il dirigente del servizio

VISTO il Decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e di riorganizzazione dell’Amministrazione centrale;

VISTA la Direttiva del Consiglio 2000/29/CE dell'8 maggio 2000, concernente "Misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente  le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali" che, tra l'altro, affida le attività di controllo fitosanitario ai Servizi fitosanitari regionali i quali, ai sensi dell'articolo 50 lettere g) ed i), devono:

-    prescrivere, sul territorio di propria competenza, tutte le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, nonché dei materiali di imballaggio, recipienti o quant'altro possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

-    istituire zone caratterizzate da uno specifico status fitosanitario e prescrivere per tali zone tutte le misure fitosanitarie ritenute idonee a prevenire la diffusione di organismi nocivi, compreso il divieto di messa a dimora e l'estirpazione delle piante ospiti di detti organismi;

VISTO il D.M. 28 luglio 2009 "Lotta obbligatoria per il controllo del virus Plum pox virus (PPV), agente della  Vaiolatura delle drupacee (Sharka)" in appresso denominato Decreto;

CONSIDERATO che il sopracitato decreto definisce all’art. 2 punto 1 lettera a) piante di drupacee suscettibili: albicocco, ciliegio, pesco, susino; lettera b) “zona indenne”: il territorio dove non è stato riscontrato il virus PPV o dove lo stesso è stato eradicato ufficialmente; lettera c) “area contaminata”: campo di produzione o vivaio in cui è stata accertata ufficialmente con analisi di laboratorio la presenza del virus PPV; lettera e) “zona tampone”: zona di almeno 1 Km di larghezza, di separazione fra una zona indenne e un’area contaminata o fra una zona indenne  e una zona d’insediamento;

TENUTO CONTO che il monitoraggio effettuato nella primavera - estate del 2011 dal Servizio Fitosanitario Regionale, Difesa e Qualificazione delle Produzioni - ex ARSSA in ottemperanza al Decreto di lotta obbligatoria contro il virus della Sharka (art. 3 comma 1 e 2) ha portato al rilevamento di numerose piante di pesco delle varietà Kalos 1 e Kalos 2 con sintomi di Sharka su foglie e frutti e che le analisi di laboratorio, eseguite con test immuno-enzimatico (ELISA) presso il laboratorio del Servizio Fitosanitario Regionale, Difesa e Qualificazione delle Produzioni - ex ARSSA hanno confermato la presenza del virus in questione;

TENUTO CONTO che le piante infette dal virus della Sharka sono state rinvenute in frutteti siti nei comuni di San Salvo e Cupello (CH) i cui dati identificativi sono di seguito riportati in tabella

 

AREA CONTAMINATA N.

 

 

LOCALITA’

 

COMUNE

 

COORDINATE GEOGRAFICHE PER PERIMETRAZIONE AREA CONTAMINATA

 

1

 

Piana S. Angelo

 

S. Salvo - CH

X 0478592 - Y 4565046;  X 0478741- Y 4655985

X 0478768 – Y 4655955;  X 0478586 – Y 4656026

 

 

2

 

Piana S. Angelo

 

S. Salvo - CH

X 0479599 - Y 4655906;  X 0479522 – Y 4655880;  X 0479753 – Y 4655886;

 

 

3

 

Cerratina

 

S. Salvo - CH

X 0479592 - Y 4653031;  X 0479547 – Y 4652937;  X 0479489 – Y4652979;  X 0479553 – Y 4653060

 

 

4

 

Bosco Motticce

 

S. Salvo - CH

X 0480737 - Y 4652527;  X 0480668 – Y 4652585;  X 0480694 – Y 4652616;  X 0480765 – Y4652555;

 

 

5

 

Bufalara

 

Cupello - CH

 

X 0478797 - Y 4651327;  X 0478725 – Y 4651338,  X 0478724 – Y 4651343; X 0478713 – Y 4651350;  X 0478728 – Y 4651372; X 0478784 – Y 4651301;

 

 

6

 

Bufalara

 

Cupello - CH

 

X 0478577 – Y 4651454; X 0478643 – Y 4651380; X 0478630 - Y 4651367; X 0478565 – Y 4651442

 

 

7

 

Bufalara

 

Cupello - CH

 

X 0477809 - Y 4651888; X 0477856 – 4651979;

X 0477888 – Y4651971; X 0477836 – Y 4651873

 

 

8

 

Bufalara

 

Cupello - CH

 

X 0477445 – Y 4651108; X 0477344 – Y4651178; X 0477354 – Y 4651194;  X 0487458 – Y 4651125

 

 

9

 

Bufalara

 

Cupello - CH

 

X 0477391 - Y 4650709; X 0477297 – Y 4650777; X 0477320 – Y 4650802; X 0477411 – Y 4650734

 

