il dirigente del servizio

VISTA la Legge Regionale 21 settembre 1999, n. 86 recante: “Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali d’affezione” e, in particolare, l’art. 14, comma 12° della legge che prevede l’esclusiva competenza dei soggetti pubblici alla cattura dei cani vaganti, randagi o inselvatichiti, ovvero da soggetti privati autorizzati dalla Regione, previo parere favorevole della ASL competente per territorio;

VISTA l’istanza avanzata dalla Animals Center di Di Pasquale Rocco con sede in Bucchianico (CH) in C.da Costa Cola  per il rilascio dell’autorizzazione alla cattura dei cani randagi o inselvatichiti in favore del Sig. Di Pasquale Rocco;

RICHIAMATA la nota prot. n. 0036411U12-CH del 21.06.2012, ricevuta il successivo 22.06.2012, al prot. n. RA/146159 con la quale il Servizio Veterinario di Sanità Animale della ASL di Lanciano, Vasto, Chieti ha espresso il proprio NULLA - OSTA al rilascio dell’autorizzazione richiesta dalla Animals Center di Di Pasquale Rocco di Bucchianico (CH), verificata la capacità tecnica operativa e professionale dell’interessato ed il possesso delle attrezzature necessarie, giusta espressa richiesta di questo Servizio prot. n. RA/138730/21/SA.19 del 14.06.2012;

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8.2.1954, n. 320;

VISTA la legge 24 agosto 1991, n. 281, recante: “legge quadro in materia di affezione e prevenzione del randagismo”;

VISTO l’art. 10 della Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, approvata a Strasburgo il 13.11.1987 e firmata dall’Italia;

VISTO il D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 116 “Attuazione della Direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici”;

VISTA la Legge 22.11.1993, n. 473 “Nuove norme contro il maltrattamento degli animali”;

VISTA la Circolare del Ministero della Sanità n. 5 del 14.5.2001 “Attuazione della Legge 14.8.1991, n. 281”;

VISTO il Decreto 6 maggio 2008 del Ministero della Salute;

VISTA l’Ordinanza del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 3.3.2009 concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani;

RITENUTO di poter accogliere la istanza in parola, giusta art. 14, comma 12°, della L.R. n. 86/99;

VISTA  la L.R. 14 settembre 1999, n. 77 recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” e le sue successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTA la regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

VISTA la L.R. 14 settembre 1999, n. 77 recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”  e le sue successive modifiche ed integrazioni;

determina

- per le ragioni e le finalità espresse in narrativa –

1)   di autorizzare il Sig. Di Pasquale Rocco, nato a Chieti l’11 settembre 1942 ed ivi residente in Via dei Martiri Lancianesi, 49, titolare della Ditta denominata Animals Center di Di Pasquale Rocco con sede in Bucchianico (CH) in C.da Costa Cola - Partita IVA n. 00651930695 ad effettuare il servizio di cattura dei cani vaganti, randagi o inselvatichiti, ai sensi dell’art. 14, comma 12°, della L.R. 21 settembre 1999, n. 86;

2)   di stabilire che la cattura dei cani vaganti, randagi o inselvatichiti avvenga secondo le modalità previste dall’art. 14 della L.R. n. 86/99 e nel rispetto delle norme vigenti in materia;

3)   di rammentare che, ai sensi della richiamata L.R. n. 86/99, art. 4, comma 1° - lett A), i cani così catturati dovranno essere condotti senza indugio presso la struttura di prima accoglienza (Canile Sanitario) predisposta dalla ASL territorialmente competente;

4)   di trasmettere copia del presente provvedimento al Sig. Di Pasquale Rocco, titolare della Ditta denominata Animals Center con sede in Bucchianico (CH) in C.da Costa Cola. ed al Servizio di Sanità Animale della ASL di Lanciano, Vasto, Chieti;

5)   di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.A. (Bollettino Ufficiale della regione Abruzzo);

6)   di trasmettere copia della presente determinazione al Direttore Regionale della Direzione Politiche della Salute, ai sensi dell’art. 16 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7.

Il dirigente del servizio

Dott. Giuseppe Bucciarelli