il dirigente del servizio

Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i Regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/1986 e (CE) n. 1493/1999;

Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all’organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, che modifica il  Regolamento (CE) n. 1234;

Preso atto che il Regolamento (CE) n. 479/2008 è stato abrogato dal Regolamento (CE) n. 491/2009 e che i riferimenti al Regolamento abrogato si intendono fatti al Regolamento (CE) n. 1234/2007 e sono da leggersi secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato XXII dello stesso Regolamento;

Visto il Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all’Organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009, recante modalità di applicazione del  Regolamento CE n. 479/2008 del Consiglio, in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009, recante modalità di applicazione del  Regolamento CE n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazione di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

Visto il Decreto Legislativo n. 61 dell’8 aprile 2010 recante la tutela  delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell’articolo 15 della Legge 7 luglio 2009 , n. 88; 

Visto in particolare l’art. 12, comma 3  del sopraccitato D. L.gs. n. 61/2010che prevede che con Decreto del MIPAAF, d’intesa con la Conferenza Stato/Regioni, sono da stabilire le disposizioni per l’iscrizione delle superfici delle relative denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche allo schedario viticolo, la gestione dello schedario ed i relativi controlli, nonché, ai sensi dell’articoli 31, comma 4, dello stesso Decreto  Legislativo, le disposizioni per il trasferimento dati dei preesistenze Albi DO ed elenchi IGT nello schedario e l’allineamento dei dati SIAN con altre banche dati; 

Visto il Decreto del MIPAAF n. 2553 dell’8 agosto 2008 con il quale, in applicazione dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio UE e degli articoli 6, 7, 8 e 9 del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione UE, vengono stabilite le modalità e le condizioni per applicare la misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti inserita nel Programma Nazionale di Sostegno alla viticoltura per le campagne vitivinicole dal 2008/2009 al 2012/2013 e corrispondere gli aiuti previsti;

Visto il Decreto n. 6822 del 13.10.2011 con il quale, il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali dispone la  “Modifica al Decreto Ministeriale  8 agosto 2008 n. 2553 per quanto riguarda l’applicazione della misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti;

Visti, in particolare, del Decreto n. 6822 del 13.10.2011;

-    l’art. 1 che ha modificato il comma 5 dell’art. 8 del Decreto Ministeriale n. 2553/2008 prevedendo che, a decorrere dalla campagna 2011/2012, che l’importo medio del sostegno comunitario, alla ristrutturazione e la riconversione dei vigneti, ammissibile per ettaro in ciascuna Regione o Provincia autonoma non possa superare i 12.350,00 Euro;

-    l’art. 2 che ha modificato il  comma 8 dell’art. 8 del Decreto Ministeriale n. 2553/2008 prevedendo che “le spese eleggibili sono quelle sostenute nel periodo successivo alla data di presentazione delle domande;

Preso atto che, per la campagna vitivinicola 2011/2012, il “Piano di ristrutturazione e la riconversione dei vigneti regionale” per la concessione dei contributi, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 630 del 02.11.2009 ed approvato dalla Comitato Tecnico di approvazione dei piani del MIPAAF, deve essere necessariamente adeguato a quanto stabilito dall’art.1 del Decreto n. 6822 del 13.10.2011;

Vista la n. DGR n. 921 del 23.12.2011 avente ad oggetto “DGR n. 1157 del 27.11.2008 - “Piano regionale di applicazione del regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti in attuazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008. Campagne vitivinicole dal 2008/2009 al 2012/2013”. Modifiche e integrazioni per le Campagne dal 2011/2012 al 2012/2013”.

Preso atto che,  la n. DGR n. 921 del 23.12.2011, ha previsto:

-    di adottare  nella Regione Abruzzo le  determinazioni,  per applicare la misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti per la campagna 2011/2012 contenute nel Decreto n. 6822 del 13.10.2011 con il quale, il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali dispone la  “Modifica al Decreto Ministeriale  8 agosto 2008 n. 2553;

-    di stabilire che a decorrere dalla campagna 2011/2012 l’importo medio del sostegno ammissibile per ettaro nella Regione Abruzzo non può superare Euro 12.350,00 (dodicimila-trecentocinquanta/00) ad ettaro.

