IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

DELIBERA

1)   prendere atto che nessuna opposizione da parte di titolari di diritti reali, né osservazioni di cittadini sono state presentate, mentre la Provincia, con delibera del Consiglio Provinciale n. 63 del 9.9.2008, per le parti in variante al  P.R.G., ha espresso parere di compatibilità con le previsioni insediative del P.T.P. ed ha formulato due osservazioni, come rilevasi dalla certificazione in atti del Dirigente dell’Area competente;

2)   controdedurre alle osservazioni della Provincia, così come di seguito riportato:

-    l’aumento della superficie fondiaria, rispetto alle previsioni del P.R.G., è conseguenza del prolungamento della viabilità di piano, necessaria per consentire l’innesto su Via Falgioni. Il notevole aggravio di spesa non è proporzionale al modesto incremento di superficie edificabile, pari a mq. 90. La diminuzione della superficie edificabile da destinare a funzioni non residenziali a favore di quella residenziale è motivata dal fatto che trattasi di una zona a tendenza prettamente residenziale, senza alcuno sbocco commerciale, che, viceversa, è predominante nella fascia edificata lungo la S.S. 80;

-    circa il rispetto delle quantità minime di superfici a standard, previste dall’art. 2 del D.M. 1444/68, si fa presente che nell’intero quartiere di Villa Pozzoni, con prevalenza lungo la S.S. 80, sono presenti numerose attività non residenziali (negozi, minimarket, palestre, attività artigianali, ecc.), per cui la diminuzione della superficie edificabile non residenziale, nell’unità minima in esame, può ritenersi plausibile con la situazione complessiva dell’intero agglomerato urbano di Villa Pozzoni; il rispetto delle quantità minime di standard è garantito;

3)   approvare, ai sensi dell’art. 20 della L.R. 12.4.1983, n. 18 e ss.mm.ii., il piano di lottizzazione convenzionata delle aree costituenti l’unita minima d’intervento n. 1 della zona C.6 di Villa Pozzoni, distinte in catasto al foglio n. 21, particelle n. 244, n. 249 in parte, n. 642 in parte, n. 748 in parte, n. 749 in parte e n. 1017 in parte, presentato dalle ditte Falgioni Giuseppe, Di Pasquale Rosina, Concetto Mario, Concetto Ercole e Di Mattia Elisabetta, redatto dall’arch. Matteo Silich e dal geom. Kristian Passacqua, ognuno per le rispettive competenze, costituito da: relazione tecnica, relazione geologica, preventivo spesa opere di urbanizzazione, norme tecniche di attuazione, schema di convenzione e n. 21 tavole grafiche, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, ma che, per ragioni pratiche, non si allegano e vengono conservati, invece, presso il Settore Pianificazione Urbanistica;

4)   dichiarare, ai sensi dell’art. 22, comma 3, lett. b), del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii., che il piano di lottizzazione in esame, approvato al precedente punto 3), contiene precise disposizioni planovolumetriche, tipologiche, formali e costruttive, per cui gli interventi in essa previsti possono essere realizzati anche mediante denuncia di inizio attività, ad eccezione di quanto deve essere edificato sul lotto n. 7, per la cui realizzazione necessita il permesso di costruire;

5)   individuare, nel Dirigente dell’Area Servizi alla Collettività e Territorio, il soggetto incaricato ad intervenire alla stipula della convenzione e di tutti gli atti necessari e conseguenti, con ampia facoltà di apportare in essi le indicazioni volte a meglio individuare gli immobili, nonché a garantire e tutelare gli interessi dell’Ente;

6)   inviare il presente atto, una volta divenuto esecutivo, alla Provincia di Teramo, come richiesto al punto n. 3 del dispositivo della richiamata deliberazione del Consiglio Provinciale n. 63/2008.

Il Vice Segretario Generale

Dr. Donato Simeone

Il Presidente

Di Giacinto Nello