GIUNTA REGIONALE

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso

-    Che l’art. 8 comma 1 del D.lgs. 19.11.1997, n. 422 ha disposto la delega alle regioni delle funzioni e dei compiti di programmazione e di amministrazione inerenti le ferrovie sia in gestione commissariale governativa ed affidate per la ristrutturazione alla Società Ferrovie dello Stato S.p.A. dalla Legge 23.12.1996, n. 662 sia in concessione a soggetti diversi dalle Ferrovie dello Stato S.p.A.;

-    Che il medesimo art. 8 del D.lgs. 422/97, ai commi 3 e 4, ha previsto che le Regioni subentrano allo Stato assumendo la qualità di enti concedenti delle ferrovie di cui al precedente capoverso sulla base di Accordi di programma finalizzati a definire, in particolare, il trasferimento a titolo gratuito dei beni, degli impianti e dell’infrastruttura a favore delle Regioni nonché il trasferimento di detti beni al demanio e al patrimonio indisponibile e disponibile delle Regioni;

-    Che la Regione Abruzzo, in attuazione di quanto descritto, è stata destinataria della delega delle funzioni e dei compiti di programmazione e amministrazione delle aziende Gestione Commissariale Governativa Ferrovia Penne – Pescara e della Gestione Commissariale Governativa Ferrovia Sangritana;

-    Che ai sensi del combinato disposto di cui agli  artt. 8 e 12 del D.lgs. n. 422/97,  il  14 gennaio 2000 è stato stipulato l’Accordo di programma tra il Ministero dei Trasporti  e della Navigazione e la Regione Abruzzo, per il trasferimento delle risorse finanziarie e strumentali necessarie all’esercizio delle funzioni e compiti delegati. Nel medesimo accordo è stato inoltre disposto il trasferimento a titolo gratuito dal demanio e dal patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato a quello della Regione di tutti i beni della ex Gestione Commissariale Governativa Ferrovia Adriatico Sangritana, attualmente Ferrovia Adriatico Sangritana S.p.A.;

-    che le risorse trasferite, dall’anno 2000 sino ad oggi, dallo Stato alla Regione Abruzzo, in attuazione dell’art.8 del D.lgs 422/98 e del relativo Accordo di Programma, costituiscono poste finanziarie dedicate esclusivamente allo svolgimento delle funzioni di programmazione e amministrazione dei servizi di trasporto gestiti dalle aziende ex Concessione Governativa Ferrovia Penne - Pescara e Concessione Governativa Ferrovia  Adriatico – Sangritana, regolate tramite contratti di servizio e che l’efficienza e l’efficacia della gestione è oggetto dell’attività del Comitato di Monitoraggio previsto dall’Accordo di Programma;

-    Che con il D.P.C.M. del 16.11.2000, pubblicato sulla G.U. n. 224 del 30.12.2000, si è data attuazione all’Accordo di Programma di cui trattasi e  la suddetta delega di funzioni è divenuta pienamente efficace con decorrenza 1° gennaio 2001;

-    Che, in attuazione del citato articolo 8 del D.lgs. 422/97, e a partire dal 2001, i rapporti tra la Regione Abruzzo e le aziende delle ex gestioni commissariali governativa sono regolati da un contratto di servizio rinnovato di volta in volta alla scadenza ai sensi della normativa vigente;

-    Che la gestione governativa Ferrovia Adriatico - Sangritana si è trasformata dapprima, in data 11.4.2000, (con atto del Notaio Paolo Farinaro rep.132053, racc.20081) in società a responsabilità limitata e successivamente, in data 14.5.2004, (con atto del Notaio Giuseppe Sorrentini, rep.47498, racc. 8414) in società per azioni;

-    Che in data in data 18 luglio 2011 tra Regione Abruzzo e Ferrovia Adriatico Sangritana S.p.A è stato siglato il contratto di servizio approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 467 del 6 luglio 2011 predisposto in base al DL.225/2010, che aveva introdotto all’art.1, per il comparto del TPL, il termine di scadenza degli affidamenti in atto di cui all’art.23 bis, comma 8, lettera e) del DL 112/2008, convertito con L.133/2008, al 30.3.2011, termine ulteriormente prorogato al 30.09.2011 con D.P.C.M 25 marzo 2011 avente ad oggetto ”Ulteriore proroga di termini relativa al Ministero della gioventù”;

