la lettera d) è abrogata.

8.     Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

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