il Commissario delegato per la ricostruzione
Presidente della Regione Abruzzo

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 adottato ai sensi dell’art. 3, comma I, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall’art.1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante ad oggetto “ dichiarazione dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli  eventi sismici che hanno interessato la provincia di L’Aquila ed altri comuni della Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, pubblicato sulla G.U. n.81 del 7 aprile 2009, recante ad oggetto “ dichiarazione dello stato d’emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la provincia di L’Aquila ed altri comuni della Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2010, pubblicato sulla G.U. n.1 del 3 gennaio 2011, recante ad oggetto “ proroga dello stato d’emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la provincia di L’Aquila ed altri comuni della Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009” ;

Visto l’art.1, comma I, del decreto-legge 28 aprile 2009 n.39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n.77, con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art.5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n.225, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n.195  convertito in legge 26 febbraio 2010, n. 26, recante “ disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l’avvio della fase post emergenziale nel territorio della Regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e alla protezione civile “ e, in particolare, l’’art.1 che dispone che “ il Presidente della Regione Abruzzo, Commissario delegato per le attività di cui all’art.4, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, assume le funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, a decorrere dal 1 febbraio 2010 e per l’intera durata dello stato di emergenza, operando con i poteri e le deroghe di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate per superare il contesto emergenziale”;

Visto in particolare l’articolo 5 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3761 del 1 maggio 2009, con cui si dispone che “ i sindaci di cui all’art.1, comma 2, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39 sono nominati soggetti attuatori per garantire immediata effettività ai provvedimenti del Commissario delegato e la continuità dei servizi tecnico  amministrativi comunali”;

Visto il decreto n. 3 del 16 aprile 2009 del Commissario delegato, così come modificato ed integrato dal decreto  n. 11 del 17 luglio 2009, recante ad oggetto “ individuazione dei comuni danneggiati dagli eventi sismici che hanno colpito la provincia di L’Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009”;

Visto il decreto commissariale n. 66 del 29.6.2011, di nomina dell’Ing. Giuseppe Romano, Direttore Regionale VV.F. per la Sicilia, quale Soggetto Attuatore per la rimozione delle macerie come previsto dalla ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 febbraio 2011, n.3923; 

DECRETA

Articolo 1

I Sindaci nominati soggetti attuatori ai sensi dell'articolo 5 della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3761 del 1 maggio 2009 agiscono per garantire immediata effettività ai provvedimenti del Commissario Delegato e continuità dei servizi tecnico amministrativi comunali.

I Sindaci, in qualità di soggetti attuatori, agiscono per l’adozione dei provvedimenti di attuazione di quanto previsto dagli articoli 1 e 2 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3767 del 13 maggio 2009.

Articolo 2

Il Soggetto attuatore per la rimozione delle macerie, in base a quanto disposto dall’art. 1 del decreto commissariale n.66 del 29.6.2011 opera per la predisposizione, l’attuazione e il coordinamento delle attività di cui all’art. 1 della O.P.C.M. 3923/2011 per quanto non di competenza dei sindaci ai sensi delle norme richiamate nell'articolo 1.

Il Commissario Delegato, tramite il Soggetto attuatore per la rimozione delle macerie, in base a quanto disposto dall’articolo 2 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3923 del 18 febbraio 2011, come modificata dalla O.P.C.M. n. 4014/2012, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 19, comma 1, della O.P.C.M. n. 3797 del 30 luglio 2009, può operare in via sostitutiva in materia di organizzazione delle attività di gestione dei rifiuti di cui all’OPCM n. 3923/2011 in tutti i comuni individuati con decreti commissariali n. 3/2009 e n. 11/2009. Detta azione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 2 della O.P.C.M. 3923/2011 come modificato dall'articolo 2 della O.P.C.M. 4014/2012, può essere attivata, su richiesta motivata del sindaco o in caso di sua accertata inadempienza, dal Soggetto attuatore per la rimozione delle macerie su delega del Commissario Delegato per la Ricostruzione.

Articolo 3

I Sindaci nominati, con provvedimento del Commissario Delegato alla Ricostruzione, soggetti attuatori ai sensi delle norme richiamate al precedente articolo 1, o comunque autorizzati o incaricati della esecuzione di attività connesse con la gestione dei rifiuti e la rimozione delle macerie e terre e rocce da scavo conseguenti al sisma del 6 aprile 2009, provvedono direttamente alla predisposizione ed all'attuazione di quanto necessario al compimento del mandato ricevuto.

Restano fermi i compiti di predisposizione, attuazione e coordinamento non esplicitamente assegnati ai sindaci ai sensi del precedente comma, conferiti al soggetto attuatore per la rimozione delle macerie con il decreto commissariale n. 66/2011 nonché, su delega del Commissario Delegato per la Ricostruzione, la possibilità di agire in via sostitutiva ai sensi di quanto disposto dall'articolo 19, comma 1, della O.P.C.M. n. 3797 del 30 luglio 2009.

Le disposizioni del presente decreto sono sottoposte al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti ai sensi dell’art. 2, commi 2-sexies e 2-septies, del D.L. 225/2010 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10/2011.

Il presente decreto, espletate le procedure di cui al periodo precedente, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e nel sito internet ufficiale del Commissario Delegato per la Ricostruzione  www.commissarioperlaricostruzione.it. ed avrà decorrenza  dalla data di pubblicazione nel predetto sito.

L’Aquila, lì 15.05.2012

Il Commissario Delegato per la Ricostruzione
Presidente della Regione Abruzzo

Giovanni Chiodi