IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1
(Finalità)

1.   La Regione Abruzzo, nell’ambito degli indirizzi della politica comunitaria ed in armonia con la legge quadro nazionale 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell’agriturismo) e con il D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57) sostiene l’agricoltura promuovendo e disciplinando nel proprio territorio l’attività agrituristica allo scopo di:

a)   agevolare la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali, tutelare i redditi agricoli e favorire la multifunzionalità in agricoltura;

b)  salvaguardare e tutelare il patrimonio naturale, edilizio ed ambientale del mondo rurale;

c)   favorire le iniziative da parte degli imprenditori agricoli a difesa del suolo, del territorio, dell'ambiente e del paesaggio rurale;

d)  valorizzare e tutelare le colture, le produzioni tipiche tradizionali e le attività enogastronomiche;

e)   contribuire al riequilibrio tra le diverse realtà delle zone agricole;

f)   tutelare la biodiversità delle colture e degli allevamenti;

g)   contribuire alla salvaguardia del patrimonio culturale del mondo rurale ed alla valorizzazione dell’educazione alimentare;

h)   svolgere attività didattiche e divulgative e di servizio per le comunità locali;

i)    diversificare i redditi nell’ottica della multifunzionalità;

j)   realizzare punti d’informazione turistico – territoriali rurali.

Art. 2
(Definizione attività agrituristiche)

1.   Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l’utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge 96/2006 e degli articoli 1 e 3 del D.Lgs. 228/2001.

2.   Rientrano fra le attività agrituristiche:

a)   dare ospitalità per soggiorno in appositi locali aziendali a ciò adibiti;

b)  dare accoglienza in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori e caravan;

c)   somministrare pasti e bevande di produzione agricola aziendale ed extra-aziendale che devono essere ricavati da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della Regione, ivi compresi i prodotti a carattere alcolico e superalcolico, con preferenza ai prodotti tipici e biologici, caratterizzati dai marchi tutelati dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria e/o compresi nell’elenco regionale dei prodotti agro-alimentari tradizionali. Una quota di prodotto può essere acquistata nel settore dell'artigianato tipico alimentare abruzzese e comunque riferirsi a materie prime agricole regionali. Una quota del 10 per cento può essere riservata ai prodotti alimentari non presenti nel territorio regionale ma tali da soddisfare le necessarie caratteristiche di qualità e tipicità. Le informazioni sulla provenienza dei prodotti agricoli utilizzati nella composizione dei piatti devono essere esposte in maniera adeguata per i fruitori;

d)  organizzare, nel rispetto della normativa vigente, degustazioni di prodotti agricoli, ivi inclusa la mescita di vini, sia all’interno che all'esterno dei beni fondiari, nonché attività ricreative, culturali, didattiche, ippoturistiche, sportive, di escursionismo, naturalistiche e strutture museali dedicate al mondo rurale, le quali possono essere supportate da apposite convenzioni con gli enti locali, funzionali e con soggetti privati, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale;

e)   trasformare e confezionare i prodotti agricoli in azienda o con lavorazioni esterne;

f)   vendere i prodotti agricoli anche trasformati, nonché i prodotti tipici locali, nel rispetto della normativa vigente;

g)   svolgere il ruolo di operatore ambientale e culturale.

Art. 3
(Esercizio dell’agriturismo, connessione e prevalenza)

1.   L’esercizio dell’agriturismo è riservato all’imprenditore agricolo singolo e associato di cui all’art. 2135 del codice civile, che conduce un’azienda sia in proprietà che ad altro titolo. L’imprenditore, per la gestione dell’attività agrituristica, può avvalersi dei suoi familiari ai sensi dell’articolo 230 bis del codice civile, nonché di lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale. Gli addetti di cui al precedente periodo sono considerati lavoratori agricoli ai sensi della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale.

2.   Lo svolgimento dell’attività agrituristica comporta la conseguente applicazione delle disposizioni fiscali di cui all’articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzione dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), nonché di ogni altra normativa previdenziale o comunque settoriale riconducibile all’attività agricola. In difetto di specifiche disposizioni, si applicano le norme previste per il settore agricolo, in particolare per ciò che concerne l’applicazione dei tributi e tariffe comunali. Ai fini del riconoscimento delle diverse qualifiche di imprenditore agricolo, nonché della priorità nell’erogazione dei contributi e, comunque, ad ogni altro fine che non sia di carattere fiscale, il reddito proveniente dall’attività agrituristica è considerato reddito agricolo.

3.   Le attività agrituristiche devono svolgersi in rapporto di connessione rispetto alle normali attività agricole e, in quanto tali, sono considerate a tutti gli effetti attività agricole.

4.   Il principio della connessione tra l’attività agrituristica e quella agricola è stabilito con il criterio del tempo di lavoro.

5.   L’attività agricola deve comunque rimanere prevalente rispetto a quella agrituristica.

6.   Il tempo di lavoro dedicato all’attività agricola deve essere superiore rispetto a quello dedicato alle attività agrituristiche.

7.   L’attività agricola si considera comunque prevalente quando le attività di ricezione e di somministrazione di pasti e bevande vengono svolte da aziende di tipo familiare e interessano un numero non superiore a dieci ospiti.

8.   Con il Regolamento di attuazione di cui all’articolo 17 sono definite:

a)   le tabelle per il calcolo delle ore lavorative relative alle attività agricole, agrituristiche ed alle attività connesse diverse dall’agriturismo;

b)  i criteri di conteggio ed i criteri e le modalità per la verifica del rapporto di connessione.

Art. 4
(Elenco regionale degli imprenditori ed operatori agrituristici)

1.   E’ istituito presso la Direzione politiche agricole e di sviluppo rurale, forestale, caccia e pesca, emigrazione della Giunta regionale, (di seguito Direzione agricoltura) l’elenco regionale degli imprenditori agricoli che sono provvisti di certificato di abilitazione all’esercizio dell’attività agrituristica di seguito definiti "Imprenditori agrituristici".

2.   E’ istituito presso la Direzione agricoltura l’elenco regionale degli imprenditori agrituristici che hanno presentato segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di seguito definiti "Operatori agrituristici".

3.   La tenuta dell’elenco regionale degli imprenditori e degli operatori agrituristici ha come finalità il monitoraggio, il controllo e gli adempimenti previsti dall’articolo 13 della legge 96/2006.

4.   Coloro che sono già iscritti nell’albo regionale dei soggetti abilitati all’esercizio dell’agriturismo vengono iscritti nell’elenco regionale degli "Imprenditori agrituristici" se non provvisti del titolo autorizzatorio per l’esercizio dell’attività agrituristica. Se provvisti, sono iscritti anche nell’elenco regionale degli "Operatori agrituristici".

5.   La tenuta dell’elenco regionale degli imprenditori ed operatori agrituristici è assegnato alla Direzione regionale competente.

