IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1
(Modifiche all’articolo 2 della L.R. 22/2009)

1.   All'art. 2 della L.R. 22/2009 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell'Unione Europea e sulle procedure d'esecuzione degli obblighi comunitari) sono apportate le seguenti modifiche:

a)   il comma 2 è sostituito dal seguente:

      "2. In conformità al comma 4 dell’art. 44 dello Statuto, il Presidente della Giunta informa periodicamente, e comunque ogni sei mesi, il Consiglio regionale sulle relazioni tra la Regione e l’Unione europea, anche con riferimento alle attività di cui all’articolo 5, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), nonché sulle negoziazioni con Stati esteri e con Enti omologhi di Stati esteri.".

b)  il comma 3 è sostituito dal seguente:

      "3. Il Servizio Affari della Giunta e i Direttori regionali, nell’ambito delle rispettive competenze, trasmettono per via telematica alla Commissione consiliare competente in materia di politiche europee, gli atti di programmazione ed i provvedimenti di attuazione e promozione delle politiche europee della Regione.".

Art. 2
(Modifiche all’articolo 3 della L.R. 22/2009)

1.   All'art. 3 della L.R. 22/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a)   la rubrica è sostituita con la seguente: "(Partecipazione della Regione alla formazione degli atti europei)";

b)  al comma 2 la parola "proprie" è soppressa e, dopo la parola "osservazioni", sono inserite le parole "della Regione";

c)   il comma 3 è sostituito dal seguente:

      "3. Le osservazioni di cui al comma 2 sono proposte dalla Giunta e da ciascun Consigliere e sono discusse ed approvate con risoluzione della Commissione consiliare competente in materia di politiche europee secondo le disposizioni del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale.".

d)  il comma 4 è abrogato.

Art. 3
(Integrazione alla L.R. 22/2009)

1.   Dopo l'articolo 3 della L.R. 22/2009, è inserito il seguente:

"Art. 3 bis
(Verifica del rispetto del principio di sussidiarietà)

1.   Il Consiglio regionale, anche in raccordo con la Giunta regionale, verifica il rispetto del principio di sussidiarietà nei progetti di atti legislativi dell’Unione europea anche attraverso forme di cooperazione interistituzionale, in ambito nazionale ed europeo.

2.   Gli esiti della verifica, di cui al comma 1, sono approvati con risoluzione della Commissione consiliare competente in materia di politiche europee secondo le disposizioni del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale.

3.   Gli esiti di cui al comma 2 sono trasmessi alla Giunta regionale, alle Camere del Parlamento e al Comitato delle Regioni nonché alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.".

Art. 4
(Sostituzione dell’articolo 4 della L.R. 22/2009)

1.   L’articolo 4 della L.R. 22/2009, è sostituito dal seguente:

"Art. 4
(Indirizzi in materia europea)

1.   Entro il mese di marzo di ogni anno, il Consiglio regionale, secondo le procedure previste dal Regolamento interno, si riunisce per l'esame del programma di lavoro annuale della Commissione europea, ai fini della formulazione delle osservazioni di cui all’articolo 3.

2.   Il Presidente del Consiglio regionale dà comunicazione al Presidente della Giunta regionale dell’avvio dell’esame del Programma di cui al comma 1.

3.   L'esame del programma di cui al comma 3 è contestuale all'esame della relazione sullo stato di conformità dell’ordinamento regionale all’ordinamento europeo presentata dalla Giunta regionale.

4.   Il Consiglio regionale, a conclusione dell’esame degli atti di cui ai commi 1 e 3, può approvare l’atto d’indirizzo per la partecipazione della Regione alla formazione e all’attuazione dell’ordinamento europeo.

5.   La relazione sullo stato di conformità dell’ordinamento regionale all’ordinamento europeo di cui al comma 3 è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Politiche Europee, ai sensi dell’articolo 8 della L. 11/2005.".

Art. 5
(Integrazione alla L.R. 22/2009)

1.   Dopo l'articolo 4 della L.R. 22/2009, è inserito il seguente:

"Art. 4 bis
(Riserva di esame)

1.   La Giunta regionale, se lo ritiene opportuno o su richiesta del Consiglio regionale, sollecita l'apposizione della riserva di esame da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano prevista dall’articolo 5, comma 5, della L. 11/2005.

2.   L'atto di richiesta della Giunta regionale è trasmesso agli organi competenti ai sensi dell’articolo 5, comma 5, della L. 11/2005 e comunicato alla Commissione consiliare competente per le politiche europee.

3.   In caso di richiesta da parte del Consiglio regionale, la richiesta stessa è effettuata con apposita risoluzione della Commissione competente per le politiche europee, secondo le modalità stabilite dal Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale.".

Art. 6
(Modifiche all’articolo 5 della L.R. 22/2009)

1.   All'art. 5 della L.R. 22/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a)   il comma 2 è sostituito dal seguente:

      "2. Il progetto di legge europea regionale è presentato al Consiglio regionale dalla Giunta regionale entro il 31 maggio di ogni anno e indica nel titolo l’intestazione "Legge europea regionale" con l’indicazione dell’anno di riferimento.".

b)  dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

      "2. bis Il Consiglio regionale, per l’approvazione del progetto di legge europea regionale, si riunisce in sessione europea, secondo le disposizioni del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale.".

c)   al comma 3 le parole "nella sessione comunitaria" sono sostituite dalle seguenti "ai sensi dell’articolo 4".

d)  il comma 4 è sostituito dal seguente:

      "4. La legge europea regionale è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Politiche Europee, ai sensi dell’articolo 16 della L. 11/2005.".

e)   al comma 6, dopo la parola "competente", sono aggiunte le parole "per le politiche europee".

Art. 7
(Modifiche all’articolo 6 della L.R. 22/2009)

1.   All'art. 6 della L.R. 22/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a)   alla lettera c) del comma 2 le parole "di cui all’art. 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa) e successive modifiche ed integrazioni" sono soppresse.

b)  al comma 3, le parole "in sede redigente" sono sostituite con le parole "secondo le disposizioni del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale,".

Art. 8
(Integrazioni alla L.R. 22/2009)

1.   Dopo l’articolo 6 della L.R. 22/2009 sono inseriti i seguenti:

"Art. 6 bis
(Misure urgenti e adeguamenti tecnici)

1.   Qualora si renda necessario adeguare l'ordinamento regionale agli atti normativi dell'Unione europea o alle sentenze della Corte di Giustizia prima dell'entrata in vigore della legge europea relativa all'anno in corso, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale il relativo progetto di legge con l'indicazione dell'atto dell'Unione europea cui si riferisce e della data entro la quale deve essere approvato.

