IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1
(Modifiche all’articolo 1 della L.R. 25/2011)

1.   Al comma 2 dell’articolo 1 (Fondo speciale) del TITOLO I (Fondo speciale e misure destinate alla salvaguardia e alla valorizzazione del territorio montano) della legge regionale 3 agosto 2011, n. 25 recante: "Disposizioni in materia di acque con istituzione del fondo speciale destinato alla perequazione in favore del territorio montano per le azioni di tutela delle falde", dopo le parole "euro 4 milioni" è inserita la parola "annui".

2.   Il comma 4, dell’art. 1, della L.R. 25/2011 è sostituito dal seguente:

"4. Il Fondo di cui al comma 1 è ripartito tra Comuni classificati totalmente o parzialmente montani dalla Legge 25 luglio 1952, n. 991 recante "Provvedimenti in favore dei territori montani" e dalla L.R. 5 agosto 2003, n. 11 recante "Norme in materia di Comunità montane", tenuto conto delle disposizioni di cui alla L.R. 27 giugno 2008, n. 10 recante "Riordino delle Comunità Montane Abruzzesi e modifiche a leggi regionali", con esclusione di quelli aventi popolazione superiore a 3.000 abitanti, in proporzione alla superficie di ognuno.".

Art. 2
(Integrazione all’articolo 9 della L.R. 25/2011)

3.   Al comma 2, dell’articolo 9, della L.R. 25/2011, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

"b bis) in presenza di domanda di derivazione in sanatoria."

Art. 3
(Modifiche ed integrazioni all’articolo 12 della L.R. 25/2011)

1.   Al comma 1, dell’articolo 12, della L.R. 25/2011, prima delle parole "il costo unitario" sono aggiunte le parole "fatto salvo quanto previsto dal comma 1 bis".

2.   Dopo il comma 1, dell’articolo 12, della L.R. 25/2011 è inserito il seguente:

"1 bis. Per il triennio successivo all’entrata in vigore della presente legge, di vigenza del Fondo speciale di cui al comma 1 dell’articolo 1, per le utenze con potenza nominale superiore a 220 kw, il costo unitario per l’uso idroelettrico di cui al comma 1 è stabilito per ogni kw di potenza nominale concessa o riconosciuta."

Art. 4
(Integrazione all’articolo 93 della L.R. 7/2003)

1.   Dopo la prima lettera i), del comma 5, dell’articolo 93 della legge regionale 17 aprile 2003, n. 7 recante: "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2003)", è inserita la seguente:

"i bis) zootecnico: è equiparato al canone industriale, ridotto del 60 per cento, di cui all’articolo 12, comma 5 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 25 qualora il volume annuo sia superiore a 1.000 metri cubo/anno e, in ogni caso, se l’allevamento del bestiame non è connesso alla conduzione del fondo agricolo, ovvero se è connesso alla conduzione del fondo agricolo da cui provengono prodotti di foraggio ma tali prodotti non superano il 30 per cento di quello occorrente."

2.   La previsione di cui al presente articolo trova copertura nell’adeguamento del canone di cui all'articolo 3.

Art. 5
(Modifiche all’articolo 1 della L.R. 9/2011)

1.   Al comma 10, dell’articolo 1, della legge regionale 12 aprile 2011, n. 9 (Norme in materia di servizio idrico integrato della Regione Abruzzo) dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti: "L’Assemblea dei Sindaci è integrata dai Sindaci dei Comuni di altre province che sono soci del soggetto gestore che opera prevalentemente nella provincia. Le maggioranze e le presenze previste nel comma 11 e nei regolamenti di cui al comma 12 sono determinate tenendo conto di tale integrazione."

2.   Al comma 14, dell’articolo 1, della L.R. 9/2011 dopo le parole "le deliberazioni delle ASSI" sono inserite le parole "superando eventuali contrasti".

3.   Al comma 16, dell’articolo 1, della L.R. 9/2011 le parole "il controllo analogo è esercitato, nel rispetto dell'autonomia gestionale del soggetto gestore, attraverso parere obbligatorio sugli atti fondamentali del soggetto gestore in house" sono soppresse.

Art. 6
(Modifica all'art. 63 della L.R. 1/2012)

1.   Al comma 2, dell'articolo 63, della L.R. 10.1.2012, n. 1 (Legge finanziaria regionale 2012) le parole "31 luglio 2012" sono sostituite dalle parole "31 ottobre 2012".

2.   I commi da 3 a 14 dell'articolo 63 della L.R. 1/2012 trovano applicazione dal 1° novembre 2012.

Art. 7
(Entrata in vigore)

1.   La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L’Aquila, addì 17 Luglio 2012

IL PRESIDENTE

Dott. GIOVANNI CHIODI

 

 

 

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TESTI

DEGLI ARTICOLI 1, 9, E 12 DELLA LEGGE REGIONALE 3 AGOSTO 2011, N. 25

"Disposizioni in materia di acque con istituzione del fondo speciale destinato alla perequazione in favore del territorio montano per le azioni di tutela delle falde"

DELL'ARTICOLO 93 DELLA LEGGE REGIONALE 17 APRILE 2003, N. 7

"Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2003)"

DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE REGIONALE 12 APRILE 2011, N. 9

"Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo"

DELL'ARTICOLO 63 DELLA LEGGE REGIONALE 10 GENNAIO 2012, N. 1

"Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 - 2014 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2012)"

COORDINATI CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA 17 LUGLIO 2012, N. 34

"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 3 agosto 2011, n. 25 recante: "Disposizioni in materia di acque con istituzione del fondo speciale destinato alla perequazione in favore del territorio montano per le azioni di tutela delle falde e in materia di proventi relativi alle utenze di acque pubbliche", integrazione alla legge regionale 17 aprile 2003, n. 7 recante: "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2003)", modifiche alla legge regionale 12 aprile 2011, n. 9 recante "Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo" e modifica all'art. 63 della L.R. 1/2012 recante: Legge finanziaria regionale 2012"

(pubblicata in questo stesso Bollettino)

 

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Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

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L.R. 3 agosto 2011, n. 25

Disposizioni in materia di acque con istituzione del fondo speciale destinato alla perequazione in favore del territorio montano per le azioni di tutela delle falde.

Art. 1
Fondo speciale

1.  Per la salvaguardia e la valorizzazione del territorio montano ed in considerazione dell'importanza che il territorio montano e collinare riveste nella tutela e ricarica delle falde acquifere, è istituito, a far data dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, il Fondo Speciale.

2.  Il Fondo Speciale, dell'importo complessivo di euro 4 milioni annui per il triennio successivo all'entrata in vigore della presente legge, viene alimentato dalle maggiori entrate relative all'utilizzazione delle acque pubbliche, a seguito dell'aggiornamento dei canoni di cui all'art. 12.

