IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modifiche al comma 1 dell’art. 1 della L.R. 41/2007

1.   Al comma 1, dell’articolo 1, della L.R. 11 dicembre 2007, n. 41 (Istituzione e disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali), le parole "con sede presso il Consiglio regionale" sono soppresse.

Art. 2

Modifiche al comma 4 dell’art. 2 della L.R. 41/2007

1.   Al comma 4, dell’articolo 2, della L.R. 41/2007, sono apportate le seguenti modifiche:

a)   dopo le parole "il Presidente della Giunta regionale", le parole "o il vice Presidente della Giunta e" sono sostituite dalle seguenti "o un suo delegato,";

b)  dopo le parole "il Presidente del Consiglio regionale", le parole "o un vice Presidente del Consiglio" sono sostituite dalle seguenti "o un suo delegato";

c)   le parole "Consiglio delle Autonomie Locali" sono sostituite con la seguente: "CAL".

Art. 3

Modifiche al comma 5 dell’art. 3 della L.R. 41/2007

1.   Al comma 5, dell’articolo 3, della L.R. 41/2007 le parole "più anziano" sono sostituite dalle seguenti: "più giovane".

Art. 4

Modifiche ed integrazioni all’art. 6 della L.R. 41/2007

1.   Dopo il comma 4 dell’articolo  6 della L.R. 41/2007 è inserito il seguente:

      "4 bis Qualora non sia possibile procedere alla nomina del componente elettivo di cui al comma 4, il Presidente del Consiglio regionale, entro trenta giorni dalla decadenza del componente elettivo, indice le elezioni nel Collegio per il quale si è verificata la vacanza e procede alla nomina di cui all’articolo 5".

2.   Il comma 5 dell’articolo 6 della L.R. 41/2007 è sostituito dal seguente:

      "5. Fino alla reintegra dei componenti elettivi, il funzionamento del CAL è garantito con la presenza della metà più uno dei componenti, anche per l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 10, comma 2 e all’articolo 11, commi 3 e 4.".

Art. 5

Modifiche e integrazioni all’art. 8 della L.R. 41/2007

1.   All'articolo 8 della L.R. 41/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a)   il comma 1 è sostituito dal seguente:

      "1. Il CAL ha sede presso il Consiglio regionale";

b)  al comma 2 dopo le parole "per la validità delle" sono inserite le seguenti: "sedute e delle" e le parole "da un Regolamento" sono sostituite dalle seguenti: "dal Regolamento";

c)   il comma 4 è sostituito dal seguente:

      "4. Il Consiglio regionale assicura il funzionamento del CAL mettendo a disposizione la sede di riunione e gli uffici.".

d)  dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

      "4 bis. Per l’attuazione della presente legge la Giunta regionale mette a disposizione del Consiglio regionale le risorse umane occorrenti al funzionamento del CAL mediante la riduzione della propria dotazione organica, esistente alla data di entrata in vigore del presente comma, di un'unità di personale di categoria C1, con contestuale incremento della dotazione organica del Consiglio regionale di pari unità.

      4 ter. Dall’attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica della Regione. La Regione, per ciascuno degli anni del bilancio pluriennale di previsione 2012-2014, provvede alle attività con le risorse finanziarie, strumentali ed umane disponibili a normativa vigente, assicurando l’invarianza della spesa regionale.

      4 quater. Con il trasferimento della dotazione organica la Giunta trasferisce sul bilancio pluriennale di previsione 2012-2014 del Consiglio regionale le corrispondenti risorse finanziarie.

      4 quinquies. Per gli esercizi successivi si provvede annualmente con legge di bilancio.".

Art. 6

Integrazioni alla L.R. 41/2007

1.   Dopo l’articolo 8 della L.R. 41/2007, è inserito il seguente:

"Art. 8 bis

Modalità di elezione del Presidente e dell’Ufficio di Presidenza

1.   Il CAL, nella sua prima seduta, elegge fra i propri componenti il Presidente e l’Ufficio di Presidenza composto da un Vice Presidente e un Segretario.

2.   Nella prima seduta assume la presidenza il componente più anziano di età; funge da segretario il più giovane di età.

3.   L’elezione del Presidente avviene a scrutinio segreto, con voto limitato ad un solo nominativo; risulta eletto chi ottiene la maggioranza dei due terzi dei componenti assegnati.