Art. 5
(Certificato di abilitazione all’esercizio dell’attività agrituristica)

1.   Il certificato di abilitazione all’esercizio dell’attività agrituristica è rilasciato al soggetto richiedente dal competente Servizio presso la Direzione della Giunta regionale, di seguito denominato "Struttura regionale competente" previa presentazione di apposita domanda contenente:

a)   i dati soggettivi del richiedente e quelli oggettivi aziendali, desumibili dal Fascicolo aziendale di cui all’articolo 9 del D.P.R. 1° dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173) e agli articoli 13 e 14 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38);

b)  le informazioni per la verifica della sussistenza del rapporto di connessione dell’attività agrituristica con l’impresa agricola;

c)   le informazioni per la verifica della prevalenza, rispetto all’attività agrituristica, delle attività di coltivazione, silvicoltura, allevamento, trasformazione e vendita dei prodotti aziendali;

d)  l’esplicitazione delle potenziali attività che le aziende intendono svolgere.

2.   Il certificato di abilitazione all’esercizio dell’attività agrituristica decade nei casi di:

a)   rinuncia da parte dell'interessato;

b)  perdita dei requisiti di legge;

c)   mancato avvio dell’attività nel triennio successivo alla data dell’iscrizione nell’elenco regionale degli imprenditori ed operatori agrituristici di cui all’articolo 4.

3.   Il certificato di abilitazione all’esercizio dell’attività agrituristica, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, non viene rilasciato ovvero, se già rilasciato, deve essere revocato, a:

a)   coloro che hanno riportato nell’ultimo triennio, condanna con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e di sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti da leggi speciali;

b)  coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), e successive modificazioni, o sono stati dichiarati delinquenti abituali.

4.   La Struttura regionale competente verifica periodicamente la sussistenza e il mantenimento dei requisiti previsti per l’ottenimento del certificato di abilitazione all’esercizio dell’attività agrituristica.

Art. 6
(Disciplina amministrativa)

1.   Coloro che sono in possesso del certificato di abilitazione all’esercizio dell’attività agrituristica di cui all’articolo 5, e intendono esercitare l'attività di agriturismo, presentano allo Sportello Unico per le attività produttive (SUAP) del Comune territorialmente competente, la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), su apposita modulistica predisposta dalla Struttura regionale competente e resa pubblicamente disponibile anche in via telematica.

2.   La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) consente l'avvio dell'esercizio dell'attività agrituristica dalla data di presentazione della stessa all’amministrazione competente.

3.   In caso di accertata carenza dei requisiti dichiarati trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 19 della legge 241/1990.

4.   Ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge 96/2006, l’esercizio dell’attività agrituristica non è consentito, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, a:

a)   coloro che hanno riportato nell’ultimo triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e di sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti da leggi speciali;

b)  coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 1423/1956, e successive modificazioni, o sono stati dichiarati delinquenti abituali.

5.   Il Comune fornisce alla competente Struttura regionale, nei sessanta giorni successivi alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), i dati necessari per l’iscrizione nell’elenco regionale degli operatori agrituristici di cui all’articolo 4, comma 2.

6.   Qualora l’azienda agrituristica subisca modificazioni oggettive o soggettive, o qualora intervengano modifiche nei servizi offerti dalla stessa, è necessario l’adeguamento del certificato di abilitazione all’esercizio dell’attività agrituristica e la presentazione di una nuova segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

Art. 7
(Immobili destinati all’agriturismo)

1.   Possono essere utilizzati per le attività agrituristiche gli edifici o parti di essi esistenti sul fondo, nonché i locali o gli edifici esistenti nei borghi rurali ed utilizzati direttamente dall’imprenditore agricolo in rapporto di connessione con l’attività agricola e non più necessari alla conduzione del fondo.

2.   L’utilizzazione agrituristica non comporta il cambio di destinazione d’uso degli edifici e dei fondi interessati.

3.   La sistemazione degli immobili può avvenire attraverso interventi di ristrutturazione, restauro conservativo, ordinaria e straordinaria manutenzione, risanamento igienico ed edilizio.

4.   Gli interventi di cui al comma 3 non possono modificare le caratteristiche di ruralità degli edifici, né la loro tipologia architettonica, e sono realizzati nel rispetto delle normative urbanistiche e paesaggistiche. Possono essere utilizzati esclusivamente materiali idonei a mantenere i requisiti della ruralità.

5.   I locali utilizzati per le attività agrituristiche previste dalla presente legge sono assimilabili ad ogni effetto ai fabbricati rurali.

6.   La Regione Abruzzo promuove il recupero dei fabbricati rurali con l'utilizzazione delle tecniche di risparmio energetico e delle energie alternative.

7.   E’ vietata la costruzione di nuovi edifici.

8.   Gli ampliamenti sono ammessi solo per l’adeguamento igienico-sanitario e per i casi previsti dal Regolamento di attuazione di cui all’articolo 17, e sono realizzati evitando di stravolgere l’assetto architettonico dell’edificio.

9.   Per gli edifici e i manufatti destinati all’esercizio dell’attività agrituristica la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche può essere assicurata anche con opere provvisionali.

10. Qualora l’attività agricola sia esercitata su un fondo privo di edifici, l’esercizio delle attività di agriturismo è consentito anche in edifici esistenti su altri fondi che rientrano nella disponibilità dell’impresa agricola.

11. Il Regolamento di attuazione della presente legge stabilisce le condizioni per l’esercizio di attività agrituristica in locali non ubicati sui fondi disponibili dell’azienda.

Art. 8
(Norme igienico – sanitarie)

1.   Nella definizione dei requisiti igienico-sanitari degli immobili e delle attrezzature da utilizzare per le attività agrituristiche e multifunzionali si tiene conto delle particolari caratteristiche architettoniche e di ruralità degli edifici, specie per quanto attiene l’altezza e il volume dei locali in rapporto alle superfici aeroilluminanti, nonché delle limitate dimensioni dell’attività esercitata.

2.   Le attività di produzione, preparazione, confezionamento e somministrazione di alimenti e di bevande, sono soggette alle disposizioni della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente. Nella valutazione dei criteri applicativi, si fa riferimento al Regolamento di attuazione di cui all’articolo 17.

3.   L’autorità sanitaria, nella valutazione dei requisiti dei locali di trattamento e somministrazione di sostanze alimentari e del relativo piano aziendale di autocontrollo igienico-sanitario, tiene conto della diversificazione, della limitata quantità delle produzioni e dell’adozione di metodi tradizionali di lavorazione.

4.   Per le aziende che svolgono solo attività di alloggio, ai fini dell’idoneità dei locali è sufficiente il requisito dell’abitabilità.

5.   Nel caso di somministrazione di un numero limitato di pasti, per la loro somministrazione può essere autorizzato l’uso della cucina domestica.

Art. 9
(Tutela del paesaggio agrario e manutenzione del territorio)

1.   I Comuni con una particolare vocazione alle attività agricole di pregio possono prevedere delle denominazioni comunali di pregio paesaggistico, al fine di salvaguardare le colture tradizionali ed il loro valore economico.

2.   La richiesta di istituzione di una denominazione di pregio paesaggistico può essere avanzata da associazioni agricole, agrituristiche, culturali o dagli stessi imprenditori agricoli e agrituristici.