2.   Le norme europee non direttamente applicabili, che modificano modalità esecutive o caratteristiche tecniche di direttive già recepite nell'ordinamento regionale, possono essere attuate in via amministrativa secondo i criteri stabiliti dalla legge europea regionale.

Art. 6 ter
(Notifica delle discipline per le attività di servizi)

1.   La Regione notifica alla Commissione dell'Unione europea i progetti di legge e di regolamento che subordinano l'accesso ad un'attività di servizi o il suo esercizio al rispetto di nuovi requisiti, ai sensi e nei casi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, come attuata dalla legislazione statale.

2.   I progetti di legge e di regolamento di cui al comma 1, di iniziativa della Giunta regionale, sono notificati a seguito della loro approvazione da parte della Giunta stessa.

3.   I progetti di legge e di regolamento, d’iniziativa consiliare, nonché i progetti di legge di iniziativa popolare, dei Consigli comunali, provinciali e delle Comunità montane e del Consiglio delle Autonomie Locali, di cui al comma 1, sono notificati, dopo l’approvazione in sede referente da parte della Commissione competente per materia e previo parere della Commissione competente per le politiche europee.

4.   Le notifiche sono effettuate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri secondo le modalità stabilite dalla legislazione statale di attuazione della Direttiva 2006/123/CE.

5.   Le notifiche dei progetti di legge e di regolamento di cui al comma 2 sono effettuate dalla Direzione della Giunta regionale preposta agli Affari della Presidenza, attraverso il competente Servizio e in raccordo con le Strutture regionali competenti per materia.

6.   Le notifiche dei progetti di legge e di regolamento di cui al comma 3 sono effettuate dalla Direzione Affari della Presidenza e legislativi del Consiglio regionale attraverso il competente Servizio e in raccordo con il Servizio di supporto alle attività delle Commissioni consiliari.".

Art. 9
(Sostituzione dell’articolo 7 della L.R. 22/2009)

1.   L’articolo 7 della L.R. 22/2009 è sostituito dal seguente:

"Art. 7
(Aiuti di Stato)

1.   La Regione assicura il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 107, 108 e 109 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) in materia di Aiuti di Stato.

2.   I progetti di legge regionale nonché gli schemi di atti amministrativi, compresi quelli di competenza dirigenziale, che istituiscono o modificano misure di aiuto, soggetti ad obbligo di notifica, sono pre-notificati alla Commissione europea, prima della loro adozione.

3.   I progetti di legge di iniziativa della Giunta regionale sono approvati in osservanza degli esiti della pre-notifica, che è posta a completamento dell’istruttoria; è soggetta a notifica alla Commissione europea la legge promulgata dal Presidente della Giunta regionale.

4.   I progetti di legge d’iniziativa consiliare, popolare, dei Consigli comunali, provinciali e delle Comunità montane e del Consiglio delle Autonomie Locali che istituiscono o modificano misure di aiuto, soggetti all’obbligo di notifica, sono comunicati, ai fini della pre-notifica, dal Presidente del Consiglio regionale al Presidente della Giunta, a seguito dell’esame, previo parere della Commissione competente per le politiche europee, della Commissione competente per materia e prima che la stessa li approvi definitivamente; la Commissione competente per materia approva definitivamente tali progetti di legge tenuto conto degli esiti della pre-notifica; la legge promulgata dal Presidente della Giunta regionale è soggetta a notifica alla Commissione europea.

5.   I provvedimenti amministrativi di competenza della Giunta regionale e quelli di competenza dirigenziale, che istituiscono o modificano misure di aiuto, soggetti ad obbligo di notifica, sono adottati in osservanza degli esiti della pre-notifica che è posta a completamento dell’istruttoria; è soggetta a notifica alla Commissione europea la deliberazione approvata dall’Esecutivo regionale o il provvedimento di competenza dirigenziale formalmente adottato.

6.   Alle misure di aiuto soggette a notifica non può essere data esecuzione prima dell’adozione dell’autorizzazione dell’aiuto da parte della Commissione europea; a tal fine i relativi atti contengono la clausola che ne sospende l’efficacia fino alla decisione di autorizzazione dell’aiuto da parte della Commissione europea.

7.   Le decisioni di autorizzazione degli aiuti da parte della Commissione europea sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo unitamente o successivamente ai provvedimenti che istituiscono o modificano misure di aiuto.

8.   Gli atti che istituiscono misure di aiuto in regime di esenzione sono comunicati alla Commissione europea nel rispetto della normativa europea di riferimento e sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

9.   I provvedimenti che istituiscono o modificano, nel rispetto della normativa europea di riferimento, misure di aiuto in "de minimis", sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, senza preventiva notifica o comunicazione alla Commissione europea.

10. Le pre-notifiche, le notifiche e le comunicazioni delle misure di aiuto alla Commissione europea sono effettuate dalla Direzione della Giunta regionale preposta agli Affari della Presidenza, attraverso il competente Servizio e in raccordo con le Strutture regionali competenti per materia, nel rispetto delle modalità previste dalle disposizioni europee di riferimento e dagli atti di organizzazione.

11. Le strutture regionali che concedono misure di aiuto adempiono agli obblighi imposti dalla normativa europea di riferimento.".

Art. 10
(Integrazioni alla L.R. 22/2009)

1.   Dopo l’articolo 7 della L.R. 22/2009 è inserito il seguente:

"Art. 7 bis
(Ricorso innanzi alla Corte di Giustizia europea)

1.   Nelle materie di competenza legislativa regionale, informando preventivamente il Consiglio regionale, la Giunta regionale può richiedere al Governo ed alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della L. 131/2003, l'impugnazione di un atto normativo europeo ritenuto illegittimo.

2.   Con apposito atto di indirizzo, il Consiglio regionale può invitare la Giunta regionale a richiedere al Governo l'impugnazione di un atto normativo europeo, in particolare nei casi in cui si sia espresso sullo stesso atto in fase di formazione del diritto dell'Unione europea e, segnatamente, nel controllo della sussidiarietà.

3.   Resta salva la possibilità del Consiglio regionale di concorrere alla richiesta di attivazione del controllo giurisdizionale del rispetto del principio di sussidiarietà nelle sedi di cooperazione interistituzionale di cui fa parte.".

2.   Dopo l’articolo 8 della L.R. 22/2009 è inserito il seguente:

"Art. 8 bis
(Modifiche al Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale)

1.   Il Consiglio regionale adegua il Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale alle prescrizioni contenute nella presente legge."