4.   Dopo il terzo scrutinio è sufficiente per l’elezione la maggioranza assoluta dei componenti assegnati, a parità di voti risulta eletto il più giovane di età.

5.   L’elezione del Vicepresidente avviene a scrutinio segreto, con voto limitato ad un solo nominativo; risulta eletto chi ha riportato il maggior numero di voti, a parità di voti risulta eletto il più anziano di età.

6.   L’elezione del Segretario avviene a scrutinio segreto, con voto limitato ad un solo nominativo; risulta eletto chi ha ottenuto il maggior numero di voti, a parità di voti è eletto il più anziano di età.".

Art. 7

Sostituzione dell'art. 10 della L.R. 41/2007

1.   L’articolo 10 della L.R. 41/2007 è sostituito dal seguente:

"Art. 10

Attività consultiva

1.   Il CAL esprime parere obbligatorio:

a)   sui progetti di legge e di regolamento che attengono a materie riguardanti gli enti locali, il conferimento di funzioni amministrative o il riparto di competenze tra Regione ed Enti locali;

b)   sul Documento di programmazione economica e finanziaria regionale, sugli atti di proposta dei documenti economico finanziari e sulla relazione che accompagna il rendiconto consuntivo;

c)   sull’esercizio dei poteri sostitutivi di cui all’articolo 8, comma 3, della legge 5 giugno 2003, n. 131: "Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";

d)   su ogni altra questione ad esso demandata dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi statali e regionali;

e)   nelle materie attinenti all’organizzazione territoriale locale, alle competenze e alle attribuzioni degli enti locali o che comportino entrate e spese per gli enti stessi, ai sensi dell’articolo 4, comma 3 dello Statuto.

2.   Il CAL delibera a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati nei casi in cui esercita le funzioni di cui al comma 1, lettere a), c), ed e).

3.   Il CAL esprime, altresì, parere facoltativo in tutti i casi in cui il Consiglio e la Giunta regionale ritengono opportuna una preventiva consultazione degli enti locali, secondo le modalità dei cui all’articolo 12.".

Art. 8

Sostituzione dell'art. 11 della L.R. 41/2007

1.   L’articolo 11 della L.R. 41/2007 è sostituito dal seguente:

"Art. 11

Iniziativa legislativa e attività propositiva

1.   Il CAL, oltre alle attribuzioni di cui all’articolo 10:

a)   esercita l’iniziativa legislativa in attuazione dell’articolo 31, comma 2, dello Statuto e secondo le modalità stabilite dal Regolamento interno del Consiglio regionale;

b)   formula motivate proposte ed indirizzi su questioni di interesse degli enti locali;

c)   presenta osservazioni sulle proposte di modifica dello Statuto riguardanti gli enti locali;

d)   nomina e designa i rappresentanti del sistema degli enti locali nei casi previsti dalla legge regionale;

e)   indica al Consiglio regionale uno dei cinque esperti che compongono il Collegio regionale per le garanzie statutarie e può ricorrere al Collegio per l’interpretazione dello Statuto e la compatibilità con questo di leggi e provvedimenti riguardanti gli enti locali;

f)    propone alla Giunta ed al Consiglio regionale di promuovere, nei casi previsti dall’articolo 127, comma 2, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale su atti legislativi dello Stato ritenuti lesivi delle competenze degli enti locali.

2.   Ai fini dell’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 lettere c), d) ed e), il Consiglio regionale, secondo le disposizioni del proprio regolamento, garantisce al CAL la tempestiva informazione e trasmissione degli atti.

3.   Il CAL delibera a maggioranza assoluta nei casi in cui esercita le funzioni di cui al comma 1, lettere a) e d) e con la maggioranza dei due terzi dei componenti nei casi in cui esercita le funzioni di cui alle lettere c) ed f).

4.   Per la nomina di uno dei cinque esperti che compongono il Collegio regionale per le garanzie statutarie di cui al comma 1, lett. e), il CAL delibera con la maggioranza dei due terzi dei componenti nelle prime due votazioni e con la maggioranza assoluta nelle successive".