-    Che il suddetto contratto, è tuttora pienamente valido in base alla attivazione operata con l’appendice contrattuale sottoscritta con nota prot.n. 265770 in data 21 dicembre 2011 (Allegato A), del disposto del comma 2 dell’art.5 del contratto vigente che prevedeva che la F.A.S. S.p.A. era comunque tenuta, a richiesta della Regione, a rendere il servizio di cui al contratto per un ulteriore periodo massimo di sei mesi, oltre il termine contrattuale, senza soluzione di continuità alle stesse condizioni;

-    Che pertanto il contratto sottoscritto in data 21 dicembre 2011 è in scadenza il 30 giugno 2012;

Visto l’art. 4 comma 32 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, successivamente modificato dalla L. 12 novembre 2011, n. 183 e da ultimo dall’art. 25 lett. B) punto 6 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, che fissa al 31 dicembre 2012 il termine entro il quale cessano gli affidamenti diretti dei servizi di trasporto pubblico regionale;

Visto, altresì, che ai sensi del comma 32 ter del citato art. 4 del DL 138/2011, i soggetti pubblici e privati esercenti a qualsiasi titolo attività di gestione dei servizi pubblici locali assicurano l’integrale e regolare prosecuzione delle attività medesime anche oltre le scadenze ivi previste, fino al subentro del nuovo gestore e comunque, in caso di liberalizzazione del settore, fino all'apertura del mercato alla concorrenza, senza nessun indennizzo o compenso aggiuntivo;

Dato atto che l’art.25, comma 1, lett b), n.9 del DL n.1/2012, modificando la normativa originariamente prevista con il comma 34 dell’art.4 del DL 138 agosto 2011 (“Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dell’Unione Europea”), ha eliminato l’espressa esclusione dei servizi di trasporto ferroviario regionale dall’ambito dalla normativa in materia di apertura del mercato e liberalizzazione del TPL, che invece era precedentemente prevista nel “Regolamento di attuazione dell’art.23 bis del 112/2008 in materia di affidamento dei servizi locali di rilevanza economica” approvato il con Decreto del Presidente della Repubblica n. 168 del 7.9.2010;

Considerato

      Che anche per i servizi oggetto del nuovo contratto opera la proroga ai sensi del citato art.4 comma 32 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e s.m.i.;

      Che,  vista la formale scadenza del contratto al 30 giugno 2012, è necessario procedere, nel rispetto delle nuove normative intervenute dopo la stipula del citato contratto, ad un nuovo affidamento dei servizi oggetto della delega conferita alla Regione Abruzzo in virtù dell’art.8 del D.lgs. 422/97 con riguardo a quelli gestiti dalla F.A.S S.p.A.;

      Che è necessario adeguare il termine attualmente previsto dal contratto di servizio a quello del 31 dicembre 2012 al pari di quanto disposto per le linee di t.p.l. regionale dalla delibera n.169 del 19/03/2012 con cui la giunta regionale, ha stabilito detta data quale termine entro il quale cessano gli affidamenti diretti dei servizi di trasporto pubblico regionale, conformemente a quanto previsto dall’art.4 comma 32 del Dl.138/2012, precisando che in ogni caso i provvedimenti di proroga degli affidamenti dei servizi di trasporti non possono comportare ulteriori oneri per il bilancio regionale;

      Che il contratto il cui schema viene approvato con la presente deliberazione ha validità fino al 31.12.2012, fatto salvo quanto previsto dal già citato comma 32 ter dell’art.4 del DL 138/2011, convertito nella L.148/2011;

Dato atto

-    che le fonti di finanziamento dei servizi in gestione alla società, originariamente indicate nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 Novembre 2000, derivano attualmente dal comma 298 dell’art.1 della L.244/2007 che  ha stabilito che a decorrere dall’anno 2008, al fine di adeguare le risorse destinate ai servizi di trasporto pubblico locale, è attribuita alle regioni a statuto ordinario una quota dell’accisa sul gasolio impiegato come carburante per autotrazione, ulteriore rispetto a quella già prevista ai sensi del comma 296 dello stesso articolo;

-    che per l’anno 2012 tali finanziamenti ammontano a:

a)   € 9.799.031,00 comprensiva degli oneri per IRAP ed oltre IVA quale corrispettivo per l’attività di trasporto come definito dall’Accordo di Programma Stato - Regione del 12.01.2000;

b)  € 9.000.000,00 a fronte dei costi di manutenzione nonché della gestione dell’Infrastruttura e del materiale rotabile quantificati dall’Accordo di Programma Stato-Regione  del 12.01.2000;

c)   € 3.356.969,85 comprensiva degli oneri per IRAP ed oltre IVA quale corrispettivo per l’attività di trasporto dei servizi statali aggiuntivi come definiti all’art.7, comma 6 dell’Accordo di Programma tra il Ministero dei Trasporti e della Navigazione e la Regione Abruzzo.

