IL PRESIDENTE DELLA
REGIONE ABRUZZO
IN QUALITA’ DI COMMISSARIO AD ACTA

(Deliberazione del Consiglio dei Ministri
dell’11/12/2009)

Omissis

RICHIAMATA la Deliberazione n. 14/09 del 12 marzo 2009 - avente ad oggetto “Interventi finalizzati al ripiano del disavanzo inerente la spesa sanitaria complessiva anno 2008 – Modifica misure di compartecipazione alla spesa farmaceutica convenzionata  anno 2009 –Obiettivo L6 Sistema Sanitario Regionale 2007-2009 (cap. 2.1.3.1.8)” – con cui il Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del Settore Sanità della Regione Abruzzo modificava le misure di compartecipazione alla spesa farmaceutica allora vigenti, ai sensi della D.G.R. n. n. 1540 del 27.12.2006, fissando l’entrata in vigore del provvedimento amministrativo al 20 marzo 2009 – giusta rettifica resa con Deliberazione n. 15/09 del 13 marzo 2009 -  ;

ATTESO che la predetta Deliberazione n. 14/09 del 12 marzo 2009 introduceva le seguenti forme di partecipazione degli assistiti alla spesa farmaceutica:

1.   Per ogni pezzo prescritto con prezzo al pubblico uguale o inferiore ad € 5, l’assistito è tenuto a corrispondere una quota fissa pari ad € 0,50 sino ad un massimo di € 1 a ricetta;

2.   Per ogni pezzo prescritto con prezzo al pubblico superiore ad € 5, l’assistito è  tenuto a corrispondere una quota fissa pari a € 2,0 sino ad un massimo di € 4 a ricetta;

3.   I cittadini rientranti nelle categorie di cui all’allegato A – parte integrante della citata  Deliberazione n. 14/09 – sono esentati dalla partecipazione alla spesa di cui ai precedenti punti 1) e 2);

4.   I cittadini rientranti nelle categorie di cui all’allegato B – parte integrante della citata  Deliberazione n. 14/09 - sono esentati dalla partecipazione alla spesa di cui ai precedenti punti 1) e 2), limitatamente ai farmaci connessi al trattamento della patologia per la quale hanno diritto all’esenzione;

5.   I cittadini rientranti nelle categorie di cui all’ allegato C – parte integrante della citata  Deliberazione n. 14/09 - sono tenuti a corrispondere una quota ridotta pari ad € 1,0 a pezzo, sino ad un massimo di € 2,0 a ricetta;

6.   La quota di compartecipazione siccome sopra previsto non si applica ai farmaci (sia essi branded – ossia specialità medicinali che hanno perso il brevetto sul principio attivo - che unbranded – ossia farmaci equivalenti senza il nome di fantasia e identificati dalla denominazione comune internazionale del principio attivo ) che si adeguano al prezzo di riferimento regionale - ai sensi dell’art. 7 del D.L. 347/01, 347 convertito, con modificazioni, dalla L. 16 novembre 2001, n.405 e successive modificazioni – siccome individuato dal Servizio Assistenza Distrettuale – Assistenza Farmaceutica della Direzione Sanità (ora Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale della Direzione Politiche della Salute) con proprie Determine Dirigenziali;

DATO ATTO che – ai sensi del succitato allegato A - i soggetti esentati nella Regione Abruzzo dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica per motivi di reddito, individuati con codice E,  sono i seguenti:

-    soggetti titolari di assegno (ex pensione) sociale (ex art. 8, comma 16 della L. 537/1993 e s.m.i.),

-    nuclei familiari con reddito annuo fino a 10.000 euro, incrementato di 750 euro per ogni figlio a carico, fino ad un massimo di 2.250 di elevazione;

DATO ATTO altresì che la predetta Deliberazione n. 14/09:

-    al punto 3) recepisce integralmente le disposizioni rese con la circolare del Servizio Assistenza Distrettuale Attività Territoriali Sanitarie della Direzione Sanità prot. N. 19295/DG5 del 1 agosto 2005 con la quale sono state codificate le condizioni di esenzione dalla partecipazione alla spesa;