Art. 11
(Modifiche testuali alla L.R. 22/2009)

1.   Alla L.R. 22/2009, ovunque ricorrano, le espressioni "comunitari", "comunitaria", "comunitario" sono sostituite, rispettivamente, con "europei" , "europea", "europeo".

Art. 12
(Entrata in vigore)

1.   La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L’Aquila, addì 31 Luglio 2012

IL PRESIDENTE

Dott. GIOVANNI CHIODI

 

 

 

 

 

 

 

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TESTO DELLA LEGGE REGIONALE 30 OTTOBRE 2009, N. 22

"Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell'Unione Europea e sulle procedure d'esecuzione degli obblighi comunitari"

COORDINATO CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA 31 LUGLIO 2012, N. 37

" Modifiche alla legge regionale 30 ottobre 2009, n. 22 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell'Unione Europea e sulle procedure d'esecuzione degli obblighi comunitari)"

(pubblicata in questo stesso Bollettino)

 

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Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

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L.R. 30 ottobre 2009, n. 22

Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell'Unione Europea e sulle procedure d'esecuzione degli obblighi europei.

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione Abruzzo, in conformità all’art. 117 della Costituzione e nell’ambito delle proprie competenze, partecipa alla formazione degli atti europei e garantisce l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea, in base ai principi di sussidiarietà, proporzionalità, efficienza, trasparenza e partecipazione democratica.

2.  La Regione, nell’ambito delle proprie competenze e nel perseguimento delle finalità dello Statuto partecipa ai programmi e progetti promossi dall’Unione Europea, promuove la conoscenza delle attività dell’Unione Europea presso gli Enti locali ed i soggetti della società civile regionali e favorisce la partecipazione degli stessi ai programmi e progetti promossi dall’Unione Europea.

Art. 2
(Rapporti Consiglio-Giunta regionale)

1. Il Consiglio regionale indirizza in ogni tempo l’attività della Giunta regionale in materia europea, attraverso atti di contenuto specifico o generale, anche su proposta della Giunta.

2.  In conformità al comma 4 dell’art. 44 dello Statuto, il Presidente della Giunta informa periodicamente, e comunque ogni sei mesi, il Consiglio regionale sulle relazioni tra la Regione e l’Unione europea, anche con riferimento alle attività di cui all’articolo 5, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), nonché sulle negoziazioni con Stati esteri e con Enti omologhi di Stati esteri.

3.  Il Servizio Affari della Giunta e i Direttori regionali, nell’ambito delle rispettive competenze, trasmettono per via telematica alla Commissione consiliare competente in materia di politiche europee, gli atti di programmazione ed i provvedimenti di attuazione e promozione delle politiche europee della Regione.

Art. 3
(Partecipazione della Regione alla formazione degli atti europei)

1.  La Regione partecipa alla formazione degli atti normativi e di indirizzo europei, secondo le modalità stabilite dall’art. 5 della L. 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari).

2.  Il Consiglio regionale ricevuti i documenti di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 3 della L. 11/2005, nonché le informazioni sui progetti e sugli atti di competenza delle regioni di cui al comma 2 dell’art. 5 della L. 11/2005, adotta e trasmette le [proprie] osservazioni della Regione, utili alla formazione della posizione italiana, per il tramite della Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea dei Consigli regionali e delle Province autonome, ai sensi del comma 3, dell’art. 5 della L. 11/2005.

3. Le osservazioni di cui al comma 2 sono proposte dalla Giunta e da ciascun Consigliere e sono discusse ed approvate con risoluzione della Commissione consiliare competente in materia di politiche europee secondo le disposizioni del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale.

4. [La Commissione per l’istruttoria degli atti relativi alle osservazioni di cui al comma 3 si avvale della collaborazione dell’Osservatorio del Consiglio regionale a Bruxelles, di cui all’art. 6 della L. R. 26.04.2004, n. 15 (Legge Finanziaria regionale 2005).]

Art. 3 bis
(Verifica del rispetto del principio di sussidiarietà)

1.  Il Consiglio regionale, anche in raccordo con la Giunta regionale, verifica il rispetto del principio di sussidiarietà nei progetti di atti legislativi dell’Unione europea anche attraverso forme di cooperazione interistituzionale, in ambito nazionale ed europeo.

2.  Gli esiti della verifica, di cui al comma 1, sono approvati con risoluzione della Commissione consiliare competente in materia di politiche europee secondo le disposizioni del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale.

3.  Gli esiti di cui al comma 2 sono trasmessi alla Giunta regionale, alle Camere del Parlamento e al Comitato delle Regioni nonché alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.

Art. 4
(Indirizzi in materia europea)

1.  Entro il mese di marzo di ogni anno, il Consiglio regionale, secondo le procedure previste dal Regolamento interno, si riunisce per l'esame del programma di lavoro annuale della Commissione europea, ai fini della formulazione delle osservazioni di cui all’articolo 3.

2.  Il Presidente del Consiglio regionale dà comunicazione al Presidente della Giunta regionale dell’avvio dell’esame del Programma di cui al comma 1.

3.  L'esame del programma di cui al comma 3 è contestuale all'esame della relazione sullo stato di conformità dell’ordinamento regionale all’ordinamento europeo presentata dalla Giunta regionale.

4.  Il Consiglio regionale, a conclusione dell’esame degli atti di cui ai commi 1 e 3, può approvare l’atto d’indirizzo per la partecipazione della Regione alla formazione e all’attuazione dell’ordinamento europeo.

5.  La relazione sullo stato di conformità dell’ordinamento regionale all’ordinamento europeo di cui al comma 3 è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Politiche Europee, ai sensi dell’articolo 8 della L. 11/2005.

Art. 4 bis
(Riserva di esame)

1.  La Giunta regionale, se lo ritiene opportuno o su richiesta del Consiglio regionale, sollecita l'apposizione della riserva di esame da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano prevista dall’articolo 5, comma 5, della L. 11/2005.

2.  L'atto di richiesta della Giunta regionale è trasmesso agli organi competenti ai sensi dell’articolo 5, comma 5, della L. 11/2005 e comunicato alla Commissione consiliare competente per le politiche europee.

3.  In caso di richiesta da parte del Consiglio regionale, la richiesta stessa è effettuata con apposita risoluzione della Commissione competente per le politiche europee, secondo le modalità stabilite dal Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale.

Art. 5
(Attuazione degli obblighi europei – Legge europea regionale)

1.  La Regione per l’adeguamento periodico dell’ordinamento regionale agli obblighi derivanti da atti normativi europei o alle sentenze della Corte di giustizia, entro il 31 luglio di ogni anno approva la legge europea regionale.