-    Che complessivamente i finanziamenti statali quale corrispettivo per l’attività di trasporto come definito dall’Accordo di Programma Stato - Regione del 12.01.2000 ammontano a € 22.156.000,85. Le mensilità relative ai primi cinque mesi dell’anno 2012 sono già state accreditate alla Regione Abruzzo e accertate sul Bilancio regionale;

-    Che il contratto di servizio, nel rispetto delle previsioni di legge, formalizza i reciproci impegni e obblighi tra Regione e F.A.S. S.p.a.. quale soggetto dotato di personalità giuridica e autonomia gestionale ed economica;

-    Che il corrispettivo del contratto è determinato in modo da compensare i costi da sopportare per l’erogazione del servizio, in quanto il contratto stesso deve avere caratteristiche di certezza finanziaria e copertura nel bilancio regionale;

-    Che, al fine di assicurare il mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario del contratto le parti riconoscono l’esigenza di un adeguamento e di uno sviluppo continuo dei servizi di trasporto pubblico in relazione ai mutamenti della domanda di mobilità, utilizzando lo strumento della modifica condivisa  degli orari e  con l’ausilio di valutazioni di efficienza e di efficacia del servizio, effettuate sulla base dei dati risultanti dalle rilevazioni periodiche sugli autobus, che la  società si impegna a fornire alla Regione;

-    Che il Contratto di Servizio potrà essere oggetto di riprogrammazione, sia in termini di esercizio che di risorse anche in relazione al mutato quadro normativo e finanziario con particolare riferimento sia  all’art.4 del DL 201 del 6 dicembre 2011, che prevede  la procedura di verifica della realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, anche ferroviari sia al DL 7 maggio 2012, n. 52. “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”;

Considerato che la Regione in materia di trasporto pubblico locale esercita una competenza legislativa esclusiva ai sensi dell’art. 117 Cost. così come modificato dalla legge costituzionale n. 3/2001;

Visto:

-    il D.lgs. 19 novembre 1997, n. 422 e s.m.i.;

-    le leggi regionali  10 gennaio 2011, n. 1 e 19 luglio 2011, n. 21;

-    il D.P.R. 18 luglio 2011, n. 113 “Abrogazione per effetto di referendum dell'articolo 23-bis del Dl 112/2008 convertito con modificazioni, dalla legge n.133 del 2008 e successive modificazioni, nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.325 del 2010, in materia di modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”;

-    il D.L. 13 agosto 2011, n. 138 “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo” convertito in legge con modificazioni dall’art.1, comma 1 dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 e s.m.i.;

-    la L. 12 novembre 2011, n. 183 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)”;

-    il D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito modificazioni dall’art.1, comma 1 dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214;

-    il D.L. 24 gennaio 2012 n.1 “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività” convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 24 marzo 2012, n. 27;

-    il DL 7 maggio 2012, n. 52, “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica.”

Considerato che risulta necessaria, al fine della stipula del Contratto di Servizio 2012, l'approvazione preventiva da parte della G.R. dello Schema di Contratto;

Preso atto che il Dirigente del Servizio proponente, con la sottoscrizione del presente atto, ne attesta la regolarità e la legittimità;

A VOTI UNANIMI E PALESI ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE

DELIBERA

per quanto esposto in narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

1.   di approvare lo Schema di Contratto di Servizio 2012 tra la Regione Abruzzo e la Ferrovia Adriatico Sangritana s.p.a. (Allegato B);

2.   di autorizzare il Dirigente del Servizio Trasporto Pubblico su Gomma e Ferro della Direzione Trasporti, Infrastrutture  Mobilità e Logistica  alla sottoscrizione del Contratto di Servizio nel testo di cui all’allegato B;

3.   di notificare il presente provvedimento alla Gestione Trasporti Metropolitani s.p.a. – Pescara -;

4.   di pubblicare il presente provvedimento sul BURA.