3.  Un pari stanziamento corrispettivo alle maggiori entrate, valutato in euro 4 milioni, viene iscritto sul capitolo di spesa 151402 U.P.B. 05.01.002 denominato "Attività di monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee e quelle inerenti gli studi e le indagini per l'assetto idrologico" con destinazione vincolata alla tutela ambientale e idrogeologica.

4.  Il Fondo di cui al comma 1 è ripartito tra Comuni classificati totalmente o parzialmente montani dalla Legge 25 luglio 1952, n. 991 recante "Provvedimenti in favore dei territori montani" e dalla L.R. 5 agosto 2003, n. 11 recante "Norme in materia di Comunità montane", tenuto conto delle disposizioni di cui alla L.R. 27 giugno 2008, n. 10 recante "Riordino delle Comunità Montane Abruzzesi e modifiche a leggi regionali", con esclusione di quelli aventi popolazione superiore a 3.000 abitanti, in proporzione alla superficie di ognuno.

5.  Entro il 30 maggio di ciascuna annualità successiva a quella di istituzione del Fondo di cui al comma 1, il Servizio demandato alla gestione dei proventi derivanti dall'uso della risorsa idrica, provvede all'assegnazione di dette somme agli Enti Locali interessati.

6.  È compito dell'autorità competente verificare che l'impegno di spesa sul capitolo di cui al comma 3 venga effettuato solo previo accertamento della relativa entrata di cui al comma 2.

Art. 9
Misure per l'emersione delle concessioni abusivamente in atto

1.  Al fine dell'emersione dell'uso abusivo delle acque pubbliche, la sanzione amministrativa prevista dal comma 3 dell'art. 17, del R.D. n. 1775/1933 e successive modificazioni è ridotta al 50 per cento purché venga presentata domanda di derivazione, corredata dalla prescritta documentazione, entro il 31.12.2012. Parimenti, tale riduzione si applica per le domande di derivazione o utilizzazione di acqua pubblica in tutto o in parte abusivamente in atto presentate a far data dal 1° gennaio 2008 anche esse fornite della documentazione di cui sopra.

2.  Ai fini dell'applicazione della sanzione pecuniaria sono considerati casi di particolare tenuità di cui al comma 3 dell'art. 17 del R.D. n. 1775/1933, le utilizzazioni di derivazioni di acqua pubblica in tutto o parte abusivamente in atto che non eccedono la portata massima di:

a)  10 litri al secondo per le acque fluenti le cui opere di derivazioni costruite in alveo del corso d'acqua risultano autorizzabili a termine del R.D. 25 luglio 1904 n. 523 recante "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";

b) 5 litri al secondo per le acque sotterranee emunte da pozzi aventi una profondità inferiore a metri 30 dal piano di campagna;

b bis) in presenza di domanda di derivazione in sanatoria.

Art. 12
Aggiornamento dei costi unitari e dei canoni minimi relativi ai canoni di concessione di acque pubbliche

1.  Fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis, il costo unitario per l'uso idroelettrico, di cui alla lettera c) del comma 5 dell'art. 93 della L.R. n. 7/2003, è stabilito per le utenze con potenza nominale superiore a 220 kw, per ogni kw di potenza efficiente, riportata nei rapporti annuali dell'anno precedente, dal GSE, in € 35,00 a far data dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.

1 bis. Per il triennio successivo all’entrata in vigore della presente legge, di vigenza del Fondo speciale di cui al comma 1 dell’articolo 1, per le utenze con potenza nominale superiore a 220 kw, il costo unitario per l’uso idroelettrico di cui al comma 1 è stabilito per ogni kw di potenza nominale concessa o riconosciuta.

2.  Per le utenze con potenza nominale fino a 220 kw, il costo unitario per ogni kw di potenza nominale concessa o riconosciuta, è stabilito in € 18,00 a far data dal 1° gennaio successivo all'entrata in vigore della presente legge.

3.  I costi unitari di cui al comma 5 dell'art. 93 della L.R. 7/2003, fatta eccezione per quello indicato ai commi 1 e 2 e per l'uso pescicoltura, sono aumentati, a far data dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge del 10 per cento rispetto a quelli vigenti al 31 dicembre 2011.

4.  Alla lettera e) comma 5 dell'art. 93 della L.R. 17 aprile 2003, n. 7 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 - Legge finanziaria regionale 2003, così come modificato dal comma 1 dell'art. 73 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6 (Legge finanziaria regionale 2005), l'importo di "€ 1.000,00" è sostituito dall'importo: "€ 360,00".

5.  Ai fini dell'uso razionale delle acque, i canoni minimi per l'uso industriale di cui alla lettera d) del comma 5 dell'art. 93 della L.R. 7/2003, sono così differenziati:

a) Euro 1.200,00, fino a 50.000 mc annui;

b) Euro 1.600,00, da 50.001 a 100.000 mc annui;

c) Euro 2.000,00, da 100.001 a 150.000 mc annui;

d) Euro 2.200,00, da 150.001 a 200.000 mc annui;

e) Euro 2.500,00, da 200.001 a 300.000 mc annui;

f) Euro 2.800,00, da 300.001 mc annui.

     Qualora venga applicata la riduzione prevista dalla lettera d) del comma 5 dell'art. 93 della L.R. n. 7/2003, come riformulato dal comma 2 dell'art. 11 della presente legge, i minimi di cui al presente comma vengono ridotti del 20 per cento.

6.     L'aggiornamento dei costi unitari e dei canoni minimi relativi alle utenze di acqua pubblica previsto dal comma 5 dell'art. 93 della L.R. n. 7/2003 decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo al triennio di vigenza del disposto di cui al presente articolo.

6-bis. Gli aumenti ai canoni di concessione di derivazione d'acqua, come previsti dal presente articolo, non si applicano ai Consorzi di bonifica.

 

L.R. 17 aprile 2003, n. 7

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2003).

Art. 93

1.  Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al successivo comma 5, il corrispettivo per gli usi delle acque pubbliche è quello indicato all'art. 18 della legge n. 36/1994 e successivi aggiornamenti di cui al D.M. 25 febbraio 1997, n. 90 e al D.M. 24 novembre 2000 del Ministero delle Finanze e le somme relative alle spese di istruttoria sono fissate secondo i criteri di cui all'allegata tabella "A". A far data dal 1° gennaio 2003 gli aggiornamenti dei canoni si applicano anche ai minimi stabiliti dalle vigenti disposizioni legislative statali.

2.  A decorrere dal 1° gennaio 2004, i canoni, i sovracanoni e l'addizionale regionale se applicata, relativi all'utilizzazione delle acque pubbliche sono dovuti per anno solare e sono versati anticipatamente nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 28 febbraio di ciascun anno. Al fine di armonizzare i versamenti dei canoni, per le concessioni già assentite, i ratei mensili da versare sono pari a un dodicesimo per ciascun mese rimanente al 31 dicembre 2004 e per gli anni successivi, in deroga a quanto previsto nei rispettivi disciplinari, i canoni sono dovuti per anno solare.