Art. 9

Sostituzione dell'art. 12 della L.R. 41/2007

1.   L’articolo 12 della L.R. 41/2007 è sostituito dal seguente:

"Art. 12

Procedure per l’acquisizione del parere

1.   L’iniziativa per l’acquisizione del parere del CAL spetta al Consiglio e alla Giunta regionale che lo richiedono, rispettivamente, secondo le disposizioni del regolamento interno e modalità e criteri stabiliti dalla Giunta stessa.

2.   Il parere di cui al comma 3 dell’articolo 10 è richiesto da almeno un quarto dei componenti il Consiglio regionale.

3.   Le richieste di parere sugli atti di cui alla lett. b) del comma 1 dell’articolo 10 e su ogni altro atto di competenza della Giunta sono avanzate dalla stessa nella fase istruttoria di predisposizione degli atti e sono inviate al Presidente del CAL. Il parere reso si intende definitivo.

4.   Il CAL esprime il proprio parere entro venti giorni dalla richiesta nei casi di cui al comma 1, lett. a), b) c) e d) dell’articolo 10 ed entro dieci giorni nei casi di cui al comma 1, lett. e), dell’articolo 10.

5.   Il Regolamento del Consiglio regionale e l’atto di Giunta di cui al comma 1 prevedono la possibilità di ridurre ad un terzo, per ragioni d’urgenza, i termini di cui al comma 4.

6.   Decorso il termine stabilito senza che il CAL abbia espresso il parere, il Consiglio regionale o la Giunta regionale possono comunque provvedere.

7.   Nel caso in cui il parere del CAL sia negativo o sia condizionato all’accoglimento di specifiche modifiche, il Consiglio regionale può procedere, rispettivamente, all’approvazione dell’atto, o alla sua approvazione senza l’accoglimento di dette modifiche, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.".

Art. 10

Entrata in vigore

1.   La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L’Aquila, addì 23 luglio 2012

IL PRESIDENTE

GIOVANNI CHIODI

 

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TESTO DELLA LEGGE REGIONALE 11 DICEMBRE 2007, N. 41

"Istituzione e disciplina del Consiglio delle Autonomie locali"

COORDINATO CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA 23 LUGLIO 2012, N. 35

"Modifiche ed integrazioni alla L.R. 11 dicembre 2007, n. 41 (Istituzione e disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali)"

(pubblicata in questo stesso Bollettino)

 

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Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

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L.R. 11 dicembre 2007, n. 41

Istituzione e disciplina del Consiglio delle Autonomie locali.

Art. 1
Istituzione e finalità

1.  La presente legge istituisce il Consiglio delle Autonomie locali, successivamente denominato CAL, [con sede presso il Consiglio regionale,] quale organo di raccordo e consultazione permanente tra la Regione e il sistema delle autonomie locali in attuazione degli articoli 71 e 72 dello Statuto della Regione Abruzzo.

2.  Il Consiglio delle Autonomie garantisce la partecipazione e la consultazione degli enti locali nei processi decisionali di loro interesse e verifica l’attuazione del principio di sussidiarietà nell’esercizio delle funzioni regionali.

Art. 2
Composizione

1.  Il CAL è composto di venti membri.

2.  Sono componenti di diritto i Presidenti delle Province della Regione e i Sindaci dei Comuni capoluogo delle stesse.

3.  Fanno parte altresì del CAL i rappresentanti degli enti locali eletti tra i Sindaci di Comuni non capoluogo, con le modalità di cui all'art. 3.

4.  Alle sedute del CAL partecipano, senza diritto di voto, il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato, il Presidente del Consiglio regionale o un suo delegato, l'Assessore regionale competente in materia di enti locali, gli Assessori regionali competenti nelle materie all'ordine del giorno della seduta e i Consiglieri regionali firmatari e relatori dei provvedimenti all'esame del CAL, nonché i Presidenti dell’Associazione dei Comuni d’Italia (ANCI) dell’Unione Province Italiane (UPI), dell’Unione nazionale delle comunità degli enti montani (UNCEM), dell'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (AICCRE) e della Lega delle Autonomie Locali (Legautonomie).

Art. 3
Nomina dei componenti di diritto ed elezione dei membri elettivi

1.  I componenti di cui all'art. 2, comma 2, in qualità di membri di diritto, sono nominati dal Presidente del Consiglio regionale con il decreto di cui all'art. 5.

