IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

DELIBERA

1)   le premesse e la narrativa formano parte integrante e sostanziale del presente atto

2)   dare atto che, entro il prescritto termine del periodo di deposito, nessuna opposizione da parte di titolari di diritti reali, né osservazioni da parte di cittadini sono state presentate, come si evince dalla certificazione in atti del Dirigente dell’Area competente;

3)   precisare che la Provincia di Teramo, con provvedimento del Dirigente del Settore Urbanistica, Pianificazione Territoriale, Difesa del Suolo n. 2087 del 20.9.2011 (Registro di Settore n. 111 del 16.9.2011), acquisito al protocollo del Comune il 28.9.2011 al n. 40933, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, ha ritenuto la variante in esame compatibile con le previsioni insediative del vigente P.T.P. per le seguenti motivazioni:

-    negli insediamenti recenti in via di consolidamento, il P.T.P. richiede il completamento della dotazione di servizi puntuali e di relazione;

-    la trasformazione di un’area dalla destinazione di verde pubblico attrezzato ad attrezzature pubbliche non modifica la dotazione di standard di piano;

4)   approvare, ai sensi dell’art. 11 della L.R. 12.4.1983, n. 18 e ss.mm.ii., la variante al P.R.G. vigente e alla variante generale al P.R.G. adottata, conseguente all’approvazione del progetto preliminare per la realizzazione del “Centro di lavoro guidato per disabili intellettivi e relazionali”, relativa all’area di competenza dell’A.N.F.F.A.S. - Onlus di Giulianova e a quella di competenza del Comune di Giulianova, le quali da zona F4 - Aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport - passano a zona F 1 - Attrezzature pubbliche di livello locale - come riportato nella tavola I.1, a firma dell’arch. Leo Medori, che forma parte  integrante e sostanziale del presente atto, ma che, per ragioni pratiche, non si allega e viene conservata, invece, presso il Settore Pianificazione Urbanistica

5)   precisare che, nel caso in esame, essendo interessato dall’intervento un unico edificio, non č necessaria la valutazione ambientale strategica, in base a quanto disposto dall’art. 6, comma 12, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..

Il Segretario Generale

D.ssa Daniela Marini

Il Presidente

Di Giacinto Nello