-    al punto 4) recepisce le disposizioni rese con la circolare del Servizio Assistenza Distrettuale Attività Territoriali Sanitarie della Direzione Sanità prot. N. 8197/DG5 del 30 marzo 2006, limitatamente alla parte ove vengono emanate disposizioni sulle modalità per attestare il diritto all’esenzione dal ticket sanitario per motivi di reddito;  

RICHIAMATO il Decreto del Commissario ad acta n. 17/2011 del 22.04.2011- avente ad oggetto “INTEGRAZIONE  DELIBERAZONE DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 14/09 DEL 12 MARZO 2009 E S.M.I. – MISURE  DI COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA FARMACEUTICA CONVENZIONATA” il quale, in sostituzione di quanto previsto nel decreto n. 14/09 del 12 marzo 2009, dispone che:

1.   a far data dal 27 aprile 2011, in caso di farmaci equivalenti che, pur inseriti nella cd. lista di trasparenza non si adeguano al prezzo di riferimento stabilito dall’Agenzia Italiana del Farmaco - ai sensi dell’art. 7 del D.L. 347/01, 347 convertito, con modificazioni, dalla L. 16 novembre 2001, n.405 e successive modificazioni – la quota fissa di compartecipazione fosse pari ad € 0,5/pezzo;

2.   alla quota fissa di cui al punto precedente si aggiungesse la differenza sul prezzo di riferimento siccome ridefinito dall’Agenzia Italiana del Farmaco - ai sensi dell’art. 7 del D.L. 347/01, 347 convertito, con modificazioni, dalla L. 16 novembre 2001, n.405 e successive modificazioni;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 17.03.2008 avente ad oggetto “Revisione del decreto ministeriale 18 maggio 2004, attuativo del comma 2 dell'articolo 50 della legge n. 326 del 2003 (Progetto tessera sanitaria), concernente il modello di ricettario medico a carico del Servizio sanitario nazionale” ed, in  particolare, l’ Allegato 12 del disciplinare tecnico allegato al medesimo decreto, il quale prevede la codifica nazionale delle condizioni di esenzione dalla partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria;

RAVVISATA la necessità - in una logica di omogeneizzazione sul territorio regionale della materia di esenzioni ticket per motivi di reddito - di recepire anche per le prestazioni di assistenza farmaceutica la codifica nazionale delle condizioni di esenzione di cui al Decreto del 17.03.2008, analogamente a quanto disposto per le esenzioni per reddito per le prestazioni di specialistica ambulatoriale, limitatamente ai soggetti individuati con codice E02,E03,E04, così come segue:

 

ATTESO inoltre che con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’11 dicembre 2009 sono state stabilite nuove modalità per la verifica delle esenzioni dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, in base al reddito, , tramite il supporto del Sistema Tessera Sanitaria di cui all’art. 50 della L. 326/2003;

RICHIAMATA la DGR n. 178 del 14.03.2011, siccome rettificata con D.G.R. 276 del 22.04.2011 con la quale veniva stabilito che “…a decorrere dal 1° aprile 2011, per la verifica delle esenzioni in base al reddito, dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, si applica integralmente, limitatamente alle prestazioni di specialistica ambulatoriale, il D.M. 11 dicembre 2009, pubblicato in G.U. 30/12/2009 n. 302…”;

PRESO ATTO che allo stato attuale le modalità per la verifica delle esenzioni di cui al D.M. 11 dicembre 2009, sono valevoli a livello regionale limitatamente alle prestazioni di specialistica ambulatoriale;

CONSIDERATO CHE  allineare, anche se in parte, le disposizioni regionali in materia di ticket farmaceutico a quelle in materia di esenzione per reddito per le prestazioni di specialistica ambulatoriale rende attuabili, anche per la spesa farmaceutica convenzionata, le disposizioni di cui al DM 11 dicembre 2009 concernenti il controllo delle esenzioni sanitarie per motivi di reddito, tramite il supporto del sistema Tessera Sanitaria di cui all’art. 50 del D.L. n. 269/2003 convertito con modificazioni in legge 24 novembre 2003, n. 326;

RITENUTO opportuno uniformare la disciplina in materia dei codici di esenzione alle disposizioni di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 17.03.2008 nonché le modalità per la verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, tramite il supporto del Sistema Tessera Sanitaria di cui all’art. 50 della L. 326/2003;

