L'anno duemiladodici, il giorno 28 del mese di aprile, alle ore 11,00, nella sala consiliare, previo espletamento delle formalità prescritte dalla legge comunale e provinciale, è stato oggi convocato questo Consiglio comunale, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di seconda convocazione.

Omissis

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 6 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:

Art. 6 – Statuti comunali e provinciali.

1.   I comuni e le province adottano il proprio statuto.

2.   Lo statuto, nell’ambito dei principi fissati dal presente testo unico, stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di par-tecipazione delle minoranze, i modi di esercizio della rappresentanza legale dell’ente, anche in giudizio. Lo statuto stabilisce, altresì, i criteri generali in materia di organizzazione dell’ente, le forme di collaborazione fra comuni e province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell’accesso dei cittadini alle informa-zioni e ai procedimenti amministrativi, lo stemma e il gonfalone e quanto ulteriormente previsto dal presente testo unico.

3.   Gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e per promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del comune e della provincia, nonche` degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti.

4.   Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione e` ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.

5.   Dopo l’espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, lo statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, affisso all’albo pretorio dell’ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell’interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all’albo pretorio dell’ente.

6.   L’ufficio del Ministero dell’interno, istituito per la raccolta e la conservazione degli statuti comunali e provinciali, cura anche adeguate forme di pubblicità degli statuti stessi.

Vista la deliberazione n. 12 del 24.02.2007 con le quale venne approvato lo Statuto comunale;

Dato atto che  lo Statuto venne pubblicato sul BURA n. 25  straordinario del 16.03.2007 e  trasmesso al Ministero dell’Interno;

Ritenuto necessario ed urgente apportare allo Statuto comunale vigente modifiche, integrazioni ed abrogazioni al fine di adeguarlo alle disposizioni contenute nella legge n. 148/2011 che tra l’altro ha soppresso la Giunta comunale ed attribuito le sue funzioni al Sindaco;

Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;

DELIBERA

-    Di  apportare allo Statuto comunale vigente le modifiche, integrazioni ed abrogazioni allegate alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, per tutte le ragioni indicate in narrativa;

-    Di riapprovare il nuovo testo dello Statuto comunale, così come modificato con la presente deliberazione.

Segue allegato