3.  Per le concessioni in scadenza, per le quali non sia stata presentata domanda di rinnovo o rilasciate nel corso dell'anno, il canone è dovuto per dodicesimo per ciascun mese di validità dell'atto di concessione.

4.  I canoni per le utenze ad uso irriguo da riconoscere oppure da concedere in via preferenziale, ai sensi degli articoli 3 e 4 del T.U. approvato con R.D. n. 1775/1933, sono comunque dovuti dal 1° gennaio 2003, anche in via extracontrattuale; mentre quelli per tutti gli altri usi sono introitati in via extracontrattuale dal 1° gennaio 2001 fatti salvi i canoni arretrati dovuti allo Stato.

4-bis. Nel caso di concessione di derivazione ad uso plurimo delle acque che preveda anche l'uso antincendio, non si applica il canone relativo all'uso antincendio qualora si tratti di un solo concessionario ed esercente globale dell'utilizzazione plurima e non già che il concessionario risulti dal congiungimento di interessi perfettamente distinti e destinati a separarsi dopo aver ottenuto il decreto di concessione.

4-ter. Nel caso di concessione di derivazione ad uso plurimo delle acque che preveda sia l'uso igienico che l'uso civile, qualora il quantitativo d'acqua concesso per questi usi non superi i 2 litri al secondo e la superficie da irrigare sia inferiore a mille metri quadri, limitatamente a questi usi si applica il canone più elevato qualora per il concessionario ricorrano le condizioni di cui al comma 4-bis.

5.  A decorrere dal 1° gennaio 2005, in attuazione dell'art. 86 del D.Lgs. n. 112/1998, i canoni annui, relativi alle concessioni di derivazione di acqua pubblica e alle licenze annuali di attingimento, costituiscono il corrispettivo per gli usi delle acque prelevate e sono così stabiliti:

a)  consumo umano: per ogni modulo di acqua assentito € 2.025,00;

b) irriguo agricolo:

b1)   quando il prelievo è effettuato a bocca tassata, per ogni modulo di acqua assentito € 80,00;

b2)   quando il prelievo non è suscettibile di essere fatto a bocca tassata, per ogni ettaro di terreno € 0,80;

c)  Idroelettrico e forza motrice: per ogni kw di potenza nominale concessa o riconosciuta € 13,50;

d) Industriale: per ogni modulo di acqua assentito € 14.218,00, assumendosi ogni modulo pari a tre milioni di metri cubi annui. Il canone unitario è ridotto del 50 per cento se il concessionario attua un uso delle acque senza restituzione ovvero se attua un riuso delle acque a ciclo chiuso reimpiegando le acque risultanti a valle del processo produttivo;

e)  Pescicoltura: per ogni modulo di acqua assentito € 360,00;

f)  Antincendio: per ogni modulo di acqua assentito € 300,00;

g) Civile: per ogni modulo di acqua assentito per uso irrigazione di attrezzature sportive e di aree a verde pubblico o privato a servizio di attività commerciali o industriali € 325,00;

h) Igienico: per ogni modulo di acqua assentito per uso igienico-sanitario, lavaggio strade e, comunque, per tutti gli usi non previsti alle precedenti lettere € 950,00;

i)   Autolavaggio: per ogni modulo di acqua assentito € 5.000,00.

i bis) Zootecnico: è equiparato al canone industriale, ridotto del 60 per cento, di cui all’articolo 12, comma 5 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 25 qualora il volume annuo sia superiore a 1.000 metri cubo/anno e, in ogni caso, se l’allevamento del bestiame non è connesso alla conduzione del fondo agricolo, ovvero se è connesso alla conduzione del fondo agricolo da cui provengono prodotti di foraggio ma tali prodotti non superano il 30 per cento di quello occorrente.

     I canoni di cui al presente comma non possono essere comunque inferiori ai seguenti importi minimi:

a)  Consumo umano: € 300,00;

b) Irriguo agricolo: € 20,00;

c)  Idroelettrico e forza motrice: € 250,00;

d) Industriale: € 2.100,00, ridotto ad € 1.500,00 qualora viene applicata la riduzione prevista dalla lettera d) del primo capoverso;

e)  Pescicoltura: € 250,00;

f)  Antincendio: € 100,00;

g) Civile: € 150,00;

h) Igienico: € 150,00;

i)   Autolavaggio: € 350,00.

     Al fine dell'assimilazione delle tipologie d'uso sopra riportate con quelle vigenti al 31 dicembre 2004, si rinvia all'allegata tabella "A". Gli importi dei canoni, così stabiliti, sono aggiornati con cadenza triennale con delibera della Giunta regionale che terrà conto sia del tasso d'inflazione programmato che dei criteri di cui al comma 6 dell'art. 93 della L.R. n. 7/2003 e successive modificazioni ed integrazioni. Il primo aggiornamento avrà decorrenza dal 1° gennaio 2008. Qualora non si provveda all'aggiornamento, nelle more dell'adozione dell'atto deliberativo di aggiornamento dei canoni che decorrono dal 1° gennaio successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, si applicano i canoni unitari del triennio precedente maggiorati del tasso di inflazione programmata previsto nel documento di programmazione economico-finanziario per l'anno di riferimento.

5-bis. (Spese di istruttoria). A decorrere dal 1° gennaio 2005, le spese occorrenti per l'espletamento di istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica, ivi comprese quelle relative alle domande intese ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee nonché per l'utilizzazione delle concessioni di pertinenze idrauliche e per le autorizzazioni rilasciate intorno alle opere idrauliche di cui al T.U. approvato con R.D. n. 523/1904 e successive modificazioni ed integrazioni, sono stabilite, per ogni uso, negli importi indicati nell'allegata tabella "B". Per determinati usi dell'acqua, individuati dall'Autorità concedente regionale e dai competenti organi provinciali, ognuno per la propria competenza, possono, con atto motivato da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione, aumentare detti importi. È facoltà delle Province, in deroga a quanto stabilito nel presente comma, applicare le disposizioni di cui alla legge n. 765/1973 e successive modificazioni ed integrazioni. Il pagamento delle spese di istruttoria è effettuato all'atto della presentazione della domanda, ovvero, in caso di inosservanza, entro 45 giorni dalla richiesta avanzata dall'Amministrazione concedente pena l'irrecivibilità della stessa. Con cadenza triennale gli importi di cui alla tabella "B" sono adeguati al tasso di inflazione programmato con le medesime procedure previste per l'aggiornamento dei canoni indicati al comma 5 dell'art. 93 della L.R. n. 7/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

5-ter. (Depositi cauzionali). A decorrere dal 1° gennaio 2005, prima della firma del disciplinare, il richiedente la concessione deve effettuare, a favore della Regione, il deposito cauzionale di cui al comma 2 dell'art. 11 del T.U. approvato con R.D. n. 1775/1933, nella misura di una annualità del canone previsto, e comunque di importo non inferiore a quelli indicati, per ciascun uso, nell'allegata tabella "C". Il deposito può essere costituito in uno dei modi previsti dalla legge n. 348/1982 e viene restituito alla scadenza della concessione. La Regione, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del T.U. approvato con R.D. n. 1775/1933. Sono dispensati dal deposito cauzionale gli utenti il cui importo non eccede il minimo previsto, per gli usi di cui alle lettere a) b), f), g), h), del secondo capoverso, del comma 5 dell'art. 93 della L.R. n. 7/2003 così come modificato dalla presente legge regionale.