 

10

 

Piana S. Angelo

 

S. Salvo - CH

 

X 0479121 - Y 4656484; X 0479326 – Y 4656424;

X 0479367 – Y4656370; X 0479106 – Y4656405

 

 

11

 

Piana S. Angelo

 

S. Salvo - CH

X 0478915 - Y 4656490; X 0478950 – Y 4656500, X 0479071 – Y 4656458; X 0479109 – Y 4656444;

X 0479099 – Y 4656412; X 0478964 – Y 4656460;

X 0478959 – Y 4656446; X 0478950 – Y 4656445;

X 0478934 – Y 4656445; X 0478927 – Y 4656451;

X 0478912 – Y 4656478

RILEVATO che in tutti i campi identificati in tabella il numero delle piante infette è risultato superiore al 10% delle piante totali che compongono il frutteto;

PRESO ATTO che con ordinanze numeri 58/2011, 59/2011, 60/2011, 61/2011, 62/2011, 63/2011, 64/2011, 65/2011, 66/2011, 67/2011, è stata disposta, in base a quanto previsto all’art. 6 punto 3 del Decreto, l’estirpazione totale dei frutteti infetti;

RITENUTO necessario definire, ai sensi dell’articolo 4, punto 1, del Decreto, lo stato fitosanitario del territorio regionale, delimitando le zone conformemente alle definizioni di cui agli art.li 2 punto 1 e 8 punto 1 del medesimo decreto in conformità agli standard internazionali FAO al fine di applicare  in tali zone le relative misure fitosanitarie ufficiali per l’eradicazione del virus;

RITENUTO opportuno, ai sensi dell’art. 8 punto 1 del Decreto, adottare una larghezza della zona tampone pari ad 1 Km;

DETERMINA

Ai sensi dell’art. 4, punto 1 del Decreto lo stato fitosanitario del territorio regionale relativamente al virus PPV è definito sulla base della individuazione delle seguenti zone: area contaminata comprendente i campi di produzione nei quali è stata accertata ufficialmente con analisi di laboratorio la presenza del virus; zona tampone zona di 1 Km di larghezza a partire dal perimetro esterno dell’area contaminata; zona indenne la restante parte del territorio regionale. Le zone delimitate individuate nella Regione Abruzzo sono riportate nell’allegata cartografia, parte integrante del presente atto;

Ai sensi dell’ art. 6 punti 1, 2, 3 e 4 del Decreto nell’area contaminata tutte le piante che compongono il frutteto vengono estirpate senza necessità di ulteriori analisi; le operazioni di estirpazione sono a cura ed a spese dei proprietari o conduttori a qualsiasi titolo e l’esecuzione è verificata ufficialmente dal Servizio Fitosanitario. Nell’area contaminata è vietato il prelievo di materiale di moltiplicazione dalle piante di drupacee suscettibili al virus PPV.

Ai sensi dell’ art. 8 punto 3 del Decreto nella zona tampone è vietato l’esercizio dell’attività vivaistica per la produzione di piante e materiale di moltiplicazione di specie suscettibili al virus PPV e il prelievo di materiale di moltiplicazione dalle piante di drupacee suscettibili ivi presenti, fatto salvo quanto previsto dall’art.9, comma 3 e dall’art.12 dello stesso Decreto;

Ai sensi dell’art. 9 punto 2 del Decreto i nuovi campi di produzione vivaistica nelle zone indenni devono essere distanti almeno 300 metri da frutteti di piante di drupacee suscettibili;

Ai sensi dell’art. 9 punto 4 del Decreto in caso di produzione di varietà locali, il Servizio Fitosanitario Regionale può autorizzare, sotto controllo ufficiale, l’autoproduzione, l’attività vivaistica e l’allevamento di piante madri all’interno della zona tampone, a condizione che il materiale di moltiplicazione e le piante ivi prodotte siano impiegati esclusivamente nella stessa zona di produzione;

Le presenti misure di emergenza fitosanitaria entrano in vigore dal momento di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il Servizio Fitosanitario Regionale dispone le necessarie ed opportune misure fitosanitarie da porre in atto da parte delle ditte vivaistiche e commerciali eventualmente ricadenti nella zona tampone;

Per quanto non espressamente previsto nella presente determinazione si rimanda ai disposti del D. Lgs 214/05 e del Decreto 28/07/2009;

Fatta salva l’applicazione dell’art. 500 del codice penale, gli inadempienti alle disposizioni di cui alla presente determinazione sono soggetti alle sanzioni amministrative stabilite dall’art. 54 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214.

La presente determinazione sarà pubblicata integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

per il dirigente del servizio

Vacante

Il direttore regionale

Dott. Ing. Luigi De Collibus

Segue Allegato

Allegato