3.   Gli imprenditori agricoli agrituristici possono svolgere il ruolo di manutenzione del territorio e delle risorse naturali ed agricole, attraverso azioni di:

a)   tutela e manutenzione delle piante secolari;

b)  tutela e manutenzione degli uliveti secolari;

c)   manutenzione delle siepi campestri, dei muretti in pietra e delle aree boschive;

d)  creazione di impianti di forestazione produttiva;

e)   creazione di impianti di forestazione o colturali finalizzati alla produzione di biomasse;

f)   gestione e manutenzione di aree naturali e di parchi rurali;

g)   gestione e manutenzione di aree verdi.

Art. 10
(Vendita diretta e promozione dei prodotti)

1.   Al fine di rendere più efficace la funzione dell'agriturismo a sostegno dell'agricoltura, di incentivare le produzioni tipiche regionali, di favorire la riconversione e la diversificazione produttiva delle aziende agricole, le aziende agrituristiche possono effettuare la vendita diretta dei prodotti propri e di aziende agricole regionali, anche trasformati, in punti vendita autorizzati, sia propri che dell’azienda agricola di cui l’attività agrituristica è complementare.

2.   Per promuovere il turismo del territorio, è consentita, altresì, la vendita dei prodotti tipici dell'artigianato regionale.

3.   Le aziende agrituristiche che producono prodotti tradizionali o di qualità, certificata ai sensi della normativa vigente, possono realizzare in azienda eventi con finalità promozionali, nel rispetto delle condizioni stabilite dal Regolamento di attuazione di cui all’articolo 17.

Art. 11
(Programma per lo sviluppo dell'agriturismo)

1.   La Struttura regionale competente della Regione Abruzzo predispone un programma di durata quinquennale, aggiornabile annualmente, finalizzato alla promozione dell’agriturismo. Il programma può contenere anche specifici piani di programmazione dell'attività ed interventi per lo sviluppo del territorio rurale, secondo i criteri contenuti nel Regolamento di attuazione di cui all’articolo 17.

2.   Le associazioni agrituristiche regionali con rappresentanza nazionale e comunque riconosciute dalla Regione Abruzzo possono presentare dei piani quinquennali con programmi annuali, per la promozione e lo sviluppo dell’agriturismo entro il 31 ottobre di ciascun anno. I piani devono corrispondere alle strategie di sviluppo individuate nel programma regionale di cui al comma 1. La Regione, compatibilmente con l’eventuale stanziamento iscritto nell’apposito capitolo di spesa istituito nel bilancio regionale, con deliberazione di Giunta può definire i criteri e le modalità per lo svolgimento dei programmi di cui sopra.

Art. 12
(Classificazione)

1.   L’uso della denominazione "agriturismo" e di termini attributivi derivati è riservato esclusivamente alle aziende agricole che esercitano l’attività agrituristica.

2.   Al fine di una maggiore trasparenza e uniformità del rapporto tra domanda e offerta di agriturismo, la Regione Abruzzo introduce l'obbligo della classificazione delle strutture ricettive agrituristiche, sulla base dei criteri unitari di classificazione delle aziende agrituristiche, così come definite a livello nazionale.

3.   La Struttura regionale competente della Regione Abruzzo, sentita la Commissione consiliare competente, effettua, con atto amministrativo, la classificazione di cui al presente articolo in base alle disposizioni emanate dal competente Ministero per l’intero territorio nazionale, determinando i criteri e le tipologie di classificazione per il territorio regionale, definendo altresì le modalità per l’utilizzo da parte degli operatori di parametri di valutazione riconducibili a peculiarità territoriali.

4.   L’atto amministrativo di cui al comma 3 viene effettuato indipendentemente dall’approvazione del Regolamento di cui all’articolo 17.

Art. 13
(Osservatorio regionale dell'agriturismo)

1.   È istituito presso la Struttura regionale competente, l’Osservatorio regionale dell'agriturismo.

2.   Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati i componenti e vengono definite le modalità di funzionamento e di svolgimento dell'attività dell’Osservatorio di cui al presente articolo. Fanno parte di diritto dell’Osservatorio un rappresentante per ciascuna delle Associazioni di operatori agrituristici rappresentative a livello nazionale.

3.   L’Osservatorio regionale dell’agriturismo esercita una funzione di monitoraggio attraverso l'acquisizione, la gestione e la diffusione delle informazioni relative al settore agrituristico regionale e provvede all’invio delle informazioni raccolte ed elaborate all’Osservatorio Nazionale dell’agriturismo istituito ai sensi dell’articolo 13 della legge 96/2006.

4.   I Comuni e le Province mettono a disposizione dell’Osservatorio regionale dell'agriturismo i dati e le informazioni di cui dispongono, al fine di realizzare un flusso informativo continuo.

5.   La partecipazione alle riunioni dell’Osservatorio regionale dell’agriturismo non comporta alcun gettone di presenza o indennità varie.

Art. 14
(Vigilanza e controllo)

1.   La vigilanza e il controllo sull'osservanza della presente legge da parte degli operatori agrituristici di cui all’articolo 4, comma 2, sono esercitate dai Comuni, dalle Aziende unità sanitarie locali territorialmente competenti, oltre che dagli altri soggetti indicati dalle norme vigenti, salvo quanto previsto dal comma 2.

2.   La vigilanza ed il controllo sull'osservanza degli obblighi da parte degli imprenditori agrituristici di cui all’articolo 4, comma 1, viene esercitata dalla Struttura regionale competente la quale, ai sensi dell’articolo 5, comma 4, provvede ad effettuare controlli e verifiche periodiche sul mantenimento dei requisiti richiesti per il rilascio del Certificato di abilitazione all’esercizio dell’attività agrituristica e l’iscrizione all’elenco regionale degli imprenditori agrituristici.

3.   La perdita dei requisiti comporta la revoca del certificato di abilitazione all’esercizio dell’attività agrituristica, la cancellazione dall’elenco regionale degli imprenditori agrituristici e la restituzione delle provvidenze eventualmente ottenute con le modalità previste dalle norme vigenti.

4.   Qualora l’imprenditore agrituristico sia anche operatore agrituristico, la Struttura regionale competente ne dà comunicazione immediata al Comune competente, il quale provvede ai successivi adempimenti ai sensi dell’articolo 19, comma 3, della legge 241/1990.

Art. 15
(Sospensione e revoca dell'attività)

1.   Qualora vengano meno uno o più requisiti previsti per l’esercizio dell'attività, il Comune concede un termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale i requisiti mancanti possono essere ripristinati; nei casi più gravi il Comune può sospendere l’attività per un periodo massimo non superiore ad un anno.

2.   Nei casi in cui i requisiti non siano ripristinati entro il termine, il Comune dispone la revoca dell’attività.

3.   L’attività è altresì revocata nei seguenti casi:

a)   qualora vengano meno uno o più requisiti soggettivi previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività agrituristica;

b)  qualora l'interessato non abbia dato inizio all'attività entro un anno dalla data fissata per l'inizio dell'attività stessa, o abbia sospeso l'attività senza darne comunicazione al Comune.