5-quater. (Contributo idrografico). A decorrere dal 1° gennaio 2005, prima della firma del disciplinare, il richiedente la concessione deve effettuare, a favore della Regione, il versamento del contributo idraulico di cui al comma 3, dell'art. 7, del T.U. approvato con R.D. n. 1775/1933 e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura di un decimo dell'annualità del canone previsto, e comunque di importo non inferiore a quello indicato, per ogni uso, nell'allegata tabella "D". Il contributo idrografico è, in ogni caso, dovuto per le utenze di cui all'art. 17 del suddetto T.U. approvato con R.D. n. 1775/1933.

5-quinquies. (Addizionale regionale). A far data dall’entrata in vigore della presente legge l'importo dell'addizionale, di cui all'art. 18 della legge n. 36/1994, è determinato in misura pari al 10% dell'ammontare del canone demaniale. L'addizionale di cui al presente comma è corrisposta dal concessionario contestualmente al pagamento del canone, mediante versamento sull'apposito conto corrente postale intestato alla Regione Abruzzo. Le somme sono introitate sul capitolo di entrata 32107.

5-sexies. (Vigilanza e sanzioni amministrative). Le attività connesse con l'accertamento e la contestazione delle violazioni in materia di polizia delle acque nonché la determinazione e l'applicazione delle relative sanzioni amministrative pecuniarie sono disciplinate dall'art. 1 della L.R. n. 12/1983, così come modificato con la presente legge. Le violazioni alle disposizioni in materia di acque pubbliche di cui all'art. 219 del T.U. approvato con R.D. n. 1775/1933, nonché le violazioni agli obblighi ed alle prescrizioni stabilite dal disciplinare di concessione, dalla licenza di attingimento e dall'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee sono punite, fatto salvo quanto disposto dall'art. 17 del T.U. n. 1775/1933, così come riformulato dall'art. 23 del D.Lgs. n. 152/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 5.000,00. Rimane ferma la facoltà della Regione di revocare e di dichiarare la decadenza dal diritto di derivare ed utilizzare l'acqua pubblica per i casi di cui all'art. 55 del T.U. approvato con R.D. n. 1775/1933. La Regione, nel caso di alterazione dello stato dei luoghi che pregiudichi il regime idraulico del corso d'acqua o il regime delle acque sotterranee, può disporre la riduzione in pristino, fissando i modi ed i tempi dell'esecuzione dei lavori. In caso di inosservanza del soggetto obbligato, si provvede all'esecuzione d'ufficio, con recupero delle spese a carico del trasgressore, secondo le modalità e per gli effetti stabiliti dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato. Al fine della quantificazione della sanzione amministrativa di cui ai precedenti capoversi, la Giunta regionale, su proposta della Direzione Area Territorio, stabilisce, con provvedimento di carattere generale:

a)  gli indirizzi per la determinazione della sanzione amministrativa, prevista dall'art. 219 del T.U. approvato con R.D. n. 1775/1933, da applicare ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689/1981 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) gli indirizzi per la determinazione della sanzione amministrativa da applicare ai sensi dell'art. 17 del T.U. approvato con R.D. n. 1775/1933;

c)  le tipologie delle violazioni e gli indirizzi per l'applicazione della sanzione per i casi di particolare tenuità previsti dal citato art. 17.

     I rapporti relativi alle violazioni di cui al presente comma sono trasmessi, per gli adempimenti previsti dall'art. 18 e seguenti della legge n. 689/1981, al Servizio indicato all'art. 1 della L.R. n. 12/1983 e successive modificazioni. Nelle more dell'emanazione degli indirizzi di cui alle lettere a), b) e c), il Servizio su indicato provvede secondo le vigenti modalità.

6.  Per la determinazione dei canoni la Giunta regionale tiene conto dei seguenti criteri:

a)  della disponibilità della risorsa idrica;

b) della qualità e della quantità in rapporto alle finalità di utilizzo;

c)  delle diverse tipologie d'uso;

d) delle caratteristiche dei corpi idrici superficiali e sotterranei soggetti a prelievo;

e)  di rapportare l'entità del canone al livello di sfruttamento del corpo idrico;

f)  della riduzione del canone delle utenze ad uso industriale di cui alla lettera d) del comma 5.

7.  Il regolamento prevede anche, sia per le piccole che per le grandi derivazioni, la polizza assicurativa, di valore pari al costo di demolizione delle opere di derivazioni e quelle realizzate sul demanio idrico, con valore minimo di € 5.000,00 e di durata non inferiore a quella della concessione di derivazione acqua, per la copertura delle spese di ripristino dello stato dei luoghi da parte della Regione qualora il concessionario non provveda direttamente. La polizza dovrà contenere la previsione del pagamento alla Regione della somma assicurata su semplice richiesta.

8.  I proventi di cui al comma 2 del presente articolo sono introitati sul capitolo di entrata 32107 (UPB 03 01 001) da ridenominare: "Canoni e proventi per l'utilizzo del demanio idrico art. 86 del D.Lgs. n. 112/1998") e sono destinati a finanziare, ai sensi dell'art. 86, - comma 2, del D.Lgs. n. 112/1998, i capitoli di spesa 152108, UPB 05.02.012, e 151402, UPB 05.01.002 di nuova istituzione ed iscrizione, denominati, rispettivamente: "Interventi di tutela delle risorse idriche e dell'assetto idraulico e idrogeologico ordinari e straordinari" e "Attività di monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee e quelle inerenti gli studi e le indagini per l'assetto idrogeologico"; è autorizzata l'iscrizione dello stanziamento di € 5.500.000,00 sia sul capitolo di entrata 32107 che su quelli di spesa, rispettivamente, per l'importo di € 4.675.000,00 (152108), pari all'85% del correlato capitolo di entrata, e € 825.000,00 (151402), pari al 15% del suddetto capitolo di spesa.

8-bis. La quota del 3% della disponibilità assicurata al suddetto capitolo è destinata a finanziare gli studi, le attività conoscitive e le consulenze.

8-ter. A partire dall'esercizio 2008 le percentuali del capitolo di entrata 32107, destinate a finanziare i due capitoli di spesa 152108 (UPB 05.02.012) "Interventi di tutela delle risorse idriche e dell'assetto idraulico e idrogeologico ordinari e straordinari" e 151402 (UPB 05.01.002) "Attività di monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee e quelle inerenti gli studi e le indagini per l'assetto idrogeologico", sono così ripartite:

a.  70% del correlato capitolo di entrata è destinato al capitolo di spesa 152108;

b.  30% del correlato capitolo di entrata è destinato al capitolo di spesa 151402.

