Il Commissario delegato per la ricostruzione
Presidente della Regione Abruzzo

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009 recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la provincia dell’Aquila ed altri comuni della Regione Abruzzo il 6 aprile 2009”, prorogato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011;

Visto il decreto – legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile”;

Visto il decreto – legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, recante “Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella Regione Campania, per l’avvio della fase post emergenziale nel territorio della Regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e alla Protezione civile”;

Visto l’art. 10, comma 2, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3755 del 15 aprile 2009, e successive modifiche ed integrazioni, il quale stabilisce che “Per le esigenze di cui al comma 1, il Capo del Dipartimento della protezione civile, è autorizzato ad avvalersi di personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite di cinquanta unità, sulla base di una scelta di carattere fiduciario ed in deroga agli artt. 7 e 53 del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, all’art. 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed all’art. 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fino al 31 dicembre 2009, con oneri valutati in euro 650.000,00, a carico dell’art. 7, comma 1, decreto – legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77”;

Visto l’art. 4, comma 4, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3757 del 21 aprile 2009, il quale dispone che “Al fine di accelerare le iniziative necessarie allo svolgimento delle procedure dirette alla realizzazione di moduli abitativi nei territori colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, per la progettazione preliminare, anche relativamente agli aspetti di funzionalità e di inserimento paesaggistico, le procedure finalizzate alla scelta del contraente, la predisposizione degli atti contrattuali, la verifica del progetto esecutivo, la sicurezza dei cantieri, l'assistenza al collaudo e direzione lavori, e alla assegnazione dei predetti moduli e degli appartamenti alla popolazione il Commissario delegato può avvalersi di società di progettazione o uffici tecnici di imprese del settore sulla base di criteri di scelta di carattere fiduciario, nonché stipulare dieci contratti a tempo determinato ovvero a collaborazione coordinata e continuativa sulla base dei medesimi criteri”;

Visto l’art. 1, comma 1, l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3833 del 22 dicembre 2009 che assegna al Presidente della Regione Abruzzo le funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, a decorrere dal 1° febbraio 2010 e per l’intera durata dello stato di emergenza;

Visto, altresì, l’art. 5, comma 4, della richiamata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3833 del 22 dicembre 2009 il quale dispone che “Il contingente di personale assunto con contratto di collaborazione coordinata e coordinativa ai sensi dell’art. 10, comma 2, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 aprile 2009, n. 3755 e dell’art. 4, comma 4, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2009, n. 3757, opera presso la struttura del Commissario delegato Presidente della regione Abruzzo senza soluzione di continuità a decorrere dal 1° febbraio 2010. Per le attività di assistenza alloggiativa alla popolazione ed in particolare per quanto attiene le attività connesse ai progetti CASE e MAP, il vice-Commissario di cui all’art. 2, comma 1, è autorizzato ad avvalersi di tale contingente, fino ad un massimo di 21 unità di personale”;

Visto l’art. 9, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010 il quale prevede che “Al fine di contenere i costi relativi al completamento del Progetto C.A.S.E. di cui all’art. 2 del decreto – legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e tenuto conto del trasferimento delle attività dell’Ufficio del responsabile unico del procedimento presso la sede del Dipartimento della protezione civile nazionale, lo stesso Dipartimento continua ad avvalersi della collaborazione di quattro unità di personale nell’ambito del contingente già assegnato al Commissario delegato per la ricostruzione ai sensi dell’art. 5, comma 4, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3833 del 22 dicembre 2009, fino al 31 dicembre 2010”;

Visto l’articolo 4, comma 1 e 3, della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010 il quale dispone che:

-     “Al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all’art. 2 del decreto – legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all’art. 7, commi 1 e 2, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009, e connesse opere di urbanizzazione, il Capo del dipartimento della protezione civile è autorizzato ad istituire, sino al termine dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 e, comunque, non oltre la conclusione delle attività di cui all’art. 2, commi da 1 a 9, del decreto – legge 28 aprile 2009, n. 39, una apposita struttura di missione, con sede a L’Aquila”;

-     “Per il soddisfacimento delle esigenze temporanee della struttura di missione di cui al comma 1, il Capo del Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad avvalersi di una unità di personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, anche in deroga all’art. 7, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sulla base di una scelta di carattere fiduciario, nonché di 30 unità di personale da individuarsi tra quelle assunte a contratto di cui all’art. 10, comma 2, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3755 del 15 aprile 2009, e successive modifiche ed integrazioni, e con oneri a carico delle risorse poste a disposizione del commissario delegato di cui all'art. 1 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3833 del 22 dicembre 2009, ovvero tra il personale già in servizio presso il Dipartimento della protezione civile ovvero tra il personale militare e civile appartenente a pubbliche amministrazioni e ad enti pubblici, anche locali, che viene posto in posizione di comando, previo assenso degli interessati, anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità nel rispetto dei termini perentori previsti dall’art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con permanenza a carico delle amministrazioni di appartenenza degli oneri relativi al trattamento economico fondamentale. Al predetto personale, comunque da utilizzarsi limitatamente alla durata dello stato d'emergenza, ove non residente nella provincia dell'Aquila, è corrisposto il trattamento di missione dal luogo di residenza”;

Visto l’art. 9, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4013 del 23 marzo 2012 che dispone che “per assicurare la prosecuzione delle attività emergenziali di competenza della Struttura di Missione di cui all’art. 4, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, il Commissario delegato è autorizzato a prorogare fino al 31 dicembre 2012 i contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 10, comma 2, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3755 del 15 aprile 2009 e successive modifiche e integrazioni, relativi alle 15 unità di personale attualmente impiegato presso la citata Struttura, ai sensi dell’art. 4, comma 3, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898/2010”;

Visto l’art. 9, comma 2, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4013 del 23 marzo 2012 che per assicurare il funzionamento della citata Struttura autorizza la spesa complessiva di euro 834.000,00 per l’anno 2012;

Visto il decreto commissariale n. 117 del 18 maggio 2012 attualmente al vaglio della Corte dei Conti, con cui, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 9 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4013 del 23 marzo 2012, sono stati prorogati i contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 10, comma 2, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3755 del 15 aprile 2009;

Considerato che per un mero errore materiale non è stato prorogato il contratto di collaborazione coordinata e continuativa dell’Arch. Lisa Di Carlantonio, che ha rassegnato le proprie dimissioni a decorrere dal mese di maggio 2012;

Ritenuto, comunque, necessario procedere alla proroga del contratto di collaborazione coordinata e continuativa dell’Arch. Lisa Di Carlantonio a decorrere dal 1° aprile 2012, rispettando i limiti indicati dall’articolo 9 della citata Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4013 del 2012;

DECRETA

Articolo 1

Nel rispetto di quanto previsto dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4013 del 23 marzo 2012 è prorogato il contratto di collaborazione coordinata e continuativa dell’Arch. Lisa Di Carlantonio.

Articolo 2

1.   Il presente decreto è trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti dell’Abruzzo per il tramite della Ragioneria provinciale dello Stato di L’Aquila.

2.   Ai sensi dell’art. 2, comma 2 septies, del decreto – legge n. 225 del 29 dicembre 2010, convertito in legge con modificazioni dall’art. 1, comma 1, della legge n. 10 del 26 febbraio 2011, il presente decreto è provvisoriamente efficace, nelle more della sua registrazione.

L’Aquila, 25 maggio 2012

Il Commissario delegato per la ricostruzione
Presidente della Regione Abruzzo

Dott. Giovanni Chiodi