4.   I provvedimenti di sospensione e revoca sono comunicati al Prefetto per gli effetti di cui all'articolo 19, commi 4 e 5 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22.7.1975, n. 382) e successive modifiche.

5.   I provvedimenti di sospensione e revoca sono comunicati dai Comuni, nei trenta giorni successivi alla loro adozione, alla Struttura regionale competente, la quale provvede ad attivare la procedura per il recupero delle provvidenze eventualmente concesse secondo la normativa vigente.

Art. 16
(Sanzioni)

1.   Chiunque utilizzi le denominazioni agriturismo o agrituristico o denominazioni consistenti in modifiche o alterazioni dei termini agriturismo o agrituristico, suscettibili di indurre in errore i potenziali utenti, senza avere i requisiti di cui all'articolo 5 è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 2.000,00 per la prima violazione e fino a euro 10.000,00 per le successive violazioni, nonché all'obbligo di pubblicare a proprie spese, su un quotidiano a diffusione regionale e nazionale, la notizia di aver utilizzato una denominazione senza averne titolo.

2.   Per l'esercizio dell'attività di agriturismo effettuato in assenza del titolo di operatore agrituristico, si applica la sanzione della chiusura dell'esercizio da disporsi con provvedimento del Comune competente. Il titolo di operatore agrituristico non può essere concesso all'imprenditore, responsabile dell'infrazione di cui al presente comma, nei dodici mesi successivi all'irrogazione della sanzione di chiusura dell’esercizio.

3.   Il titolare di impresa agricola che eserciti l’attività agrituristica ed utilizzi i locali e gli spazi destinati ad alloggiare gli ospiti per un numero di posti superiore a quello consentito, o che superi il numero di posti a sedere nel punto ristoro, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a cinque volte il prezzo praticato per il servizio per ciascun ospite riscontrato in esubero.

4.   Nel caso in cui il titolare di attività agrituristica non esponga le informazioni sulla provenienza dei prodotti agricoli utilizzati per la composizione dei piatti, è prevista una sanzione pecuniaria di 500,00 euro. Nel caso in cui venga accertata la mancata corrispondenza in merito alle percentuali degli acquisti di prodotti agricoli per la composizione dei pasti, viene commisurata una sanzione di 2.000,00 euro.

5.   L'operatore agrituristico è soggetto alla sanzione pecuniaria da 250,00 a 500,00 euro nei casi in cui attribuisca al proprio esercizio con scritti, stampati, pubblicazioni o con qualsiasi altro mezzo o attrezzatura, denominazione diversa da quella consentita.

6.   Nel caso in cui venga commessa la stessa infrazione entro i due anni successivi, le sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo sono raddoppiate; viene altresì disposta la chiusura dell’esercizio da tre a trenta giorni. In caso di reiterate violazioni, il Comune può procedere alla revoca dell’attività.

7.   Le sanzioni amministrative sono applicate dai Comuni secondo le procedure stabilite dalla legge. Sono fatte salve le sanzioni previste dal R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo Unico delle Leggi Sanitarie) nonché, per quanto applicabili, le sanzioni previste dalle altre norme statali e regionali vigenti.

8.   Gli importi delle somme derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalle disposizioni del presente articolo sono introitate dalle amministrazioni che provvedono a comminare la relativa sanzione.

Art. 17
(Regolamento di attuazione)

1.   Con il Regolamento di attuazione, adottato entro centoventi giorni dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione, sono definiti:

a)   le tabelle per il calcolo delle ore lavorative relative alle attività agricole ed agrituristiche, i criteri di conteggio ed i criteri e le modalità per la verifica del rapporto di connessione e complementarità, ai sensi dell’articolo 3;

b)  le modalità, le procedure e la documentazione da presentare per l’iscrizione nell’elenco regionale degli imprenditori ed operatori agrituristici ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2;

c)   l’individuazione delle fattispecie per le quali sono ammessi gli ampliamenti di immobili destinati all’agriturismo ai sensi dell’articolo 7;

d)  le norme di carattere igienico-sanitario di cui all’articolo 8;

e)   i criteri per specifici piani di programmazione dell'attività ed interventi per lo sviluppo del territorio rurale contenuti nel Programma per lo sviluppo dell'agriturismo ai sensi dell’articolo 11;

f)   i criteri, le modalità per la classificazione delle aziende agrituristiche, le attribuzioni di base e generali, nonché i disciplinari delle singole tipologie agrituristiche ai sensi dell’articolo 12;

g)   i soggetti deputati allo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo, nonché le modalità di verifica e di revoca e le procedure da seguire di cui agli articoli 14 e 15;

h)   ogni altra disposizione necessaria a dare esecuzione alla presente legge.

Art. 18
(Norma transitoria)

1.   Gli imprenditori agrituristici, che all’entrata in vigore della presente legge sono iscritti nell’Albo regionale dei soggetti abilitati all'esercizio dell'agriturismo ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 31 maggio 1994, n. 32 (Nuove norme in materia di agriturismo) e successive modifiche, si considerano automaticamente iscritti nell’elenco regionale degli imprenditori agrituristici di cui all’articolo 4, comma 1.

2.   Gli imprenditori agrituristici, che all’entrata in vigore della presente legge sono iscritti nell’Albo regionale dei soggetti abilitati all'esercizio dell'agriturismo e che già esercitano l’attività agrituristica ai sensi degli articoli 6 e 8 della L.R. 32/1994 e s.m.i, si considerano automaticamente iscritti nell’elenco regionale degli imprenditori ed operatori agrituristici di cui all’articolo 4, commi 1 e 2 della presente legge.

3.   Gli imprenditori ed operatori agrituristici di cui ai commi 1 e 2 si adeguano alle condizioni previste dalla presente legge nel termine di centottanta giorni dalla data di pubblicazione della stessa.

4.   Agli imprenditori ed operatori agrituristici di cui ai commi 1 e 2 che non si adeguano alle condizioni previste dalla presente legge, entro il termine di centottanta giorni dalla sua pubblicazione, viene revocato il Certificato di abilitazione all’attività agrituristica e sono cancellati dall’Elenco regionale degli imprenditori ed operatori agrituristici di cui all’articolo 4.

5.   La Regione Abruzzo, con apposito provvedimento straordinario, può autorizzare i titolari delle aziende agrituristiche che sono cancellate, per le motivazioni di cui al comma 4, all’esercizio di una delle altre forme di turismo rurale previste dalle disposizioni normative vigenti, stabilendo le modalità e l’arco temporale di adeguamento.

Art. 19
(Norma finanziaria)

1.   Per l'attuazione della presente legge non sono previsti oneri finanziari, fatto salvo quanto previsto all’articolo 11, comma 2.

Art. 20
(Finanziamenti a favore dell’agriturismo)

1.   La Regione può concorrere agli investimenti degli imprenditori agricoli, iscritti nell’Elenco di cui all’articolo 4, che intendono realizzare iniziative a favore dell’agriturismo per le attività previste nell’articolo 2.

