il dirigente del servizio
Premesso che
• la L.R. 24/2005 “Testo Unico in materia di sistemi di trasporto a mezzo di impianti a fune, o ad essi assimilati, piste da sci ed infrastrutture accessorie” disciplina la realizzazione e la gestione delle componenti di un’area sciabile attrezzata;
• sono componenti di un’area sciabile attrezzata le piste da sci, riservate alla circolazione di chi utilizza sci o attrezzi similari (monosci, sci corti, telemark, ecc.) nonché tavole da neve (snowboard);
• l’art. 60 “Collaudo ed autorizzazione del pubblico esercizio delle piste” della citata L.R. 24/2005, tra l’altro, prevede la nomina dei collaudatori, estivo ed invernale, che dovranno redigere rispettivamente il certificato estivo ed invernale;
• con le determinazioni dirigenziali n° DE9/42, DE9/43, DE9/44 DE9/45 del 27/04/2012, pubblicate sul BURA ordinario n°27del 16.05.2012 e sul Portale Regionale, venivano approvati gli Avvisi Pubblici per l'Affidamento di Incarichi Professionali per la nomina dei collaudatori, ai fini della redazione dei certificati di collaudo estivo ed invernale necessari per il rilascio delle autorizzazioni al pubblico esercizio, relativi rispettivamente a:
- pista da sci destinata ad Area Attrezzata per le “evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo snowboard” denominata “SNOW PARK”, nella stazione invernale di Campo Felice in Comune di Rocca di Cambio (AQ);
- piste da sci denominate “Fontefredda Dx” e “Fontefredda Sx”, con infrastrutture accessorie ed innevamento artificiale, di raccordo alla piste esistenti in località Monte Magnola, nella stazione invernale di Ovindoli Magnola, in Comune di Ovindoli (AQ) della ditta esercente Monte Magnola Impianti S.r.l.;
- piste da sci: Raccordo “Raccordo seggiovia A.- Pizzalto e piste Paradiso e Canguro”; - “Raccordo seggiovia A.- Pizzalto e piste Variante Lago D’Avoli e 7 bis”; - “Allargamento della pista Variante Lago D’Avoli” nella stazione invernale dell’Aremogna-Pizzalto, in Comune di Roccaraso (AQ);
- apprestamento della pista da sci denominata “N°3 Dei Lamponi”, nella stazione invernale di Campo Rotondo in Comune di Cappadocia (AQ) della ditta esercente Monna Rosa S.r.l.;
Dato atto:
• che con nota n°20/FR/AQ del 29.05.2012 la Federazione regionale degli Ordini degli Ingegneri D'Abruzzo, contestava il criterio di conferimento dell’incarico de quo che prevedeva essere “prioritario l’ordine cronologico delle richieste pervenute, determinato dalla data del timbro postale di partenza”, ritenendo lo stesso contrario ai criteri di trasparenza, rotazione, professionalità e competenza previsti dalla vigente normativa in materia e quindi invitando questa Direzione a voler procedere all’annullamento degli Avvisi pubblici in questione;
• che le osservazioni formulate dalla predetta Federazione, sono state ritenute meritevoli di accurato esame ed approfondimento finalizzato a rimuovere, se necessario, le eventuali cause di illegittimità sollevate dalla stessa;
• che in data 01/06/2012 con propria D.D N°DE9/050, che qui integralmente si richiama, veniva disposta, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2, 7 e 21 quater della legge 241/90 e s.m.i, la sospensione fino alla data del 30.06.2012, dell’esecutorietà e dell’efficacia dei provvedimenti dirigenziali n° DE9.42, DE9.43, DE9.44 e DE9.45 del 27 aprile 2012;
• che nei termini ordinari di scadenza degli avvisi pubblici sono pervenute n°143 domande;
• che a tutti i soggetti partecipanti è stato formalmente comunicato l’avvio del procedimento di sospensione;
• che a seguito della segnalazione effettuata dalla Federazione regionale degli Ordini degli Ingegneri D'Abruzzo si è tenuto presso la Direzione regionale Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e logistica, il 13 giugno 2012, un incontro esteso anche ai rappresentanti delle Federazioni regionali degli Ordini Professionali degli Ingegneri – Architetti – Dottori Agronomo Forestale;
Accertato nel corso della procedura, che l’unico e prevalente criterio per l’affidamento dell’incarico professionale di collaudatore, così come stabilito negli avvisi pubblici in argomento (priorità dell’ordine cronologico delle istanze), non era pienamente conforme alla vigente normativa in materia;