ATTESO inoltre che – giusta comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27 marzo 2012 - con riferimento a quanto previsto dal DM 11/12/2009, concernente il controllo delle esenzioni sanitarie per reddito tramite il supporto del Sistema Tessera Sanitaria, sono stati resi disponibili, attraverso il Sistema TS, gli esiti delle elaborazioni sui dati reddituali riferiti all’anno 2010, con l’indicazione del diritto all’esenzione per reddito (secondo i criteri stabiliti dall’art. 8, comma 16 della L. 537/1993) per ogni assistito risultante al Sistema TS;

CONSIDERATO CHE  attraverso la disponibilità di tali dati, ciascuna regione potrà procedere all’attuazione di quanto previsto dal citato DM 11/12/2009, ai fini del controllo dell’accesso dell’assistito al diritto all’esenzione per reddito dalla compartecipazione alla spesa sanitaria;

RITENUTO di fissare la data di entrata in vigore della nuova disciplina in materia di esenzione dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica al 1 agosto 2012;

RITENUTO altresì, al fine di non causare alcun disagio all’utenza interessata, di stabilire che, sino al 31 agosto 2012, possa essere utilizzata anche la vigente modalità di attestazione di esenzione per motivi di reddito;

CONSIDERATO CHE  le motivazioni sopra addotte a sostegno del presente atto indicano l’urgenza e l’indifferibilità della emanazione dello stesso, tali da procrastinarne la trasmissione al  Tavolo di monitoraggio del Piano di Risanamento del Sistema Sanitario Regionale - all’uopo costituito dal Ministero della Salute e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze al fine della corretta verifica degli adempimenti da porre in essere per l’esecuzione del Piano di Risanamento di cui sopra -  per la dovuta valutazione, ordinariamente preventiva ;

TUTTO ciò premesso

decreta

per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano

1.   di recepire integralmente la codifica nazionale delle condizioni di esenzione di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 17.03.2008 anche per le prestazioni di assistenza farmaceutica;

2.   di recepire anche per le prestazioni di assistenza farmaceutica la codifica nazionale delle condizioni di esenzione di cui al Decreto del 17.03.2008, analogamente a quanto disposto per le esenzioni per reddito per le prestazioni di specialistica ambulatoriale, così come segue:

3.   di approvare gli allegati A, B, C – che costituiscono parte integrante del presente decreto – ove sono individuate le tipologie di pazienti per i quali è prevista l’esenzione totale o parziale dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica con le relative codifiche;

4.   di adottare il regime di compartecipazione alla spesa farmaceutica dal parte del cittadino, siccome definite nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente Decreto;

5.   di recepire integralmente le modalità di attestazione e verifica delle esenzioni dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica per motivi di reddito, siccome previste dal D.M. 11 dicembre 2009;

6.   di fissare la data di entrata in vigore della nuova disciplina in materia di esenzione dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica al 1 agosto 2012;

7.   di stabilire che, al fine di non causare alcun disagio all’utenza interessata, sino al 31 agosto 2012, potrà essere utilizzata anche la vigente modalità di attestazione di esenzione per motivi di reddito;

8.   di trasmettere, per gli adempimenti di competenza, il presente provvedimento ai Direttori Generali delle A.A.S.S.L.L. della Regione Abruzzo, ai Servizi Farmaceutici delle A.A.S.S.L.L. della Regione Abruzzo, ai medici prescrittori per il tramite dei competenti Servizi aziendali nonché alle  OO.SS. delle farmacie convenzionate pubbliche e private;

9.   di pubblicare il presente provvedimento per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo nonché sul Portale della Sanità della Regione Abruzzo http:// sanitab.regione.abruzzo.it  e sul sito della Regione Abruzzo appositamente dedicato all’Informazione Indipendente sui Farmaci www.farmaci.abruzzo.it;

10. di trasmettere il presente atto al  Tavolo di monitoraggio del Piano di Risanamento del Sistema Sanitario Regionale, costituito dal Ministero della Salute e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per la dovuta validazione.

IL SUB - COMMISSARIO

Dott. Giuseppe Zuccatelli

IL COMMISSARIO AD ACTA

Dott. Giovanni Chiodi

Segue Allegato

Allegato 1