8-quater. Per l'esercizio 2008 la previsione di incasso da iscrivere sul capitolo di entrata 32107 è pari ad € 7.285.000,00.

9.  L'impegno della spesa può essere effettuato solo previo accertamento della relativa entrata.

10. A far data dall'esercizio finanziario 2005, sugli stanziamenti iscritti nei capitoli di spesa 152102, 152107, 152108, in applicazione del comma 2-bis della legge n. 109/1994, aggiunto dall'art. 9, comma 30, del D.L. n. 101/1995 e poi modificato dall'art. 9, comma 29, della legge n. 415/1998, è destinata, per ogni capitolo menzionato, una quota complessiva non superiore al 10% del totale degli stanziamenti stessi alle spese necessarie alla stesura dei progetti preliminari, nonché dei progetti definitivi ed esecutivi, incluse indagini geologiche e geognostiche, studi di impatto ambientale od altre rilevazioni, alla stesura dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del D.Lgs. n. 494/1996, e agli studi per il finanziamento dei progetti.

11. Il capitolo di spesa 151414 relativo alla L.R. n. 127/1997 è inserito nella UPB 05.01.007 ed è ridenominato come segue: Interventi di manutenzione dei porti e degli approdi ed escavazione dei fondali, attività realizzative e di studio attinenti la difesa della costa e il ripascimento degli arenili, partecipazione a progetti anche comunitari - L.R. n. 127/1997.

12. Per la redazione di cartografia e studi geologici si confermano le procedure di cui all'art. 2 della L.R. n. 41/2001 per gli stanziamenti statali e regionali per gli anni successivi al 2003 e per gli ulteriori anni.

 

L.R. 12 aprile 2011, n. 9

Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo.

Art. 1
Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo

1.  La Regione Abruzzo, ai sensi degli articoli 141 e 142 del Decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche, nel rispetto delle competenze e delle funzioni degli Enti locali e per assicurarne l'esercizio unitario, in attuazione delle disposizioni di cui alla Parte Terza del D.lgs. 152/2006 e successive modifiche, con la presente legge disciplina l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato - di seguito denominato Servizio - costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue. Il Servizio è gestito secondo i criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie. Le presenti disposizioni si applicano anche agli usi industriali delle acque gestite nell'ambito del Servizio.

2.  La presente legge si prefigge, inoltre, l'obiettivo di favorire la definizione di un governo pubblico e partecipativo del ciclo integrato dell'acqua, in grado di garantirne un uso sostenibile e solidale.

3.  Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, appartengono al demanio dello Stato e costituiscono una risorsa che è salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà. Qualsiasi uso delle acque è effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future.

4.  Gli usi delle acque sono indirizzati al risparmio ed al rinnovo delle risorse per non pregiudicare il patrimonio idrico, la qualità della vita, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici. Gli usi diversi dal consumo umano sono consentiti nei limiti nei quali le risorse idriche siano sufficienti ed a condizione che non ne pregiudichino la qualità.

5.  Al fine di garantire il Servizio Idrico Integrato è delimitato un Ambito Territoriale Unico Regionale – di seguito denominato ATUR - coincidente con l'intero territorio regionale.

6.  Al fine dell'attuazione della presente legge e della nuova delimitazione di cui al comma 5, viene costituito il soggetto d'ambito individuato nell'ente pubblico denominato ERSI (Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato), competente per l'ATUR. All'ERSI sono attribuite, ai sensi dell'art. 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, tutte le funzioni ed i compiti assegnati dalla L.R. 2/1997 e successive modifiche, dal D.lgs.152/2006 e successive modifiche e da altra normativa di settore, agli Enti d'Ambito soppressi.

7.  La Regione Abruzzo, nel rispetto della possibilità che all'interno dell'ATUR siano presenti più gestori, promuove l'unitarietà della gestione all'interno dell'ambito di cui al comma 5. Solo per i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane l'adesione alla gestione unica del Servizio è facoltativa, a condizione che i Comuni gestiscano l'intero Servizio, e previo consenso dell'ERSI ovvero del Commissario di cui al successivo comma 19.

8.  L'ERSI promuove e protegge in via permanente la gestione delle attività afferenti al Servizio nel territorio regionale nel rispetto dei principi di sussidiarietà ed unitarietà della gestione. L'ERSI, avuto riguardo alle diverse condizioni strutturali e gestionali nelle quali si svolge il Servizio, esercita l'attività di competenza sulla base di principi e criteri unitari che garantiscono l'uniformità di indirizzo e di azione in materia di Servizio sull'intero territorio regionale, il controllo analogo sui gestori in house del Servizio, la valutazione ed analisi comparativa delle gestioni. L'ERSI, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 168, e successive modifiche ed integrazioni, ed in attuazione di quanto disposto dalla presente legge in riferimento alla gestione unitaria del Servizio, promuove ed è tenuto a rappresentare le specifiche condizioni di efficienza che rendono la gestione in house comparativamente vantaggiosa per gli utenti del Servizio nella Regione Abruzzo rispetto ad altre modalità di gestione. L'ERSI è un Ente pubblico dotato di autonomia amministrativa, gestionale e finanziaria, opera con una contabilità separata rispetto a quella della Regione Abruzzo.

9.  Sono organi dell'ERSI il Presidente, il Consiglio di Amministrazione, il Direttore generale, il Revisore dei Conti. Il Presidente dell'ERSI è il Componente della Giunta regionale competente per materia, il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente dell'ERSI, dai Presidenti delle Province o da loro delegati e da quattro Sindaci indicati dall'ANCI, sentite per Provincia le ASSI competenti. Tutte le cariche del Consiglio di Amministrazione sono gratuite. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Ente, il Consiglio di amministrazione ha poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Ente. Il Revisore dei Conti, in prima attuazione, è individuato tra i dirigenti di ruolo, dipendenti dalla Regione Abruzzo, in possesso dei requisiti di abilitazione professionale richiesti dalla legge. La retribuzione dell'incarico di revisore è pari al cinquanta per cento della corrispondente tariffa professionale.

10. In ciascuna Provincia del territorio regionale è istituita l'assemblea dei sindaci – di seguito denominata ASSI – per l'esercizio delle competenze nelle materie assegnate agli enti locali dalla legislazione statale e regionale, in particolare i compiti di organizzazione del Servizio, di adozione del Piano d'Ambito provinciale, di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione. L'assemblea dei sindaci si riunisce su base provinciale e si articola nei subambiti territoriali corrispondenti agli ambiti di competenza dei singoli soggetti gestori che operano nella Regione. L’Assemblea dei Sindaci è integrata dai Sindaci dei Comuni di altre province che sono soci del soggetto gestore che opera prevalentemente nella provincia. Le maggioranze e le presenze previste nel comma 11 e nei regolamenti di cui al comma 12 sono determinate tenendo conto di tale integrazione. La partecipazione ai lavori dell'assemblea è gratuita.