2.  I componenti di cui all'art. 2, comma 3, sono eletti dai Consiglieri comunali, esclusi quelli dei Comuni capoluogo di Provincia, riuniti nei collegi elettorali, nel numero di rappresentanti per ciascun collegio indicati al comma 3.

3.  I collegi elettorali sono:

a)  il Collegio della Provincia dell'Aquila, con quattro seggi;

b) il Collegio della Provincia di Teramo, con due seggi;

c)  il Collegio della Provincia di Chieti, con quattro seggi;

d) il Collegio della Provincia di Pescara, con due seggi.

4.  Le elezioni di cui al comma 2 sono indette con decreto del Presidente del Consiglio regionale a partire dai trenta giorni antecedenti alla scadenza dell'organo e non oltre i trenta giorni successivi, e si svolgono entro i novanta giorni successivi alla indizione presso la sede del Consiglio Provinciale di ciascun collegio elettorale.

5. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale con propria deliberazione stabilisce le modalità e i criteri per lo svolgimento delle elezioni e per la sottoscrizione e presentazione delle candidature. Nel decreto d’indizione delle elezioni possono essere individuate più sezioni elettorali per ciascuna circoscrizione e il Sindaco più giovane di età che assume le funzioni di Presidente del collegio elettorale; l’organizzazione dello svolgimento delle assemblee elettorali è posta in capo all’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

6.  Le candidature sono inoltrate alla Presidenza del Consiglio regionale nel termine di trenta giorni dal decreto di indizione di cui al comma 4, corredate da almeno 30 firme di aventi diritto al voto di cui al comma 2.

7.  Le elezioni sono valide con la presenza di almeno un quarto degli aventi diritto.

Art. 4
Diritto di voto

1.  Ogni avente diritto al voto può esprimere una preferenza.

2.  Risultano eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze e, a parità di preferenze, i più anziani d'età.

3.  Del procedimento elettorale è redatto verbale, successivamente depositato in originale presso la Presidenza del Consiglio regionale.

Art. 5
Nomina e insediamento

1.  Il Presidente del Consiglio regionale, sulla base dei criteri di cui all'art. 2 nonché dei risultati delle elezioni di cui all'art. 3, con proprio decreto, nomina i componenti il CAL. Il decreto è comunicato al Presidente della Giunta regionale.

2.  Il Presidente del Consiglio regionale convoca la seduta di insediamento del CAL.

3.  Le sedute successive sono convocate dal Presidente del CAL il quale presiede l'assemblea, ne dirige i lavori ed esercita le funzioni secondo le modalità stabilite dal Regolamento del CAL, di cui all’art. 8.

Art. 6
Durata in carica, rinnovo, decadenza e surroga

1.  Il CAL dura in carica cinque anni a far data dalla seduta di insediamento.

2.  I componenti del CAL sono rinnovati alla scadenza del quinquennio secondo le modalità di cui al comma 4 dell'art. 3, e restano in carica fino alla seduta di insediamento.

3.  I componenti del CAL decadono nell'ipotesi di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica ricoperta nell'ambito dell'ente locale. La decadenza è dichiarata dal Presidente del Consiglio regionale con proprio decreto.

4.  Il Presidente del Consiglio regionale nomina, in sostituzione del componente dichiarato decaduto, il nuovo titolare della carica nelle ipotesi di componente di diritto. Nelle ipotesi di componente elettivo, è nominato il primo dei non eletti del Collegio per il quale si è verificata la vacanza, che resta in carica fino alla scadenza dell'organo.

4-bis. Qualora non sia possibile procedere alla nomina del componente elettivo di cui al comma 4, il Presidente del Consiglio regionale, entro trenta giorni dalla decadenza del componente elettivo, indice le elezioni nel Collegio per il quale si è verificata la vacanza e procede alla nomina di cui all’articolo 5.

5.  Fino alla reintegra dei componenti elettivi, il funzionamento del CAL è garantito con la presenza della metà più uno dei componenti, anche per l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 10, comma 2 e all’articolo 11, commi 3 e 4.

Art. 7
Delega

1.  I componenti del CAL, di cui all'art. 2, possono in via generale o di volta in volta delegare a rappresentarli, nelle singole sedute, amministratori dei rispettivi enti.