2.  Il progetto di legge europea regionale è presentato al Consiglio regionale dalla Giunta regionale entro il 31 maggio di ogni anno e indica nel titolo l’intestazione "Legge europea regionale" con l’indicazione dell’anno di riferimento.

2 bis. Il Consiglio regionale, per l’approvazione del progetto di legge europea regionale, si riunisce in sessione europea, secondo le disposizioni del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale.

3.  La legge europea regionale è la legge con cui la Regione persegue l’adeguamento dell’ordinamento regionale all’ordinamento europeo sulla base della verifica di conformità di cui al comma 2 e tenendo conto degli indirizzi formulati dal Consiglio ai sensi dell’articolo 4.

4.  La legge europea regionale è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Politiche Europee, ai sensi dell’articolo 16 della L. 11/2005.

5.  La legge europea regionale:

a)  recepisce gli atti normativi emanati dall’Unione Europea nelle materie di competenza regionale, attua le direttive comunitarie e dispone quanto necessario per completare l’attuazione dei regolamenti europei;

b) stabilisce disposizioni per l’esecuzione delle sentenze della Corte di giustizia e di altri provvedimenti, anche di rango amministrativo, della Commissione europea che comportano obbligo di adeguamento per la Regione;

c)  dispone modifiche o abrogazioni di leggi vigenti necessarie all’attuazione o applicazione degli atti europei di cui alle lettere a) e b);

d) autorizza la Giunta ad attuare o applicare in via amministrativa atti normativi europei e detta criteri e principi necessari;

e)  prevede disposizioni necessarie all’attuazione di programmi regionali cofinanziati dall’Unione Europea.

6.  Entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge europea regionale il Presidente della Giunta, ovvero il Componente la giunta competente per le politiche comunitarie, previa deliberazione della Giunta regionale, presenta alla Commissione consiliare competente per le politiche europee una relazione sullo stato di attuazione della legge medesima.

Art. 6
(Attuazione in via regolamentare)

1.  La legge europea regionale può autorizzare l’attuazione delle direttive mediante regolamenti di esecuzione e attuazione, nonché nelle materie non coperte da riserva assoluta di legge, mediante regolamenti di delegificazione.

2.  I regolamenti di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e delle disposizioni contenuti nelle direttive da attuare:

a)  individuano la responsabilità e le funzioni attuative delle amministrazioni interessate, nel rispetto del principio di sussidiarietà;

b) prevedono l’esercizio dei controlli secondo modalità che assicurino efficacia, efficienza, sicurezza e celerità;

c)  stabiliscono termini e procedure secondo i principi di semplificazione [di cui all’art. 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa) e successive modifiche ed integrazioni].

3.  Le disposizioni della legge europea regionale che autorizzano l’emanazione di regolamenti di delegificazione prevedono le norme generali o i criteri ai quali deve essere conforme l’esercizio del potere regolamentare ed abrogano espressamente le disposizioni legislative vigenti, con effetto dall’entrata in vigore dei regolamenti stessi. I regolamenti sono proposti dalla Giunta ed adottati dalla Commissione consiliare competente per materia secondo le disposizioni del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale, previo parere vincolante della Commissione consiliare competente per le politiche comunitarie, che esprime il parere entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta.

Art. 6 bis
(Misure urgenti e adeguamenti tecnici)

1.  Qualora si renda necessario adeguare l'ordinamento regionale agli atti normativi dell'Unione europea o alle sentenze della Corte di Giustizia prima dell'entrata in vigore della legge europea relativa all'anno in corso, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale il relativo progetto di legge con l'indicazione dell'atto dell'Unione europea cui si riferisce e della data entro la quale deve essere approvato.

2.  Le norme europee non direttamente applicabili, che modificano modalità esecutive o caratteristiche tecniche di direttive già recepite nell'ordinamento regionale, possono essere attuate in via amministrativa secondo i criteri stabiliti dalla legge europea regionale.

Art. 6 ter
(Notifica delle discipline per le attività di servizi)

1.  La Regione notifica alla Commissione dell'Unione europea i progetti di legge e di regolamento che subordinano l'accesso ad un'attività di servizi o il suo esercizio al rispetto di nuovi requisiti, ai sensi e nei casi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, come attuata dalla legislazione statale.

2.  I progetti di legge e di regolamento di cui al comma 1, di iniziativa della Giunta regionale, sono notificati a seguito della loro approvazione da parte della Giunta stessa.

3.  I progetti di legge e di regolamento, d’iniziativa consiliare, nonché i progetti di legge di iniziativa popolare, dei Consigli comunali, provinciali e delle Comunità montane e del Consiglio delle Autonomie Locali, di cui al comma 1, sono notificati, dopo l’approvazione in sede referente da parte della Commissione competente per materia e previo parere della Commissione competente per le politiche europee.

4.  Le notifiche sono effettuate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri secondo le modalità stabilite dalla legislazione statale di attuazione della Direttiva 2006/123/CE.

5. Le notifiche dei progetti di legge e di regolamento di cui al comma 2 sono effettuate dalla Direzione della Giunta regionale preposta agli Affari della Presidenza, attraverso il competente Servizio e in raccordo con le Strutture regionali competenti per materia.

6. Le notifiche dei progetti di legge e di regolamento di cui al comma 3 sono effettuate dalla Direzione Affari della Presidenza e legislativi del Consiglio regionale attraverso il competente Servizio e in raccordo con il Servizio di supporto alle attività delle Commissioni consiliari.

Art. 7
(Aiuti di Stato)

1.  La Regione assicura il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 107, 108 e 109 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) in materia di Aiuti di Stato.

2.  I progetti di legge regionale nonché gli schemi di atti amministrativi, compresi quelli di competenza dirigenziale, che istituiscono o modificano misure di aiuto, soggetti ad obbligo di notifica, sono pre-notificati alla Commissione europea, prima della loro adozione.

3.  I progetti di legge di iniziativa della Giunta regionale sono approvati in osservanza degli esiti della pre-notifica, che è posta a completamento dell’istruttoria; è soggetta a notifica alla Commissione europea la legge promulgata dal Presidente della Giunta regionale.

4.  I progetti di legge d’iniziativa consiliare, popolare, dei Consigli comunali, provinciali e delle Comunità montane e del Consiglio delle Autonomie Locali che istituiscono o modificano misure di aiuto, soggetti all’obbligo di notifica, sono comunicati, ai fini della pre-notifica, dal Presidente del Consiglio regionale al Presidente della Giunta, a seguito dell’esame, previo parere della Commissione competente per le politiche europee, della Commissione competente per materia e prima che la stessa li approvi definitivamente; la Commissione competente per materia approva definitivamente tali progetti di legge tenuto conto degli esiti della pre-notifica; la legge promulgata dal Presidente della Giunta regionale è soggetta a notifica alla Commissione europea.