11. L'ASSI, nell'ambito delle competenze materiali e territoriali di cui al comma 10, esprime in via ordinaria pareri obbligatori e vincolanti all'ERSI. Per la validità dei pareri è necessario che siano adottati dall'assemblea con delibera approvata con voto palese dalla maggioranza dei presenti. Qualora venga richiesto all'ASSI un parere di sua competenza esso si intende reso in senso favorevole nel caso in cui non venga espresso nel termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta da parte dell'ERSI. Nei casi urgenti e indifferibili, espressamente motivati, i termini sono ridotti a quindici giorni.

12. L'ASSI è presieduta e convocata dal Presidente della Provincia di riferimento. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'ASSI delibera il regolamento recante le norme per il suo funzionamento e la disciplina del procedimento di espressione dei pareri di cui al comma 11. Il regolamento deliberato dall'ASSI è trasmesso, per la sua approvazione, alla Giunta regionale ed entra in vigore dopo il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione sul BURA. Qualora l'ASSI non adotti il regolamento entro il termine previsto, il Presidente della Giunta regionale diffida i Comuni ad adempiere entro trenta giorni. Decorso inutilmente anche il predetto termine il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, emanato su proposta del componente della Giunta competente per materia, esercita i poteri sostitutivi mediante nomina di un commissario ad acta le cui spese sono poste solidalmente a carico dei Comuni inadempienti.

13. Le ASSI sono convocate entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge dal Presidente della Provincia di riferimento, in caso di mancata convocazione, previa diffida ad adempiere da parte del Presidente della Giunta regionale entro i successivi trenta giorni, le ASSI sono convocate dal Commissario di cui al comma 19, per deliberare il proprio regolamento.

14. L'ERSI propone gli atti fondamentali di pianificazione e di programmazione del Servizio alle ASSI, che esprimono parere obbligatorio e vincolante. L'ERSI coordina ed unifica a livello regionale le deliberazioni delle ASSI superando eventuali contrasti al fine di mantenere l'uniformità di azione sull'intero territorio regionale, sentita la Commissione del Consiglio regionale competente, che deve esprimersi in via definitiva entro e non oltre i ventuno (21) giorni successivi alla richiesta da parte dell'ERSI. Il parere si intende reso in senso favorevole qualora la Commissione consiliare non si pronunci in via definitiva nel termine perentorio su indicato.

15. L'ERSI approva in via definitiva gli atti di pianificazione e di programmazione del Servizio, in particolare, previa deliberazione obbligatoria e vincolante delle ASSI, approva il Piano d'Ambito di cui all'art. 149 del D.lgs. 152/2006 e successive modifiche, delibera la forma di gestione e affida il Servizio. L'ERSI firma le Convenzioni per la gestione del Servizio, provvede alla loro gestione ed al controllo dell'adempimento degli obblighi convenzionali da parte dei gestori.

16. In conformità alla normativa vigente, il controllo analogo sui gestori in house del Servizio è svolto dall'ERSI ovvero dal Commissario di cui al successivo comma 19. [Il controllo analogo è esercitato, nel rispetto dell'autonomia gestionale del soggetto gestore, attraverso parere obbligatorio sugli atti fondamentali del soggetto gestore in house.]

17. Qualora l'ASSI non adotti uno degli atti di competenza di cui ai precedenti commi entro sessanta (60) giorni dalla richiesta dell'ERSI, il Presidente dell'ERSI, previa diffida ai Comuni ad adempiere entro (60) giorni, provvede ad adottare gli atti.

18. In casi di motivata urgenza definiti dall'ERSI, i termini perentori per il rilascio del parere di cui ai commi precedenti sono ridotti della metà.

19. L'ERSI succede in tutte le posizioni giuridiche ed economiche dei sei Enti d'Ambito soppressi. Sono fatti salvi i rapporti di lavoro esistenti presso gli Enti d'Ambito di cui all'art. 6 e seguenti della L.R. n. 2 del 13 gennaio 1997 nei quali succede l'ERSI, salvaguardando le competenze e le professionalità maturate presso gli Enti d'Ambito soppressi. Per la costituzione dell'ERSI, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale viene nominato un Commissario Unico Straordinario. Il Commissario opera in base alla delibera di indirizzo della Giunta regionale e si avvale, per lo svolgimento dei compiti assegnati e per far fronte alle necessità organizzative e di supporto delle strutture, delle risorse umane e finanziarie di ciascun Ente d'Ambito soppresso. Per far fronte ai propri compiti, il Commissario assume i necessari provvedimenti per assicurare la continuità ed il regolare svolgimento dell'attività di competenza dell'ERSI, tra le quali le attività connesse al controllo analogo sui soggetti gestori, con riguardo in particolare al rafforzamento delle funzioni di controllo tese alla realizzazione degli investimenti, alla verifica dei bilanci e dei dati contabili dei gestori del Servizio.

20. Il Commissario Unico Straordinario dispone, per l'esecuzione del proprio incarico, di tutti i poteri necessari per la gestione ordinaria e straordinaria dei sei Enti d'Ambito commissariati, ovvero esercita i poteri che in base alle leggi ed agli Statuti vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge spettano all'Assemblea dei Soci, al Consiglio di Amministrazione ed al Presidente degli Enti d'Ambito di cui all'art. 6 e seguenti della L.R. n. 2 del 13 gennaio 1997. In particolare provvede, disciplinandone le modalità, all'aggiornamento ed all'approvazione del Piano d'Ambito dell'ATUR, previo parere obbligatorio delle ASSI. Il Piano d'Ambito dell'ATUR è articolato in base agli ambiti di competenza dei soggetti gestori attivi sul territorio regionale al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

21. La durata dell'incarico commissariale è fissata in centottanta giorni e decorre dalla notifica del provvedimento di nomina. L'incarico termina al momento in cui l'ERSI è pienamente operativo con l'insediamento degli organi ed il conferimento dell'incarico di direttore generale di cui al comma 9. Il Commissario viene scelto tra i dirigenti regionali oppure tra i funzionari regionali in servizio al momento del conferimento della nomina, che hanno maturato esperienza specifica nelle attività afferenti alla gestione delle risorse idriche.

22. La Giunta regionale, sentiti la competente Commissione del Consiglio regionale, l'ERSI e l'ASSI, ove costituiti, predispone la proposta di regolamento di esecuzione della presente legge entro quarantacinque giorni dalla nomina del Commissario di cui al comma 19. Il parere si intende reso in senso favorevole qualora non sia stato espresso nel termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta.