Ritenuto, quindi necessario, nel pieno esercizio dello jus poenitendi che costituisce manifestazione della discrezionalità dell’Amministrazione, ripristinare la legalità violata, mediante l’annullamento in autotutela dei richiamati Avvisi Pubblici, anche al fine di evitare possibili eventuali contenziosi sui criteri di selezione in essi indicati;
Ravvisato un preminente, attuale e concreto interesse pubblico all’annullamento della procedura di selezione per il conferimento dell’incarico professionale di cui trattasi, in quanto non idonea a garantire l’imparzialità e il buon andamento dell’azione amministrativa, in ossequio all’art. 97 Cost, risultando il criterio di selezione prescelto non in grado di comparare il merito e/o le capacità professionali nonché di selezionare la migliore offerta economica, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, professionalità e competenza;
Dato atto che secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, fino al conferimento dell’incarico i meri partecipanti ad una procedura selettiva vantano una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento e che pertanto il provvedimento di annullamento o di revoca di un bando può essere adottato in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che sconsigliano la prosecuzione dell’iter concorsuale, rendendone evidente l’inopportunità (fra tutte vedasi C.d.S. sezione 3, sentenza 1° agosto 2011, n°4554);
Ritenuto altresì d’interesse prevalente il superamento di ogni possibile ed ulteriore situazione di incertezza riguardo ai criteri e modalità di selezione contenuti negli avvisi pubblici in argomento, con la riformulazione di nuovi avvisi ai sensi della normativa vigente;
Ravvisata pertanto la necessità di disporre l’annullamento, ai sensi dell’art 21 nonies delle legge 241/90, delle determinazioni dirigenziali n° DE9.42, DE9.43, DE9.44 e DE9.45 del 27 aprile 2012, con le quali sono stati approvati gli avvisi di che trattasi, al fine di procedere con la riformulazione dei nuovi avvisi pubblici;
Vista la L. 7 agosto 1990 n°241 e s.m.i.
DETERMINA
per le motivazioni sopra esposte:
1. di disporre, ai sensi e per gli effetti dell’art 21nonies della legge 241/90 e s.m.i, l’annullamento dei provvedimenti dirigenziali n° DE9.42, DE9.43, DE9.44 e DE9.45 del 27 aprile 2012, aventi ad oggetto l'approvazione degli Avvisi Pubblici per l'affidamento di incarico professionale per la nomina del collaudatore, ai fini della redazione dei certificati di collaudo estivo ed invernale necessari per il rilascio dell’autorizzazione al pubblico esercizio relativi rispettivamente a:
• pista da sci destinata ad Area Attrezzata per le “evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo snowboard” denominata “SNOW PARK”, nella stazione invernale di Campo Felice in Comune di Rocca di Cambio (AQ);
• piste da sci denominate “Fontefredda Dx” e “Fontefredda Sx”, con infrastrutture accessorie ed innevamento artificiale, di raccordo alla piste esistenti in località Monte Magnola, nella stazione invernale di Ovindoli Magnola, in Comune di Ovindoli (AQ) della ditta esercente Monte Magnola Impianti S.r.l.;
• piste da sci: Raccordo “Raccordo seggiovia A.- Pizzalto e piste Paradiso e Canguro”; - “Raccordo seggiovia A.- Pizzalto e piste Variante Lago D’Avoli e 7 bis”; - “Allargamento della pista Variante Lago D’Avoli” nella stazione invernale dell’Aremogna Pizzalto, in Comune di Roccaraso (AQ);
• apprestamento della pista da sci denominata “N°3 Dei Lamponi”, nella stazione invernale di Campo Rotondo in Comune di Cappadocia (AQ) della ditta esercente Monna Rosa S.r.l.;
2. di procedere, ai sensi dell'art.7 della L. 241/90 e a cura dell'Ufficio Linee Funiviarie, Sciovie e piste da Sci, alla notifica del presente provvedimento ai soggetti che, entro i termini previsti, hanno presentato le domande di partecipazione;
3. di rinviare ad un successivo provvedimento l'approvazione di nuovi avvisi pubblici per l'affidamento degli incarichi di collaudo estivo ed invernale delle piste da sci di che trattasi;
4. di
disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet della
Regione Abruzzo e sul B.U.R.A.
PER Il dirigente del servizio
Vacante
il direttore regionale
Avv. Carla Mannetti