2.  È esclusa la possibilità di delega per le sedute dedicate all'esame degli atti indicati dall'art. 72, comma 2, dello Statuto.

Art. 8
Organizzazione e funzionamento

1.  Il CAL ha sede presso il Consiglio regionale.

2.  Le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute, le condizioni per la validità delle sedute e delle deliberazioni, le procedure interne di funzionamento e di organizzazione dei lavori del CAL, ivi comprese le modalità per indire e svolgere le consultazioni delle generalità degli enti locali, sono disciplinate dal Regolamento interno approvato dal CAL a maggioranza assoluta dei suoi componenti, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 71, comma 3, dello Statuto regionale.

3.  La proposta di Regolamento, prima dell'approvazione, è trasmessa al Consiglio regionale che può formulare eventuali osservazioni attinenti al raccordo procedurale e funzionale tra CAL e Consiglio regionale.

4.  Il Consiglio regionale assicura il funzionamento del CAL mettendo a disposizione la sede di riunione e gli uffici.

4 bis. Per l’attuazione della presente legge la Giunta regionale mette a disposizione del Consiglio regionale le risorse umane occorrenti al funzionamento del CAL mediante la riduzione della propria dotazione organica, esistente alla data di entrata in vigore del presente comma, di un'unità di personale di categoria C1, con contestuale incremento della dotazione organica del Consiglio regionale di pari unità.

4 ter. Dall’attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica della Regione. La Regione, per ciascuno degli anni del bilancio pluriennale di previsione 2012-2014, provvede alle attività con le risorse finanziarie, strumentali ed umane disponibili a normativa vigente, assicurando l’invarianza della spesa regionale.

4 quater. Con il trasferimento della dotazione organica la Giunta trasferisce sul bilancio pluriennale di previsione 2012-2014 del Consiglio regionale le corrispondenti risorse finanziarie.

4 quinquies. Per gli esercizi successivi si provvede annualmente con legge di bilancio.

Art. 8 bis
Modalità di elezione del Presidente e dell’Ufficio di Presidenza

1.  Il CAL, nella sua prima seduta, elegge fra i propri componenti il Presidente e l’Ufficio di Presidenza composto da un Vice Presidente e un Segretario.

2.  Nella prima seduta assume la presidenza il componente più anziano di età; funge da segretario il più giovane di età.

3.  L’elezione del Presidente avviene a scrutinio segreto, con voto limitato ad un solo nominativo; risulta eletto chi ottiene la maggioranza dei due terzi dei componenti assegnati.

4.  Dopo il terzo scrutinio è sufficiente per l’elezione la maggioranza assoluta dei componenti assegnati, a parità di voti risulta eletto il più giovane di età.

5.  L’elezione del Vicepresidente avviene a scrutinio segreto, con voto limitato ad un solo nominativo; risulta eletto chi ha riportato il maggior numero di voti, a parità di voti risulta eletto il più anziano di età.

6.  L’elezione del Segretario avviene a scrutinio segreto, con voto limitato ad un solo nominativo; risulta eletto chi ha ottenuto il maggior numero di voti, a parità di voti è eletto il più anziano di età.

Art. 9
Rimborso spese

1.  Al Presidente ed ai componenti del CAL è corrisposto per ogni giornata di seduta il rimborso delle spese di viaggio, se effettuato con mezzi pubblici, o un'indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo di un litro di benzina, per ogni chilometro percorso con mezzo proprio dalla sede istituzionale del Comune o della Provincia di appartenenza.

Art. 10
Attività consultiva

1.  Il CAL esprime parere obbligatorio:

a)  sui progetti di legge e di regolamento che attengono a materie riguardanti gli enti locali, il conferimento di funzioni amministrative o il riparto di competenze tra Regione ed Enti locali;

b)  sul Documento di programmazione economica e finanziaria regionale, sugli atti di proposta dei documenti economico finanziari e sulla relazione che accompagna il rendiconto consuntivo;

c)  sull’esercizio dei poteri sostitutivi di cui all’articolo 8, comma 3, della legge 5 giugno 2003, n. 131: "Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";

d)  su ogni altra questione ad esso demandata dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi statali e regionali;

e)  nelle materie attinenti all’organizzazione territoriale locale, alle competenze e alle attribuzioni degli enti locali o che comportino entrate e spese per gli enti stessi, ai sensi dell’articolo 4, comma 3 dello Statuto.

