Riconoscimento dell’equivalenza ai diplomi universitari dell’area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, in attuazione dell’articolo 4, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto legislativo n. 502/1992 che – nell’ambito di un complessivo disegno di riforma del Servizio Sanitario Nazionale - all’articolo 6, comma 3, ha stabilito di attribuire la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione alla competenza dell’Università, provvedendo contestualmente a sopprimere tutti i corsi di studio previsti dal precedente ordinamento entro due anni a decorrere dal 1° gennaio 1994;

Vista la legge n. 42/1999, con la quale – nel disciplinare il passaggio dal vecchio ordinamento al nuovo in tema di formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione – si è stabilito:

-    all’articolo 4, comma 1, ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base, l’equipollenza ai nuovi diplomi universitari dei diplomi e attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l’iscrizione ai relativi albi professionali o l’attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano stati previsti dalla normativa concorsuale del personale del Servizio Sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico;

-    all’articolo 4, comma 2, di prevedere - con apposito decreto del Ministro della Sanità, d’intesa con il Ministero dell’Università e della Ricerca scientifica e tecnologica – criteri e modalità per riconoscere come equivalenti ai diplomi universitari, di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992  e successive modificazioni e integrazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base, ulteriori titoli conseguiti conformemente all'ordinamento in vigore anteriormente all'emanazione dei decreti di individuazione dei profili professionali, con riferimento alla iscrizione nei ruoli nominativi regionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 , allo stato giuridico dei dipendenti degli altri comparti del settore pubblico e privato e alla qualità e durata dei corsi e, se del caso, al possesso di una pluriennale esperienza professionale;

Considerato che in attuazione del riferito articolo 4, comma 1, della legge n. 42/1999, il Ministro della Sanità, con decreti emanati nell’anno 2000, ha provveduto ad individuare - per ogni singola Professione Sanitaria – i diplomi e gli attestati che, conseguiti in base al precedente ordinamento, potevano essere dichiarati equipollenti al diploma universitario abilitante all’esercizio della professione presa in esame, con ciò selezionando tra i diversi percorsi formativi quelli ritenuti in grado di fornire all’operatore sanitario una formazione di livello adeguato;

Considerato, altresì, che – per quanto attiene invece al disposto del riferito articolo 4, comma 2, della legge n. 42/1999 - i Ministeri della Salute e dell’istruzione, dell’università e della ricerca scientifica, in ragione del mutato quadro costituzionale, hanno a suo tempo convenuto di darvi attuazione facendo ricorso, anziché al previsto provvedimento ministeriale, ad un apposito accordo tra il Governo, le Regioni e le province autonome, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 281/1997 e che, al fine, nella seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 10 febbraio 2011 è stato sancito l’Accordo prot. n. 17/CSR tra le parti sopra richiamate avente ad oggetto “i criteri e le modalità per il riconoscimento dell’equivalenza ai diplomi universitari dell’area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, in attuazione dell’articolo 4, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42”, che è stato recepito successivamente con apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 luglio 2011;

Rilevato che tale provvedimento - oltre a definire gli elementi ed i caratteri che devono possedere i titoli per poter essere dichiarati equivalenti - disegna una complessa modalità procedimentale da porre in essere tra Regione e Ministero della Salute per il riconoscimento dell’equivalenza, prevedendosi che ad essa si pervenga a seguito dell’esame non solo del percorso formativo compiuto da ogni singolo interessato al riconoscimento dell’equivalenza del titolo, ma anche dell’esperienza lavorativa posseduta, che dovrà risultare riferibile ad una attività coerente ed assimilabile a quella prevista per la Professione Sanitaria rispetto alla quale viene chiesta l’equivalenza;

Atteso che, in relazione a quanto previsto all’articolo 7 del richiamato Accordo recepito con D.P.C.M. 26 luglio 2011, ogni Regione dovrà curare la fase iniziale dell’istruttoria relativamente ai titoli i cui corsi di formazione sono stati formalmente autorizzati nel proprio territorio, trasmettendo successivamente i relativi atti al Ministero della Salute, che provvederà ad indire un’apposta Conferenza dei Servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241/1990 e che tale Conferenza valuterà le istanze sulla base dei criteri e dei parametri di cui al riferito Accordo;

Rilevato che, con apposita circolare del Ministero della Salute prot. DGRUPS 0043468-P-20/09/2011, sono state fornite a tutte le Regioni e Province autonome indicazioni operative necessarie per rendere uniforme l’attività istruttoria di competenza regionale che deve essere posta in essere, in attuazione di quanto disposto dal D.P.C.M. 26 luglio 2011 di recepimento dell’Accordo Stato-Regioni n.17/CSR del 10.2.2011, nell’ambito del riferito procedimento per il riconoscimento dell’equivalenza ai diplomi universitari dell’area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, in attuazione dell’articolo 4, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42;

