IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

DELIBERA

1)   dare atto che nessuna opposizione da parte di titolari di diritti reali, né osservazioni da parte di cittadini sono state presentate, mentre la Provincia di Teramo, con provvedimento dirigenziale del Settore B13 - Urbanistica n. 3919 del 27.12.2011 (Registro di Settore n. 163 del 15.12.2011), ha formulato osservazioni, come rilevasi dalla certificazione in atti del Dirigente dell’Area competente;

2)   controdedurre alle osservazioni della Provincia come di seguito riportato:

a)   si ritiene di non dover riadottare il piano di recupero, poiché l’edificio al piano terra rispetta la sagoma riportata nella tavola B3.15.2, allegata ad entrambi i P.R.G. (vigente ed adottato), mentre la parte superiore in aggetto non è modificativa dell’utilizzo degli spazi pubblici previsti in cessione gratuita al Comune. Il nuovo fabbricato non si colloca in aderenza a quello esistente, come previsto dalla relativa scheda d’ambito, ma lascia uno spazio dal confine pari a m. 1.50, dal momento che l’unità minima n. 1 è già stata precedentemente attuata (anno 2003) alle stesse condizioni.

      Vengono rispettati sia il numero dei piani, sia l’altezza massima, nonché la superficie massima edificabile;

      Ai fini del rispetto della legge 122/89 e ss.mm.ii., nonché dell’art. 1.6.2, comma 4, delle N.T.A. del P.R.G. (vigente e adottato) il piano interrato deve essere, necessariamente, utilizzato come garanzia di spazio adibito a parcheggio per  le nuove unità immobiliari;

b)   l’art. 4 dello schema di convenzione del piano di recupero, il quale già prevede chiaramente che: “tutte le manutenzioni del sottosuolo in oggetto sono a carico esclusivo della società cedente”, viene integrato con il seguente comma aggiuntivo: “Il soggetto proponente si obbliga per se e/o suoi aventi causa a qualsiasi titolo, a tenere indenne il Comune da danni, materiali e diretti, che si dovessero verificare nel sottosuolo, derivanti da rovina totale o parziale, oppure da difetti costruttivi delle opere per vizi del suolo o per difetto di costruzione comunque manifestatesi.

3)   approvare, ai sensi del vigente art. 20 della L.R. 12.4.1983, n. 18, il piano di recupero di iniziativa privata in zona B3.15, unità minima n. 2, di Via Genova, presentato dalla ditta Moscianese Silvana, Moscianese Germana, Moscianese Paolo e Bilanzola Cecilia, redatto dall’Arch. Roberto Di Pizio, composto da: relazione tecnica illustrativa, relazione geologica, norme tecniche di attuazione, computo metrico  opere di urbanizzazione, schema di convenzione (aggiornato a seguito della controdeduzione all’osservazione della Provincia), schema opere pubbliche e n. 11 tavole grafiche, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, ma che, per ragioni pratiche, non si allegano e vengono conservati, invece, presso il Servizio Urbanistico;

4)   individuare, nel Dirigente dell’Area Servizi alla Città ed al Territorio, il soggetto incaricato ad intervenire alla stipula della convenzione e di tutti gli atti necessari e conseguenti, con ampia facoltà di apportare in essi le indicazioni volte a meglio individuare gli immobili, nonché a garantire e tutelare gli interessi dell’Ente.

Il Segretario Generale

D.ssa Daniela Marini

Il Presidente

Di Giacinto Nello