LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che:

-    con convenzione del 3.11.1992, il Ministero dell’Agricoltura e Foreste affidava in gestione per un periodo di anni trenta  all’Associazione Marsicana Produttori Patate “AMPP” il complesso realizzato in San Benedetto dei Marsi ai sensi della Legge 27 ottobre 1966 n. 910 – art. 10, costituito da Centrale Ortofrutticola – impianto di lavorazione e conservazione di patate  catastalmente identificato al Fg. n. 21 part. n. 40;

-    l’affidamento in parola, con scadenza al 3.11.2022,  prevede che il concessionario gestisca l’impianto secondo i criteri di maggiore convenienza economica e che il medesimo possa, previa autorizzazione del concedente, apportare le modifiche e gli ampliamenti che ritenesse necessari per la più economica gestione dell’impianto;

-    con verbale in data 15.06.2007, stipulato ai sensi del DPCM 11.05.2001, l’immobile è stato trasferito alla Regione Abruzzo che ne è subentrata nella titolarità;

-    il concessionario AMPP, in forza della suddetta convenzione e per tutto il periodo di vigenza della stessa, ha la piena ed esclusiva disponibilità del complesso e con ciò la facoltà di porre in essere le iniziative finalizzate alla migliore e più economica gestione dell’impianto;

Vista la nota di  AMPP del 11.07.2011, allegata come parte integrante e sostanziale del presente atto (all. A) , con la quale l’Associazione ha chiesto l'autorizzazione per la realizzazione sulla superficie di copertura dello stabilimento di un impianto fotovoltaico, di potenza nominale pari a 999 KW/h, per la produzione di energia;

Considerato che:

-    per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico, in relazione all’ottenimento dei relativi finanziamenti anche attraverso società di leasing, occorre assicurare la conduzione dell’impianto per un periodo non inferiore ad anni 25 e quindi oltre il termine di scadenza della Convenzione in essere con AMPP;

-    la Direzione Agricoltura di questa Amministrazione, con nota n. RA 225423 del 4.11.2011, allegata come parte integrante e sostanziale del presente atto (all B), nel rilevare che l’intervento non altera le finalità della struttura, migliora le condizioni di lavoro nell'azienda ed il rapporto tra i costi della produzione ed i ricavi, sia attraverso il risparmio di energia primaria sia attraverso il significativo beneficio ambientale in termini di energia prodotta, ha autorizzato, per quanto di competenza, la realizzazione dell’intervento in oggetto rilevando comunque la necessità di un rapporto convenzionale oneroso relativamente alla porzione interessata dall’intervento  per il periodo di conduzione dell’impianto successivo alla scadenza della Convenzione in atto;

Considerato altresì che:

-    la forma più idonea a regolare la realizzazione e conduzione dell’impianto risulta essere la costituzione di un diritto di superficie sulla copertura dell’immobile, da frazionare preventivamente, della durata non inferiore a 25 anni;

-    l’operazione in argomento rappresenta per la Regione un’opportunità economica non realizzabile direttamente o attraverso terzi in quanto fino alla data di scadenza della Convenzione in essere, fissata al 2022, la Regione non può incidere sul diritto di godimento già convenzionalmente riconosciuto ad AMPP;

-    in virtù della Convenzione in essere ed in vigenza della stessa, dunque, l’AMPP può essere il solo Soggetto titolare dell’operazione; conseguentemente, il diritto di superficie necessario per la realizzazione dell’intervento può essere concesso direttamente all’AMPP senza ricorrere a procedura ad evidenza pubblica;

-    a fronte della concessione del diritto di superficie sul lastrico solare dell’immobile dovrà essere versato alla Regione un corrispettivo da calcolarsi sulla base della superficie occupata e della durata fissata complessivamente in anni 25,  tenendo conto che fino alla scadenza della Convenzione in essere l’immobile è già nella disponibilità del concessionario;

-    il corrispettivo del diritto di superficie, proposto da AMPP in € 75.000,00, è stato verificato e ritenuto congruo dal Servizio Tecnico di questa Amministrazione competente per le valutazioni degli immobili di proprietà regionale oggetto di dismissione e acquisizione, come da parere datato 24.11.2011, n DD1 1770, allegato come parte integrante e sostanziale del presente atto (all C);

Precisato che:

-    il diritto di superficie dovrà essere costituito con apposito atto sulla base delle indicazioni contenute nel presente provvedimento ed in particolare: la durata pari ad anni 25, il corrispettivo di € 75.000,00, la previsione di concessione della servitù e ogni altro diritto reale necessario (anche per la cabina Enel) a regolare i rapporti tra concedente e concessionario, la possibilità di subentro di terzi nella posizione del superficiario in conseguenza delle esigenze nascenti dall’operazione di finanziamento per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico;

-    allo scadere della convenzione di gestione in capo ad AMPP, l’eventuale provvedimento di nuova concessione della gestione  del complesso dovrà prevedere l’impegno del nuovo concessionario a permettere la conduzione e manutenzione dell’impianto fotovoltaico da parte del soggetto responsabile, all’uopo tollerando la relativa attività e prestando assenso alla costituzione dei diritti reali che si rendessero necessari;

Ritenuto per tutto quanto sopra esposto  di procedere alla concessione del diritto di superficie sul lastrico solare dell’immobile in oggetto in favore dell’AMPP alle condizioni sopra specificate;

Dato atto che il Dirigente del Servizio Demanio e Patrimonio Immobiliare e  il Direttore della Direzione Risorse Umane e Strumentali hanno espresso parere favorevole in merito alla legittimità e regolarità tecnico-amministrativa della presente deliberazione;

a voti unanimi e palesi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa:

1.   di concedere il diritto di superficie sul lastrico solare - come individuato nella planimetria allegata (all. D) e previo relativo frazionamento - dell’immobile sito nel Comune di San Benedetto dei Marsi e catastalmente identificato al Fg. n. 21 part. n. 40,  in favore dell’Associazione Marsicana Produttori di Patate, per la durata di anni, al corrispettivo di € 75.000,00 (settantacinquemila/00).

2.   di autorizzare il Servizio Demanio e Patrimonio Immobiliare alla sottoscrizione degli atti necessari per la costituzione del diritto di superficie da definire sulla base delle condizioni riportate nel presente provvedimento;

3.   di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Agricoltura e all’Associazione Marsicana Produttori di Patate per esatta conoscenza ed accettazione di quanto nel medesimo contenuto..