IL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO

IN QUALITA’ DI COMMISSARIO AD ACTA

(Deliberazione del Consiglio dei Ministri dell’11/12/2009)

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri dell’11 dicembre 2009 con la quale il Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo è stato nominato Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 7/6/2012 con la quale il dott. Giuseppe Zuccatelli è stato nominato subcommissario per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del SSR abruzzese con le competenze ivi declinate;

Atteso che tra i compiti individuati dal predetto provvedimento rientra quello di collaborazione, per gli aspetti di programmazione sanitaria, per l’adozione dei provvedimenti attuativi delle disposizioni recate  dal vigente ordinamento in materia sanitaria, necessari all’attuazione del Piano di rientro;

Visto il decreto commissariale n.20 del 11.06.2012 avente ad oggetto “insediamento del subcommissario dott. Giuseppe Zuccatelli per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del SSR abruzzese – deliberazione del Consiglio dei Ministri del 7/6/2012”;

Premesso che:

-    con specifico accordo, allegato al contratto stipulato tra la Regione Abruzzo e la Casa di Cura San Raffaele di Sulmona per l’acquisto di prestazioni ospedaliere anno 2010, sottoscritto in data 11/05/2010 quale parte integrante e clausola aggiuntiva è stata prevista la nomina di una commissione di due esperti da parte del Commissario ad Acta e del Sub- Commissario Dr.ssa Giovanna Baraldi per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario, al fine di valutare “l'appropriatezza della casistica generale dei pazienti ricoverati in Unità Spinale, ed il giusto costo - in ordine alla fase post acuzie oggetto della tariffa da individuare - delle prestazioni in relazione ai requisiti strutturali tecnologici ed organizzativi di cui alla DGR 591/P del 1.7.2008, posseduti dalla stessa Casa di cura";

-    con nota raccomandata AR prot. n. RA/253301/COMM. del 29/12/2010 il Commissario ad Acta ha trasmesso alla nominata Casa di Cura l’esito della verifica effettuata ai sensi e per gli effetti del predetto accordo contrattuale;

-    con ordinanza n. 152/2011 il TAR Abruzzo (sezione prima) ha accolto in sede cautelare, “ai fini della motivata riedizione del procedimento” il ricorso presentato dalla Casa di Cura San Raffaele teso all’annullamento della succitata nota commissariale del 29/12/2010;

-    con Decreto n. 28/2011 del 19/07/2011 il Commissario ad Acta ha nominato la Commissione di due esperti ai fini della riedizione del procedimento in parola;

Vista la relazione redatta dagli esperti nominati con il citato Decreto Commissariale n. 28/2011 nella quale viene individuata, a seguito della verifica effettuata presso l’Unità Spinale della Casa di Cura San Raffaele di Sulmona, la corrispondente tariffa di cui alla TUC cod. 28 scontata del 25% anche in considerazione della mancanza di una organizzazione in rete regionale del percorso del paziente mieloleso;

Vista la nota prot. 743/2011/CT/VM del 20/10/2011 con la quale la Casa di Cura San Raffaele controdeduce alle suddette conclusioni rappresentando la mancata attivazione di una rete a livello regionale che comporta nel caso specifico maggiori oneri per la gestione di pazienti, di cui la Struttura si fa carico anche in assenza di percorsi di cura identificati e concordati;

Atteso che:

-    le suddette conclusioni di cui alla relazione redatta dagli esperti nominati con Decreto Commissariale n. 28/2011 sono state impugnate dalla Casa di Cura con atto di motivi aggiunti al primo ricorso per le motivazioni di cui alla prefata nota prot. 743/2011/CT/VM del 20/10/2011;

-    a seguito della suddetta corrispondenza e di successivi contatti intercorsi tra la struttura  Commissariale ed il legale rappresentante della Casa di Cura interessata si è convenuto sulla necessità della definizione di una rete regionale per il percorso del paziente mieloleso;

-    la struttura Commissariale ha dato mandato all’Agenzia Sanitaria Regionale - ASR Abruzzo di delineare il percorso del paziente mieloleso nella fase post-acuta;

Visto che:

-    l’Agenzia Sanitaria Regionale – ASR Abruzzo si è avvalsa della collaborazione di professionisti esperti delle ASL Regionali nell’assistenza a pazienti con mielolesioni che sono stati convocati in data 29.11.2011 presso la suddetta Agenzia con nota prot. 2360 del 22.11.2011 e che hanno anche effettuato un sopralluogo nella Casa di Cura San Raffaele in data 20.01.2012 (nota prot. 57 del 12.01.2012), al fine di verificarne la rispondenza ai bisogni assistenziali del paziente mieloleso nella fase post acuta ed attivare rapporti di comunicazione con la struttura;

-    a seguito degli incontri con i suddetti professionisti l’Agenzia Sanitaria Regionale – ASR Abruzzo ha delineato un percorso  della fase post acuta del paziente mieloleso, approvato e condiviso dagli esperti ASL regionali nonché dagli esperti della struttura;

Ritenuto di condividere le linee operative e organizzative di cui al suddetto percorso che si allega al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale (ALL. 1);

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano

1.   di approvare il “Percorso della fase post acuta del paziente mieloleso nella Regione Abruzzo”, di cui al documento elaborato ed approvato dalla Agenzia Sanitaria Regionale – ASR Abruzzo, dagli esperti ASL regionali e dagli esperti della struttura (ALL. 1), allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;

2.   di trasmettere il presente Decreto al Ministero dell’Economia e delle Finanze ed al Ministero della Salute;

3.   di trasmettere ai fini dell’attuazione del suddetto percorso il presente provvedimento ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali e alla struttura interessata; 

4.   di pubblicare il presente provvedimento sul BURA e sul portale ASR della Regione Abruzzo.

Visto
Il Subcommissario

Dott. Giuseppe Zuccatelli

Il Commissario ad acta

Dott. Giovanni Chiodi

Segue Allegato

Alegato 1