IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
(Modifiche all’articolo 29 della l.r.
1/2012)
1. All’articolo 29 della legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1 “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 -2014 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2012)”, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
“3 bis La sospensione di cui al comma 1 non si applica alle concessioni in corso di rilascio che alla data del 30.12.2011 hanno già ricevuto il parere positivo del Comitato VIA.”.
Art. 2
(Provvedimenti finanziari riguardanti le
Comunità Montane)
1. La Regione Abruzzo, al fine di consentire per l’anno 2012 il puntuale adempimento delle obbligazioni già in essere, eroga trasferimenti alle Comunità Montane, in deroga ai parametri disciplinati ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 10/2008.
2. La Giunta regionale, con proprio atto, disciplina i criteri e le modalità per la concessione e l’erogazione per l’esercizio finanziario 2012 delle risorse stanziate sul cap. 121540 U.P.B. 14.01.004 – del bilancio regionale 2012 denominato “Contributo in favore delle Comunità Montane”.
3. Le somme stanziate sul capitolo 121540 U.P.B. 14.01.004 sono utilizzate anche per far fronte agli oneri finanziari, debitamente quantificati e certificati dai Commissari, relativi alle spese attinenti la procedura di scioglimento e liquidazione delle Comunità Montane soppresse con decreto del Presidente della Giunta regionale.
Art. 3
(Cittadini affetti da patologie
oncologiche)
1. La Giunta regionale, attraverso le Aziende USL, corrisponde ai cittadini residenti in ambito regionale affetti da patologie oncologiche, certificate dai Responsabili dei Comprensori oncologici e/o delle strutture a valenza regionale di cui alla L.R. n. 61/1996, o da altro Dirigente sanitario da essi delegato, che necessitano di trattamenti medici, clinico-laboratoristici, chirurgici e radioterapici presso le strutture sanitarie regionali, un rimborso così come stabilito dalla legge regionale 9 febbraio 2000, n. 6.
2. Per fare fronte agli impegni di cui al comma 1, sono apportate le seguenti modifiche in termini di competenza e di cassa al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario corrente:
a) lo stanziamento del capitolo di entrata n. 35020 UPB 03.05.002 denominato “Entrate derivanti dal 50 per cento degli oneri di urbanizzazione per il recupero dei sottotetti” è incrementato di € 200.000,00;
b) lo stanziamento del capitolo di spesa n. 71609 UPB 13.01.003 di nuova istituzione, denominato “Interventi socio assistenziali per la maternità, l’infanzia, l’adolescenza e la famiglia” è incrementato di € 200.000,00.
3. L’erogazione della spesa di cui al presente articolo è consentita solo nei limiti degli stanziamenti di spesa annualmente iscritti sul bilancio regionale.
4. Per gli esercizi successivi lo stanziamento del capitolo di spesa n. 71609 è quantificato dalla legge annuale di bilancio.
Art. 4
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
Data a L’Aquila, addì 17 Luglio 2012
IL PRESIDENTE
Dott. GIOVANNI CHIODI
****************
TESTO DELL'ARTICOLO 29 DELLA LEGGE REGIONALE 10
GENNAIO 2012, N. 1
"Disposizioni finanziarie per la redazione del
bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 -2014 della Regione Abruzzo (Legge
Finanziaria Regionale 2012)"
COORDINATO CON
"Modifiche all'art. 29 della legge regionale 10.1.2012, n. 1 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria 2012)", norme in materia di rimborso ai cittadini affetti da patologie oncologiche e provvedimenti finanziari riguardanti le Comunità Montane"
(pubblicata in questo stesso Bollettino)
****************
Avvertenza
I
testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture
del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3,
della legge regionale
Le
modifiche sono evidenziate in grassetto.
Le
abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con
caratteri di colore grigio.
I testi
vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva
(il portale della legge vigente)", all'indirizzo web
"www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di
ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.
I testi vigenti delle leggi della
Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle
leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp".
I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente
i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo.
Il
sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un
accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE
considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può
essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it".
I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente
i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni
cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
****************
L.R. 10 gennaio 2012, n. 1
Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 -2014 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2012).
Art. 29
(Concessioni in materia di attività estrattiva e di escavazione)
1. Nella Regione Abruzzo il rilascio delle concessioni per l'apertura di cave di ghiaia, per l'esercizio di nuove attività estrattive e di escavazione, per la coltivazione di cave e torbiere, è sospeso fino all'approvazione del Piano regionale per l'esercizio delle attività estrattive e di escavazione, così come disposto dalla legge regionale n. 54 del 1983 e s.m.i.. Lo stesso Piano deve essere approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, entro 18 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La sospensione di cui al comma 1 si applica anche per le concessioni in corso di rilascio per l'apertura di nuove cave di ghiaia, per l'esercizio di nuove attività estrattive e per la coltivazione di cave e torbiere.
3. La sospensione di cui al comma 1 non si applica per il rinnovo delle concessioni riguardanti le attività esistenti, alla data del 30 dicembre 2011 e, altresì, alle concessioni per le quali è stato emesso il relativo decreto ed i cui lavori non risultano iniziati alla data del 30 dicembre 2011.
3-bis. La sospensione di cui
al comma 1 non si applica alle concessioni in corso di rilascio che alla data
del 30.12.2011 hanno già ricevuto il parere positivo del Comitato VIA.
4. Le richieste di concessioni per l'apertura di nuove cave di ghiaia, per l'esercizio di nuove attività estrattive e di escavazione, per la coltivazione di cave e torbiere presentate successivamente all'entrata in vigore della presente legge sono dichiarate non più procedibili fino all'approvazione del Piano regionale di cui al comma 1.
****************
Riferimenti normativi
Il testo dell'articolo 10 della legge regionale 27 giugno
2008, n. 10 (Riordino delle Comunità montane abruzzesi e modifiche a leggi
regionali), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:
Art. 10
Criteri di ripartizione dei finanziamenti
1. Le risorse derivanti da programmi e iniziative cofinanziate dall'Unione Europea o da atti di programmazione negoziata, nonché i finanziamenti finalizzati alla realizzazione di progetti, di opere e di interventi, previsti nei Piani di Sviluppo Socio Economico, a valere sulle risorse del bilancio regionale proprie o trasferite dallo Stato, sono ripartiti ed assegnati in conformità delle rispettive discipline specifiche.
2. La Regione concede annualmente un contributo alle Comunità montane per le finalità istituzionali, in aggiunta ai fondi ordinari erogati dallo Stato.
3. Le risorse statali assegnate alla Regione ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le risorse regionali previste con legge annuale di bilancio, relative ai contributi di cui al comma 2 ed ai finanziamenti per le finalità di cui alla L.R. 9 aprile 1997, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, sono ripartite e assegnate alle Comunità montane sulla base dei seguenti coefficienti:
a) 40% in parti uguali;
b) 25% in relazione alla superficie dei rispettivi territori classificati montani sulla base dei dati UNCEM nazionale più recenti;
c) 25% in base all'indice di spopolamento delle zone classificate montane desunto dai dati UNCEM nazionale più recenti riferiti all'ultimo quinquennio;
d) 10% in relazione alla popolazione residente in zona classificata montana sulla base dei dati UNCEM nazionale più recenti.
4. Le Comunità montane devono trasmettere entro il 30 giugno, alla Giunta regionale – Direzione Riforme istituzionali enti locali, controlli - copia del bilancio preventivo annuale munito della relativa delibera consiliare esecutiva ai termini di legge, ed entro il 30 settembre copia del conto consuntivo, munito della relativa delibera consiliare esecutiva ai termini di legge, fatte salve le proroghe previste per legge.