2.  Il CAL delibera a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati nei casi in cui esercita le funzioni di cui al comma 1, lettere a), c), ed e).

3.  Il CAL esprime, altresì, parere facoltativo in tutti i casi in cui il Consiglio e la Giunta regionale ritengono opportuna una preventiva consultazione degli enti locali, secondo le modalità dei cui all’articolo 12.

Art. 11
Iniziativa legislativa e attività propositiva

1.  Il CAL, oltre alle attribuzioni di cui all’articolo 10:

a)  esercita l’iniziativa legislativa in attuazione dell’articolo 31, comma 2, dello Statuto e secondo le modalità stabilite dal Regolamento interno del Consiglio regionale;

b)  formula motivate proposte ed indirizzi su questioni di interesse degli enti locali;

c)  presenta osservazioni sulle proposte di modifica dello Statuto riguardanti gli enti locali;

d)  nomina e designa i rappresentanti del sistema degli enti locali nei casi previsti dalla legge regionale;

e)  indica al Consiglio regionale uno dei cinque esperti che compongono il Collegio regionale per le garanzie statutarie e può ricorrere al Collegio per l’interpretazione dello Statuto e la compatibilità con questo di leggi e provvedimenti riguardanti gli enti locali;

f)  propone alla Giunta ed al Consiglio regionale di promuovere, nei casi previsti dall’articolo 127, comma 2, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale su atti legislativi dello Stato ritenuti lesivi delle competenze degli enti locali.

2.  Ai fini dell’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 lettere c), d) ed e), il Consiglio regionale, secondo le disposizioni del proprio regolamento, garantisce al CAL la tempestiva informazione e trasmissione degli atti.

3.  Il CAL delibera a maggioranza assoluta nei casi in cui esercita le funzioni di cui al comma 1, lettere a) e d) e con la maggioranza dei due terzi dei componenti nei casi in cui esercita le funzioni di cui alle lettere c) ed f).

4.  Per la nomina di uno dei cinque esperti che compongono il Collegio regionale per le garanzie statutarie di cui al comma 1, lett. e), il CAL delibera con la maggioranza dei due terzi dei componenti nelle prime due votazioni e con la maggioranza assoluta nelle successive.

Art. 12
Procedure per l’acquisizione del parere

1.  L’iniziativa per l’acquisizione del parere del CAL spetta al Consiglio e alla Giunta regionale che lo richiedono, rispettivamente, secondo le disposizioni del regolamento interno e modalità e criteri stabiliti dalla Giunta stessa.

2.  Il parere di cui al comma 3 dell’articolo 10 è richiesto da almeno un quarto dei componenti il Consiglio regionale.

3.  Le richieste di parere sugli atti di cui alla lett. b) del comma 1 dell’articolo 10 e su ogni altro atto di competenza della Giunta sono avanzate dalla stessa nella fase istruttoria di predisposizione degli atti e sono inviate al Presidente del CAL. Il parere reso si intende definitivo.

4.  Il CAL esprime il proprio parere entro venti giorni dalla richiesta nei casi di cui al comma 1, lett. a), b) c) e d) dell’articolo 10 ed entro dieci giorni nei casi di cui al comma 1, lett. e), dell’articolo 10.

5.  Il Regolamento del Consiglio regionale e l’atto di Giunta di cui al comma 1 prevedono la possibilità di ridurre ad un terzo, per ragioni d’urgenza, i termini di cui al comma 4.

6.  Decorso il termine stabilito senza che il CAL abbia espresso il parere, il Consiglio regionale o la Giunta regionale possono comunque provvedere.

7.  Nel caso in cui il parere del CAL sia negativo o sia condizionato all’accoglimento di specifiche modifiche, il Consiglio regionale può procedere, rispettivamente, all’approvazione dell’atto, o alla sua approvazione senza l’accoglimento di dette modifiche, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 13
Concertazione

1.  Su richiesta della Giunta regionale, il Presidente del CAL convoca tavoli di concertazione per raggiungere le intese necessarie a garantire la partecipazione degli enti locali ai processi decisionali di interesse locale, nonché per concludere accordi al fine di coordinare l’esercizio delle competenze regionali e degli Enti locali e per svolgere attività di interesse comune.