23. Al solo fine della liquidazione dei sei Enti d'Ambito esistenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge, con Decreto del Presidente della Giunta regionale vengono nominati uno o più Commissari. Qualora l'ERSI non sia operativo nel termine di cui all'art. 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modifiche, al solo fine di garantire la continuità delle funzioni svolte dagli Enti d'Ambito soppressi, la Giunta regionale adotta i necessari provvedimenti amministrativi, sentita la Commissione del Consiglio regionale competente, che si esprime in via definitiva entro i ventuno (21) giorni successivi alla richiesta della Giunta regionale. Il parere si intende reso in senso favorevole qualora la Commissione consiliare non si pronunci nel termine perentorio su indicato.

24. Le spese di funzionamento della struttura organizzativa dell'ERSI, tra cui il personale, le sedi e le dotazioni tecniche, sono a carico del Soggetto Gestore ai sensi dell'art. 154 del D.lgs. 152/2006 e successive modifiche. La quota parte dei costi di funzionamento della struttura organizzativa dell'ERSI, che compone la tariffa del Servizio di cui all'art. 154 del D.lgs. 152/2006 e successive modifiche, viene versata all'ERSI dal Soggetto Gestore affidatario del Servizio entro il termine stabilito nella Convenzione per l'affidamento del Servizio. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Soggetto Gestore affidatario del Servizio deve adottare forme di versamento automatico delle spese di funzionamento, dietro presentazione di apposito documento contabile, a favore dell'ERSI, attraverso Rapporto Interbancario Diretto - R.I.D., o altra forma equivalente di delegazione di pagamento di istituto di credito abilitato.

25. I soggetti affidatari del Servizio sono obbligati a trasmettere all'ERSI ovvero al Commissario Straordinario, di cui al precedente comma 19, tutti i dati necessari per l'aggiornamento del Piano d'Ambito entro trenta giorni dalla richiesta; in caso di mancato rispetto del suddetto termine perentorio, il Commissario Straordinario o l'ERSI possono in via sostituiva acquisire i dati direttamente presso gli uffici del soggetto gestore. La mancata trasmissione dei dati configura un inadempimento grave della Convenzione di affidamento del Servizio da parte del Soggetto gestore. Analogo obbligo di trasmissione dei dati sulla situazione gestionale ed economica del soggetto affidatario del Servizio sussiste a favore della Regione o di soggetti dalla stessa incaricati. Trascorso inutilmente il termine di trenta giorni dalla sua richiesta, la Regione invita l'ERSI ad acquisire, in via sostituiva, i dati direttamente presso gli uffici del Soggetto gestore.

26. Nelle convenzioni per la gestione del Servizio Idrico Integrato è previsto che: la mancata adozione dei provvedimenti di cui ai commi 24 e 25 costituisce illecito amministrativo; il dirigente responsabile di tali adempimenti, in base al modello organizzativo del soggetto gestore, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da seicento euro a seimila euro nel caso di inosservanza di tale obbligo; la Regione provvede all'accertamento dell'illecito amministrativo ed all'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria con ordinanza-ingiunzione ai sensi degli articoli 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689; alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 nel caso di reiterazione dell'illecito; la mancata adozione di tali provvedimenti costituisce inoltre inadempimento grave sanzionabile con la risoluzione della Convenzione per l'affidamento del Servizio e comporta la nullità di ogni atto assunto dal Soggetto Gestore, che sia lesivo della posizione creditoria dell'ERSI, nonché la responsabilità amministrativa del dirigente che ha assunto tale atto.

27. Nelle convenzioni per la gestione del Servizio Idrico Integrato è previsto che l'inadempimento grave della Convenzione di affidamento del Servizio comporta, su richiesta dell'ERSI ovvero del Commissario di cui al comma 19, la responsabilità amministrativa e la conseguente rimozione dall'incarico del dirigente che non ha adottato gli atti necessari o che ha adottato atti in violazione degli obblighi previsti dalla presente legge e dalla Convenzione di affidamento del Servizio.

28. Ferma restando la proprietà pubblica delle reti, che fanno parte del demanio ai sensi degli articoli 822 e seguenti del codice civile, la loro gestione può essere affidata ai soggetti concessionari del Servizio. E' vietata la costituzione e la permanenza di società finalizzate alla detenzione delle infrastrutture idriche, cosiddette società di patrimonio. Al fine di individuare il destinatario delle opere acquedottistiche realizzate dalla Cassa per il Mezzogiorno, non trasferite agli Enti locali, di cui alla legge regionale n. 66 del 16 settembre 1987, l'ERSI coordina le Società di gestione del Servizio per promuovere le azioni per la tutela del carattere demaniale delle stesse, avendo cura di salvaguardare gli equilibri di bilancio degli Enti Locali e delle Società ad oggi totalmente partecipate dagli stessi. A tutela dei Comuni, per il patrimonio societario conferito dagli stessi ai soggetti gestori, resta inteso che è demaniale, indisponibile e non trasferibile.

29. Nell'ordinamento regionale sono recepite le disposizioni di cui al comma 42 dell'articolo 2 della legge 26 febbraio 2011, n. 10 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie".

30. Quanto non previsto nella presente legge è disciplinato con legge organica regionale di settore da adottarsi nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

31. In attuazione della presente legge nessun soggetto può compiere atti che possono incidere in maniera permanente sulle norme oggetto dei quesiti ammessi a consultazione referendaria dalle Sentenze della Corte Costituzionale n. 24 del 26 gennaio 2011 e n. 26 del 26 gennaio 2011.

32. Dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogati: la legge regionale n. 70 del 26 luglio 1997 (Modifica legge regionale 13 gennaio 1997, n. 2 (risorse idriche)), l'articolo 2 della legge regionale n. 2 del 13 gennaio 1997, (Disposizioni in materia di risorse idriche di cui alla Legge 36/ 94), i commi da 1 a 13 dell'art. 1 della legge regionale del 21 novembre 2007, n. 37 (Riforma del Servizio Idrico Integrato nella Regione Abruzzo) ed il comma 95 dell'art. 1 della legge regionale n. 16 del 21 novembre 2008 (Provvedimenti urgenti e indifferibili). Sono comunque abrogate le norme non compatibili con quelle della presente legge.

33. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

L.R. 10 gennaio 2012, n. 1

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 - 2014 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2012).

Art. 63*
(Disciplina delle misure di pubblicità dell'Autorità competente in materia di valutazione ambientale)

1.  Le convocazioni del Comitato di Coordinamento Regionale competente in materia di Valutazione Impatto Ambientale (CCR-VIA) e i relativi ordini del giorno sono pubblicati tempestivamente e comunque almeno 7 giorni prima della data di svolgimento della riunione, sul sito web della Regione Abruzzo. Le convocazioni sono inviate anche per via telematica ai Consiglieri regionali.

2.  La Direzione regionale competente organizza, entro il 31 ottobre 2012, una informativa digitale alla quale possono iscriversi tutti gli interessati e, in particolare, enti, singoli cittadini, comitati, associazioni, organi di informazione. La informativa digitale rende noto tempestivamente gli avvisi di presentazione delle istanze di cui agli articoli 20 e 23 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), le convocazioni del Comitato e relativo ordine del giorno, le decisioni con la descrizione delle relative prescrizioni; la Direzione regionale fornisce, altresì, copia dei pareri del Comitato. In ogni caso, tutti i verbali dei pareri del Comitato sono pubblicati sul sito web della Regione Abruzzo.