Preso atto di quanto stabilito nell’ambito della descritta circolare e, in particolar modo, del fatto che nella stessa si è provveduto anche a formulare una calendarizzazione uniforme di avvio dei procedimenti  con  riferimento  ai  diversi  gruppi  di  professioni  sanitarie di cui al D.M. 29 marzo 2001 e a definire il contenuto essenziale dell’avviso pubblico per la presentazione delle istanze di riconoscimento dell’equivalenza, nonché della documentazione necessaria per formulare le relative istanze (fac-simili della domanda e delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà), auspicandosi altresì che “l’avviso pubblico, il modello di domanda e la documentazione allegata siano approvati con apposito provvedimento di Giunta Regionale”;

Ritenuto, pertanto, necessario ed opportuno – in relazione a tutto quanto sopra esposto e richiamato – recepire le indicazioni operative fornite dal Ministero della Salute con la circolare prot. DGRUPS 0043468-P-20/09/2011, nonché approvare lo schema dell’avviso pubblico per la presentazione delle istanze di riconoscimento dell’equivalenza (allegato A), il modello di domanda (allegato B) e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (allegati C, D, E e F), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, precisandosi altresì che i documenti di cui ai riferiti allegati potranno essere oggetto di eventuali integrazioni e/o modifiche - all’atto dell’emanazione dei relativi avvisi pubblici - in relazione ad eventuali specificità organizzative regionali e/o ulteriori altre necessità che dovessero emergere;

Ritenuto, altresì, opportuno rinviare ad appositi provvedimenti del competente Dirigente del Servizio Pianificazione e Sviluppo Risorse Umane della Direzione Politiche della Salute l’emanazione degli avvisi pubblici per la presentazione delle istanze di riconoscimento dell’equivalenza, nel rispetto della calendarizzazione di avvio dei procedimenti relativi ai diversi gruppi di professioni sanitarie stabilita al punto 1 della richiamata circolare ministeriale prot. DGRUPS 0043468-P-20/09/2011, come di seguito specificata

 

demandando al riferito Servizio Pianificazione e Sviluppo Risorse Umane della Direzione Politiche della Salute tutte le attività relative all’istruttoria procedimentale di competenza regionale afferente le istanze pervenute a seguito della pubblicazione dei predetti avvisi pubblici per la presentazione delle domande di riconoscimento dell’equivalenza ai diplomi universitari dell’area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, in attuazione dell’articolo 4, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42;

 

Dato atto della regolarità tecnica ed amministrativa della presente proposta di deliberazione, attestate dalla firma del Direttore Regionale e del Dirigente del Servizio Pianificazione e Sviluppo Risorse Umane della Direzione Politiche della Salute;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per le motivazioni di cui in narrativa

-    di recepire le indicazioni operative fornite dal Ministero della Salute con la circolare prot. DGRUPS 0043468-P-20/09/2011 recante le indicazioni operative necessarie a rendere uniforme l’attività istruttoria di competenza delle Regioni e Province autonome nell’ambito del procedimento per il riconoscimento dell’equivalenza ai diplomi universitari dell’area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, in attuazione dell’articolo 4, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42;

-    di approvare lo schema dell’avviso pubblico per la presentazione delle istanze di riconoscimento dell’equivalenza (allegato A), il modello di domanda (allegato B) e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (allegati C, D, E e F), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, precisandosi altresì che i documenti di cui ai riferiti allegati potranno essere oggetto di eventuali integrazioni e/o modifiche - all’atto dell’emanazione dei relativi avvisi pubblici – in relazione ad eventuali specificità organizzative regionali e/o ulteriori altre necessità che dovessero emergere;

-    di rinviare ad appositi provvedimenti del competente Dirigente del Servizio Pianificazione e Sviluppo Risorse Umane della Direzione Politiche della Salute l’emanazione degli avvisi pubblici per la presentazione delle istanze di riconoscimento dell’equivalenza, nel rispetto della calendarizzazione di avvio dei procedimenti relativi ai diversi gruppi di professioni sanitarie stabilita al punto 1 della richiamata circolare ministeriale prot. DGRUPS 0043468-P-20/09/2011, come di seguito specificata:

 

-    di demandare al riferito Servizio Pianificazione e Sviluppo Risorse Umane della Direzione Politiche della Salute tutte le attività relative all’istruttoria procedimentale di competenza regionale afferente le istanze pervenute a seguito della pubblicazione dei predetti avvisi pubblici per la presentazione delle domande di riconoscimento dell’equivalenza ai diplomi universitari dell’area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, in attuazione dell’articolo 4, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42;

-    di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Seguono allegati


Pubblicazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 899 del 23 dicembre 2011, avente ad oggetto: “Riconoscimento dell’equivalenza ai diplomi universitari dell’area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, in attuazione dell’articolo 4, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42” (atto propedeutico all’adozione dei provvedimenti dirigenziali di emanazione degli avvisi pubblici per la presentazione delle istanze di riconoscimento dell’equivalenza: si evidenzia che le riferite istanze potranno essere trasmesse dagli interessati solo a seguito della pubblicazione della determinazione dirigenziale relativa al gruppo di professioni di proprio interesse, nel rispetto della calendarizzazione dei procedimenti riportata in deliberazione).

 

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