2.  Ai tavoli di concertazione di cui al comma 1 partecipano, oltre al Presidente del CAL ed a due componenti dello stesso individuati di volta in volta a norma del Regolamento, il Presidente della Giunta, l’Assessore competente per i rapporti con gli Enti locali, l’Assessore competente in materia, i rappresentanti dell’ANCI, dell’UPI, dell’UNCEM, della AICCRE e della Legautonomie.

3.  In relazione agli argomenti oggetto delle intese o degli accordi di cui al comma 1 il Presidente del CAL può invitare a partecipare al tavolo di concertazione, con diritto di parola e senza diritto di voto, i rappresentanti di organizzazioni sindacali, professionali, imprenditoriali, sociali, dell’Università e delle Istituzioni scolastiche.

4.  Qualora le intese o gli accordi di cui al comma 1 non sono raggiunti entro trenta giorni dall’insediamento del tavolo di concertazione gli organi regionali provvedono con atti motivati.

Art. 14
Norma transitoria

1.  In fase di prima applicazione il Presidente del Consiglio regionale indice le elezioni per l’elezione del CAL entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

Art. 15
Abrogazione della L.R. 18.4.1996, n. 21

1.  La L.R. 21/1996: "Istituzione della Conferenza permanente Regione-Enti locali” è abrogata.

2.  La Conferenza permanente Regione Enti locali continua la propria attività sino all’insediamento del CAL.

Art. 16
Norma finanziaria

1.  Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, quantificabili per il 2009 in euro 10.000,00 si fa fronte mediante quota parte dello stanziamento di cui alla UPB 01.01.005.

2.  L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede all’attuazione delle necessarie variazioni al bilancio del Consiglio per l’istituzione della relativa UPB.”.

Art. 17
Entrata in vigore

1.     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale delle Regione Abruzzo.

 

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Riferimenti normativi

Il testo dell'articolo 127 della Costituzione della Repubblica italiana, vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 127

     Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

     La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge

 

Il testo dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 8
(Attuazione dell'articolo 120 della Costituzione sul potere sostitutivo)

1.  Nei casi e per le finalità previsti dall'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, assegna all'ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del Ministro competente o del Presidente del Consiglio dei ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale della Regione interessata al provvedimento.

2.  Qualora l'esercizio del potere sostitutivo si renda necessario al fine di porre rimedio alla violazione della normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro competente per materia. L'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è abrogato.

3.  Fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale, qualora l'esercizio dei poteri sostitutivi riguardi Comuni, Province o Città metropolitane, la nomina del commissario deve tenere conto dei princìpi di sussidiarietà e di leale collaborazione. Il commissario provvede, sentito il Consiglio delle autonomie locali qualora tale organo sia stato istituito.

4.  Nei casi di assoluta urgenza, qualora l'intervento sostitutivo non sia procrastinabile senza mettere in pericolo le finalità tutelate dall'articolo 120 della Costituzione, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, adotta i provvedimenti necessari, che sono immediatamente comunicati alla Conferenza Stato-Regioni o alla Conferenza Stato-Città e autonomie locali, allargata ai rappresentanti delle Comunità montane, che possono chiederne il riesame.

5.  I provvedimenti sostitutivi devono essere proporzionati alle finalità perseguite.

6.  Il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso è esclusa l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

 

Il testo dell'articolo 31 dello Statuto della Regione Abruzzo, vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 31
L'iniziativa legislativa

1.  L'iniziativa legislativa appartiene a ciascun Consigliere, alla Giunta regionale, ai Consigli dei Comuni in numero non inferiore a cinque, ai Consigli delle Province, ai Consigli delle Comunità Montane in numero non inferiore a due, al Consiglio delle Autonomie locali e agli elettori della Regione in numero non inferiore a cinquemila.

2.  I Consigli comunali, provinciali e delle Comunità Montane, il Consiglio delle Autonomie locali e il corpo elettorale esercitano il diritto di iniziativa mediante presentazione al Presidente del Consiglio regionale di progetti di legge redatti in articoli ed accompagnati da una relazione illustrativa.