3.  Al fine di facilitare la partecipazione del pubblico e delle istituzioni territoriali ai procedimenti anche ai fini della presentazione delle osservazioni, contestualmente alla pubblicazione della sintesi non tecnica, su richiesta dei soggetti interessati sono resi disponibili, in formato digitale per la consultazione via web, tutti i documenti progettuali dei progetti sottoposti a Compatibilità Ambientale, Valutazione di Impatto Ambientale, Valutazione di Incidenza Ambientale.

4.  La Direzione competente pubblica sul sito web della Regione Abruzzo l'avvenuto deposito di istanze per la Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA) e il relativo studio di incidenza ambientale e di cui al D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e s.m.i. necessari per la valutazione delle opere che possono avere incidenza sulle aree Natura2000. Lo studio di incidenza ambientale viene reso disponibile in formato digitale per la consultazione via web, su richiesta dei soggetti interessati. Per motivi legati alla tutela di specie ed habitat, la Direzione competente può richiedere a chi consulta tale documentazione un'adeguata riservatezza circa l'utilizzo delle informazioni contenute nello studio.

5.  Ai fini del coordinamento delle politiche di conservazione dei siti della rete Natura2000, i comuni competenti per le procedure di VINCA di cui alla DGR 22 marzo 2002, n.119 e s.m.i., comunicano entro 5 giorni alla Regione Abruzzo l'avvio della procedura e, successivamente, gli esiti comprese le prescrizioni. Tali comunicazioni possono avvenire anche per via digitale attraverso appositi modelli e procedure predisposte dalla Direzione regionale competente. L'avvio della procedura e l'esito sono segnalate dalla Direzione regionale competente sul sito web della Regione Abruzzo.

6.  La Direzione competente cura un database delle procedure di Valutazione di Incidenza Ambientale e, entro il 28 febbraio di ogni anno, pubblica sul proprio sito web un rapporto riassuntivo sulle procedure di VINCA relative all'anno precedente in cui siano elaborati indicatori relativi agli habitat ed alle specie interessate, le misure di mitigazione e compensazione intraprese, anche ai fini della valutazione dell'incidenza complessiva, compresi gli effetti sinergici, dei piani e dei progetti sugli habitat e sulle specie tutelati.

7.  La Direzione competente, anche attraverso accordi e convenzioni con enti di controllo quali l'ARTA, assicura il monitoraggio circa le modalità di esecuzione dei progetti approvati dal Comitato CCRVIA attraverso le procedure di Compatibilità Ambientale, Valutazione Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza Ambientale. I controlli sulla conformità rispetto ai progetti approvati e alle eventuali prescrizioni sono effettuati su almeno il 20% dei progetti annualmente approvati per ognuna delle tipologie, scelti casualmente.

8.  L'attività di monitoraggio per i progetti prescelti avviene sia nelle fasi di cantiere, al fine di verificare le modalità di conduzione dello stesso, sia alla fine dell'opera al momento del collaudo al fine di verificare la corrispondenza dell'opera o del piano rispetto a quanto approvato.

9.  Qualora il Comitato CCR-VIA abbia disposto nell'ambito del parere che il proponente realizzi studi di monitoraggio, questi sono effettuati da organismi terzi. La Direzione regionale competente disciplina la realizzazione di tali studi e predispone un elenco di enti ed istituti di ricerca particolarmente qualificati nel settore relativo alla tipologia di opera, piano o programma approvato, che fungono da riferimento per il proponente. Gli oneri degli studi sono a carico del proponente.

10. Entro il 28 febbraio di ogni anno la Direzione regionale competente pubblica sul proprio sito web un riassunto delle attività di verifica svolte. Il rapporto elenca i progetti verificati per ognuna delle procedure nonché il numero e la tipologia delle non conformità riscontrate sia rispetto ai progetti approvati sia rispetto alle prescrizioni.

11. Il Comitato CCR-VIA o una sua delegazione, su richiesta di un ente istituzionale, di almeno due associazioni di protezione ambientale riconosciute a livello nazionale o di almeno 100 cittadini, è tenuto a svolgere un sopralluogo sui luoghi interessati dal piano o progetto; in tal caso comunica la data del sopralluogo agli interessati, compreso il proponente, che possono partecipare, pubblicandone altresì il relativo avviso sul sito web della Regione Abruzzo.

12. I soggetti interessati possono fare richiesta di audizione presso il Comitato CCR-VIA. L'audizione è normalmente assentita. Eventuali dinieghi devono essere trasmessi per tempo e adeguatamente motivati dalla Direzione regionale competente e ne devono essere resi edotti i membri del Comitato CCR-VIA prima dell'avvio della discussione sulla relativa istanza.

13. E' fatto obbligo per la Direzione regionale competente di trasmettere o rendere disponibile per tempo, anche per via telematica, ai componenti del Comitato CCR-VIA tutta la documentazione progettuale, il parere istruttorio degli uffici regionali e copia delle osservazioni pervenute, relativa ai piani o progetti per i quali il CCR-VIA è chiamato ad esprimersi.

14. Le istruttorie dei piani e dei progetti presentati al CCR-VIA per il parere sono svolte da personale con titoli e specializzazioni adeguate alla tipologia di piano o progetto da esaminare, quali pubblicazioni scientifiche di carattere nazionale o internazionale. Il personale è scelto preferibilmente tra i dipendenti della Regione Abruzzo e degli Enti strumentali della Regione. Qualora non vi siano specialisti in un determinato settore o nello stesso Comitato CCR-VIA aventi i titoli sopra ricordati, la Direzione regionale competente dispone convenzioni e/o accordi con enti ed organismi pubblici particolarmente qualificati, aventi all'attivo pubblicazioni scientifiche di carattere nazionale sulla tipologia di piano o progetto in esame.

 

*   Nota all'art. 63 della L.R. 1/2012:

     L'art. 1 della L.R. 20 marzo 2012, n. 13 ha disposto: con il comma 1, la sospensione dal 1° gennaio 2012 al 30 aprile 2012 degli effetti dei commi da 1 a 13; con il comma 2, la sospensione dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2012 degli effetti del comma 14; con il comma 3 l'applicazione, nei predetti periodi di sospensione, della disciplina già vigente in materia.

     L’art. 2, comma 2, della L.R. 11 maggio 2012, n. 21 ha differito l’applicazione dei commi da 3 a 14 di tre mesi, a decorrere dal 1° maggio 2012.

     Ai sensi dell'art. 6, comma 2, della L.R. 17 LUGLIO 2012, N. 34, pubblicata in questo stesso Bollettino, i commi da 3 a 14 trovano applicazione dal 1° novembre 2012.