2.   Il Regolamento di attuazione definisce i criteri e le modalità per l’assegnazione degli aiuti, l’erogazione degli stessi, la rendicontazione, il monitoraggio ed il controllo.

3.   La Giunta regionale, nel rispetto dei criteri fissati dal Regolamento e tenendo conto dei programmi e dei piani di cui all’articolo 11, definisce con propria deliberazione le iniziative finanziabili e le risorse ad esse destinate.

Art. 21
(Abrogazione)

1.   Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a)   la L.R. 31 maggio 1994, n. 32 (Nuove norme in materia di agriturismo);

b)  la L.R. 4 marzo 1998, n. 12 (Integrazioni, sostituzioni e abrogazioni alla L.R. 31 maggio 1994, n. 32 "Nuove norme in materia di agriturismo" e alla L.R. 28 aprile 1995, n. 75 "Disciplina delle strutture turistiche extralberghiere");

c)   la L.R. 24 febbraio 2003, n. 4 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 31 maggio 1994, n. 32 recante: Nuove norme in materia di agriturismo);

d)  la sezione I del capo VI della L.R. 18 febbraio 2010, n. 5 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento giuridico regionale agli obblighi derivanti dalla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, nonché per la semplificazione e miglioramento dell’efficacia dell’azione amministrativa della Regione e degli Enti locali per le attività aventi rilevanza economica, e per la manutenzione normativa di leggi regionali di settore).

Art. 22
(Notifica alla Commissione Europea)

1.   La concessione dei contributi previsti dalla presente legge è subordinata al parere positivo di compatibilità da parte della Commissione Europea, ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L’Aquila, addì 31 Luglio 2012

IL PRESIDENTE

Dott. GIOVANNI CHIODI

 

 

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TESTI VIGENTI ALLA DATA DELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE DELL'ARTICOLO 19 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 LUGLIO 1977, N. 616 "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382", DELL'ARTICOLO 19 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1991, N. 413 "Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale", DELL'ARTICOLO 9 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° DICEMBRE 1999, N. 503 "Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173", DEGLI ARTICOLI 1 E 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 MAGGIO 2001, N. 228 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57", DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL DECRETO LEGISLATIVO 29 MARZO 2004, N. 99 "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della L. 7 marzo 2003, n. 38", DEGLI ARTICOLI 2, 6 E 13, DELLA LEGGE 20 FEBBRAIO 2006, N. 96 "Disciplina dell'agriturismo", DEGLI ARTICOLI 6 E 8 DELLA LEGGE REGIONALE 31 MAGGIO 1994, N. 32 "Nuove norme in materia di agriturismo", CITATI DALLA LEGGE REGIONALE 31 LUGLIO 2012, N. 38 "Disciplina delle attività agrituristiche in Abruzzo" (in questo stesso Bollettino)

 

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Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 LUGLIO 1977, N. 616

        Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382

Art. 19
(Polizia amministrativa)

        Sono attribuite ai comuni le seguenti funzioni di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni:

1)     il rilascio della licenza prevista dall'art. 60 e dalle altre disposizioni speciali vigenti in materia di impianto ed esercizio di ascensori per il trasporto di persone o di materiali;

2)     il rilascio della licenza per l'esercizio del mestiere di guida, interprete, corriere o portatore alpino e per l'insegnamento dello sci, di cui all'art. 123;

3)     [la ricezione dell'avviso preventivo per le riprese cinematografiche in luogo pubblico o aperto al pubblico, previsto dall'art. 76];

4)     il rilascio della licenza temporanea di esercizi pubblici in occasione di fiere, mercati o altre riunioni straordinarie previsti dall'art. 103, primo e secondo comma;

5)     la concessione della licenza per rappresentazioni teatrali o cinematografiche, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, altri simili spettacoli o trattenimenti, per aperture di esercizio di circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione, di cui all'art. 68;

6)     la licenza per pubblici trattenimenti, esposizioni di rarità, persone, animali, gabinetti ottici ed altri oggetti di curiosità o per dare audizioni all'aperto di cui all'art. 69;

7)     i poteri in ordine alla licenza per vendita di alcoolici e autorizzazione per superalcoolici di cui agli articoli 3 e 5 della legge 14 ottobre 1974, n. 524;

8)     la licenza per alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono o consumano bevande non alcooliche, sale pubbliche per biliardi o per altri giochi leciti, stabilimenti di bagni, esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture e simili, di cui all'art. 86;

9)     la licenza di agibilità per teatri o luoghi di pubblico spettacolo, di cui all'art. 80;

10)   i regolamenti del prefetto per la sicurezza nei locali di pubblico spettacolo, di cui all'articolo 84;

11)   le licenze di esercizio di arte tipografica, litografica e qualunque arte di stampa o di produzione meccanica o chimica in molteplici esemplari, di cui all'art. 111;

12)   i provvedimenti del prefetto ai sensi dell'art. 64, terzo comma, relativi alle manifatture, fabbriche e depositi di materie insalubri o pericolose;

13)   la licenza temporanea agli stranieri per mestieri ambulanti di cui all'art. 124;

14)   la registrazione per mestieri ambulanti (venditori di merci, di generi alimentari e bevande, di scritti e disegni, merciaiolo, saltimbanco, cantante, suonatore, servitore di piazza, facchino, cocchiere, conduttore di veicoli di piazza, barcaiolo, lustrascarpe e mestieri analoghi) di cui all'art. 121;

15)   la licenza per raccolta di fondi od oggetti, collette o questue di cui all'art. 156;

16)   i provvedimenti per assistenza ad inabili senza mezzi di sussistenza di cui agli articoli 154 e 155;

17)   la licenza di iscrizione per portieri e custodi di cui all'art. 62;

18)   la dichiarazione di commercio di cose antiche od usate di cui all'art. 126.

        Fino all'entrata in vigore della legge di riforma degli enti locali territoriali, i consigli comunali determinano procedure e competenze dei propri organi in relazione all'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente.

        In relazione alle funzioni attribuite ai comuni il Ministero dell'interno, per esigenze di pubblica sicurezza, può impartire, per il tramite del commissario del Governo, direttive ai sindaci che sono tenuti ad osservarle.