5.  I provvedimenti amministrativi di competenza della Giunta regionale e quelli di competenza dirigenziale, che istituiscono o modificano misure di aiuto, soggetti ad obbligo di notifica, sono adottati in osservanza degli esiti della pre-notifica che è posta a completamento dell’istruttoria; è soggetta a notifica alla Commissione europea la deliberazione approvata dall’Esecutivo regionale o il provvedimento di competenza dirigenziale formalmente adottato.

6.  Alle misure di aiuto soggette a notifica non può essere data esecuzione prima dell’adozione dell’autorizzazione dell’aiuto da parte della Commissione europea; a tal fine i relativi atti contengono la clausola che ne sospende l’efficacia fino alla decisione di autorizzazione dell’aiuto da parte della Commissione europea.

7.  Le decisioni di autorizzazione degli aiuti da parte della Commissione europea sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo unitamente o successivamente ai provvedimenti che istituiscono o modificano misure di aiuto.

8.  Gli atti che istituiscono misure di aiuto in regime di esenzione sono comunicati alla Commissione europea nel rispetto della normativa europea di riferimento e sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

9. I provvedimenti che istituiscono o modificano, nel rispetto della normativa europea di riferimento, misure di aiuto in "de minimis", sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, senza preventiva notifica o comunicazione alla Commissione europea.

10. Le pre-notifiche, le notifiche e le comunicazioni delle misure di aiuto alla Commissione europea sono effettuate dalla Direzione della Giunta regionale preposta agli Affari della Presidenza, attraverso il competente Servizio e in raccordo con le Strutture regionali competenti per materia, nel rispetto delle modalità previste dalle disposizioni europee di riferimento e dagli atti di organizzazione.

11. Le strutture regionali che concedono misure di aiuto adempiono agli obblighi imposti dalla normativa europea di riferimento.

Art. 7 bis
(Ricorso innanzi alla Corte di Giustizia europea)

1.  Nelle materie di competenza legislativa regionale, informando preventivamente il Consiglio regionale, la Giunta regionale può richiedere al Governo ed alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della L. 131/2003, l'impugnazione di un atto normativo europeo ritenuto illegittimo.

2.  Con apposito atto di indirizzo, il Consiglio regionale può invitare la Giunta regionale a richiedere al Governo l'impugnazione di un atto normativo europeo, in particolare nei casi in cui si sia espresso sullo stesso atto in fase di formazione del diritto dell'Unione europea e, segnatamente, nel controllo della sussidiarietà.

3.  Resta salva la possibilità del Consiglio regionale di concorrere alla richiesta di attivazione del controllo giurisdizionale del rispetto del principio di sussidiarietà nelle sedi di cooperazione interistituzionale di cui fa parte.

Art. 8
(Norme organizzative)

1.  Con deliberazioni della Giunta e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, assunte d'intesa, sono disciplinati gli aspetti organizzativi interni alla Giunta e al Consiglio che consentano il raccordo tra le strutture esistenti all'interno della Regione Abruzzo, nonché tra queste e le analoghe strutture a livello nazionale ed europeo, assegnando alle strutture regionali che si occupano del processo legislativo il coordinamento della partecipazione della Regione alla formazione e attuazione del diritto e delle politiche UE. In particolare, è individuato un referente tecnico per la fase ascendente e discendente per la Giunta ed un referente tecnico per la fase ascendente e discendente per il Consiglio.

Art. 8 bis
(Modifiche al Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale)

1.  Il Consiglio regionale adegua il Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale alle prescrizioni contenute nella presente legge.

Art. 9
(Abrogazioni)

1.  L’art. 173 della L.R. 26.4.2004, n. 15, è abrogato.

Art. 10
(Entrata in vigore)

1.  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

****************

 

Riferimenti normativi

Il testo dell'articolo 117 della Costituzione, vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 117

     La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

     Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a)  politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c)  rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e)  moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;

f)  organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i)   cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l)   giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r)  pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s)  tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali .

     Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

     Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato .

     Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

     La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

     Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

     La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni .

     Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

 

Il testo dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 20

1.  Il Governo, sulla base di un programma di priorità di interventi, definito, con deliberazione del Consiglio dei Ministri, in relazione alle proposte formulate dai Ministri competenti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro la data del 30 aprile, presenta al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, un disegno di legge per la semplificazione e il riassetto normativo, volto a definire, per l'anno successivo, gli indirizzi, i criteri, le modalità e le materie di intervento, anche ai fini della ridefinizione dell'area di incidenza delle pubbliche funzioni con particolare riguardo all'assetto delle competenze dello Stato, delle regioni e degli enti locali. In allegato al disegno di legge è presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione e del riassetto.

2.  Il disegno di legge di cui al comma 1 prevede l'emanazione di decreti legislativi, relativamente alle norme legislative sostanziali e procedimentali, nonché di regolamenti ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per le norme regolamentari di competenza dello Stato.

3.  Salvi i princìpi e i criteri direttivi specifici per le singole materie, stabiliti con la legge annuale di semplificazione e riassetto normativo, l'esercizio delle deleghe legislative di cui ai commi 1 e 2 si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a)  definizione del riassetto normativo e codificazione della normativa primaria regolante la materia, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, reso nel termine di novanta giorni dal ricevimento della richiesta, con determinazione dei princìpi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente;

a-bis) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

c)  indicazione dei princìpi generali, in particolare per quanto attiene alla informazione, alla partecipazione, al contraddittorio, alla trasparenza e pubblicità che regolano i procedimenti amministrativi ai quali si attengono i regolamenti previsti dal comma 2 del presente articolo, nell'àmbito dei princìpi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

d) eliminazione degli interventi amministrativi autorizzatori e delle misure di condizionamento della libertà contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi pubblici alla difesa nazionale, all'ordine e alla sicurezza pubblica, all'amministrazione della giustizia, alla regolazione dei mercati e alla tutela della concorrenza, alla salvaguardia del patrimonio culturale e dell'ambiente, all'ordinato assetto del territorio, alla tutela dell'igiene e della salute pubblica;

e)  sostituzione degli atti di autorizzazione, licenza, concessione, nulla osta, permesso e di consenso comunque denominati che non implichino esercizio di discrezionalità amministrativa e il cui rilascio dipenda dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge, con una denuncia di inizio di attività da presentare da parte dell'interessato all'amministrazione competente corredata dalle attestazioni e dalle certificazioni eventualmente richieste;

f)  determinazione dei casi in cui le domande di rilascio di un atto di consenso, comunque denominato, che non implichi esercizio di discrezionalità amministrativa, corredate dalla documentazione e dalle certificazioni relative alle caratteristiche tecniche o produttive dell'attività da svolgere, eventualmente richieste, si considerano accolte qualora non venga comunicato apposito provvedimento di diniego entro il termine fissato per categorie di atti in relazione alla complessità del procedimento, con esclusione, in ogni caso, dell'equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto;

g) revisione e riduzione delle funzioni amministrative non direttamente rivolte:

1)  alla regolazione ai fini dell'incentivazione della concorrenza;

2)  alla eliminazione delle rendite e dei diritti di esclusività, anche alla luce della normativa comunitaria;

3)  alla eliminazione dei limiti all'accesso e all'esercizio delle attività economiche e lavorative;

4)  alla protezione di interessi primari, costituzionalmente rilevanti, per la realizzazione della solidarietà sociale;

5)  alla tutela dell'identità e della qualità della produzione tipica e tradizionale e della professionalità;

h) promozione degli interventi di autoregolazione per standard qualitativi e delle certificazioni di conformità da parte delle categorie produttive, sotto la vigilanza pubblica o di organismi indipendenti, anche privati, che accertino e garantiscano la qualità delle fasi delle attività economiche e professionali, nonché dei processi produttivi e dei prodotti o dei servizi;

i)   per le ipotesi per le quali sono soppressi i poteri amministrativi autorizzatori o ridotte le funzioni pubbliche condizionanti l'esercizio delle attività private, previsione dell'autoconformazione degli interessati a modelli di regolazione, nonché di adeguati strumenti di verifica e controllo successivi. I modelli di regolazione vengono definiti dalle amministrazioni competenti in relazione all'incentivazione della concorrenzialità, alla riduzione dei costi privati per il rispetto dei parametri di pubblico interesse, alla flessibilità dell'adeguamento dei parametri stessi alle esigenze manifestatesi nel settore regolato;

l)   attribuzione delle funzioni amministrative ai comuni, salvo il conferimento di funzioni a province, città metropolitane, regioni e Stato al fine di assicurarne l'esercizio unitario in base ai princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza; determinazione dei princìpi fondamentali di attribuzione delle funzioni secondo gli stessi criteri da parte delle regioni nelle materie di competenza legislativa concorrente;

m) definizione dei criteri di adeguamento dell'organizzazione amministrativa alle modalità di esercizio delle funzioni di cui al presente comma;

n) indicazione esplicita dell'autorità competente a ricevere il rapporto relativo alle sanzioni amministrative, ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3-bis. Il Governo, nelle materie di competenza esclusiva dello Stato, completa il processo di codificazione di ciascuna materia emanando, anche contestualmente al decreto legislativo di riassetto, una raccolta organica delle norme regolamentari regolanti la medesima materia, se del caso adeguandole alla nuova disciplina di livello primario e semplificandole secondo i criteri di cui ai successivi commi.

4.  I decreti legislativi e i regolamenti di cui al comma 2, emanati sulla base della legge di semplificazione e riassetto normativo annuale, per quanto concerne le funzioni amministrative mantenute, si attengono ai seguenti princìpi:

a)  semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove ricollocare il personale degli organi soppressi e raggruppare competenze diverse ma confluenti in un'unica procedura, nel rispetto dei princìpi generali indicati ai sensi del comma 3, lettera c), e delle competenze riservate alle regioni;

b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;

c)  regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;

d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività;

e)  semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante l'adozione di disposizioni che prevedano termini perentori, prorogabili per una sola volta, per le fasi di integrazione dell'efficacia e di controllo degli atti, decorsi i quali i provvedimenti si intendono adottati;

f)  aggiornamento delle procedure, prevedendo la più estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa;

f-bis) generale possibilità di utilizzare, da parte delle amministrazioni e dei soggetti a queste equiparati, strumenti di diritto privato, salvo che nelle materie o nelle fattispecie nelle quali l'interesse pubblico non può essere perseguito senza l'esercizio di poteri autoritativi;

f-ter) conformazione ai princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, nella ripartizione delle attribuzioni e competenze tra i diversi soggetti istituzionali, nella istituzione di sedi stabili di concertazione e nei rapporti tra i soggetti istituzionali ed i soggetti interessati, secondo i criteri dell'autonomia, della leale collaborazione, della responsabilità e della tutela dell'affidamento;

f-quater) riconduzione delle intese, degli accordi e degli atti equiparabili comunque denominati, nonché delle conferenze di servizi, previste dalle normative vigenti, aventi il carattere della ripetitività, ad uno o più schemi base o modelli di riferimento nei quali, ai sensi degli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, siano stabilite le responsabilità, le modalità di attuazione e le conseguenze degli eventuali inadempimenti;

f-quinquies) avvalimento di uffici e strutture tecniche e amministrative pubbliche da parte di altre pubbliche amministrazioni, sulla base di accordi conclusi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

5.  I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati su proposta del Ministro competente, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per la funzione pubblica, con i Ministri interessati e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e, successivamente, dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti che sono resi entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

6.  I regolamenti di cui al comma 2 sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, quando siano coinvolti interessi delle regioni e delle autonomie locali, del parere del Consiglio di Stato nonché delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato sono resi entro novanta giorni dalla richiesta; quello delle Commissioni parlamentari è reso, successivamente ai precedenti, entro sessanta giorni dalla richiesta. Per la predisposizione degli schemi di regolamento la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni parlamentari, i regolamenti possono essere comunque emanati.

7.  I regolamenti di cui al comma 2, ove non diversamente previsto dai decreti legislativi, entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.

8.  I regolamenti di cui al comma 2 si conformano, oltre ai princìpi di cui al comma 4, ai seguenti criteri e princìpi:

a)  trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedono, in ragione della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;

b) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;

c)  soppressione dei procedimenti che risultino non più rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i princìpi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;

d) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei benefìci conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attività amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati, prevedendone comunque forme di controllo;

e)  adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attività e degli atti amministrativi ai princìpi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio;

f)  soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano più le ragioni che giustifichino una difforme disciplina settoriale;

g) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento.

8-bis. Il Governo verifica la coerenza degli obiettivi di semplificazione e di qualità della regolazione con la definizione della posizione italiana da sostenere in sede di Unione europea nella fase di predisposizione della normativa comunitaria, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Assicura la partecipazione italiana ai programmi di semplificazione e di miglioramento della qualità della regolazione interna e a livello europeo.

