IL CONSIGLIO COMUNALE
Omissis
DELIBERA
1) dare
atto che nessuna opposizione da parte di titolari di diritti reali, né osservazioni
da parte di cittadini sono state presentate, mentre
2) controdedurre alle osservazioni della Provincia come di seguito riportato:
a) si ritiene di non dover riadottare il piano di recupero, poiché l’edificio al piano terra rispetta la sagoma riportata nella tavola B3.15.2, allegata ad entrambi i P.R.G. (vigente ed adottato), mentre la parte superiore in aggetto non è modificativa dell’utilizzo degli spazi pubblici previsti in cessione gratuita al Comune. Il nuovo fabbricato non si colloca in aderenza a quello esistente, come previsto dalla relativa scheda d’ambito, ma lascia uno spazio dal confine pari a m. 1.50, dal momento che l’unità minima n. 1 è già stata precedentemente attuata (anno 2003) alle stesse condizioni.
Vengono rispettati sia il numero dei piani, sia l’altezza massima, nonché la superficie massima edificabile;
Ai fini del rispetto della legge 122/89 e ss.mm.ii., nonché dell’art. 1.6.2, comma 4, delle N.T.A. del P.R.G. (vigente e adottato) il piano interrato deve essere, necessariamente, utilizzato come garanzia di spazio adibito a parcheggio per le nuove unità immobiliari;
b) l’art.
4 dello schema di convenzione del piano di recupero, il quale già prevede
chiaramente che: “tutte le manutenzioni del sottosuolo in oggetto sono a carico
esclusivo della società cedente”, viene integrato con il seguente comma
aggiuntivo: “Il soggetto proponente si
obbliga per se e/o suoi aventi causa a qualsiasi titolo, a tenere indenne il
Comune da danni, materiali e diretti, che si dovessero verificare nel
sottosuolo, derivanti da rovina totale o parziale, oppure da difetti
costruttivi delle opere per vizi del suolo o per difetto di costruzione
comunque manifestatesi.”
3) approvare, ai sensi del
vigente art. 20 della L.R. 12.4.1983, n. 18, il piano di recupero di iniziativa
privata in zona B3.15, unità minima n. 2, di Via Genova, presentato dalla ditta
Moscianese Silvana, Moscianese Germana, Moscianese Paolo e Bilanzola Cecilia, redatto dall’Arch. Roberto
Di Pizio, composto da: relazione tecnica illustrativa, relazione
geologica, norme tecniche di attuazione, computo metrico opere di urbanizzazione, schema di
convenzione (aggiornato a seguito della
controdeduzione all’osservazione della Provincia), schema opere pubbliche e
n. 11 tavole grafiche, che formano parte integrante e
sostanziale del presente atto, ma che, per ragioni pratiche, non si allegano e
vengono conservati, invece, presso il Servizio Urbanistico;
4) individuare, nel Dirigente dell’Area Servizi
alla Città ed al Territorio, il soggetto incaricato ad intervenire alla stipula
della convenzione e di tutti gli atti necessari e conseguenti, con ampia
facoltà di apportare in essi le indicazioni volte a meglio individuare gli
immobili, nonché a garantire e tutelare gli interessi dell’Ente.
Il Segretario Generale
D.ssa Daniela Marini
Il Presidente
Di Giacinto Nello