        I provvedimenti di cui ai numeri 5), 6), 7), 8), 9), 11), 13), 14), 15) e 17) sono adottati previa comunicazione al prefetto e devono essere sospesi, annullati o revocati per motivata richiesta dello stesso. (1) (2)

        Il diniego dei provvedimenti previsti dal primo comma, numeri 5), 6), 7), 8), 9), 11), 13), 14), 15) e 17), è efficace solo se il prefetto esprime parere conforme. (1) (2)

 

(1)   La  Corte Costituzionale con sentenza 24 - 27 marzo 1987, n. 77 (in G.U. 1a s.s. 01/04/1987,  n. 14) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, quarto comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, nella parte in cui non limita i poteri del prefetto, ivi previsti, esclusivamente alle esigenze di pubblica sicurezza; ha inoltre dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, quinto comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

(2)   Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n.112 ha disposto (con l'art. 164, comma 1) che è abrogato l'articolo 19, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nella parte in cui prevede la comunicazione al prefetto e i poteri di sospensione, revoca e annullamento in capo a quest'ultimo in ordine: all'articolo 19, comma 1, numero 13), in materia di licenza agli stranieri per mestieri ambulanti; all'articolo 19, comma 1, numero 14), in materia di registrazione per mestieri ambulanti; all'articolo 19, comma 1, numero 17), in materia di licenza di iscrizione per portieri e custodi, fermo restando il dovere di tempestiva comunicazione al prefetto dei provvedimenti adottati. Ha inoltre disposto l'abrogazione del comma 5 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 24 luglio 1977, n. 616, nella parte in cui si riferisce ai numeri 13), 14) e 17) del comma 1 dello stesso articolo 19.

 

LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241

        Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Art. 19
(Segnalazione certificata di inizio attività - Scia)

1.     Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell’interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione della giustizia, all’amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché, ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell’Agenzia delle imprese di cui all’ articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell’amministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei proedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell’amministrazione.

2.     L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente.

3.     L’amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell’amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci, l’amministrazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.

4.     Decorso il termine per l’adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3 ovvero di cui al comma 6-bis, all’amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell’impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell’attività dei privati alla normativa vigente.

4-bis. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

5.     [Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Ogni controversia relativa all’applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, può riguardare anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall’articolo 20].

6.     Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni.

6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali.

6-ter. La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

 

LEGGE 30 DICEMBRE 1991, N. 413

        Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale.

Art. 5

1.     I soggetti, diversi da quelli indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 , e successive modificazioni, che esercitano attività di agriturismo di cui alla L. 5 dicembre 1985, n. 730 , determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti con l'esercizio di tale attività, al netto della imposta sul valore aggiunto, il coefficiente di redditività del 25 per cento.

2.     I soggetti che esercitano attività di agriturismo di cui alla L. 5 dicembre 1985, n. 730 , determinano l'imposta sul valore aggiunto riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50 per cento del suo ammontare, a titolo di detrazione forfetaria dell'imposta afferente agli acquisti e alle importazioni.

3.     Il contribuente ha facoltà di non avvalersi delle disposizioni del presente articolo, esercitando l'opzione nella dichiarazione annuale relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno precedente; l'opzione ha effetto anche per la determinazione del reddito e deve essere comunicata all'ufficio delle imposte dirette nella dichiarazione annuale relativa alle imposte sul reddito per l'anno precedente. Le opzioni sono vincolanti per un triennio

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° DICEMBRE 1999, N. 503

        Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173

Art. 9
(Fascicolo aziendale)

1.     Per i fini di semplificazione ed armonizzazione, di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo n. 173 del 1998, è istituito, nell'ambito dell'anagrafe, a decorrere dal 30 giugno 2000, il fascicolo aziendale, modello cartaceo ed elettronico riepilogativo dei dati aziendali, finalizzato all'aggiornamento, per ciascuna azienda, delle informazioni di cui all'articolo 3.

2.     Anteriormente alla data di cui al comma 1, attraverso le procedure progressivamente rese disponibili dai SIAN, ciascun soggetto iscritto all'anagrafe verifica le informazioni relative al titolo di conduzione ed alla consistenza aziendale, con l'obbligo di confermarne l'attualità ovvero di comunicare le eventuali variazioni o integrazioni. Nell'àmbito delle predette procedure sono indicati tempi e modalità per le conferme, le variazioni o le integrazioni. In caso di mancata conferma entro i termini indicati dalle procedure, valgono i dati risultanti nel fascicolo aziendale. Qualora ai fini della verifica delle consistenze aziendali sia necessario rendere disponibile all'azienda, attraverso i servizi del SIAN, la riproduzione dei dati catastali, la stessa è tenuta al pagamento degli oneri di cui al decreto del Ministero delle finanze del 27 giugno 1996 e successive modificazioni e integrazioni, con le facilitazioni previste per gli enti statali e territoriali, nonché dal protocollo d'intesa tra il Ministero delle finanze e il Ministero delle politiche agricole e forestali del 30 giugno 1998.

3.     Le variazioni ed integrazioni comunicate ai sensi del comma 2 sono valide anche ai fini dell'aggiornamento del repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) e vengono trasmesse dal SIAN al sistema informativo delle camere di commercio con le modalità di cui all'articolo 5.

4.     A partire dal 1° luglio 2000, le aziende che eventualmente non risultano iscritte all'anagrafe sono tenute, nel momento in cui si manifestano all'amministrazione, ai fini dell'ammissione a qualsiasi beneficio comunitario, nazionale o regionale, a comunicare le informazioni relative al beneficio richiesto che saranno inserite nel fascicolo aziendale.

 

DECRETO LEGISLATIVO 18 MAGGIO 2001, N. 228

        Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57.

Art. 1
(Imprenditore agricolo)

1.     L'articolo 2135 del codice civile è sostituito dal seguente:

        "E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

        Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

        Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge".

2. Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.

Art. 3
(Attività agrituristiche)

1.     Rientrano fra le attività agrituristiche di cui alla legge 5 dicembre 1985, n. 730, ancorché svolte all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, l'organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo finalizzate ad una migliore fruizione e conoscenza del territorio, nonché la degustazione dei prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita del vino, ai sensi della legge 27 luglio 1999, n. 268. La stagionalità dell'ospitalità agrituristica si intende riferita alla durata del soggiorno dei singoli ospiti.

2.     Possono essere addetti ad attività agrituristiche, e sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale, i familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, determinato e parziale.

3.     Alle opere ed ai fabbricati destinati ad attività agrituristiche si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, lettera a) ed all'articolo 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nonché di cui all'articolo 24, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativamente all'utilizzo di opere provvisionali per l'accessibilità ed il superamento delle barriere architettoniche.

 

DECRETO LEGISLATIVO 29 MARZO 2004, N. 99

        Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della L. 7 marzo 2003, n. 38

Art. 13
(Fascicolo aziendale e Carta dell'agricoltore e del pescatore)

1.     Il fascicolo aziendale elettronico di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, unico per azienda, è integrato con i dati di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 21 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del 29 settembre 2003 del Consiglio. L'aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico, attraverso procedure certificate del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), può essere effettuato dai soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999, nonché dai soggetti di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, sulla base di apposite convenzioni stipulate con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA). Per qualsiasi accesso nel fascicolo aziendale elettronico, finalizzato all'aggiornamento delle informazioni ivi contenute, è assicurata l'identificazione del soggetto che vi abbia proceduto. La pubblica amministrazione, ivi compresi gli enti pubblici economici, registra inoltre nel fascicolo aziendale gli aiuti concessi al soggetto che esercita attività agricola in attuazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale.