-    di stabilire che le spese eleggibili sono quelle sostenute nel periodo successivo alla data di presentazione delle domande;

-    di adottare il “Piano Regionale di applicazione del regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti in attuazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008. Campagne vitivinicole dal 2011/2012 al 2012/2013”, contenuto nell’Allegato A composto di n. 19 pagine, che, unitamente agli Allegati I e II costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

-    di precisare che l’Allegato I ( Allegato I del DM 8 agosto 2008)  è composto da n. 4 pagine e che l’Allegato II ( Allegato II del DM 8 agosto 2008) è composto  da n. 4 pagine;

-    di stabilire che, in via prioritaria saranno liquidate, con le assegnazioni della nuova campagna, tutte le ditte aventi diritto al beneficio nella campagna 2010/2011 che non fossero ancora state pagate da AGEA; 

Preso atto che l’AGEA, con Circolare dell’Ufficio Monocratico n. 58 del 23 dicembre 2011 prot. AGEA.UMU.2011.1690 avente ad oggetto: “Riconversione e ristrutturazione vigneti – Istruzioni applicative generali per la presentazione delle domande di aiuto ai  sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 modificato con Reg. (CE) n. 491/09”, ha indicato le modalità di presentazione delle domande di pagamento;

Considerato che con l’apertura delle procedura informatica  l’AGEA consente:

-    la predisposizione di un’applicazione SIAN che consente ai funzionari regionali abilitati di effettuare la personalizzazione dei parametri previsti dalle disposizioni regionali di attuazione (DRA) approvati con atto regionale;

-    che tale operazione è propedeutica rispetto alla fase di presentazione delle domande tramite il portale SIAN;

-    che la compilazione delle domande deve essere effettuata esclusivamente in via telematica, utilizzando la funzionalità on-line messe a disposizione dall’OP AGEA sul portale SIAN;

-    che la Regione può svolgere una parte dei controlli istruttori di ammissibilità delle domande sulla base della delega dell’OP AGEA, come previsto dalla Circolare AGEA Coordinamento del 17 ottobre 2008;

-    che il sostegno è pagato in relazione alla superficie vitata definita in conformità all’art. 75, par. 1, del  Reg. (CE) n. 555/2008; 

-    che i soggetti abilitati alla compilazione e trasmissione delle domande sono oltre ad i CAA,  la Regione stessa ed i soggetti individuati dalla Regione sulla base di professionalità e competenze accertate;

-    che le domande devono, una volta presentate, essere sottoscritte dal richiedente e complete di tutti gli allegati previsti  dalle disposizioni regionali di attuazione (DRA);

Preso atto che l’AGEA, Organismo Pagatore – Ufficio Monocratico, con nota Circolare  UMU.2011.1690 del 23.12.2011, ha fissato, quale termine di presentazione delle domande per la misura della “Riconversione e ristrutturazione vigneti”, il 30 gennaio 2012;

CONSIDERATO che il sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti è erogato dall’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in qualità di Organismo Pagatore (OP) per la Regione Abruzzo;

Preso atto che, per la campagna vitivinicola 2011/2012, il Decreto n. 7462 del 10.11.2011 relativo al “Programma di sostegno al settore vitivinicolo – Ripartizione della dotazione finanziaria relativa all’anno 2012” prevede all’allegato A per la Regione Abruzzo una assegnazione di finanziamenti, da destinare alla misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, di importo pari ad € 4.782.094,00;

Vista  la Legge Regionale n° 77/99 ed in particolare l’art. 5;

DETERMINA

per i motivi indicati in premessa che qui si intendono riportati:

1.   di adottare per la presentazione delle domande di aiuto per la partecipazione al  “Piano Regionale di applicazione del regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti in attuazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 per la Campagna vitivinicola 2011/2012” la  modulistica predisposta da AGEA  attraverso un’applicazione SIAN che consente alla Regione Abruzzo di effettuare la personalizzazione dei parametri previsti dalle disposizioni regionali di attuazione (DRA) approvato  con DGR n. 921 del 23.12.2011;

2.   di stabilire l’apertura dei termini per la presentazioni delle domande del “Piano Regionale”, con l’invio ad AGEA delle domande per via telematica utilizzando il portale SIAN, a partire dal giorno successivo alla data della presente Determinazione e fino al 30.01 2012, fatte salve eventuali proroghe;

3.   di stabilire che alle domande di pagamento dell’aiuto relativo al “Piano Regionale RRV” si applica la Circolare N. 58 dell’AGEA Ufficio Monocratico  prot. n. AGEA.UMU.2011.1690  del 23 dicembre 2011 avente ad oggetto: “Riconversione e ristrutturazione vigneti – Istruzioni applicative generali per la presentazione delle domande di aiuto ai  sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 modificato con Reg. (CE) n. 491/09 ”;

4.   di prendere atto che, per la campagna vitivinicola 2011/2012, il Decreto n. 7462 del 10.11.2011 relativo al “Programma di sostegno al settore vitivinicolo – Ripartizione della dotazione finanziaria relativa all’anno 2012” prevede all’allegato A per la Regione Abruzzo una assegnazione di finanziamenti, da destinare alla misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, di importo pari ad € 4.782.094,00;

5.   di precisare che la Regione può svolgere una parte dei controlli istruttori di ammissibilità delle domande sulla base della delega dell’OP AGEA, come previsto dalle  Circolari AGEA Coordinamento n. ACIU.2008.1497 del 17.10.2008;

6.   di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e sul sito internet della Direzione Regionale Agricoltura www.agricoltura.regione.abruzzo.it.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dr. Franco La Civita