9.  I Ministeri sono titolari del potere di iniziativa della semplificazione e del riassetto normativo nelle materie di loro competenza, fatti salvi i poteri di indirizzo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che garantisce anche l'uniformità e l'omogeneità degli interventi di riassetto e semplificazione. La Presidenza del Consiglio dei Ministri garantisce, in caso di inerzia delle amministrazioni competenti, l'attivazione di specifiche iniziative di semplificazione e di riassetto normativo.

10. Gli organi responsabili di direzione politica e di amministrazione attiva individuano forme stabili di consultazione e di partecipazione delle organizzazioni di rappresentanza delle categorie economiche e produttive e di rilevanza sociale, interessate ai processi di regolazione e di semplificazione.

11. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa.

 

Il testo dell'articolo 5 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 5
(Attuazione dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione sulla partecipazione delle regioni in materia comunitaria)

1.  Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concorrono direttamente, nelle materie di loro competenza legislativa, alla formazione degli atti comunitari, partecipando, nell'àmbito delle delegazioni del Governo, alle attività del Consiglio e dei gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio e della Commissione europea, secondo modalità da concordare in sede di Conferenza Stato-Regioni che tengano conto della particolarità delle autonomie speciali e, comunque, garantendo l'unitarietà della rappresentazione della posizione italiana da parte del Capo delegazione designato dal Governo. Nelle delegazioni del Governo deve essere prevista la partecipazione di almeno un rappresentante delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Nelle materie che spettano alle Regioni ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, il Capo delegazione, che può essere anche un Presidente di Giunta regionale o di Provincia autonoma, è designato dal Governo sulla base di criteri e procedure determinati con un accordo generale di cooperazione tra Governo, Regioni a statuto ordinario e a statuto speciale stipulato in sede di Conferenza Stato-Regioni. In attesa o in mancanza di tale accordo, il Capo delegazione è designato dal Governo. Dall'attuazione del presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2.  Nelle materie di competenza legislativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo può proporre ricorso dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee avverso gli atti normativi comunitari ritenuti illegittimi anche su richiesta di una delle Regioni o delle Province autonome. Il Governo è tenuto a proporre tale ricorso qualora esso sia richiesto dalla Conferenza Stato-Regioni a maggioranza assoluta delle Regioni e delle Province autonome.

 

Il testo degli articoli 3, 5, 8 e 16 della legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 3
(Partecipazione del Parlamento al processo di formazione delle decisioni comunitarie e dell'Unione europea)

1.  I progetti di atti comunitari e dell'Unione europea, nonché gli atti preordinati alla formulazione degli stessi, e le loro modificazioni, sono trasmessi alle Camere dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per le politiche comunitarie, contestualmente alla loro ricezione, per l'assegnazione ai competenti organi parlamentari, con l'indicazione della data presunta per la loro discussione o adozione.

2.  Tra i progetti e gli atti di cui al comma 1 sono compresi i documenti di consultazione, quali libri verdi, libri bianchi e comunicazioni, predisposti dalla Commissione delle Comunità europee.

3.  La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie assicura alle Camere un'informazione qualificata e tempestiva sui progetti e sugli atti trasmessi, curandone il costante aggiornamento.

4.  Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie informa tempestivamente i competenti organi parlamentari sulle proposte e sulle materie che risultano inserite all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea.

5.  Il Governo, prima dello svolgimento delle riunioni del Consiglio europeo, riferisce alle Camere, illustrando la posizione che intende assumere e, su loro richiesta, riferisce ai competenti organi parlamentari prima delle riunioni del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea.

6.  Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie riferisce semestralmente alle Camere illustrando i temi di maggiore interesse decisi o in discussione in àmbito comunitario e informa i competenti organi parlamentari sulle risultanze delle riunioni del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea e del Consiglio europeo, entro quindici giorni dallo svolgimento delle stesse.

7.  Sui progetti e sugli atti di cui ai commi 1 e 2 i competenti organi parlamentari possono formulare osservazioni e adottare ogni opportuno atto di indirizzo al Governo. A tale fine possono richiedere al Governo, per il tramite del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero del Ministro per le politiche comunitarie, una relazione tecnica che dia conto dello stato dei negoziati, delle eventuali osservazioni espresse da soggetti già consultati nonché dell'impatto sull'ordinamento, sull'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e sull'attività dei cittadini e delle imprese.

Art. 5
(Partecipazione delle regioni e delle province autonome alle decisioni relative alla formazione di atti normativi comunitari)

1.  I progetti e gli atti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 sono trasmessi dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per le politiche comunitarie, contestualmente alla loro ricezione, alla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, ai fini dell'inoltro alle Giunte e ai Consigli regionali e delle province autonome, indicando la data presunta per la loro discussione o adozione.

2.  Con le stesse modalità di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie assicura alle regioni e alle province autonome un'informazione qualificata e tempestiva sui progetti e sugli atti trasmessi che rientrano nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome, curandone il costante aggiornamento.

3.  Ai fini della formazione della posizione italiana, le regioni e le province autonome, nelle materie di loro competenza, entro venti giorni dalla data del ricevimento degli atti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, possono trasmettere osservazioni al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro per le politiche comunitarie, per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano o della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome.

4.  Qualora un progetto di atto normativo comunitario riguardi una materia attribuita alla competenza legislativa delle regioni o delle province autonome e una o più regioni o province autonome ne facciano richiesta, il Governo convoca la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini del raggiungimento dell'intesa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il termine di venti giorni. Decorso tale termine, ovvero nei casi di urgenza motivata sopravvenuta, il Governo può procedere anche in mancanza dell'intesa.

5.  Nei casi di cui al comma 4, qualora lo richieda la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo appone una riserva di esame in sede di Consiglio dei Ministri dell'Unione europea. In tale caso il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro per le politiche comunitarie comunica alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di avere apposto una riserva di esame in sede di Consiglio dei Ministri dell'Unione europea. Decorso il termine di venti giorni dalla predetta comunicazione, il Governo può procedere anche in mancanza della pronuncia della predetta Conferenza alle attività dirette alla formazione dei relativi atti comunitari.

6.  Salvo il caso di cui al comma 4, qualora le osservazioni delle regioni e delle province autonome non siano pervenute al Governo entro la data indicata all'atto di trasmissione dei progetti o, in mancanza, entro il giorno precedente quello della discussione in sede comunitaria, il Governo può comunque procedere alle attività dirette alla formazione dei relativi atti comunitari.