2.     La Carta dell'agricoltore e del pescatore, di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999, è realizzata in coerenza con l'articolo 36 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e con il decreto legislativo 23 febbraio 2002, n. 10, nonché secondo quanto previsto dal D.M. 19 luglio 2000 del Ministro dell'interno, e successive modificazioni, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 2000.

3.     Il codice unico di identificazione aziende agricole, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999, costituisce sistema unico di identificazione di ciascun soggetto che esercita attività agricola anche ai sensi all'articolo 18, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 1782/2003.

4.     L'AGEA, quale autorità competente ai sensi del Titolo II, capitolo 4 regolamento (CE) n. 1782/2003, assicura, attraverso i servizi del SIAN, la realizzazione dell'Anagrafe delle aziende agricole, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999, nonché di quanto previsto dai commi 1 e 2.

5.     Nel caso di banche dati decentrate detenute dai soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999, l'AGEA assicura le condizioni previste dall'articolo 19, comma 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

6.     Le modalità operative per la gestione e l'aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico e della Carta dell'agricoltore e del pescatore, e per il loro aggiornamento, sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

 

Art. 14
(Semplificazione degli adempimenti amministrativi)

1.     Per i pagamenti diretti si applica quanto previsto dall'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1782/2003. L'AGEA, sentiti gli organismi pagatori, adotta le procedure per l'attuazione dell'articolo 22, commi 2 e 3, del predetto regolamento.

2.     Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, attraverso il SIAN sono comunicati, senza oneri per il destinatario, e nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le modalità attraverso le quali ciascun soggetto che esercita attività agricola accede direttamente, anche per via telematica, alle informazioni contenute nel proprio fascicolo aziendale.

3.     Il SIAN assicura le modalità di riconoscimento dell'utente e di firma sicure attraverso la firma digitale, emessa per i procedimenti di propria competenza, e la Carta dell'agricoltore e del pescatore di cui all'articolo 13, comma 2.

4.     Ai fini dell'aggiornamento del repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA), le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) competenti per territorio acquisiscono, attraverso le modalità previste dall'articolo 15, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, le dichiarazioni del soggetto che esercita attività agricola modificative del fascicolo aziendale. Per le predette finalità il SIAN può altresì stipulare apposite convenzioni con i soggetti di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni.

5.     Ai fini dell'attuazione dell'articolo 18, comma 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, nonché dell'aggiornamento del fascicolo aziendale di cui all'articolo 13,comma 1, nel SIAN confluiscono i dati e le informazioni relativi all'identificazione e registrazione degli animali di cui alla direttiva 92/102/CEE del 27 novembre 1992, del Consiglio, e al regolamento (CE) n. 1760/2000 del 17 luglio 2000 del Parlamento europeo e del Consiglio.

6.     Ove non siano espressamente previsti specifici diversi termini dalla regolamentazione comunitaria vigente, per le istanze relative all'esercizio dell'attività agricola presentate alla pubblica amministrazione per il tramite dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni, la pubblica amministrazione, nonché gli enti pubblici economici procedenti adottano il provvedimento finale entro centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza già istruita dal Centro di assistenza agricola (CAA); decorso tale termine la domanda si intende accolta. A tale fine i CAA rilasciano ai soggetti che esercitano l'attività agricola certificazione della data di inoltro dell'istanza alla pubblica amministrazione competente. Sono fatti salvi i termini più brevi previsti per i singoli procedimenti, nonché quanto disposto dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 18 dicembre 2002.

7.     I soggetti che esercitano attività agricola che abbiano ottenuto la concessione di aiuti, contributi e agevolazioni ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale, relativa all'esercizio della propria attività da parte della pubblica amministrazione, qualora inoltrino nuove istanze possono rendere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che le informazioni contenute nel fascicolo aziendale non hanno subito variazioni.

8.     I soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, nei rapporti con i soggetti che esercitano l'attività agricola hanno l'obbligo di avvalersi delle informazioni contenute nel fascicolo aziendale. La pubblica amministrazione interessata, ivi compresi gli enti pubblici economici, li acquisisce d'ufficio, prioritariamente in via telematica, utilizzando i servizi di certificazione ed i servizi di interscambio e cooperazione del SIAN.

9.     Al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi e contabili a carico delle imprese agricole, fatti salvi i compiti di indirizzo e monitoraggio del Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2000, n. 450, sono trasferiti all'AGEA i compiti di coordinamento e di gestione per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194.

10.   L'AGEA subentra, dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, in tutti i rapporti attivi e passivi relativi al SIAN di cui al comma 9. A tale fine sono trasferite all'AGEA le relative risorse finanziarie, umane e strumentali.

10-bis. L'AGEA, nell'àmbito delle ordinarie dotazioni di bilancio, costituisce una società a capitale misto pubblico-privato, con partecipazione pubblica maggioritaria nel limite massimo pari a 1,2 milioni di euro nell'àmbito delle predette dotazioni di bilancio, alla quale affidare la gestione e lo sviluppo del SIAN. La scelta del socio privato avviene mediante l'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

11. Il comma 3 dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, è sostituito dal seguente:

«3.   Con riferimento al prodotti elencati nell'Allegato I del Trattato istitutivo della Comunità europea, negli Allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2081/1992 del 14 luglio 1992, del Consiglio, come modificato dal regolamento (CE) n. 692/2003 dell'8 aprile 2003, del Consiglio, ed agli altri prodotti qualificati agricoli dal diritto comunitario, anche ai fini dell'uniforme classificazione merceologica, con regolamento del Ministro delle politiche agricole e forestali sono disciplinate le modalità di attuazione di quanto previsto dal comma 1.».

12.   L'attività di autoriparazione di macchine agricole e rimorchi effettuata sui mezzi propri dalle imprese agricole e da quelle che svolgono l'attività agromeccanica, di cui all'articolo 5 provviste di officina non è soggetta alle disposizioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122.

13.   La legge 8 agosto 1991, n. 264, non si applica all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto relativa alle macchine agricole di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, effettuata dalle organizzazioni professionali agricole e da quelle delle imprese che esercitano l'attività agromeccanica, di cui all'articolo 5, maggiormente rappresentative a livello nazionale.

13-bis. I depositi di prodotti petroliferi impiegati nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile e ubicati all'interno delle aziende agricole, ancorché attrezzati come impianti per il rifornimento delle macchine agricole, e quelli impiegati nell'esercizio delle attività, di cui all'articolo 5, ubicati all'interno delle imprese agromeccaniche, non sono soggetti alle disposizioni di cui al decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32.

13-ter. Ai depositi di cui al comma 13-bis, qualora abbiano capacità geometrica non superiore a 25 metri cubi, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al D.M. 27 marzo 1985 del Ministro dell'interno, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 26 aprile 1985, e al D.M. 19 marzo 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1990.

13-quater. L'attività esercitata dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, di cura e sviluppo del ciclo biologico di organismi vegetali destinati esclusivamente alla produzione di biomasse, con cicli colturali non superiori al quinquennio e reversibili al termine di tali cicli, su terreni non boscati, costituiscono coltivazione del fondo ai sensi del citato articolo 2135 del codice civile e non è soggetta alle disposizioni in materia di boschi e foreste. Tali organismi vegetali non sono considerati colture permanenti ai sensi della normativa comunitaria.

