IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Interventi per lo sviluppo delle Politiche Interregionali del turismo ai sensi del comma 5, dell'art. 5, della L. 135/2001 recante "Riforma della legislazione nazionale del turismo"
1. Al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012 approvato con la legge regionale 10 gennaio 2012, n. 2, recante "Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012 - Bilancio pluriennale 2012-2014" sono apportate le seguenti modifiche:
a) lo stanziamento del capitolo di spesa 14.01.002 - 11419, denominato "Spese per l’espletamento delle elezioni regionali" è ridotto di € 1.108.700,00;
b) lo stanziamento del capitolo di spesa 09.02.004 – 242002, denominato "Interventi per lo sviluppo delle Politiche Interregionali del turismo ai sensi della L. 135/01, art. 5, comma 5", è incrementato di € 1.108.700,00.
Art. 2
Disposizioni relative alla sede istituzionale dell'Ater dell'Aquila
1. In ragione della particolare situazione verificatasi a seguito degli eventi sismici del 6 Aprile 2009, l’Ater di L’Aquila è autorizzata ad utilizzare i fondi di cui alla Legge 560/1993 ed alla Legge 76/2001 per l’acquisizione di un immobile destinato all’Edilizia Residenziale Pubblica e provvisoriamente strumentale all’esercizio delle attività dell’Ente, nelle more della restituzione della sede istituzionale (classificata E).
Art. 3
Entrata in vigore
1. La
presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
L’Aquila, addì 23 luglio 2012
IL PRESIDENTE
GIOVANNI CHIODI