7.  Nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie, nell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, convoca ai singoli tavoli di coordinamento nazionali i rappresentanti delle regioni e delle province autonome, individuati in base a criteri da stabilire in sede di Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini della successiva definizione della posizione italiana da sostenere, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con i Ministeri competenti per materia, in sede di Unione europea.

8.  Dall'attuazione del comma 7 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9.  Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie informa tempestivamente le regioni e le province autonome, per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle proposte e delle materie di competenza delle regioni e delle province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea.

10. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie, prima dello svolgimento delle riunioni del Consiglio europeo, riferisce alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in sessione comunitaria, sulle proposte e sulle materie di competenza delle regioni e delle province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno, illustrando la posizione che il Governo intende assumere. Il Governo riferisce altresì, su richiesta della predetta Conferenza, prima delle riunioni del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea, alla Conferenza stessa, in sessione comunitaria, sulle proposte e sulle materie di competenza delle regioni e delle province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno, illustrando la posizione che il Governo intende assumere.

11. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie informa le regioni e le province autonome, per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle risultanze delle riunioni del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea e del Consiglio europeo con riferimento alle materie di loro competenza, entro quindici giorni dallo svolgimento delle stesse.

12. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 5 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Art. 8
(Legge comunitaria)

1.  Lo Stato, le regioni e le province autonome, nelle materie di propria competenza legislativa, danno tempestiva attuazione alle direttive comunitarie.

2.  Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie informa con tempestività le Camere e, per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, le regioni e le province autonome, degli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell'Unione europea e delle Comunità europee.

3.  Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie verifica, con la collaborazione delle amministrazioni interessate, lo stato di conformità dell'ordinamento interno e degli indirizzi di politica del Governo in relazione agli atti di cui al comma 2 e ne trasmette le risultanze tempestivamente, e comunque ogni quattro mesi, anche con riguardo alle misure da intraprendere per assicurare tale conformità, agli organi parlamentari competenti, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, per la formulazione di ogni opportuna osservazione. Nelle materie di loro competenza le regioni e le province autonome verificano lo stato di conformità dei propri ordinamenti in relazione ai suddetti atti e ne trasmettono le risultanze alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie con riguardo alle misure da intraprendere.

4.  All'esito della verifica e tenuto conto delle osservazioni di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri interessati, entro il 31 gennaio di ogni anno presenta al Parlamento un disegno di legge recante: «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee»; tale titolo è completato dall'indicazione: «Legge comunitaria» seguita dall'anno di riferimento.

5.  Nell’ambito della relazione al disegno di legge di cui al comma 4 il Governo:

a)  riferisce sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto comunitario e sullo stato delle eventuali procedure di infrazione dando conto, in particolare, della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee relativa alle eventuali inadempienze e violazioni degli obblighi comunitari da parte della Repubblica italiana;

b) fornisce l'elenco delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa;

c)  dà partitamente conto delle ragioni dell'eventuale omesso inserimento delle direttive il cui termine di recepimento è già scaduto e di quelle il cui termine di recepimento scade nel periodo di riferimento, in relazione ai tempi previsti per l'esercizio della delega legislativa;

d) fornisce l'elenco delle direttive attuate con regolamento ai sensi dell'articolo 11, nonché l'indicazione degli estremi degli eventuali regolamenti di attuazione già adottati;

e)  fornisce l'elenco degli atti normativi con i quali nelle singole regioni e province autonome si è provveduto a dare attuazione alle direttive nelle materie di loro competenza, anche con riferimento a leggi annuali di recepimento eventualmente approvate dalle regioni e dalle province autonome. L'elenco è predisposto dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie in tempo utile e, comunque, non oltre il 25 gennaio di ogni anno.

Art. 16
(Attuazione delle direttive comunitarie da parte delle regioni e delle province autonome)

1.  Le regioni e le province autonome, nelle materie di propria competenza, possono dare immediata attuazione alle direttive comunitarie. Nelle materie di competenza concorrente la legge comunitaria indica i princìpi fondamentali non derogabili dalla legge regionale o provinciale sopravvenuta e prevalenti sulle contrarie disposizioni eventualmente già emanate dalle regioni e dalle province autonome.

2.  I provvedimenti adottati dalle regioni e dalle province autonome per dare attuazione alle direttive comunitarie, nelle materie di propria competenza legislativa, devono recare nel titolo il numero identificativo della direttiva attuata e devono essere immediatamente trasmessi in copia conforme alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie.

3.  Ai fini di cui all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le disposizioni legislative adottate dallo Stato per l'adempimento degli obblighi comunitari, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano, per le regioni e le province autonome, alle condizioni e secondo la procedura di cui all'articolo 11, comma 8, secondo periodo.

4.  Nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, cui hanno riguardo le direttive, il Governo indica i criteri e formula le direttive ai quali si devono attenere le regioni e le province autonome ai fini del soddisfacimento di esigenze di carattere unitario, del perseguimento degli obiettivi della programmazione economica e del rispetto degli impegni derivanti dagli obblighi internazionali. Detta funzione, fuori dai casi in cui sia esercitata con legge o con atto avente forza di legge o, sulla base della legge comunitaria, con i regolamenti previsti dall'articolo 11, è esercitata mediante deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie, d'intesa con i Ministri competenti secondo le modalità di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

 

Il testo dell'articolo 44 dello Statuto della Regione Abruzzo, vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 44
Il Presidente della Giunta regionale

1.  Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; è membro del Consiglio regionale; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi, emana i regolamenti ed indice i Referendum previsti dallo Statuto; convoca e presiede la Giunta regionale e ne stabilisce l'ordine del giorno; indice le elezioni regionali; è responsabile della pubblicazione delle leggi e dei regolamenti della Regione; esercita ogni funzione non espressamente riservata dallo Statuto al Consiglio o alla Giunta.

2.  Il Presidente della Giunta è eletto a suffragio universale e diretto al momento delle elezioni del Consiglio regionale secondo le disposizioni della legge elettorale.

3.  Il Presidente della Giunta, entro quindici giorni dalla sua proclamazione, nomina gli Assessori ed il Vicepresidente, dandone comunicazione al Consiglio; può revocare gli Assessori in qualunque momento dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile; può altresì revocare il Vicepresidente in qualunque momento informando preventivamente il Consiglio.

4.  Il Presidente della Giunta informa periodicamente, e comunque ogni sei mesi, il Consiglio regionale sulle relazioni tra la Regione e l'Unione Europea, sulle negoziazioni con Stati esteri e con Enti omologhi di Stati esteri.

5.  La rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie del Presidente comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.