13-quinquies. I rapporti di lavoro instaurati dai soggetti che svolgono le attività, di cui al precedente articolo 5, sono esclusi dal campo di applicazione del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.

 

LEGGE 20 FEBBRAIO 2006, N. 96

        Disciplina dell'agriturismo.

Art. 2.
(Definizione di attività agrituristiche)

1.     Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali.

2.     Possono essere addetti allo svolgimento dell'attività agrituristica l'imprenditore agricolo e i suoi familiari ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile, nonché i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale. Gli addetti di cui al periodo precedente sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale. Il ricorso a soggetti esterni è consentito esclusivamente per lo svolgimento di attività e servizi complementari.

3.     Rientrano fra le attività agrituristiche:

a)     dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;

b)    somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, ivi compresi i prodotti a carattere alcoolico e superalcoolico, con preferenza per i prodotti tipici e caratterizzati dai marchi DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG o compresi nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, secondo le modalità indicate nell'articolo 4, comma 4;

c)     organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vini, alla quale si applica la legge 27 luglio 1999, n. 268;

d)    organizzare, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, nonché escursionistiche e di ippoturismo, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale.

4.     Sono considerati di propria produzione i cibi e le bevande prodotti, lavorati e trasformati nell'azienda agricola nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola e ottenuti attraverso lavorazioni esterne.

5.     Ai fini del riconoscimento delle diverse qualifiche di imprenditore agricolo, nonché della priorità nell'erogazione dei contributi e, comunque, ad ogni altro fine che non sia di carattere fiscale, il reddito proveniente dall'attività agrituristica è considerato reddito agricolo.

Art. 6
(Disciplina amministrativa)

1.     L'esercizio dell'attività agrituristica non è consentito, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, a:

a)     coloro che hanno riportato nell'ultimo triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e di sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti da leggi speciali;

b)    coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o sono stati dichiarati delinquenti abituali.

2.     La comunicazione di inizio dell'attività consente l'avvio immediato dell'esercizio dell'attività agrituristica. Il comune, compiuti i necessari accertamenti, può, entro sessanta giorni, formulare rilievi motivati prevedendo i relativi tempi di adeguamento senza sospensione dell'attività in caso di lievi carenze e irregolarità, ovvero, nel caso di gravi carenze e irregolarità, può disporre l'immediata sospensione dell'attività sino alla loro rimozione da parte dell'interessato, opportunamente verificata, entro il termine stabilito dal comune stesso (1).

3.     Il titolare dell'attività agrituristica è tenuto, entro quindici giorni, a comunicare al comune qualsiasi variazione delle attività in precedenza autorizzate, confermando, sotto propria responsabilità, la sussistenza dei requisiti e degli adempimenti di legge (1).

 

(1)   La Corte costituzionale, con sentenza 8-12 ottobre 2007, n. 339 (in G.U. 1a s.s. 17/10/2007, n. 40), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 2 e 3.

 

Art. 13
(Osservatorio nazionale dell'agriturismo)

1.     Al fine di fornire informazioni utili per lo svolgimento delle attività di indirizzo e di coordinamento di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali, nonchè allo scopo di favorire la comunicazione e lo scambio di esperienze sul territorio nazionale, le regioni inviano annualmente allo stesso Ministero delle politiche agricole e forestali una relazione sintetica sullo stato dell'agriturismo nel territorio di propria competenza, integrata dai dati sulla consistenza del settore e da eventuali disposizioni emanate in materia.

2.     Presso il Ministero delle politiche agricole e forestali è istituito l'Osservatorio nazionale dell'agriturismo, al quale partecipano le associazioni di operatori agrituristici più rappresentative a livello nazionale (1).

3.     L'Osservatorio nazionale dell'agriturismo cura la raccolta e la elaborazione delle informazioni provenienti dalle regioni e dalle associazioni di cui al comma 2, pubblicando annualmente un rapporto nazionale sullo stato dell'agriturismo e formulando, anche con il contributo di esperienze estere, proposte per lo sviluppo del settore.

4.     Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

(1)   La Corte costituzionale, con sentenza 8-12 ottobre 2007, n. 339 (in G.U. 1a s.s. 17/10/2007, n. 40), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, nella parte in cui, nell'istituire l'Osservatorio nazionale dell'agriturismo, non prevede alcun coinvolgimento delle Regioni.

 

LEGGE REGIONALE 31 MAGGIO 1994, N. 32

        Nuove norme in materia di agriturismo.

Art. 6
(Elenco regionale degli imprenditori ed operatori agrituristici)

1.     E' istituito presso la Giunta regionale, l'elenco regionale degli imprenditori agricoli che sono provvisti di certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica (Imprenditori agrituristici).

2.     E' istituito presso la Giunta regionale, l'elenco regionale degli imprenditori agrituristici che hanno presentato dichiarazione di inizio attività (Operatori agrituristici).

3.     La tenuta dell'elenco regionale degli imprenditori e degli operatori agrituristici ha come finalità il monitoraggio, il controllo e gli adempimenti previsti dall'articolo 13 della legge 20 febbraio 2006, n. 96.

4.     Coloro che sono già iscritti nell'albo regionale dei soggetti abilitati all'esercizio dell'agriturismo vengono iscritti nell'elenco regionale degli imprenditori agrituristici se non provvisti del titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività agrituristica. Se provvisti, sono iscritti anche nell'elenco regionale degli operatori agrituristici.

Art. 8
(Disciplina amministrativa)

1.     Coloro che sono in possesso del certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica, di cui alla presente legge, e che intendono esercitare l'attività di agriturismo presentano al Comune, nel cui territorio è ubicata l'azienda, la dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), su apposita modulistica predisposta dalla struttura regionale competente e resa pubblicamente disponibile anche in via telematica.

2.     La dichiarazione di inizio attività consente l'avvio dell'esercizio dell'attività agrituristica, decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della stessa al Comune. Contestualmente all'inizio dell'attività, l'interessato ne dà comunicazione al Comune stesso.

3.     In caso di accertata carenza dei requisiti dichiarati, trova applicazione l'art 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i..

4.     L'esercizio dell'attività agrituristica non è consentito, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione:

1)     a coloro che hanno riportato nell'ultimo triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e di sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti da leggi speciali;

2)     a coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o sono stati dichiarati delinquenti abituali.

5.     Il Comune, dopo aver svolto gli adempimenti previsti dalle normative vigenti, fornisce alla Giunta regionale, Direzione competente, nei sessanta giorni successivi alla comunicazione di inizio attività, i dati necessari per l' iscrizione nell'elenco regionale degli operatori agrituristici.

6.     Nel caso di modifiche o integrazioni soggettive ed oggettive delle strutture dell'azienda agrituristica e/o dei servizi offerti dalla stessa, è necessario l'adeguamento del certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica e la presentazione di una nuova dichiarazione di inizio attività.

 

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